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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76/2024 R.G. tra
, elett.te dom.to in Pietragalla presso lo studio Parte_1 dell'avv. Luigi Cillis che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
, elett.te dom.ta in San Fele presso lo studio CO dell'avv. Carmela Del Monte che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 09.01.2024 ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni del divorzio tra esso ricorrente e CO
, come stabilite dal Tribunale di Melfi con sentenza n. 403/12
[...] del 27.09.2012, nel senso di revocare il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio (n. 22.07.1997), ormai Per_1 economicamente autosufficiente.
Ha dedotto che il figlio da marzo 2023 presta attività lavorativa per la Bufano Arredamenti s.a.s., oltre ad aver intrapreso un rapporto lavorativo alle dipendenze di presso gli uffici di Ruvo CP_2 del Monte.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente, la quale ha contestato la domanda di modifica e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'aumento dell'assegno divorzile in suo favore da € 200,00 mensili ad un importo non inferiore a 450,00 euro mensili.
Ha dedotto il persistente stato di disoccupazione del figlio, che ha svolto soltanto lavori saltuari e precari, e la riduzione della propria capacità reddituale a causa delle patologie invalidanti contratte nel corso degli anni.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e richieste e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Va premesso che a norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga statuizione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
È noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Ciò posto, quanto alla domanda principale, si osserva che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni, oltre che in relazione all'età
e alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (v. tra le tante Cass. 26875/2023).
Si rende pertanto necessario valutare - con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario - le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre un ragionevole tempo.
Nella specie, l'accordo divorzile è intervenuto nel 2012, allorquando il figlio era ancora minorenne. Attualmente egli ha 28 anni, ha completato il proprio percorso formativo conseguendo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (v. produzione resistente) e si è inserito nel mondo del lavoro – sia pure con contratti a tempo determinato - come emerge dalle risultanze investigative prodotte dal ricorrente, oltre che dal C2 storico in produzione resistente.
Dalla certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego, il ragazzo risulta aver intrapreso un rapporto di lavoro presso “Arredamenti
Bufano s.a.s.” dal 2019 con contratti a tempo determinato rinnovati fino al 2022, mentre nel 2023 è stato assunto con contratto a tempo determinato da Poste Italiane s.p.a. come portalettere.
Indipendentemente dalla natura a tempo determinato dei contratti stipulati, emerge dunque che il giovane svolge attività lavorativa, in maniera sostanzialmente ininterrotta, ormai da cinque anni.
Sulla base dei principi sopra richiamati, deve pertanto dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento del figlio a carico dei genitori, con la revoca del contributo già imposto al ricorrente.
La revoca deve decorrere dal presente provvedimento, poiché
l'importo del contributo paterno (€ 400,00 mensili) evidenzia la natura e la funzione alimentare dello stesso, con la conseguente esclusione della retroattività della statuizione giudiziale di riduzione.
In ogni caso, poi, è nel presente procedimento che è stato accertato l'effettivo raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio. Quanto alla domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile, occorre premettere che il ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova sulla sua attuale condizione reddituale e patrimoniale, che deve dunque ritenersi stabile rispetto all'epoca del divorzio, allorché i coniugi pattuirono l'assegno divorzile di 200,00 euro mensili in favore della moglie.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta invece che la stessa, dopo aver lavorato in maniera pressoché ininterrotta fino al
2017, risulta disoccupata a partire dal 2018 (v. C2 storico in produzione resistente). Inoltre, nel 2020 le è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 60% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% e nel 2024 la percentuale di invalidità è cresciuta al 75% e la riduzione della capacità lavorativa
è passata dal 74% al 99% (v. documentazione sanitaria in produzione resistente).
Sulla base degli elementi fin qui analizzati, deve ritenersi che effettivamente le circostanze sopravvenute della perdita del lavoro e della concomitante, rilevante riduzione della capacità lavorativa della resistente abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio
(allorquando la resistente era assunta presso la “coop.soc. il filo di
Arianna” con qualifica di assistente domiciliare), sicché la domanda riconvenzionale in esame va accolta, con l'aumento dell'assegno divorzile a 300,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi.
Le reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CO
09.01.2024 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, a modifica delle condizioni del divorzio stabilite tra le parti con la sentenza del Tribunale di Melfi n. 403/12 del 27.09.2012 così provvede:
a) accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo di mantenimento del figlio da parte dei genitori Per_1
e revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, il relativo contributo a carico del ricorrente;
b) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto determina l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in € 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi;
c) ferme tutte le altre statuizioni;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 10.03.2025
La Presidente est.