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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 662/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli Parte_1 avv. Mario Barbieri e Cristiano Zunino, elettivamente domiciliato pres- so lo studio del primo in Rapallo, V. della Libertà 74/9,
APPELLANTE contro
, rappresentata da , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Federico Mallucci dè Mulucci, presso il cui studio in Chiavari, V. dei Revello 27/1, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
E contro
, rappresentata da , in persona del legale CP_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Federico Mallucci dè Mulucci, presso il cui studio in Chia- vari, V. dei Revello 27/1, è elettivamente domiciliata,
INTERVENUTA QUALE CESSIONARIA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE - dichiarare la carenza di legitti- mazione attiva di , e per l'effetto, respingere le domande av- Controparte_1 versarie dichiarando che il signor nulla deve, anche confermando la pro- Pt_1
1 nuncia di revoca del decreto ingiuntivo nr. 1138/2020 Tribunale di Genova NEL
MERITO - previa dichiarazione di nullità del contratto di mutuo nr. 0850050749264
a rogito Notaio Dott. di Rapallo in data 10/08/2007 Rep. 6693 racc. Persona_1
1072, respingere le pretesa avversaria poiché inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribu- nale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, dichiarando che il signor nulla deve, con conferma di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in Pt_1 subordine, qualora denegatamente le difese di cui sopra dovessero essere disat- tese, in riforma della Sentenza di primo grado, dichiarare inidoneo ed inefficace l'atto di messa in mora del 28 agosto 2014, e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi moratori, confermando la revoca del decreto ingiuntivo già più volte men- zionato;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non am- messe e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. “.
Per la parte Appellata e per la parte intervenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis e reiectis, rigettare e e/o dichiarare inammissibili le domande formulate dal sig. , perché infondate in fatto ed in diritto, e/o tardive, per le Parte_1 ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto con il quale il Tribunale di Genova aveva loro ingiunto di pagare a
(nel prosieguo anche soltanto o la Controparte_1 CP_1 CP_4
l'importo di € 283.895,75 in sorte capitale oltre interessi moratori convenzio- nali dal 28 agosto 2014 al saldo, quali fideiussori della società (già CP_5
in relazione a contratto di mutuo 0850050749264 a Controparte_6 rogito Notaio Dott. di Rapallo in data 10/08/2007 Rep. 6693 Persona_1 racc. 1072 per la somma di € 450.000,00.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare la carenza di legittimazione atti- va della perché il credito era stato ceduto a , nel merito, CP_4 CP_7 la loro liberazione ex art. 1955 c.c. sotto due diversi profili.
In primo luogo, perché , a garanzia del mutuo in oggetto, Controparte_1 deteneva ipoteca volontaria di primo grado su due immobili siti in Cicagna
2 che erano stati liquidati nell'ambito di procedura concorsuale aperta a carico della debitrice principale, con un ricavo di € 80.000,00 del quale non era sta- to dato atto nel ricorso monitorio. L'omessa percezione di detto importo era, ad avviso degli opponenti, ascrivibile all'errata azione della che aveva CP_4 messo i due fideiussori in condizione di subire l'escussione della garanzia, senza potersi avvantaggiare della garanzia reale prestata dalla mutuataria e privandoli del potere di surrogarsi alla nella garanzia ipotecaria. CP_4
In secondo luogo, nel contratto di mutuo era pattuito che cofideiussori avrebbero dovuto essere, oltre ai due opponenti, anche Parte_3
e , mentre nel ricorso monitorio si dava atto unicamente delle Persona_2 fideiussioni prestate dai due opponenti. Deducevano questi ultimi che, ove le garanzie prestate dagli altri cofideiussori fossero state rinunciate dalla banca o si fossero estinte per fatto del creditore, essi sarebbero stati privati della possibilità di agire in via di regresso nei confronti dei restanti cofideiussori.
si costituiva nel giudizio di opposizione deducendo di ave- Controparte_1 re riacquistato in data 30 ottobre 2019 tutti i mutui cartolarizzati, tra i quali quello oggetto del presente giudizio;
che alla data del deposito del ricorso monitorio non aveva ancora percepito alcunché dalla vendita, in sede falli- mentare, degli immobili oggetto di garanzia reale e che soltanto in data 11 giugno 2020 il Curatore del fallimento della debitrice principale aveva effet- tuato il riparto finale, versando alla Banca € 43.994,92 (e non già €
80.000,00); che il non aver convenuto in giudizio gli altri due fideiussori non determinava estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c., poiché tra tutti i fi- deiussori sorge un'obbligazione solidale e il creditore può chiedere, indiffe- rentemente, il pagamento dell'intero a ciascuno di loro.
Con sentenza n. 1087 del 2 maggio il Tribunale di Genova così statuiva:
“definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita:
1. revoca il decreto ingiuntivo e, nel merito, dichiara tenuti e condanna in so- lido tra loro i sigg.ri e a pagare, a Parte_2 Parte_1 favore di in virtù delle fideiussioni da costoro Controparte_1 rilasciate, la somma di € 199.763,44 oltre interessi moratori convenzionali dal 28/08/2014 sino al saldo;
2. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i sigg.ri Parte_2
quali parti soccombenti, a rifondere a Parte_1 [...] le spese i lite che si liquidano in € 2.135,00 (oltre rim- Controparte_1
3 borso del relativo contributo unificato) per la fase monitoria ed € 13.430,00 per il giudizio di opposizione (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.400,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.050,00) oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.”.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- quanto alla titolarità del credito azionato in via monitoria, che detto credito, indubbiamente ceduto dalla banca alla era sta- CP_7 to nuovamente acquistato da in virtù del diritto di Controparte_1 opzione inserito nell'atto di cessione;
- quanto all'estinzione delle garanzie fideiussorie ex art. 1955 c.c., che la Banca si era insinuata al passivo della debitrice principale e aveva decurtato, dall'importo preteso dai due fideiussori, quanto per- cepito dal fallimento, onde non era riscontrabile alcuna inattività ido- nea a determinare l'estinzione delle garanzie;
- quanto all'estinzione delle garanzie sotto il diverso profilo della pretermissione di iniziative giudiziarie nei riguardi dei restanti fideius- sori, che quand'anche si fosse trattato di cofideiussioni ex art. 1954
c.c., la creditrice conservava intatta la facoltà di chiedere il pagamen- to anche a uno solo dei cofideiussori, che avrebbe potuto agire in re- gresso nei confronti dei restanti per la loro porzione di debito.
Avverso tale decisione interponeva appello il solo , con atto di Pt_1 citazione ritualmente notificato in data 28 giugno 2022, chiedendo, per i mo- tivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzio- Controparte_1 ne depositata in data 20 ottobre 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
Non si costituiva, nonostante rituale notifica, (cui peraltro Parte_2
aveva espressamente dichiarato di avere notificato l'appello ai soli Pt_1 fini dell'integrità del contraddittorio, senza proporre alcuna domanda nei suoi confronti) e, con ordinanza 1 febbraio 2023, la Corte ne dichiarava la contu- macia, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 13 marzo 2024, incombente poi rinviato al 2 ottobre 2024 e infine al 22 gennaio 2025, stante la necessità di mutare relatore.
4 A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Con comparsa di costituzione e conclusionale depositata in data 2 aprile
2025, interveniva in giudizio rappresentata da Controparte_8 [...]
dando atto che, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sen- CP_9 si degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data
29 settembre 2023, aveva acquistato pro-soluto da al- Controparte_1 cuni crediti tra i quali quello vantato da nei confronti del Controparte_1 sig. , fideiussore della e riportandosi Parte_1 Parte_4 integralmente alle difese di . Controparte_1
affida il gravame a tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Sull'eccezione preliminare di ca- renza di legittimazione attiva di ”, l'appellante evidenzia Controparte_1 che la parte odierna appellata aveva confermato l'intervenuta cessione del credito a deducendo che successivamente il credito fosse sta- CP_10 to riacquistato.
Gli originari opponenti avevano tuttavia allegato che il credito per cui è cau- sa non fosse ricompreso tra i crediti ceduti in blocco da CP_7 [...]
nel 2019, poiché l'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale (doc. 2 CP_1
indicava che aveva esercitato il diritto di opzione di CP_4 Controparte_1 riacquisto su tutti i crediti derivanti da finanziamenti concessi in forza di con-
tratti di mutuo ipotecario, mentre quello oggetto di causa era un mutuo fon- diario e la garanzia di cui si discute non era una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia.
Il Tribunale ha ritenuto che il mutuo fondiario, avendo caratteristica essen- ziale la concessione di garanzia ipotecaria di primo grado, è riconducibile al- la categoria dei mutui ipotecari, dovendosi intendere per tali tutti i mutui ga- rantiti da ipoteca ma così argomentando non ha confutato la difesa attorea relativa all'essere quello intercorso tra le parti un contratto autonomo di ga- ranzia e non una fideiussione, come desumibile dagli artt. 8 e 7 del contratto
(secondo cui “la validità della fideiussione prescinde dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali” e deve pagare “indipendente- Pt_1 mente da eventuali eccezioni del debitore” ).
5 Poiché l'obbligazione dedotta nel contratto autonomo di garanzia è ontologi- camente diversa e indipendente da quella contratta dal debitore principale del mutuo e l'accessorietà è propria solo del contratto di fideiussione e non del contratto autonomo di garanzia, l'obbligazione non può essere stata ce- duta unitamente al contratto di mutuo, in assenza di specifica pattuizione e menzione nell'avviso in GU.
Anche con riguardo all'essere il mutuo fondiario comunque anche mutuo ipotecario la motivazione del Tribunale non sarebbe condivisibile, poiché il mutuo fondiario è un contratto tipico e con disciplina peculiare e, ugualmen- te, il mutuo ipotecario è un diverso contratto tipico anch'esso con disciplina giuridica specifica, diversa dal mutuo fondiario.
Non è pertanto ad avviso dell'appellante corretto ritenere che la definizione di mutuo ipotecario ricomprenda quella di mutuo fondiario, lettura contraria a tutta l'impostazione concettuale del TUB.
Rileva il Collegio che la tesi secondo cui quella prestata da a fa- Pt_1 Co vore di L.C. sarebbe una garanzia autonoma e non una fideiussione, oltre a contrastare con il nomen iuris utilizzato dalle parti (cfr. doc.5 allegato a ri- corso monitorio, in cui la garanzia è espressamente qualificata come fi- deiussione per operazione specifica), quand'anche fosse fondata, non avrebbe come conseguenza di privare di legittimazione Controparte_1 attiva.
allega infatti che il contratto autonomo di garanzia è “privo di quello Pt_1 stretto rapporto di accessorietà che consentirebbe di ritenere ceduta la
[...]
unitamente al debito principale” (così l'atto di citazione di appello a Pt_5 pag. 9) e che “è certo che l'obbligazione non possa essere stata ceduta uni- tamente al contratto mutuo, in assenza di specifica pattuizione e conseguen- temente di menzione specifica nell'avviso in GU” (così l'atto di citazione in appello a pag. 13),
La questione sollevata dall'appellante è infondata.
Oggetto della cessione (e del successivo riacquisto) è il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario, che può essere fatto valere dal titolare (che sia quello originario, che sia il soggetto subentrato in caso di cessione, che sia di nuovo quello originario e cedente nell'ipotesti di riacquisto dal cessionario) nei confronti del soggetto che ha prestato la garanzia per detto credito.
Tale soggetto, in qualità di garante, è tenuto nei confronti di chiunque sia ti- tolare del credito (per effetto delle vicende relative alla cessione) ed escuta
6 la garanzia dal quale è assistito (del tutto indipendentemente da tali vicen- de), in virtù dell'applicazione dell'art. 1263 c.c.. Nel caso specifico, poi, il credito viene esercitato dall'originario titolare (per effetto del riacquisto) e quindi la questione sollevata è del tutto irrilevante.
Fermo, poi, che anche ad avviso del Collegio la nozione di “mutuo ipoteca- rio” comprende i mutui fondiari che sono sempre anche ipotecari, a deporre nel senso della piena legittimazione attiva dell'odierna appellata e originaria convenuta in opposizione vi è anche il fatto che essa si sia insinuata allo sta- to passivo del fallimento della debitrice principale ed abbia in tale sede otte- nuto il soddisfacimento parziale del proprio credito.
Il primo motivo d'appello è pertanto infondato.
Il secondo motivo di gravame è rubricato “Nel merito, sull'eccezione di nul- lità ex art. 38 TUB.”.
Con tale motivo l'odierno appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione, sollevata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3
c.p.c, relativa alla nullità del contratto di mutuo ex art. 38 TUB per violazione dei limiti di finanziabilità (il mutuo era stato erogato per € 450.000,00 mentre i beni oggetto di mutuo fondiario erano stati acquistati nel 2007 per un corri- spettivo di € 360.000,00 oltre IVA onde il mutuo, concesso per un importo superiore al valore dei beni, superava il limite di finanziabilità dell'80% ed era nullo, con conseguente nullità anche dell'obbligazione fideiussoria).
L'odierno appellante aveva anche evidenziato che, se la garanzia era auto- noma, allora la domanda della banca andava rigettata perché la garanzia di sarebbe stata limitata all'obbligo di restituzione delle somme a Pt_1 qualsivoglia titolo erogate – art. 8 contratto fideiussione – e si sarebbe tratta- to quindi di una eventuale e successiva domanda di ripetizione di indebito non formulata dalla Banca.
Il Tribunale, pur correttamente ritenendola eccezione in senso stretto e quindi formulabile per la prima volta anche con la terza memoria ex art. 183
VI comma c.p.c., l'ha rigettata in quanto asseritamente non fondata su ele- menti già acquisiti al giudizio, ma sia l'atto di compravendita che l'atto di mu- tuo erano versati in atti.
Il primo Giudice ha, in proposito, ritenuto che: “ l'accertamento del limite di finanziabilità predetto non discende da un mero raffronto cartolare tra il prezzo pattuito per la compravendita del bene e l'importo finanziato talché, in mancanza di sicuri elementi probatori, comprovanti la sproporzionalità ex
7 art. 38 RTUB tra il reale valore del bene e l'importo finanziato, l'eccezione di nullità non è suscettibile di accoglimento”, ma è, ad avviso dell'appellante, argomentazione concettualmente fragile, poiché agli atti c'è la prova dell'originario prezzo di vendita e c'è anche quella dell'importo ricavato dalla vendita coattiva (€ 80.000,00), per cui pare evidente che il mutuo sia stato erogato per somma esorbitante il limite di legge.
Il motivo è infondato, intendendo il Collegio attenersi ai principi di diritto esposti nella sentenza di questa Corte nella causa RG n. 46/2024, Senten- za n. 614 del 19 maggio 2025, qui richiamate ex art. 118 disp. Att. c.p.c..
Le doglianze sviluppate con tale motivo sono state disattese dalla Giurispru- denza delle Sezioni Unite (Sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022) dalla quali questa Corte non ritiene di discostarsi: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presi- dio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul si- stema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipoteca- ria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabi- lità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Il principio di diritto è stato peraltro confermato da Cass., sez. I, Ordinanza n.
1515 del 22 gennaio 2025, mentre Cass. sez. I, Sentenza n. 19 del 2 gen- naio 2025, si è pronunciata su una fattispecie in cui è risultato inapplicabile il menzionato indirizzo delle Sezioni Unite unicamente perché, nel caso con- creto, si era formato il giudicato sul punto, non avendo il ricorrente impugna- to il capo di decisione sulla nullità del contratto di mutuo fondiario per man- cata dimostrazione del rispetto del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38
TUB.
Il terzo motivo di gravame, rubricato “In subordine sul termine di decorren- za degli interessi”, attiene al fatto che l''appellante aveva contestato di avere ricevuto la lettera di messa in mora che, sebbene recasse in intestazione l'indirizzo di residenza di in Rapallo, V. Fioria 97/c, dalla cartolina di Pt_1
8 ritorno risultava essere stata spedita in Rapallo, c.so Mameli 28/2, sede del- la debitrice principale dalla cui compagine sociale era uscito in data Pt_1
13 novembre 2011.
ha disconosciuto la firma e la non ne ha chiesto la verifica- Pt_1 CP_4 zione, quindi sarebbe errata la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi dovessero decorrere dal 28 agosto 2014 perché in tale data i due opponenti avevano ricevuto la richiesta di pagamento.
L'attestazione del postino riguardava soltanto il recapito della busta in Ra- pallo, V. Mameli 28/6 ma non l'autografia della firma di e quindi non Pt_1 era necessaria la querela di falso.
Nell'agosto 2014, peraltro, il credito era stato ceduto a e quindi CP_7 anche per queste ragioni la messa in mora era nulla o inefficace.
Anche questo motivo è, ad avviso del Collegio, infondato.
E' vero che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non tutte le attestazioni dell'agente postale sugli avvisi di ricevimento delle raccoman- date fanno prova fino a querela di falso, poiché occorre distinguere tra il ca- so della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla L. n. 890 del 1982) e quello della spedizione a mezzo racco- mandata con ricevuta di ritorno, di comunicazioni tra privati, cui si applica il regolamento sul servizio postale ordinario (D.M. 9 aprile 2001) e non la L. n.
890 del 1982.
La richiesta di pagamento 28 agosto 2014 (doc. 8 fascicolo monitorio) è let- tera inoltrata tra privati a mezzo del servizio postale, non è sottoposta al re- gime di notifica degli atti giudiziari e va esclusa la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento.
Il D.M. 9 aprile 2001 recante le condizioni generali del servizio postale di- stingue infatti (art. 18) gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudizia- rie e ai procedimenti amministrativi di cui alla L. 890/1982 (notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), precisando che agli stessi non si applica il regolamento postale poiché si applicano le regole della L. 890 del 1982.
Tutti gli invii con avviso di ricevimento non rientranti nell'indicata categoria sono quindi disciplinati dal regolamento postale che, all'art. 32, stabilisce che “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ri- cevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avve- nuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico
9 servizio”, all'art. 33, che “Il destinatario di un invio a firma con avviso di rice- vimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio;
- al fine di ritenere il plico recapitato, l'agente postale deve recarsi nel luogo indicato e consegnare la posta al destinatario o al familiare
e, in caso di impresa, al legale rappresentante o persona incaricata a rice- verla”, all'art. 38 che: “Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato.
Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte”, all'art. 39 che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destina- tario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere” all'art. 40, che: “Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso impre- se, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al perso- nale incaricato.” e infine, all'art. 44, che: “l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità e il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme”.
Secondo il Supremo Collegio, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo del- la dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destina- tario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr., tra le molte, Cass., sez. lav., sentenza n. 8924 del 29 mar- zo 2023 e precedenti conformi ivi citati) e la presunzione di conoscenza dell'atto opera in ragione della sua consegna a persona rinvenuta all'indiriz- zo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale. Tale presunzione in- terviene anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa, poi- ché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato con- segnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (così Cass., sez. lav., Sentenza n. 4160 del 9 febbraio
2022).
Nel caso di specie, la sola asserzione dell'originario opponente e odierno appellante di non riconoscere come propria la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la disdetta, non costituisce ele- mento sufficiente a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1335 c.c.,
10 operando dunque la presunzione di conoscenza e occorrendo, per vincere tale presunzione, la prova di impossibilità d'aver notizia dell'atto e dunque la prova che colui che risulta aver firmato l'atto è persona diversa dal destinata- rio e completamente estraneo alla sua sfera di conoscibilità.
Quanto al fatto che la richiesta di pagamento fosse stata formulata in data
28/8/2014 da , pur dopo la cessione del credito a Controparte_1 [...]
società peraltro facente parte del , si os- CP_11 Controparte_12 serva che proprio nel doc. 3 prodotto dall'attuale appellante in primo grado, contenente la comunicazione relativa alla cessione del credito, risulta quanto segue:
E' pertanto evidente che anche l'intimazione di pagamento successiva a questa comunicazione è stata inviata da in nome e per Controparte_1 conto della cessionaria, in favore della quale evidentemente in allora avreb- be dovuto essere effettuato il pagamento, in conformità alla suddetta comu- nicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c..
Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soc- combenza e vengono liquidate come segue, nei rapporti tra l'appellante e la parte appellata , in base ai parametri di cui al DM Controparte_1
147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia, nonché della mancanza, nel presente grado, di fase istruttoria:
1. fase di studio € 2.977,00
2. fase introduttiva € 1.911,00
3. fase di trattazione € 4.326,00
4. fase decisionale € 5.103,00
Totale complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante, l'appellato contumace e l'intervenuta che si è limitata a esercitare la facoltà prevista Controparte_8 dall'art. 111 III comma c.p.c., senza svolgere sostanziali attività difensive.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
11 1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appella- ta , che liquida in € 14.317,00 per compensi di av- Controparte_1 vocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto, ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 22 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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