Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 630/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 630/2022 RGAC posta in decisione all'udienza del 22.1.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 221 commi 2 e 4 della legge n. 77 del 2020 – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2
; Parte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3
; Parte_4 codice fiscale: ; CodiceFiscale_4 tutti nella qualità di coeredi di (deceduto in data imprecisata); Persona_1 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. CALPONA Benedetto del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona Pozzo di Gotto (piazza Paolo Borsellino n. 10); pec: ; Email_1
ATTORI (anche IN RIASSUNZIONE)
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GIACONA Santi Pierpaolo del foro di ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in (via Pt_4 Pt_4
Umberto n. 354); pec: ; Email_2
CONVENUTA (anche IN RIASSUNZIONE)
NONCHÉ
quale incorporante della (già CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore;
p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. RIZZO Maurizio del foro di ed Pt_4 elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in (via Messina Pt_4
n. 212 – Viale Africa n. 18); pec: ; Email_3
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA–CONVENUTA ancheIN RIASSUNZIONE avente ad oggetto: opposizione alla stima – giudizio di rinvio (a seguito dell'ordinanza n.
17058/2022 con cui la Suprema Corte di cassazione, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso proposto da ha Controparte_3 parzialmente annullato la sentenza n. 347 della Corte di Appello di Messina pubblicata in data 9.6.2016 e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(attori in riassunzione):
“… 1) Accogliere nel rito e nel merito l'atto di riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio, in dipendenza dell'ordinanza n. 17058/22 pubblicata in data 26/05/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sez. Civile;
2) Accogliere tutte le domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio trascritto nel corpo dell'atto ed al quale, in questa sede, ci si riporta integralmente;
3) Ritenere e dichiarare che l'indennità di espropriazione determinata dalla Rete Ferroviaria Italiana spa convenuta, nonché l'indennità per occupazione legittima, è inferiore rispetto a quanto spettante all'attore in virtù del valore venale e reale di mercato del bene e conseguentemente, ove occorra, annullare e disapplicare la predetta indennità di espropriazione e di occupazione con qualsiasi provvedimento che sarà ritenuto opportuno;
4) Ritenere e dichiarare che i terreni espropriati avevano natura edificatoria e conseguentemente il valore di stima dell'indennità dell'espropriazione e dell'indennità di occupazione legittima determinata della Rete Ferroviaria Italiana spa è incongrua ed inferiore rispetto al reale valore di mercato degli stessi;
5) Ritenere e dichiarare che nella fattispecie si verte in materia di espropriazione parziale, e consequenzialmente l'attore ha altresì diritto anche all'indennità di espropriazione parziale rappresentata dalla differenza tra l'intero valore attribuito alle due particelle ed il valore ridotto dell'estensione residua delle predette particelle, dovendosi tenere conto del deprezzamento derivante dallo spezzettamento dei fondi;
6) Determinare l'indennità di espropriazione, nonché l'indennità per espropriazione parziale spettante all'attore in dipendenza dell'avvenuta espropriazione, nonché l'indennità per occupazione legittima, tenuto conto della natura edificabile dei predetti terreni e consequenzialmente condannare la Rete Ferroviaria Italiana spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutte le somme determinande, effettivamente dovute per dette causali, per qualsiasi voce, causale o ragione, il tutto oltre rivalutazione monetaria, anche quale maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. ed interessi legali sulle somme rivalutate dal decreto di espropriazione e fino all'effettivo soddisfo;
7) Disporre CTU al fine di: A) Descrivere i terreni dell'attore per cui è causa nonché descrivere e determinare l'estensione delle porzioni delle aree occupate e successivamente espropriate dalla Rete Ferroviaria Italiana spa;
B) Accertare la natura edificatoria dei terreni degli attori per cui è causa;
C) Determinare le indennità di espropriazione dei terreni definitivamente espropriati in virtù della natura edificatoria dei terreni stessi, tenuto anche conto che sui predetti terreni è possibile l'iniziativa edificatoria dei privati per la realizzare parcheggi pubblici in edifici multipiani;
D) Determinare le indennità di espropriazione parziale dei terreni in questione sulla base della differenza tra il valore attribuito alle due particelle ed il valore ridotto dell'estensione residua delle predette particelle, dovendosi tenere conto del deprezzamento derivante dallo spezzettamento dei fondi;
E) determinare l'indennità di espropriazione nonché l'indennità per espropriazione parziale spettante all'attore, nonché l'indennità per occupazione legittima, tenuto conto della natura edificabile dei predetti terreni;
8) Emettere ogni ulteriore statuizione, condanna e determinazione, conseguente ed attinente, anche se dovesse mancare specifica conclusione. 9) Condannare la Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in solido delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA…”.
Per (convenuta in riassunzione): Controparte_4
“…- Ritenere e dichiarare che il capo “A” del decisum della sentenza n. 347/2016 emessa dall'intestata Corte d'Appello è passato in cosa giudicata;
- Ritenere e dichiarare che gli altri capi del decisum della sentenza n. 347/2016 non sono stati oggetto, nel presente giudizio di rinvio, di specifica domanda e, conseguentemente, non possono essere oggetto di esame. Per tale motivo vanno confermati - Con il favore di spese e compensi …”.
Per (convenuta in riassunzione): CP_2
“… dichiarare e ritenere la convenuta unica legittimata passivamente rispetto Controparte_4 alle domande proposte dagli attori nei confronti di essa convenuta per la rideterminazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima e conseguentemente obbligata a provvedere al pagamento, mediante deposito presso la Cassa DD.PP. di Messina, della differenza tra le somme siccome rideterminate per tale titolo all'esito del giudizio e quelle già depositate;
ritenere e dichiarare inammissibile nel presente giudizio, e coerentemente rigettare la domanda di garanzia avanzata dalla concedente nei confronti del Consorzio concessionario, con ogni conseguenziale statuizione;
CP_4 in ogni caso e in estremo subordine ritenere e dichiarare la congruità delle somme a suo tempo depositate giusta quietanza n. 142 del 20.7.06, pari ad € 9,04/mq., a fronte dell'espropriazione del terreno di proprietà dell'attore esteso mq. 241, assentita con decreto prefettizio n. 1377/2007 del 5.2.07, poiché pienamente corrispondente al valore venale agricolo di mercato del bene in questione ricadente in zona F/2 (attrezzature pubbliche di interesse generale), rigettando ogni avversaria ulteriore domanda, siccome del tutto inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese e compensi, anche del giudizio di legittimità …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà preliminarmente evidenziare quanto appresso.
*
In prime cure (unico grado, di competenza funzionale della Corte d'appello territoriale):
con atto di citazione del 14.3.2011 iscritto a ruolo al n. 196/2011 RGAC l'originario ricorrente,
conveniva in giudizio, dinnanzi a questa Corte d'Appello, la Persona_1 [...] al fine di sentirla condannare al pagamento della giusta indennità di Controparte_1 esproprio e occupazione legittima di una porzione di terreno di proprietà sito in Terme Vigliatore (ME), individuato catastalmente al fg. n. 6 particelle n. 1244 e n.1245, pervenutogli giusto Atto di vendita Rep. 107891 del 08.06.1973 in AR , registrato a Milazzo il Persona_2 Co 23.06.1973 n. 2227, occupato in nome e per conto di giusto Decreto Prefettizio prot. n. 2002/6740/1.21F.68/1° Sett. L.P. del 23.05.2002 rep. n. 1377/07, al fine di realizzare “lavori di costruzione della linea PALERMO-MESSINA – Raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni di S. Agata di Militello e S. Filippo del Mela – Lavori compresi tra e Terme Vigliatore”. CP_5
Esponeva l'attore che il suddetto fondo era stato occupato in via d'urgenza dall'
[...] CP_ in nome e per conto di Controparte_6 CP_7
Con successivo Decreto Prefettizio prot. n. 2004/8896/1 21F.68/L.P. del 25.5.2004, era stato prorogato il termine di occupazione temporanea e d'urgenza e, con seguente delibera n. 73 del
Referente del Progetto Raddoppio Palermo-Messina della Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Compartimentale Infrastruttura di Palermo, era stata fissata alla data del 17.5.2007 la validità della dichiarazione di pubblica utilità. Con ulteriore Decreto Prefettizio di espropriazione prot. n. 40938/06 rep. 1377/2007 emesso in data 5.2.2007, notificato all'originario ricorrente in data 14.2.2011 era stata disposta l'espropriazione in favore della Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. dei terreni e precisamente:
A) porzione di mq. 232 della particella 2154 ( ex 1244/B); B) porzione di mq. 9 della particella 2153 ( ex 1245/B);
determinando così l'indennità di espropriazione provvisoria qualificando detti terreni quali terreni agricoli.
Pertanto, l'originario ricorrente con l'atto introduttivo di prime cure, Persona_1 contestava tale qualificazione e si opponeva all'indennità provvisoria di espropriazione e di Co occupazione legittima come liquidate da chiedeva accogliere le seguenti conclusioni:
“… 1) Accogliere tutte le domande proposte nel presente atto;
2) Ritenere e dichiarare che l'indennità di espropriazione determinata dalla Rete Ferroviaria Italiana spa convenuta, nonché l'indennità per occupazione legittima, è inferiore rispetto a quanto spettante all'attore in virtù del valore venale e reale di mercato del bene e conseguentemente, ove occorra, annullare e disapplicare la predetta indennità di espropriazione e di occupazione con qualsiasi provvedimento che sarà ritenuto opportuno;
3) Ritenere e dichiarare che i terreni espropriati avevano natura edificatoria e conseguentemente il valore di stima dell'indennità dell'espropriazione e dell'indennità di occupazione legittima determinata della Rete Ferroviaria Italiana spa è incongrua ed inferiore rispetto al reale valore di mercato degli stessi;
4) Ritenere e dichiarare che nella fattispecie si verte in materia di espropriazione parziale, e consequenzialmente l'attore ha altresì diritto anche all'indennità di espropriazione parziale rappresentata dalla differenza tra l'intero valore attribuito alle due particelle ed il valore ridotto dell'estensione residua delle predette particelle, dovendosi tenere conto del deprezzamento derivante dallo spezzettamento dei fondi;
5) Determinare l'indennità di espropriazione, nonché l'indennità per espropriazione parziale spettante all'attore in dipendenza dell'avvenuta espropriazione, nonché l'indennità per occupazione legittima, tenuto conto della natura edificabile dei predetti terreni e consequenzialmente condannare la Rete Ferroviaria Italiana spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutte le somme determinande, effettivamente dovute per dette causali, per qualsiasi voce, causale o ragione, il tutto oltre rivalutazione monetaria, anche quale maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. ed interessi legali sulle somme rivalutate dal decreto di espropriazione e fino all'effettivo soddisfo …”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio instando per Controparte_8 il rigetto delle domande attoree e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il già Controparte_3 Controparte_3 autorizzazione concessa all'udienza del 27.9.2011.
Si costituiva in giudizio il menzionato, già Controparte_3 Controparte_9 Co
deducendo adesivamente rispetto a la congruità della valutazione
[...] dell'indennità di esproprio e occupazione legittima.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata la chiesta consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 4.4.2016 la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 347 pubblicata in data 9.6.2016 nell'iscrizione n. 196/2011 RGAC, la Corte d'Appello di Messina-Prima Sezione Civile così statuiva:
“… A) ridetermina in complessivi E 17.139,92 e in E 2.210,80 rispettivamente l'indennità di espropriazione e l'indennità di occupazione legittima spettanti all'attore, in dipendenza dell'espropriazione del terreno sito in Terme Vigliatore, estesi complessivamente mq 241, in catasto alle particelle 2154 e 2153 del foglio 6; B) ordina a Controparte_10 e al , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, di depositare, in solido, presso Controparte_3 la Cassa Depositi e Prestiti per la Provincia di Messina, ed in favore dell'attore la differenza fra le somme predette, maggiorate di interessi legali sulla sorte capitale dal 5.2.2007 alla data del deposito, per quanto riguarda l'indennità di esproprio, e dalla scadenza di ogni singola annualità o frazione di essa fino alla data del deposito, per quanto riguarda l'importo dovuto per indennità di occupazione, e le somme eventualmente già depositate;
C) condanna il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la Rete Ferroviaria Controparte_3 Italiana di quanto quest'ultima è tenuta a pagare in forza della presente sentenza;
D) condanna la Rete Ferroviaria Italiana e il al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attore, che liquida in € 382,00 Controparte_3 per spese vive e in E 3.000,00 per compensi professionali, oltre iva, epa e rimborso spese generali come per legge, nonché al rimborso delle spese di Ctu già liquidate in atti;
E) condanna il al rimborso delle Controparte_3 spese processuali, in favore della Rete Ferroviaria Italiana, che liquida in C 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, epa e rimborso spese generali come per legge …”.
*
Avverso la suddetta pronuncia, il solo proponeva ricorso per Controparte_3 cassazione – nel giudizio iscritto al n. 909/2017 R.G. – articolato su tre motivi di ricorso, che di seguito vengono riportati testualmente come indicati nell'ordinanza della Corte di cassazione n.
17058/22, che ha poi definito il giudizio:
“… a) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione., ex art. 360 n. 3 c.p.c., degliartt.19 e 20 I. 865/1971, 1372 c.c., 81 e 100 c.p.c., 106, 99 e 112 c.p.c., in relazione all'autorizzazione alla chiamata in causa da parte di CP
, concessionario della esecuzione dei lavori pubblici, dovendo invece individuarsi nell'Ente espropriante
[...] l'unico soggetto legittimato passivamente rispetto a giudizio di opposizione alla stima, mentre la Convenzione tra concessionario e concedente non rileva nei rapporti esterni con l'espropriato; b) con il secondo motivo, sia la violazione
o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.5 bis, comma 3, D.L. n. 333/1992, conv. In L. n. 359/1992, e del DM n. 1444/168, degli artt. 39,40 e 41 1.2395/1865, sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla natura del terreno oggetto di espropriazione, ritenuto edificabile dalla Corte di merito, sulla base della destinazione, al momento del decreto di esproprio (mentre prima aveva natura agricola), a parcheggio pubblico, il che invece comportava comunque un vincolo legale di inedificabilità; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 3690 n. 4 c.p.c., degli artt. 164, commi 4 e 5, c.p.c., 163, comma 3, n. 3 e 4, c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento in violazione degli artt.156 e ss. e 161 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile la CP_ domanda di garanzia proposta da senza rilevarne la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di chiamata in causa del terzo …”.
In particolare, la Sezione I con l'ordinanza in argomento (depositata in Cancelleria il 26.5.2022), premesso che:
«… la Corte di merito ha ritenuto di potere dedurre, dai principi richiamati in motivazione, sia che l'espropriante e il soggetto delegato fossero «entrambi» tenuti «in solido» al versamento delle indennità dovute sia che il terzo chiamato fosse tenuto, in forza della spiegata domanda di garanzia, a rilevare indenne Rete Ferroviaria CP_3 Italiana. Tutte e due le statuizioni non sono corrette. Deve, invero, rilevarsi che dall'estensione automatica della domanda attorea non derivava necessariamente la CP_ sussistenza di una responsabilità solidale tra espropriante, e il , meramente delegato dal primo anche CP_3 allo svolgimento degli atti preparatori alle necessarie procedure espropriative, per quanto sopra statuito dalla stessa Corte di merito: non si verte, invero, in ipotesi di risarcimento del danno ma di determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima, con necessità di individuare il soggetto tenuto al versamento dei relativi indennizzi. Ora, esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di concessione traslativa, l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità restava a carico unicamente di Rete Ferroviaria Italiana, beneficiaria dell'espropriazione. CP_ Inoltre, la domanda di garanzia, spiegata da nei confronti del , era inammissibile, nel presente giudizio, CP_3 per quanto sopra precisato. La sentenza impugnata va pertanto cassata …»;
così statuiva:
«… La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità …»; e ciò, all'evidenza:
- dichiarando la carenza di legittimazione passiva del ricorrente;
CP_3
- individuando, per l'effetto, quale unico ente tenuto al pagamento dell'indennità di esproprio e occupazione legittima in favore del Controparte_12 in quanto beneficiaria dell'espropriazione;
- cassando la sentenza de qua e rinviando alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, per le conseguenti decisioni in parte qua, anche in merito alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
*
Con atto di citazione “in riassunzione”, notificato in data 20.9.2022, Parte_1
, e tutti nella qualità di coeredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'originario ricorrente (deceduto nelle more del giudizio di Persona_1 cassazione) convenivano in giudizio innanzi a questa Corte, quale Giudice del rinvio, rinnovatamente: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.; nonché, al solo fine della regolarità del contradditorio: (già ; Controparte_13 Controparte_3 per ivi sentire accogliere le medesime domande già formulate dal loro Persona_1 dante causa, in sede di giudizio di opposizione alla stima. Ed in particolare gli odierni attori in riassunzione contestavano e si opponevano all'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione legittima determinata da poiché CP_4 quantificata qualificando i fondi oggetto di esproprio quali terreni agricoli. Sostenevano in proposito che:
“… le particelle n. 2154 ( ex 1244/B) e n. 2153 ( ex 1245/B) fg. 6 del , espropriate dalla Rete Parte_5 Ferroviaria Italiana S.P.A., hanno natura edificabile e segnatamente ricadono in zona destinata a parcheggio, per la quale le norme tecniche di attuazione del PRG vigente approvato con D.A. n. 495/DRU in data 17.07.2002 consentono la costruzione di parcheggi pubblici in edifici multipiani, che possono essere realizzati anche da privati, giusto certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data 20.04.2009, che si produce …” Parte_5
Pertanto, contestavano l'importo dell'indennità determinata in via provvisoria da CP_4 poiché inferiore rispetto al valore di mercato del bene, e di conseguenza inferiore rispetto a quanto spettante per legge, e sottolineavano che la natura edificabile del terreno per cui era causa (diversa porzione della medesima particella) era stata accertata dalla Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 1714/2018 del 6.11.2018, resa in altro giudizio iscritto al n. 28/2017
R.G., vertente tra gli odierni attori ed il . Parte_5
Instavano, dunque, per la rideterminazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, nonché dell'indennità per occupazione legittima, sempre tenuto conto della natura edificabile dei predetti;
consequenzialmente chiedevano la condanna di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. al pagamento in proprio favore di tutte le somme, effettivamente dovute per dette causali. Specificavano tuttavia che:
“… considerato che la Corte di cassazione con ordinanza n.17058/2022 ha fissato il principio di diritto in virtù del quale l'unico legittimato passivo, nel presente giudizio di opposizione alla stima, è Rete Ferroviaria – nei cui soli confronti i concludenti hanno formulato le proprie domande sin dall'originario atto introduttivo – chiedono che la condanna al pagamento di quanto accertato in corso di giudizio venga irrogata unicamente nei confronti di quest'ultima, in quanto l'eventuale rapporto di garanzia tra Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. e (incorporante della CP_2 [...]
è estraneo ai concludenti …”. Controparte_3
Si avvisa poi che: - mentre con lo strumento di riassunzione gli eredi riproducevano estesamente Per_1 le conclusioni tutte di prime cure (come se la sentenza n. 347 fosse stata integralmente annullata e necessitasse d'esser ribadita nella sua sostanza da quella emananda da questa
Corte quale Giudice del rinvio);
- nelle argomentazioni esposte in comparsa conclusionale chiedevano la conferma delle conclusioni rassegnate dal CTU nel primo giudizio e condivise da questa Corte nella sentenza n. 347/2016, poi annullata. Evidenziavano, al riguardo, che con la comparsa di costituzione per il presente CP_4 giudizio di rinvio non aveva contestato la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima contenuta nella suddetta pronuncia;
pertanto, concludevano per la mera conferma delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello n. 347 relativamente al quantum dell'indennità spettante agli attori, in assenza di contestazione sul punto, con condanna nei confronti quale beneficiaria dell'esproprio. CP_4
E dunque, invocavano il riconoscimento in proprio favore delle somme seguenti:
€ 17.139,92 a titolo di esproprio;
€ 2.210,80 a titolo di occupazione legittima;
somme da maggiorarsi di interessi legali sulla sorte capitale: dal 5.2.2007 alla data del deposito, per quanto riguarda l'indennità di esproprio;
dalla scadenza di ogni singola annualità o frazione di essa fino alla data del deposito, per quanto riguarda l'importo dovuto per indennità di occupazione;
somme, dunque, già riconosciute dal primo Giudice. Puntualizzavano infine le seguenti osservazioni:
“… I concludenti hanno articolato CTU nel presente giudizio in via cautelativa, qualora l'indennità fosse stata oggetto di specifica contestazione, atteso che la Corte di cassazione aveva dichiarato assorbito il secondo motivo. In via subordinata, qualora la Corte d'Appello ritenesse che l'indennità di espropriazione e di occupazione formi oggetto di contestazione, i concludenti insistono nella richiesta di CTU articolata nell'atto introduttivo, precisando che in relazione al medesimo terreno per cui è causa (altra porzione della stessa particella) è già intervenuta sentenza della Corte d'Appello di Messina n.1714/2018 passata in giudicato (in atti depositata) che ha determinato il valore della indennità nella misura in cui l'ha determinato il CTU nel presente giudizio. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. va condannata, altresì, al pagamento delle spese e compensi legali del giudizio davanti alla Corte d'Appello iscritto al Nn 196/2011 R.G., nonché a quelle del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che rende la dichiarazione di legge, per avere anticipato le spese e non riscosso i compensi, ad eccezione di quelle della Ctu …”.
*
Con comparsa depositata in data 23.12.2022 si costituiva in giudizio RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.P.A. osservando e deducendo contra che:
“… il capo “A” della menzionata sentenza n. 347/2016 dell'adita Corte d'Appello, ove è stato determinato quanto dovuto in conseguenza dell'esproprio, non è stato oggetto di impugnazione da parte dei sigg. né, in ogni Per_1 caso, è stato cassato dalla Suprema Corte in seguito al ricorso promosso dal . Controparte_3 Con il corollario che non è e non può essere oggetto di giudizio di rinvio, essendo passato in cosa giudicata. Con l'ulteriore conseguenza che non può essere oggetto di nuova determinazione né l'indennità di esproprio dovuta agli attori, né l'indennità di occupazione;
né a maggior ragione può trovare ingresso la chiesta determinazione dell'indennità di espropriazione parziale …”;
ed invocava per l'effetto:
- quanto al capo A della decisione di prime cure, la declaratoria di suo passaggio in giudicato;
- quanto alle altre statuizioni:
“… Ritenere e dichiarare che gli altri capi del decisum della sentenza n. 347/2016 non sono stati oggetto, nel presente giudizio di rinvio, di specifica domanda e, conseguentemente, non possono essere oggetto di esame. Per tale motivo vanno confermati. Con il favore di spese e compensi …”:
*
quale incorporante della CP_2 Controparte_3
(GIÀ si costituiva con atto depositato in data 27.12.2022 Controparte_3 eccependo la palese inammissibilità ed improponibilità, nell'odierno giudizio rescissorio, delle domande oggi riproposte dagli attori (indennità di “espropriazione parziale”; condanna al pagamento diretto delle indennità determinate) e, peraltro, già implicitamente rigettate con la sentenza cassata in quanto non impugnate innanzi alla Suprema Corte, con conseguente formazione sul punto di giudicato interno.
Nel merito, citava testualmente il contenuto dell'ordinanza n. 17058/2022 emessa dalla Corte di cassazione, là dove ha statuito:
«… Ora, esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di concessione traslativa, l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità restava a carico unicamente di Rete Ferroviaria Italiana, beneficiaria dell'espropriazione …».
Deduceva, quindi, che l'unica legittimata passivamente nella controversia intrapresa dal dante causa per la determinazione delle giuste indennità di espropriazione ed Per_1 occupazione legittima era esclusivamente e ab origine la convenuta Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., sicché la domanda di garanzia spiegata da quest'ultima nei confronti del CP_3 concessionario doveva essere ritenuta inammissibile e pertanto disattesa, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.
Sul punto, si legge in comparsa conclusionale quanto appresso:
“… ferma restando da un lato l'eccepita inammissibilità delle domande già delibate (determinazione indennità di espropriazione e di occupazione) e/o rigettate (indennità di “espropriazione parziale”; condanna al pagamento diretto delle indennità determinate) nel precedente giudizio dalla Corte di merito, con statuizioni non impugnate ex adverso in sede di legittimità e, dall'altro, l'evidente inammissibilità della richiesta di Ctu formulata dagli odierni attori, in estremo subordine se ne deduce comunque, ancora una volta, l'evidente infondatezza, sia in fatto che in diritto, per le ragioni già illustrate con tutti i precedenti atti difensivi e qui da intendersi integralmente riferite e trascritte (cfr. comparsa di costituzione del 13.3.12; osservazioni tecniche del 13.5.13; comparsa conclusionale dell'11.12.14, tutte inserite negli allegati 4 e 5 al fascicolo del ricorso per cassazione, qui sub 4). Per tutto quanto appena eccepito e dedotto, e per quant'altro argomentato con i precedenti atti e verbali di causa, s'insiste nelle rassegnate conclusioni confidandosi nel loro accoglimento, con il rigetto di ogni avversaria domanda e condanna delle controparti alla integrale rifusione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative al giudizio di legittimità …”.
*
All'udienza del 16.1.2023, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, e ritenuto che, in relazione alle contrapposte prospettazioni difensive delle parti, non vi fosse da far luogo alla rinnovazione della c.t.u. invocata in questo grado di giudizio dalle parti già appellanti e odierne attrici in riassunzione (in virtù dell'istruzione espletata in prime cure e del materiale probatorio acquisito), il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 23.10.2023 e di seguito al 22.1.2024. In detta udienza, che aveva luogo secondo il rito di cui all'art. 127 ter C.P.C., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 12.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa il contenuto del thema decidendum di cui all'odierno giudizio di rinvio ed il relativo perimetro della cognizione di questo Collegio (in quanto abilitato alla sola fase rescissoria,) si rileva che la Suprema Corte di cassazione, nell'accogliere il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto esclusivamente da quale incorporante della società consortile CP_2
“ GIÀ ha ritenuto che: Controparte_3 Controparte_3
- nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione delle opere pubbliche, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità e legittimato passivo dell'opposizione alla stima va generalmente individuato nel beneficiario dell'espropriazione come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente le necessarie procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altro ente con accollo dei relativi oneri;
- perché si abbia un simile effetto, non è sufficiente un mero accordo interno tra l'espropriante e l'affidatario della realizzazione dell'opera pubblica ma, al contrario, occorrono una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna, con cui venga trasferita la facoltà di compiere tutti i singoli atti del procedimento espropriativo direttamente “in nome e per conto proprio” (cd. concessione traslativa);
- nel caso in cui l'affidamento: abbia avuto ad oggetto esclusivamente il compito di promuovere gli atti del procedimento ablatorio;
o abbia comportato soltanto l'attribuzione del potere di agire il nome per conto;
o, ancora, si sia risolto nel mero accollo degli oneri economici del procedimento espropriativo;
l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità resta a carico del beneficiario dell'atto ablatorio quale unico legittimato a resistere nel giudizio di opposizione alla stima;
- nel caso di specie, esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di concessione traslativa, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima, l'obbligo di provvedere al pagamento restava a carico unicamente di
Rete Ferroviaria Italiana, in quanto beneficiaria dell'espropriazione, e pertanto la domanda di garanzia spiegata da quest'ultima nei confronti del era da riconoscersi CP_3 inammissibile;
- sulla scorta del richiamato iter motivazionale, andavano accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo – in quanto di trattazione ultronea, attenendo al merito dell'opposizione alla stima e della determinazione delle indennità di esproprio ed occupazione – con seguente annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui era stata contestata e rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, perché si provvedesse anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Dai superiori cenni ritiene il Collegio che palesemente possa trarsi esser stato conferito un mandato circoscritto e puntuale per l'odierno grado di giudizio, nel senso che la Suprema Corte di cassazione:
a) investita d'impugnazione da parte della sola e chiamata a conoscere CP_2 esclusivamente delle questioni da questa ivi poste, inerenti il mero rapporto processuale Co sorto tra la stessa e gli eredi (e non quello già corrente tra costoro e;
Per_1
b) ritenuta la fondatezza (nei sensi prima richiamati) delle doglianze di cui al primo e al terzo motivo di gravame, donde l'erroneità della decisione con cui questa Corte aveva antea statuito condanna in solido anche di per l'occorso sia per il merito sia per la CP_2 rifusione delle spese di giudizio;
c) riconosciuto l'assorbimento del secondo motivo di gravame (unico attinente al merito di lite vertente il quantum preteso dagli eredi , la cui indagine era tuttavia stata Per_1 subordinatamente riferita alla Corte di legittimità all'eventuale rigetto delle tesi di parte ricorrente in punto di difetto di legittimazione passiva d'essa deducente, in quanto questo era profilo preliminare rispetto a quello così rinnovatamente posto alla cognizione del
Supremo Collegio);
d) pur formalmente non disponendo l'annullamento della pronuncia gravata limitatamente al rapporto processuale come retro individuato sub a) (si legge nel dispositivo infatti: «… cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità …»):
deve ritenersi abbia comunque demandato al Giudice del rinvio di statuire esclusivamente:
I. nel merito della domanda di prime cure azionata in punto d'an debeatur dagli eredi
(in quanto “automaticamente” estesa ad dalla chiamata in Per_1 CP_2 Co Con garanzia operata da , e di quella azionata da (in tema di esclusività ovvero di Co solidarietà tra d e d'accertamento della tenutezza in manleva di CP_2 CP_2 per il caso di condanna della prima a favore delle parti attrici);
e ciò alla luce del principio di diritto (suesposto) secondo cui doveva (e deve) escludersi la Co sussistenza d'un vincolo di solidarietà tra d il terzo chiamato;
principio per cui basterà richiamare il dato testuale della pronuncia espressa dalla Suprema
Corte, nella quale s'è affermato che:
«… dall'estensione automatica della domanda attorea non derivava necessariamente la sussistenza di una CP_ responsabilità solidale tra espropriante, e il , meramente delegato dal primo anche allo CP_3 svolgimento degli atti preparatori alle necessarie procedure espropriative, per quanto sopra statuito dalla stessa
Corte di merito: non si verte, invero, in ipotesi di risarcimento del danno ma di determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima, con necessità di individuare il soggetto tenuto al versamento dei relativi indennizzi. Ora, esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di concessione traslativa, l'obbligo di provvedere al pagamento delle indennità restava a carico unicamente di Rete Ferroviaria Italiana, beneficiaria dell'espropriazione …»;
II. in punto di spese tutte di lite, incluse quelle relative al giudizio di cassazione, secondo il noto principio della cd. valutazione globale dell'esito della lite, sempre e limitatamente a favore di quale parte vittoriosa nel relativo rapporto processuale; CP_2 e non già, come parrebbe esser stato postulato dalle parti attrici in riassunzione, operarsi nuovamente anche:
III. l'accertamento (rectius, la conferma) delle giuste somme dovute da RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.P.A., quale beneficiaria dell'avvenuta espropriazione del fondo, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima in favore degli odierni appellanti in riassunzione e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali coeredi dell'originario ricorrente ; Parte_4 Persona_1
e ciò poiché detto thema decidendum era (ed è) da riconoscersi estraneo a questa fase rescissoria, in quanto già vagliato dalla citata sentenza n. 347, in virtù della mancata impugnazione con ricorso per cassazione ad iniziativa dei prefati eredi sul punto. Per_1
Dunque, in ossequio al principio di diritto espresso dal Giudice di legittimità, questa Corte non può che rilevare sub I. che l'unica legittimata passiva dell'odierna azione di opposizione alla stima, e pertanto obbligata al versamento di quanto spettante a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima, era l'originaria appellata e non anche il CP_4 terzo chiamato in garanzia da questa per esserne eventualmente manlevato (id est, la già – Controparte_3 Controparte_3 odierna a seguito dell'atto di fusione per incorporazione di cui s'è detto). CP_2
Vanno dunque rigettate sia la domanda di condanna d' quale condebitore in solido CP_2 azionata ut supra dagli eredi , sia quella d'accertamento di debenza e condanna Per_1 Co per manleva azionata da ontro detta società.
Sub III., si ribadisce, ferma rimane invece la sentenza n. 347, in quanto non attinta in parte qua da precedente impugnazione, là dove ha liquidato (nei sensi di cui al punto A del dispositivo) il quantum di spettanza del (oggi, dei suoi eredi) e di debenza da parte di Persona_1 Co verso costoro per le somme ivi liquidate in ragione dell'avvenuta espropriazione dei fondi relativi nonché per le spese di lite (ripetesi, limitatamente al rapporto processuale decorso tra Co d i medesimi eredi ). Per_1
*
Venendo ora al regolamento delle spese di lite sub II.:
occorrendo tenere presente il consolidato principio (per cui si v. Cass. SS.UU. n. 32906/2022) secondo il quale:
«… In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente al rimborso delle stesse in favore della controparte …»;
osserva questa Corte che: a) in questo giudizio di rinvio le parti “giuste” e “necessarie” (in quanto già presenti antea, sebbene non tutte ivi costituitesi) erano e sono le medesime della fase di legittimità, id est le stesse che si sono costituite davanti a questa Corte nella corrente iscrizione;
b) i , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.q. in epigrafe hanno esercitato loro della facoltà di riassunzione e vi avevano titolo – sebbene questa elettivamente dovesse promanare da (quale parte vittoriosa in CP_2 tale fase) – per il principio di diritto espresso da Cass. Sez. II, sentenza n. 5741 del 27/2/2019, secondo cui:
«… L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, C.P.C. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite …»;
rispetto al rapporto processuale originariamente sorto verso non v'è stata CP_2 domanda di sorta né quanto al merito né quanto alle spese di lite;
Co vero è che le stesse sono risultate vittoriose nel merito nei confronti di ma vero è pure che non hanno partecipato alla fase rescindente con propri petita e, pur ciononostante, esse hanno invocato in questa iscrizione (come retro chiarito, sub specie di domanda di conferma del decisum di prime cure) una rinnovata cognizione di merito, nei Co confronti di e ciò ha avuto luogo inammissibilmente, poiché questa è estranea al Co perimetro della cognizione di questo Giudice del rinvio (circostanza per cui a sul punto controdedotto che le quaestiones relative sarebbero ormai coperte da giudicato);
l'annullamento solo parziale della sentenza n. 347 – di cui s'è dato atto supra – comporta allora che nulla dovrà statuirsi quanto alle dette parti “contrapposte”, per questo giudizio di rinvio, sussistendo evidenti ragioni di reciproca compensazione delle spese sostenute per la relativa partecipazione;
Co c) isulta soccombente sia verso gli eredi sia verso Per_1 CP_2
d) per parte sua, né con la comparsa di costituzione né con lo scritto conclusionale CP_2 ha invocato condanna per la rifusione delle spese verso gli eredi (sebbene Per_1 Co soccombenti verso di essa, quanto alla domanda di condanna verso automaticamente” Co estesa al terzo chiamato), bensì solo nei confronti di per cui, in ossequio per un verso ai principi di soccombenza e per altro verso a quello della domanda:
per le spese di lite relative al primo grado, nulla è a statuirsi in questa sede tra gli eredi Co
ed Per_1 Co tra gli odierni attori in riassunzione ed anno altresì escluse quelle di legittimità, per mancata partecipazione a detta fase;
Co vanno compensate le spese del giudizio di rinvio tra gli eredi ed Per_1
nulla va statuito per le spese relativamente al rapporto processuale decorso tra gli eredi e (inclusi la sede di legittimità ed il giudizio di rinvio); Per_1 CP_2
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore di quale incorporante della CP_2
(già , Controparte_3 Controparte_3 originariamente terza chiamata in garanzia da , in quanto risultata carente di CP_4 legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale proposta dagli appellanti, per tutti i gradi di giudizio;
e dette spese si liquidano poi, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n.
55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
nei seguenti termini:
per il primo giudizio:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 761,55 totale € 5.838,55
poi dimidiato come appresso si chiarirà ad euro 2.919,275;
per il giudizio di legittimità: Competenza: Corte di cassazione Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.276,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.134,00 fase decisionale, valore medio: € 672,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 462,30 totale € 3.544,30
poi dimidiato come appresso si chiarirà ad euro 1.772,15;
per il giudizio di rinvio:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 spese generali ( 15% sul compenso totale ): € 761,55 totale € 5.838,55
poi dimidiato come appresso si chiarirà ad euro 2.919,275.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando, quale Giudice del rinvio, nella causa iscritta al n. 630/2022 RGAC sulle domande proposte con atto di citazione del 14.3.2011 nel procedimento già iscritto al n.
196/2011 RGAC presso questa Corte d'Appello da:
Parte_1
; Parte_2
; Parte_3
; Parte_4 tutti n.q. di eredi di Persona_1 nei confronti di:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; nonché nei confronti di:
quale incorporante della CP_2 Controparte_3
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_3 anche quale terzo chiamato in garanzia dalla società resistente;
così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza emessa al n. 347 in data 9.6.2016 nel procedimento già iscritto al n. 196/2011 RGAC presso la Corte d'Appello di Messina: rigetta le domande di condanna proposte da nei Controparte_1 sensi in motivazione individuati, nei confronti di quale incorporante della CP_2 (già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto: CP_3
- ordina a in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti per la Provincia di Messina, ed in favore degli odierni attori in riassunzione, la differenza fra le somme di cui al capo A) della sentenza sub 1. e le somme eventualmente già depositate, maggiorate di interessi legali sulla sorte capitale dal 5.2.2007 alla data del deposito, per quanto riguarda l'indennità di esproprio, e dalla scadenza di ogni singola annualità o frazione di essa fino alla data del deposito, per quanto riguarda l'importo dovuto per indennità di occupazione;
- condanna RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di quale incorporante della CP_2
(già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida: CP_3 in euro 2.919,285, per onorario, quanto al primo giudizio;
in euro 1.772,15, per onorario, quanto al giudizio di legittimità; in euro 2.919,285, per onorario, quanto al giudizio di rinvio;
oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori sui superiori importi come per legge;
2. spese compensate per questo giudizio di rinvio tra gli eredi come in epigrafe Per_1 individuati ed in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore;
3. nulla per le spese di questo giudizio di rinvio tra gli eredi ed quale Per_1 CP_2 incorporante della (già Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 6.12.2024
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il processo dott. Giuseppe Francesco D'ANDREA.
Il Presidente relatore (dott. Augusto SABATINI)