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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/09/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4117/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4117/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO;
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAVAGNUOLO Controparte_1 P.IVA_2
ALFREDO, elettivamente domiciliata in VIA DEL CONSOLATO, 6 00186 ROMA, presso il difensore avv. GRAVAGNUOLO ALFREDO;
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI ALBERTO, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in P.tta Chiavica n. 2, VERONA, presso il difensore avv. NEGRI
ALBERTO;
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 782/2022 dd. 06/12/2022 del
Tribunale di Trieste;
Cessione dei crediti;
art. 1266 c.c. pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da nota scritta ex 127 ter cpc
“NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi che nulla deve alla opposta Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, annullarsi/revocarsi il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 782 del 06 dicembre 2022. Spese legali rifuse come da norma generale, oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario che le ha anticipate.”
PER PARTE CONVENUTA: come da nota scritta ex 127 ter cpc
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare il credito di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nei confronti della (già , per la somma di euro 49.084,99 CP_3 CP_4 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 applicabili per legge dalla data di scadenza della fattura sino al saldo. Con vittoria di spese.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha ottenuto dal Tribunale di Trieste il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
782/2022 dd. 06/12/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento di Parte_1
euro 49.084,99, oltre a interessi ex Dc. Lgs. 231/2002 e spese processuali.
2. ha fondato la propria domanda monitoria su una presunta cessione di credito CP_1
effettuata a suo favore dalla società (ora , la quale, aderendo Controparte_4 Controparte_3 alla piattaforma telematica “Crescitalia”, le avrebbe ceduto il credito risultante dalla fattura n.
22/e del 30 giugno 2022, di importo pari ad euro 49.084,99, emessa nei confronti della
[...] per la fornitura di stoviglie varie. A fronte della cessione, afferma di Parte_1 CP_1
avere corrisposto alla cedente la somma di euro 44.127,41 a titolo di acconto.
La cessione sarebbe stata regolarmente notificata alla debitrice ceduta, la quale, con PEC del 12 luglio 2022, avrebbe espressamente riconosciuto il proprio debito in favore della cessionaria.
Nonostante i successivi solleciti, non avrebbe provveduto al pagamento della Parte_1
pagina 2 di 6 fattura, circostanza che ha indotto a chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, CP_1
con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. sulla base dell'intervenuto riconoscimento di debito.
3. Contro il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c., contestando che la fattura non corrisponde ad una fornitura effettivamente richiesta o ricevuta. La società opponente ha evidenziato che i beni indicati in essa (quantitativi ingenti di carta, tovagliette e altri materiali) non erano nemmeno pertinenti alla propria attività ricettiva e comunque non sono mai stati consegnati.
Allega che a seguito della contestazione immediata della fattura inviata tramite PEC in data 1° agosto 2022, la stessa avrebbe emesso nota di credito in data 5 agosto 2022. Controparte_4
Pertanto, secondo l'opponente, nessun credito sussisteva in capo a né poteva Controparte_4 validamente essere ceduto a . CP_1
L'opponente ha inoltre disconosciuto il documento prodotto da quale CP_1 riconoscimento di debito del 12 luglio 2022, deducendo che si tratta di un atto falso inviato da terzi che avevano avuto accesso abusivo alla propria casella PEC, circostanza oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria. Ha inoltre formalmente disconosciuto la firma apposta dalla propria legale rappresentante, sig.ra , sul documento, ritenuta apocrifa. Parte_2
Sulla base di tali argomentazioni, ha sostenuto che abbia agito facendo valere un CP_1 credito inesistente e ne ha chiesto la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. poiché avrebbe agito in giudizio nonostante fosse a conoscenza della nota di credito.
4. si è costituita nel giudizio di opposizione e ha ribadito le proprie ragioni di CP_1 credito, sottolineando che la cessione è stata notificata alla debitrice ceduta e, soprattutto, che ha riconosciuto espressamente il debito con PEC del 12.7.2022. Parte_1
Ha contestato che l'asserita manomissione della PEC di possa dirsi provata: la Parte_1
stampa dei log prodotta in giudizio non dimostrerebbe la riferibilità a terzi dell'accesso Pt_3 del 12.7.2022, né la collocazione di messaggi nel “cestino” varrebbe a identificare l'autore dell'operazione; inoltre, la denuncia penale è intervenuta solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Deduce, poi, che la nota di credito prodotta da non le era stata mai Parte_1 comunicata. Contr In via ulteriore, imputa a la violazione delle garanzie del contratto di CP_1
pagina 3 di 6 cessione (artt. 22 e 24), nonché degli artt. 1266 e 1375 c.c., avendo la cedente garantito l'esistenza del credito. Ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa di e chiesto, Controparte_3 quindi l'accertamento del proprio credito per € 49.084,99 nei confronti di Parte_1
Contr ovvero di , con vittoria di spese.
5. Infine, la terza chiamata si è costituita e ha dedotto che l'ordine e la consegna dei beni contestati sono effettivamente avvenuti: l'ordine sarebbe stato impartito da Parte_1 tramite contatti telefonici tra il sig. (parente della legale rappresentante di Testimone_1
e il sig. (collaboratore di e compagno della legale Pt_1 Testimone_2 CP_3
rappresentante); l'avvenuta consegna risulterebbe dal DDT n. 8 del 24.6.2022, poi inoltrato dallo stesso via e-mail il 12.7.2022, nonché dalla successiva fattura n. 22/E del Pt_2
30.6.2022.
Quanto alla tesi dell'accesso abusivo alla PEC di e del falso “riconoscimento Parte_1
Contr di debito”, rileva che la ricostruzione è incoerente con le risultanze documentali e la loro cronologia: la PEC di riconoscimento del 12.7.2022 risponderebbe a una coeva richiesta di
Crescitalia; inoltre, già il 13.7.2022 notificò la cessione del credito, sicché CP_1
era comunque a conoscenza dell'operazione. I log prodotti non proverebbero alcuna Pt_1 manomissione (vi sono accessi da IP diversi anche in date precedenti), né l'inserimento di messaggi nel “cestino” consente di identificarne l'autore.
Contr In ordine alla nota di credito, evidenzia un'incongruenza temporale (data 27.7.2022, anteriore alla PEC di contestazione dell'01.8.2022) e deduce che essa sarebbe stata emessa,
Contr all'insaputa di dalla società di consulenza contabile incaricata di predisporre documenti fiscali, cui la contestazione era stata inviata in copia. Richiamati anche pregressi contrasti tra
Contr società legate ai medesimi soggetti, contesta ogni addebito e ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Contr Dopo la dichiarazione di rinuncia al mandato del 07.04.2025 da parte del difensore della nessuna attività processuale è stata svolta dalla stessa e non sono state neanche precisate le conclusioni.
6. Venendo ora alla decisione della causa, deve rilevarsi, in via preliminare, che il preteso riconoscimento del debito prodotto dalla convenuta-opposta non può assumere valore di prova dell'esistenza del credito azionato. L'opponente, infatti, ne ha espressamente disconosciuto la pagina 4 di 6 sottoscrizione in questa sede, sicché il documento non può essere considerato attendibile né vincolante nel suo valore probatorio per il giudice.
Parimenti, il documento di trasporto prodotto dalla terza chiamata (doc. 2) non ha nessuna efficacia probatoria, non risultando sottoscritto dal destinatario della merce. La mancata sottoscrizione esclude la possibilità di attribuire a tale documento valore di quietanza della consegna, riducendolo a mero atto unilaterale proveniente dal mittente.
Va aggiunto che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di cessione del credito ex art. 1266 c.c. il cedente è tenuto a garantire il cosiddetto nomen verum, ossia che il credito ceduto sia effettivamente esistente e non si sia già estinto per qualsiasi causa al momento della cessione. Come chiarito da Cass., Sez. III, ord. n. 13853 del 6 luglio 2020 (Rv.
658301-02), l'obbligazione di garanzia del cedente ha natura accessoria e costituisce effetto naturale della cessione. Ne consegue che tale obbligazione assolve alla funzione di assicurare al cessionario il ristoro dell'interesse positivo all'acquisto del credito, nei casi in cui l'effetto traslativo venga meno, in tutto o in parte, per inesistenza del credito stesso o per altro impedimento equipollente. Tale garanzia opera anche con riferimento alla cessione di crediti pecuniari, imponendo al cedente il dovere di corrispondere al cessionario l'ammontare del credito che questi non abbia effettivamente acquisito in virtù del contratto di cessione.
In conclusione, deve ritenersi che l'opposizione proposta da sia fondata. Parte_1 perché non è provata l'esistenza del credito ceduto, ed è accertato l'obbligo di garanzia della società cedente, perciò la terza chiamata deve essere condannata a restituire Controparte_3
alla convenuta l'importo non riscosso. CP_1
- Spese processuali -
Le spese di lite seguono la soccombenza, come stabilito dall'art. 91 c.p.c. Pertanto, la parte opposta, deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_1 vittoriosa rispetto all'opposizione, le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
L'ammontare delle spese viene determinato in base alle disposizioni del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con applicazione dei valori medi ad eccezione della fase istruttoria, per la quale, in considerazione della sua semplicità, viene applicato il valore minimo.
pagina 5 di 6 La terza chiamata risultata soccombente in ordine alla domanda di garanzia, Controparte_3 deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese inerenti al loro Controparte_1
rapporto processuale, anch'esse liquidate come da dispositivo.
L'ammontare delle spese viene determinato in base alle disposizioni del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva, dei valori minimi per la fase istruttoria e decisoria, in considerazione della semplicità dell'istruttoria e del mancato svolgimento di attività difensiva Contr dopo la dichiarazione di rinuncia al mandato del difensore di
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Trieste n. 782/2022 dd. 06/12/2022 e, per l'effetto, lo revoca;
2. condanna a pagare a euro 49.084,99 oltre interessi Controparte_3 Controparte_1
ex d.lgs. 231/2002;
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 6.713,00 per competenze di avvocato ed € 286,00 per Parte_1
esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_3 [...]
liquidate in € 5.261,00 per competenze di avvocato ed € 286,00 per esborsi, CP_1
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 02/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4117/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO;
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAVAGNUOLO Controparte_1 P.IVA_2
ALFREDO, elettivamente domiciliata in VIA DEL CONSOLATO, 6 00186 ROMA, presso il difensore avv. GRAVAGNUOLO ALFREDO;
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI ALBERTO, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in P.tta Chiavica n. 2, VERONA, presso il difensore avv. NEGRI
ALBERTO;
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 782/2022 dd. 06/12/2022 del
Tribunale di Trieste;
Cessione dei crediti;
art. 1266 c.c. pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da nota scritta ex 127 ter cpc
“NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi che nulla deve alla opposta Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, annullarsi/revocarsi il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 782 del 06 dicembre 2022. Spese legali rifuse come da norma generale, oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario che le ha anticipate.”
PER PARTE CONVENUTA: come da nota scritta ex 127 ter cpc
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare il credito di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nei confronti della (già , per la somma di euro 49.084,99 CP_3 CP_4 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 applicabili per legge dalla data di scadenza della fattura sino al saldo. Con vittoria di spese.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha ottenuto dal Tribunale di Trieste il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
782/2022 dd. 06/12/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento di Parte_1
euro 49.084,99, oltre a interessi ex Dc. Lgs. 231/2002 e spese processuali.
2. ha fondato la propria domanda monitoria su una presunta cessione di credito CP_1
effettuata a suo favore dalla società (ora , la quale, aderendo Controparte_4 Controparte_3 alla piattaforma telematica “Crescitalia”, le avrebbe ceduto il credito risultante dalla fattura n.
22/e del 30 giugno 2022, di importo pari ad euro 49.084,99, emessa nei confronti della
[...] per la fornitura di stoviglie varie. A fronte della cessione, afferma di Parte_1 CP_1
avere corrisposto alla cedente la somma di euro 44.127,41 a titolo di acconto.
La cessione sarebbe stata regolarmente notificata alla debitrice ceduta, la quale, con PEC del 12 luglio 2022, avrebbe espressamente riconosciuto il proprio debito in favore della cessionaria.
Nonostante i successivi solleciti, non avrebbe provveduto al pagamento della Parte_1
pagina 2 di 6 fattura, circostanza che ha indotto a chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, CP_1
con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. sulla base dell'intervenuto riconoscimento di debito.
3. Contro il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c., contestando che la fattura non corrisponde ad una fornitura effettivamente richiesta o ricevuta. La società opponente ha evidenziato che i beni indicati in essa (quantitativi ingenti di carta, tovagliette e altri materiali) non erano nemmeno pertinenti alla propria attività ricettiva e comunque non sono mai stati consegnati.
Allega che a seguito della contestazione immediata della fattura inviata tramite PEC in data 1° agosto 2022, la stessa avrebbe emesso nota di credito in data 5 agosto 2022. Controparte_4
Pertanto, secondo l'opponente, nessun credito sussisteva in capo a né poteva Controparte_4 validamente essere ceduto a . CP_1
L'opponente ha inoltre disconosciuto il documento prodotto da quale CP_1 riconoscimento di debito del 12 luglio 2022, deducendo che si tratta di un atto falso inviato da terzi che avevano avuto accesso abusivo alla propria casella PEC, circostanza oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria. Ha inoltre formalmente disconosciuto la firma apposta dalla propria legale rappresentante, sig.ra , sul documento, ritenuta apocrifa. Parte_2
Sulla base di tali argomentazioni, ha sostenuto che abbia agito facendo valere un CP_1 credito inesistente e ne ha chiesto la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. poiché avrebbe agito in giudizio nonostante fosse a conoscenza della nota di credito.
4. si è costituita nel giudizio di opposizione e ha ribadito le proprie ragioni di CP_1 credito, sottolineando che la cessione è stata notificata alla debitrice ceduta e, soprattutto, che ha riconosciuto espressamente il debito con PEC del 12.7.2022. Parte_1
Ha contestato che l'asserita manomissione della PEC di possa dirsi provata: la Parte_1
stampa dei log prodotta in giudizio non dimostrerebbe la riferibilità a terzi dell'accesso Pt_3 del 12.7.2022, né la collocazione di messaggi nel “cestino” varrebbe a identificare l'autore dell'operazione; inoltre, la denuncia penale è intervenuta solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Deduce, poi, che la nota di credito prodotta da non le era stata mai Parte_1 comunicata. Contr In via ulteriore, imputa a la violazione delle garanzie del contratto di CP_1
pagina 3 di 6 cessione (artt. 22 e 24), nonché degli artt. 1266 e 1375 c.c., avendo la cedente garantito l'esistenza del credito. Ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa di e chiesto, Controparte_3 quindi l'accertamento del proprio credito per € 49.084,99 nei confronti di Parte_1
Contr ovvero di , con vittoria di spese.
5. Infine, la terza chiamata si è costituita e ha dedotto che l'ordine e la consegna dei beni contestati sono effettivamente avvenuti: l'ordine sarebbe stato impartito da Parte_1 tramite contatti telefonici tra il sig. (parente della legale rappresentante di Testimone_1
e il sig. (collaboratore di e compagno della legale Pt_1 Testimone_2 CP_3
rappresentante); l'avvenuta consegna risulterebbe dal DDT n. 8 del 24.6.2022, poi inoltrato dallo stesso via e-mail il 12.7.2022, nonché dalla successiva fattura n. 22/E del Pt_2
30.6.2022.
Quanto alla tesi dell'accesso abusivo alla PEC di e del falso “riconoscimento Parte_1
Contr di debito”, rileva che la ricostruzione è incoerente con le risultanze documentali e la loro cronologia: la PEC di riconoscimento del 12.7.2022 risponderebbe a una coeva richiesta di
Crescitalia; inoltre, già il 13.7.2022 notificò la cessione del credito, sicché CP_1
era comunque a conoscenza dell'operazione. I log prodotti non proverebbero alcuna Pt_1 manomissione (vi sono accessi da IP diversi anche in date precedenti), né l'inserimento di messaggi nel “cestino” consente di identificarne l'autore.
Contr In ordine alla nota di credito, evidenzia un'incongruenza temporale (data 27.7.2022, anteriore alla PEC di contestazione dell'01.8.2022) e deduce che essa sarebbe stata emessa,
Contr all'insaputa di dalla società di consulenza contabile incaricata di predisporre documenti fiscali, cui la contestazione era stata inviata in copia. Richiamati anche pregressi contrasti tra
Contr società legate ai medesimi soggetti, contesta ogni addebito e ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Contr Dopo la dichiarazione di rinuncia al mandato del 07.04.2025 da parte del difensore della nessuna attività processuale è stata svolta dalla stessa e non sono state neanche precisate le conclusioni.
6. Venendo ora alla decisione della causa, deve rilevarsi, in via preliminare, che il preteso riconoscimento del debito prodotto dalla convenuta-opposta non può assumere valore di prova dell'esistenza del credito azionato. L'opponente, infatti, ne ha espressamente disconosciuto la pagina 4 di 6 sottoscrizione in questa sede, sicché il documento non può essere considerato attendibile né vincolante nel suo valore probatorio per il giudice.
Parimenti, il documento di trasporto prodotto dalla terza chiamata (doc. 2) non ha nessuna efficacia probatoria, non risultando sottoscritto dal destinatario della merce. La mancata sottoscrizione esclude la possibilità di attribuire a tale documento valore di quietanza della consegna, riducendolo a mero atto unilaterale proveniente dal mittente.
Va aggiunto che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di cessione del credito ex art. 1266 c.c. il cedente è tenuto a garantire il cosiddetto nomen verum, ossia che il credito ceduto sia effettivamente esistente e non si sia già estinto per qualsiasi causa al momento della cessione. Come chiarito da Cass., Sez. III, ord. n. 13853 del 6 luglio 2020 (Rv.
658301-02), l'obbligazione di garanzia del cedente ha natura accessoria e costituisce effetto naturale della cessione. Ne consegue che tale obbligazione assolve alla funzione di assicurare al cessionario il ristoro dell'interesse positivo all'acquisto del credito, nei casi in cui l'effetto traslativo venga meno, in tutto o in parte, per inesistenza del credito stesso o per altro impedimento equipollente. Tale garanzia opera anche con riferimento alla cessione di crediti pecuniari, imponendo al cedente il dovere di corrispondere al cessionario l'ammontare del credito che questi non abbia effettivamente acquisito in virtù del contratto di cessione.
In conclusione, deve ritenersi che l'opposizione proposta da sia fondata. Parte_1 perché non è provata l'esistenza del credito ceduto, ed è accertato l'obbligo di garanzia della società cedente, perciò la terza chiamata deve essere condannata a restituire Controparte_3
alla convenuta l'importo non riscosso. CP_1
- Spese processuali -
Le spese di lite seguono la soccombenza, come stabilito dall'art. 91 c.p.c. Pertanto, la parte opposta, deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_1 vittoriosa rispetto all'opposizione, le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
L'ammontare delle spese viene determinato in base alle disposizioni del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con applicazione dei valori medi ad eccezione della fase istruttoria, per la quale, in considerazione della sua semplicità, viene applicato il valore minimo.
pagina 5 di 6 La terza chiamata risultata soccombente in ordine alla domanda di garanzia, Controparte_3 deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese inerenti al loro Controparte_1
rapporto processuale, anch'esse liquidate come da dispositivo.
L'ammontare delle spese viene determinato in base alle disposizioni del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva, dei valori minimi per la fase istruttoria e decisoria, in considerazione della semplicità dell'istruttoria e del mancato svolgimento di attività difensiva Contr dopo la dichiarazione di rinuncia al mandato del difensore di
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Trieste n. 782/2022 dd. 06/12/2022 e, per l'effetto, lo revoca;
2. condanna a pagare a euro 49.084,99 oltre interessi Controparte_3 Controparte_1
ex d.lgs. 231/2002;
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 6.713,00 per competenze di avvocato ed € 286,00 per Parte_1
esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_3 [...]
liquidate in € 5.261,00 per competenze di avvocato ed € 286,00 per esborsi, CP_1
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 02/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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