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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere estensore decidendo all'indomani della scadenza del termine per note di trattazione scritta del
I aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 657/23 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via Crispi n. 21, presso il suo studio legale dell'Avv. Andrea Mario Franchina dal quale è rappresentato e difeso giusta procura appellante
RO
, in persona Controparte_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Marcora n.
18/20 ed ivi elettivamente domiciliate, in Circonvallazione Gianicolense n. 168, presso lo studio degli Avvocati Rossella de Angelis e Simona D'Alisera che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(d'ora Controparte_3
innanzi, breviter, Patronato Codice Fiscale , con Sede in Roma, CP_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Marcora n. 18/20, in persona del Presidente nazionale, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Guido CP_4
Faggiani appellati
OGGETTO: differenze retributive e risarcimento danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 febbraio 2023 il tribunale di Patti in funzione d giudice del lavoro pronunciando sulle domande proposte da con ricorso del 19.6.2019 Parte_2
dichiarava preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Patronato sede nazionale, sede provinciale e delle sede nazionale CP_1 CP_1 condannando l'istante alla rifusione delle spese in loro favore. Accoglieva altresì parzialmente le domande proposte contro l' condannando Controparte_2
detto ente al pagamento in favore del della somma di euro 152.916,44 a titolo di Pt_2 differenze retributive, t.f.r. , 13^ e 14^ per l'intero periodo lavorativo dall'1.1.1997 al
4.9.2017 ed alla rifusione di metà delle spese di lite con compensazione fra le parti della restante quota. Dichiarava invece inammissibile la domanda relativa alla
CP_ regolarizzazione della posizione contributiva stante l'omessa citazione dell' soggetto a cui favore avrebbe dovuto essere ordinato l'invocato pagamento.
Avverso detto pronuncia, con atto del 14 agosto 2023, proponeva appello il lavoratore cui resisteva l' sede nazionale ed il patronato mentre l' sede provinciale CP_1 CP_1 CP_1
benché regolarmente citata restava contumace;
indi, disposta la trattazione scritta in esito al deposito di note delle parti costituite, all'indomani del termine ex art. 127 ter c.p.c. fissato in sostituzione dell'udienza del I aprile 2025, la causa è stata posta in decisione mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente di appello il lamenta, tra le altre doglianze, che il tribunale, Pt_2
invece di dichiarare inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva, avrebbe dovuto piuttosto disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c. CP_ Invero l' assume la qualità di litisconsorte necessario, per come più volte statuito dalla Suprema Corte (si vedano, in materia, Cass. sez. lav. n. 8956/2020, n. 17320/2020
e n. 19679/2020). In particolare, disattendendo con argomentazioni convincenti l'orientamento di segno contrario, il giudice di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di
Pag. 2 di 3 lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di “facere” del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti.”
(Cass. sez. lav. n. 17320/2020).
L'omessa integrazione del contraddittorio si converte in appello in causa di nullità.
Vero è che lo stesso ha dato luogo alla nullità ma non si applica alla fattispecie Pt_2
la disciplina dell'art. 157 comma 3 (inopponibilità ad opera della parte che vi ha dato causa) perché si tratta di nullità rilevabile d'ufficio e, pertanto, connessa a difetto di attività del giudice che doveva assicurare il regolare contraddittorio a prescindere dall'iniziativa di parte (per tutte Cass. sez. III ord. 16137/23).
Va pertanto applicato l'art. 354 c.p.c. e conseguentemente la causa va rimessa al primo giudice con termine di tre mesi per riassumere il processo.
La sentenza di primo grado va pertanto annullata.
Sussistono le condizioni stante la decisione in rito per una compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti davanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Patti e assegna il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Messina, 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
Pag. 3 di 3
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere estensore decidendo all'indomani della scadenza del termine per note di trattazione scritta del
I aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 657/23 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via Crispi n. 21, presso il suo studio legale dell'Avv. Andrea Mario Franchina dal quale è rappresentato e difeso giusta procura appellante
RO
, in persona Controparte_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Marcora n.
18/20 ed ivi elettivamente domiciliate, in Circonvallazione Gianicolense n. 168, presso lo studio degli Avvocati Rossella de Angelis e Simona D'Alisera che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(d'ora Controparte_3
innanzi, breviter, Patronato Codice Fiscale , con Sede in Roma, CP_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Marcora n. 18/20, in persona del Presidente nazionale, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Guido CP_4
Faggiani appellati
OGGETTO: differenze retributive e risarcimento danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 febbraio 2023 il tribunale di Patti in funzione d giudice del lavoro pronunciando sulle domande proposte da con ricorso del 19.6.2019 Parte_2
dichiarava preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Patronato sede nazionale, sede provinciale e delle sede nazionale CP_1 CP_1 condannando l'istante alla rifusione delle spese in loro favore. Accoglieva altresì parzialmente le domande proposte contro l' condannando Controparte_2
detto ente al pagamento in favore del della somma di euro 152.916,44 a titolo di Pt_2 differenze retributive, t.f.r. , 13^ e 14^ per l'intero periodo lavorativo dall'1.1.1997 al
4.9.2017 ed alla rifusione di metà delle spese di lite con compensazione fra le parti della restante quota. Dichiarava invece inammissibile la domanda relativa alla
CP_ regolarizzazione della posizione contributiva stante l'omessa citazione dell' soggetto a cui favore avrebbe dovuto essere ordinato l'invocato pagamento.
Avverso detto pronuncia, con atto del 14 agosto 2023, proponeva appello il lavoratore cui resisteva l' sede nazionale ed il patronato mentre l' sede provinciale CP_1 CP_1 CP_1
benché regolarmente citata restava contumace;
indi, disposta la trattazione scritta in esito al deposito di note delle parti costituite, all'indomani del termine ex art. 127 ter c.p.c. fissato in sostituzione dell'udienza del I aprile 2025, la causa è stata posta in decisione mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente di appello il lamenta, tra le altre doglianze, che il tribunale, Pt_2
invece di dichiarare inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva, avrebbe dovuto piuttosto disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c. CP_ Invero l' assume la qualità di litisconsorte necessario, per come più volte statuito dalla Suprema Corte (si vedano, in materia, Cass. sez. lav. n. 8956/2020, n. 17320/2020
e n. 19679/2020). In particolare, disattendendo con argomentazioni convincenti l'orientamento di segno contrario, il giudice di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di
Pag. 2 di 3 lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di “facere” del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti.”
(Cass. sez. lav. n. 17320/2020).
L'omessa integrazione del contraddittorio si converte in appello in causa di nullità.
Vero è che lo stesso ha dato luogo alla nullità ma non si applica alla fattispecie Pt_2
la disciplina dell'art. 157 comma 3 (inopponibilità ad opera della parte che vi ha dato causa) perché si tratta di nullità rilevabile d'ufficio e, pertanto, connessa a difetto di attività del giudice che doveva assicurare il regolare contraddittorio a prescindere dall'iniziativa di parte (per tutte Cass. sez. III ord. 16137/23).
Va pertanto applicato l'art. 354 c.p.c. e conseguentemente la causa va rimessa al primo giudice con termine di tre mesi per riassumere il processo.
La sentenza di primo grado va pertanto annullata.
Sussistono le condizioni stante la decisione in rito per una compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti davanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Patti e assegna il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Messina, 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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