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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 932 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Viola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Donnini, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 06.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note congiunte depositate telematicamente ed il Giudice ha riservato al
Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per la rinuncia dei procuratori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Sacile (PN) il 30.03.1998 con Controparte_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 1998 atto n.
3, parte I;
- che dall'unione tra le parti era nata la figlia (17.06.2000), maggiorenne Per_1 non economicamente autosufficiente;
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in
Cerveteri, alla Via Giovanni Proietti Torregiani n. 30, ove veniva fissata la residenza familiare;
- che il marito era Tenente dell'esercito italiano e svolgeva “in nero” un secondo lavoro come informatico presso aziende e privati, percepiva complessivamente euro 15.000,00 mensili nonché godeva di un piano individuale pensionistico
“GENERAFUTURO” versando non meno di euro 5.000,00 annui e di un piano individuale pensionistico denominato “GenerAzione Previdente”;
- che i rapporti coniugali si erano progressivamente deteriorati a causa dei comportamenti controllanti del marito che le impediva di reperire un'occupazione lavorativa e teneva comportamenti violenti verbalmente e fisicamente nei suoi confronti, tanto che la stessa aveva iniziato a soffrire di depressione e si era rivolta al Centro Salute Mentale di Ladispoli e di
Civitavecchia;
- che il marito aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali che ricercava sugli annunci pubblicitari sui giornali e, da ultimo, aveva intrapreso una relazione con la sig.ra Pt_2
- che il marito inizialmente le lasciava euro 2.500,00/3.000,00 mensili per la spesa alimentare e per sopperire alle esigenze della famiglia, ma che nell'ultimo periodo tale assegno era diminuito ad euro 1.000,00;
- che a seguito dei comportamenti del padre la figlia aveva iniziato a soffrire di anoressia ed era anch'essa in cura presso uno psicologo.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente, assegnazione della casa familiare alla ricorrente, un assegno di mantenimento per la figlia Per_1 di euro 1.500,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie afferenti alla prole, un assegno di mantenimento per sé di euro 4.000,00 mensili, la condanna del resistente al risarcimento del danno in misura non inferiore ad euro 500.000,00 e disporre a carico del resistente le spese ordinarie e straordinarie per il rifacimento della casa coniugale e del giardino.
Si costituiva in giudizio in data 03.10.2024 , che aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che con una pec del 10.08.2024 la moglie rappresentava di aver querelato il proprio difensore per il reato di falso in atto pubblico nel ricorso per la separazione giudiziale;
- di avere presentato due denunce a carico della ricorrente che avevano portato all'instaurazione del procedimento penale n. 1873/2024;
- che la era affetta da disturbi psichici che avevano portato ad un ricovero Pt_1 per TSO in data 18.07.2024, da cui era stata dimessa in data 26.07.2024 con l'obbligo di seguire una terapia a domicilio;
- di aver percepito per l'anno 2023 un reddito complessivo di euro 81.537,00;
- di non avere intrattenuto relazioni extraconiugali;
- che l'attività svolta a supporto della sig.ra era stata svolta a titolo gratuito Pt_2 con il solo intento del resistente di mantenersi aggiornati nel settore informatico e per confrontarsi con prestigiosi istituti di formazione;
- che il piano pensionistico del resistente era stato attivato nel 2015 e, alla data del
31.12.2023, erano stati versati dal resistente euro 24.500,00 circa, con una media di euro 210,00 mensili circa;
- di essere proprietario al 50% della casa coniugale unitamente alla moglie e al
100% di due appartamenti, uno dei quali messo in vendita;
- che la ricorrente aveva fatto trasferire la madre nella casa coniugale e aveva minacciato il resistente di invocare il “Codice Rosso” fin quando lo stesso non era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale in data 15.01.2024 e, per tale motivo, aveva sporto formale denuncia querela nei confronti della ricorrente per violenza privata;
- di avere sempre provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione per la casa coniugale e del giardino, talvolta facendosi aiutare da amici e conoscenti;
- che sin da piccola, aveva subito le crisi e i comportamenti della madre Per_1
e ciò aveva portato la figlia ad essere sottopeso e ad essere ricoverata presso l'Ospedale Mayer di Firenze;
- che il resistente aveva sempre sostenuto la figlia nel percorso Per_1 scolastico, finanche accompagnandola a sostenere gli esami universitari. Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale di disporre la vendita della casa coniugale con divisione del ricavato in egual misura tra le parti e la figlia, e, per il tempo necessario alla vendita dell'abitazione coniugale, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 400,00 mensili e per la ricorrente di euro 600,00 mensili.
In data 29.10.2024 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate dal precedente procuratore e rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo e richiedeva disporsi la trattazione cartolare dell'udienza e, con decreto del 05.11.2024, il Giudice rigettava l'istanza e confermava la trattazione della causa in presenza.
All'udienza del 06.11.2024 le parti e la figlia presente dichiaravano dinanzi al Giudice di intendere riportarsi alle conclusioni congiunte depositate telematicamente dai difensori ed il Giudice riservava al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per la rinuncia dei procuratori.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui alle condizioni Parte_1 Controparte_1 sottoscritte dalle parti depositate telematicamente il 31 ottobre 2024.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 932/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Bielorussia) il 24.01.1973 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1 seguenti condizioni:
1. in ordine all'assegno di mantenimento mensile in favore di Parte_1 sarà di 1000,00 € da versare entro il 5 di ogni mese tramite
[...] bonifico alle coordinate iban lTSS50100539030000000003423 che saranno trasmesse in sede di firma dell'accordo. ll suddetto assegno sarà corrisposto anche nel caso che svolga attività Parte_1 lavorativa;
2. ln ordine all'assegno di mantenimento mensile in favore di
[...] sarà di 500,00 € da versare entro il 5 di ogni mese su carta Per_2 postepay iban lT52X3608105138235221735227 intitolata alla stessa;
3. Relativamente alle spese straordinarie di (cure Per_2 Per_1 odontoiatriche, libri universitari, visite specialistiche etc) dovranno essere opportunamente documentate e qualora possibile avvisando delle sopraggiunte necessità, saranno ripartite nel seguente modo: 30%
e al 70% ; Parte_1 Persona_3
4. ln ordine alle tasse universitarie di che dovrà Persona_2 presentare ISEE, saranno sostenute da Persona_3 indipendentemente dai risultati universitarie senza limiti di tempo, fino al raggiungimento della laurea magistrale;
5. Autovettura Citroen C1 targata DH165DF con il passaggio di proprietà a carico di verrà intestata a Persona_3 Parte_1
l'assicurazione e tutte le spese di gestione saranno a carico di
[...]
Il Passaggio di proprietà deve avvenire entro trenta Parte_1 giorni dalla data di udienza del 06/11/2024;
6. si impegna a restituire tutta la documentazione e gli Parte_1 oggetti di proprietà di a non far uso della suddetta Controparte_1 documentazione (sia in ambito civile che penale) e a non trattenerne alcuna copia della suddetta documentazione e distruggere le copie eventualmente distribuite presso terzi;
7. La casa verrà assegnata a ed , ad Parte_1 Persona_2 entrambe vita natural durante. si impegna a fornire Parte_1 copia delle chiavi della casa sita in via G.P. Torreggiani n° 30 che saranno custodite da;
Persona_2
8. si farà carico delle spese relative a tutte le utenze e alla Parte_1 manutenzione ordinaria della casa. La sig.ra si impegna Parte_1
a volturare l'utenza della formitura idrica a suo nome entro giorni trenta dalla celebrazione della udienza del 06/11/2024. Le spese straordinarie (riferite a quelle di competenza dei proprietari) dovranno essere concordate e saranno suddivise al 50%;
9. Gli assegni di mantenimento di ed Parte_1 Persona_2 dovranno essere indicizzati secondo l'Istat ogni anno al 31 dicembre;
10. ln caso di divorzio, le summenzionate condizioni rimarranno in vigore. 11. Spese di lite compensate.
Civitavecchia, li 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 932 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Viola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Donnini, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 06.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note congiunte depositate telematicamente ed il Giudice ha riservato al
Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per la rinuncia dei procuratori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Sacile (PN) il 30.03.1998 con Controparte_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 1998 atto n.
3, parte I;
- che dall'unione tra le parti era nata la figlia (17.06.2000), maggiorenne Per_1 non economicamente autosufficiente;
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in
Cerveteri, alla Via Giovanni Proietti Torregiani n. 30, ove veniva fissata la residenza familiare;
- che il marito era Tenente dell'esercito italiano e svolgeva “in nero” un secondo lavoro come informatico presso aziende e privati, percepiva complessivamente euro 15.000,00 mensili nonché godeva di un piano individuale pensionistico
“GENERAFUTURO” versando non meno di euro 5.000,00 annui e di un piano individuale pensionistico denominato “GenerAzione Previdente”;
- che i rapporti coniugali si erano progressivamente deteriorati a causa dei comportamenti controllanti del marito che le impediva di reperire un'occupazione lavorativa e teneva comportamenti violenti verbalmente e fisicamente nei suoi confronti, tanto che la stessa aveva iniziato a soffrire di depressione e si era rivolta al Centro Salute Mentale di Ladispoli e di
Civitavecchia;
- che il marito aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali che ricercava sugli annunci pubblicitari sui giornali e, da ultimo, aveva intrapreso una relazione con la sig.ra Pt_2
- che il marito inizialmente le lasciava euro 2.500,00/3.000,00 mensili per la spesa alimentare e per sopperire alle esigenze della famiglia, ma che nell'ultimo periodo tale assegno era diminuito ad euro 1.000,00;
- che a seguito dei comportamenti del padre la figlia aveva iniziato a soffrire di anoressia ed era anch'essa in cura presso uno psicologo.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente, assegnazione della casa familiare alla ricorrente, un assegno di mantenimento per la figlia Per_1 di euro 1.500,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie afferenti alla prole, un assegno di mantenimento per sé di euro 4.000,00 mensili, la condanna del resistente al risarcimento del danno in misura non inferiore ad euro 500.000,00 e disporre a carico del resistente le spese ordinarie e straordinarie per il rifacimento della casa coniugale e del giardino.
Si costituiva in giudizio in data 03.10.2024 , che aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che con una pec del 10.08.2024 la moglie rappresentava di aver querelato il proprio difensore per il reato di falso in atto pubblico nel ricorso per la separazione giudiziale;
- di avere presentato due denunce a carico della ricorrente che avevano portato all'instaurazione del procedimento penale n. 1873/2024;
- che la era affetta da disturbi psichici che avevano portato ad un ricovero Pt_1 per TSO in data 18.07.2024, da cui era stata dimessa in data 26.07.2024 con l'obbligo di seguire una terapia a domicilio;
- di aver percepito per l'anno 2023 un reddito complessivo di euro 81.537,00;
- di non avere intrattenuto relazioni extraconiugali;
- che l'attività svolta a supporto della sig.ra era stata svolta a titolo gratuito Pt_2 con il solo intento del resistente di mantenersi aggiornati nel settore informatico e per confrontarsi con prestigiosi istituti di formazione;
- che il piano pensionistico del resistente era stato attivato nel 2015 e, alla data del
31.12.2023, erano stati versati dal resistente euro 24.500,00 circa, con una media di euro 210,00 mensili circa;
- di essere proprietario al 50% della casa coniugale unitamente alla moglie e al
100% di due appartamenti, uno dei quali messo in vendita;
- che la ricorrente aveva fatto trasferire la madre nella casa coniugale e aveva minacciato il resistente di invocare il “Codice Rosso” fin quando lo stesso non era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale in data 15.01.2024 e, per tale motivo, aveva sporto formale denuncia querela nei confronti della ricorrente per violenza privata;
- di avere sempre provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione per la casa coniugale e del giardino, talvolta facendosi aiutare da amici e conoscenti;
- che sin da piccola, aveva subito le crisi e i comportamenti della madre Per_1
e ciò aveva portato la figlia ad essere sottopeso e ad essere ricoverata presso l'Ospedale Mayer di Firenze;
- che il resistente aveva sempre sostenuto la figlia nel percorso Per_1 scolastico, finanche accompagnandola a sostenere gli esami universitari. Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale di disporre la vendita della casa coniugale con divisione del ricavato in egual misura tra le parti e la figlia, e, per il tempo necessario alla vendita dell'abitazione coniugale, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 400,00 mensili e per la ricorrente di euro 600,00 mensili.
In data 29.10.2024 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate dal precedente procuratore e rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo e richiedeva disporsi la trattazione cartolare dell'udienza e, con decreto del 05.11.2024, il Giudice rigettava l'istanza e confermava la trattazione della causa in presenza.
All'udienza del 06.11.2024 le parti e la figlia presente dichiaravano dinanzi al Giudice di intendere riportarsi alle conclusioni congiunte depositate telematicamente dai difensori ed il Giudice riservava al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per la rinuncia dei procuratori.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui alle condizioni Parte_1 Controparte_1 sottoscritte dalle parti depositate telematicamente il 31 ottobre 2024.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 932/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Bielorussia) il 24.01.1973 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1 seguenti condizioni:
1. in ordine all'assegno di mantenimento mensile in favore di Parte_1 sarà di 1000,00 € da versare entro il 5 di ogni mese tramite
[...] bonifico alle coordinate iban lTSS50100539030000000003423 che saranno trasmesse in sede di firma dell'accordo. ll suddetto assegno sarà corrisposto anche nel caso che svolga attività Parte_1 lavorativa;
2. ln ordine all'assegno di mantenimento mensile in favore di
[...] sarà di 500,00 € da versare entro il 5 di ogni mese su carta Per_2 postepay iban lT52X3608105138235221735227 intitolata alla stessa;
3. Relativamente alle spese straordinarie di (cure Per_2 Per_1 odontoiatriche, libri universitari, visite specialistiche etc) dovranno essere opportunamente documentate e qualora possibile avvisando delle sopraggiunte necessità, saranno ripartite nel seguente modo: 30%
e al 70% ; Parte_1 Persona_3
4. ln ordine alle tasse universitarie di che dovrà Persona_2 presentare ISEE, saranno sostenute da Persona_3 indipendentemente dai risultati universitarie senza limiti di tempo, fino al raggiungimento della laurea magistrale;
5. Autovettura Citroen C1 targata DH165DF con il passaggio di proprietà a carico di verrà intestata a Persona_3 Parte_1
l'assicurazione e tutte le spese di gestione saranno a carico di
[...]
Il Passaggio di proprietà deve avvenire entro trenta Parte_1 giorni dalla data di udienza del 06/11/2024;
6. si impegna a restituire tutta la documentazione e gli Parte_1 oggetti di proprietà di a non far uso della suddetta Controparte_1 documentazione (sia in ambito civile che penale) e a non trattenerne alcuna copia della suddetta documentazione e distruggere le copie eventualmente distribuite presso terzi;
7. La casa verrà assegnata a ed , ad Parte_1 Persona_2 entrambe vita natural durante. si impegna a fornire Parte_1 copia delle chiavi della casa sita in via G.P. Torreggiani n° 30 che saranno custodite da;
Persona_2
8. si farà carico delle spese relative a tutte le utenze e alla Parte_1 manutenzione ordinaria della casa. La sig.ra si impegna Parte_1
a volturare l'utenza della formitura idrica a suo nome entro giorni trenta dalla celebrazione della udienza del 06/11/2024. Le spese straordinarie (riferite a quelle di competenza dei proprietari) dovranno essere concordate e saranno suddivise al 50%;
9. Gli assegni di mantenimento di ed Parte_1 Persona_2 dovranno essere indicizzati secondo l'Istat ogni anno al 31 dicembre;
10. ln caso di divorzio, le summenzionate condizioni rimarranno in vigore. 11. Spese di lite compensate.
Civitavecchia, li 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso