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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO SPREAFICO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Controparte_1 C.F._2
LAMANNA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CHIEDONO che venga fissata udienza per la comparizione delle parti per adottare i provvedimenti conseguenti e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data 15.12.2012 a Missaglia con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Missaglia Anno 2012 – parte I –
Numero 9, confermandosi le condizioni già sancite nella separazione con la quale il Tribunale di
Lecco ha disposto la separazione consensuale tra i coniugi.
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori i quali, nello spirito dell'affido condiviso, Per_1 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alla stessa, mentre dovranno essere adottate di comune intesa le decisioni di carattere straordinario e, in ogni caso, quelle di maggiore importanza per la vita della figlia, relative all'educazione, allo studio e alle cure sanitarie.
2) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre. Per_1
3) Pertanto l'immobile coniugale sito in Casatenovo (LC), Via Casati n. 8 e condotto in locazione dalle parti verrà assegnato alla Signora che ivi continuerà a risiedere unitamente alla Pt_1 figlia, la cui residenza anagrafica resterà fissata nell'immobile citato.
4) Il Signor eserciterà il proprio diritto di visita a fine settimana alternati, dal venerdì CP dalle ore 17,30/18,00 circa sino alla domenica pomeriggio alle ore 16 circa, quando ricondurrà la minore press o l'abitazione della Signora Pt_1
Per maggior chiarezza si riporta di seguito una tabella riassuntiva del collocamento di : Per_1
Settimana I:
Lunedì Mamma
Martedì Mamma
Mercoledì Mamma
Giovedì Mamma
Venerdì Papa dalle ore 17,30/18,00
Sabato Papà
Domenica Papà fino alle ore 16
Settimana II:
Lunedì Mamma
Martedì Mamma
Mercoledì Mamma
Giovedì Mamma
Venerdì mamma
Sabato Mamma
Domenica Mamma
pagina 2 di 7 5) Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, si alternerà dal 23 Dicembre al 31 Per_1
Dicembre in mattinata presso un genitore e dal 31 Dicembre pomeriggio sino al 6 Gennaio presso l'altro genitore. E viceversa l'anno successivo.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con la madre e con il padre.
trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane di vacanze, anche non consecutive, Per_1 all'anno nei mesi estivi, previo accordo tra i Signori e circa il periodo esatto, Pt_1 CP da prendersi non appena noto il piano di ferie e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 Aprile.
Resta inteso che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica della figlia con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.
6) Il Signor si impegna, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia CP
, a versare entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla Signora Per_1 la somma di Euro 300,00.= (diconsi trecento,00 Euro). Pt_1
La predetta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Per quanto concerne le spese straordinarie relative ad , i Signori e Per_1 Pt_1 CP se ne faranno carico nella misura del 50% ciascuno, sulla base di quanto disposto dal Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) Ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) Occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) Cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi: in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) Cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) Trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
pagina 3 di 7 d) Farmaci particolari omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) Dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) Assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) Corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabili come DSA o BES o equiparabili;
h) Mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) Tasse scolastiche e universitarie da istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Corsi di recupero e lezioni private;
d) Alloggio presso la sede universitaria;
e) Stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) Gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, baby-sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) Un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) Bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 4 di 7 Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) Corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) Viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) Centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) Spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni);
g) L'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Resta inteso che la suddivisione secondo la misura definita in tale sede avrà luogo per le spese da condividersi successivamente al deposito del presente ricorso, restando escluse le spese per le quali i coniugi hanno già raggiunto accordo alla data odierna.
8) L'assegno unico per pari ad Euro 230,00.= verrà percepito integralmente dalla Signora Per_1
Pt_1
Il Signor assume sin da ora espresso impegno e formale obbligo a quanto all'uopo CP necessario.
9) Il Signor lascerà la casa coniugale, trasferendo altresì la propria residenza CP anagrafica, entro una settimana dalla pronuncia di separazione per trasferirsi presso l'immobile in
Verano Brianza (MB) ove vive la di lui madre.
A far data dal mese successivo all'uscita di casa del Signor la Signora CP Pt_1 comincerà a farsi carico integralmente del pagamento del canone di locazione dell'immobile in
Casatenovo (LC), nonché delle relative utenze e delle spese condominiali.
Fino a quella data egli contribuirà altresì ordinariamente al menage famigliare.
pagina 5 di 7 10) Per quanto concerne l'auto Citroen, targata DA303YE, in proprietà e uso alla Signora
essa continuerà ad essere utilizzata dalla medesima, con rinuncia da parte del Signor Pt_1
a qualsivoglia pretesa a ciò relativa. CP
11) Per quanto concerne i conti correnti personali delle parti, esse convengono che la liquidità ivi presente resti in capo all'intestatario del conto, dando atto di avere così regolamentato qualsivoglia questione inerente ai propri rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a riguardo.
12) I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e della figlia minore .” Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile il 15/12/2012 a MISSAGLIA e dalla loro unione è nata una figlia, il Per_1
24/07/2014 a Merate.
Con sentenza n. 110/2024 pubblicata il 15/07/2024, il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
24/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 6 di 7 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a MISSAGLIA il 15/12/2012 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte I, numero 9;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di MISSAGLIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 8 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO SPREAFICO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Controparte_1 C.F._2
LAMANNA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CHIEDONO che venga fissata udienza per la comparizione delle parti per adottare i provvedimenti conseguenti e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data 15.12.2012 a Missaglia con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Missaglia Anno 2012 – parte I –
Numero 9, confermandosi le condizioni già sancite nella separazione con la quale il Tribunale di
Lecco ha disposto la separazione consensuale tra i coniugi.
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori i quali, nello spirito dell'affido condiviso, Per_1 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alla stessa, mentre dovranno essere adottate di comune intesa le decisioni di carattere straordinario e, in ogni caso, quelle di maggiore importanza per la vita della figlia, relative all'educazione, allo studio e alle cure sanitarie.
2) La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre. Per_1
3) Pertanto l'immobile coniugale sito in Casatenovo (LC), Via Casati n. 8 e condotto in locazione dalle parti verrà assegnato alla Signora che ivi continuerà a risiedere unitamente alla Pt_1 figlia, la cui residenza anagrafica resterà fissata nell'immobile citato.
4) Il Signor eserciterà il proprio diritto di visita a fine settimana alternati, dal venerdì CP dalle ore 17,30/18,00 circa sino alla domenica pomeriggio alle ore 16 circa, quando ricondurrà la minore press o l'abitazione della Signora Pt_1
Per maggior chiarezza si riporta di seguito una tabella riassuntiva del collocamento di : Per_1
Settimana I:
Lunedì Mamma
Martedì Mamma
Mercoledì Mamma
Giovedì Mamma
Venerdì Papa dalle ore 17,30/18,00
Sabato Papà
Domenica Papà fino alle ore 16
Settimana II:
Lunedì Mamma
Martedì Mamma
Mercoledì Mamma
Giovedì Mamma
Venerdì mamma
Sabato Mamma
Domenica Mamma
pagina 2 di 7 5) Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, si alternerà dal 23 Dicembre al 31 Per_1
Dicembre in mattinata presso un genitore e dal 31 Dicembre pomeriggio sino al 6 Gennaio presso l'altro genitore. E viceversa l'anno successivo.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con la madre e con il padre.
trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane di vacanze, anche non consecutive, Per_1 all'anno nei mesi estivi, previo accordo tra i Signori e circa il periodo esatto, Pt_1 CP da prendersi non appena noto il piano di ferie e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 Aprile.
Resta inteso che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica della figlia con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.
6) Il Signor si impegna, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia CP
, a versare entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla Signora Per_1 la somma di Euro 300,00.= (diconsi trecento,00 Euro). Pt_1
La predetta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Per quanto concerne le spese straordinarie relative ad , i Signori e Per_1 Pt_1 CP se ne faranno carico nella misura del 50% ciascuno, sulla base di quanto disposto dal Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) Ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) Occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) Cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi: in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) Cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) Trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
pagina 3 di 7 d) Farmaci particolari omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) Dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) Assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) Corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabili come DSA o BES o equiparabili;
h) Mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) Tasse scolastiche e universitarie da istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Corsi di recupero e lezioni private;
d) Alloggio presso la sede universitaria;
e) Stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) Gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) Gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, baby-sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) Un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) Bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 4 di 7 Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) Corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) Viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) Centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) Spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni);
g) L'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Resta inteso che la suddivisione secondo la misura definita in tale sede avrà luogo per le spese da condividersi successivamente al deposito del presente ricorso, restando escluse le spese per le quali i coniugi hanno già raggiunto accordo alla data odierna.
8) L'assegno unico per pari ad Euro 230,00.= verrà percepito integralmente dalla Signora Per_1
Pt_1
Il Signor assume sin da ora espresso impegno e formale obbligo a quanto all'uopo CP necessario.
9) Il Signor lascerà la casa coniugale, trasferendo altresì la propria residenza CP anagrafica, entro una settimana dalla pronuncia di separazione per trasferirsi presso l'immobile in
Verano Brianza (MB) ove vive la di lui madre.
A far data dal mese successivo all'uscita di casa del Signor la Signora CP Pt_1 comincerà a farsi carico integralmente del pagamento del canone di locazione dell'immobile in
Casatenovo (LC), nonché delle relative utenze e delle spese condominiali.
Fino a quella data egli contribuirà altresì ordinariamente al menage famigliare.
pagina 5 di 7 10) Per quanto concerne l'auto Citroen, targata DA303YE, in proprietà e uso alla Signora
essa continuerà ad essere utilizzata dalla medesima, con rinuncia da parte del Signor Pt_1
a qualsivoglia pretesa a ciò relativa. CP
11) Per quanto concerne i conti correnti personali delle parti, esse convengono che la liquidità ivi presente resti in capo all'intestatario del conto, dando atto di avere così regolamentato qualsivoglia questione inerente ai propri rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a riguardo.
12) I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e della figlia minore .” Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile il 15/12/2012 a MISSAGLIA e dalla loro unione è nata una figlia, il Per_1
24/07/2014 a Merate.
Con sentenza n. 110/2024 pubblicata il 15/07/2024, il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
24/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 6 di 7 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a MISSAGLIA il 15/12/2012 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte I, numero 9;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di MISSAGLIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 8 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 7 di 7