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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4948 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 12 settembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) e ( , elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliati in Roma via Emilio Cavalieri n. 7 presso lo studio dell'avv. Matteo Serva che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,
Appellanti
CONTRO
, in Roma elettivamente domiciliato via Attilio Regolo n. Controparte_1 CodiceFiscale_3
12 presso lo studio dell'avv. Italo Castaldi e rappresentato e difeso dall'avv. Piermaria Sciullo per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n.821 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 5.6.2019.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, e impugnavano la sentenza Parte_1 Parte_2 indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Civitavecchia, li aveva dichiarati eredi legittimari della defunta sig.ra dichiarato l'inefficacia parziale del testamento olografo pubblicato il Controparte_2
6.10.2012 per notar di Roma n. 65524 perché lesivo di quota di legittima;
assegnato agli eredi Per_1 legittimari i beni rientranti nell'eredità ed indicati analiticamente nella sentenza;
con rigetto delle altre domande proposte e con condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
In particolare, gli appellanti censuravano la sentenza per aver rigettato la domanda in ordine al c/c n.
9635.76 presso il Monte dei Paschi di Siena – filiale di Tarquinia- (che assumevano essere fittiziamente cointestato tra le de cuius ed il figlio, ) dal quale erano uscite somme non giustificate Controparte_1 per €. 1.335.675,39, in quanto non riconducibili all'attività dell'azienda agricola di ed alle Controparte_2 attività personali della de cuius cui ritenevano che lo stesso dovesse essere unicamente destinato. Somme che, secondo gli appellanti dovevano essere conteggiate nell'attivo ereditario ai fini della determinazione della quota riservata spettante ad essi appellanti.
Chiedevano, pertanto, la parziale riforma della sentenza in tal senso, con condanna dell'appellato alla restituzione nei confronti dell'eredità delle disposizioni non giustificate effettuate dal c/c presso il Monte dei Paschi di Siena per complessivi €. 1.335.675,39 o di quella minore di €. 830.199,04 (quale somma accertata dal ctu come incompatibile con l'attività dell'azienda agricola di o alle esigenze Controparte_2 personali di questa); ed in via estremamente grada della somma di €. 273.429,28 quale somma girata dal predetto conto cointestato su quello personale di . Controparte_1
Con comparsa del 2.12.2019, si costituiva il quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per rinuncia tacita al medesino, nonché ex art. 342 cpc e 348 cpc. In ogni caso ne chiedeva il rigetto nel merito perché infondato.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 12.9.2024, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello proposte dall' CP_1
Di nessun rilievo è l'eccezione di rinuncia tacita all'appello. La richiesta di dare esecuzione alla sentenza di primo grado, inoltrata dal legale degli attori prima di intraprendere l'azione esecutiva, ancorchè priva di alcuna riserva sull'appello eventualmente da proporre, non costituisce rinuncia all'impugnazione.
Quanto alla eccepita inammissibilità ex art. 342 cpc.
Nella configurazione assunta dal codice di rito dopo la riforma del 1990, l'appello non è un mezzo con cui sottoporre ad altro giudice l'esame della causa, ma consiste in una revisio prioris istantiae fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicchè l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse ai singoli capi della sentenza il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato. Per questo sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (sent. Sez. Un. 16/2000; n. 3033 del 2013, più di recente, n. 40606/2021)
i motivi di appello devono rispettare il principio della specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c. traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolta mediante la mera riproposizione della domanda, poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice.
I motivi qui formulati censurano genericamente alcuni capi della sentenza, riproponendo l'originaria lettura dei fatti di causa già esaminati e superati dalla sentenza impugnata.
Ciò detto l'appello è infondato anche nel merito e va rigettato per i motivi di seguito riportati.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione delle somme delle quali l' come cointestatario del conto ha disposto, fondando la CP_1 domanda sul presupposto che il conto fosse solo fittiziamente cointestato (tant'è che -è pacifico- veniva alimentato unicamente con proventi dell'azienda materna) e sui corollari che le singole operazioni dovessero essere autorizzate dalla reale proprietaria e che le uscite dovessero essere utilizzate unicamente alla gestione dell'azienda materna e per il sostentamento personale dell'anziana madre. Con la conseguenza che per le uscite eccedenti a tali voci di spesa -quantificati dal ctu nel 40% dei proventi dell'azienda per la gestione della medesima e in €. 1.100,00 al mese per quelle personali della sig.ra non corredate di giustificativi, doveva risponderne l' mediante restituzione delle somme CP_2 CP_1 indicate alla massa ai fini della determinazione della quota di riserva.
In realtà sul punto la sentenza, dopo aver premesso che “la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui la cointestazione del conto corrente fa presumere non solo la contitolarità dell'oggetto del contratto (che nel caso in esame è stata smentita dall'istruttoria) ma anche il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto”, ha precisato che nel caso concreto “non solo non è stata data alcuna prova idonea a superare questa presunzione ed a dimostrare che un cointestatario ha operato contro la volontà dell'altro, ma tutti gli elementi emersi in corso di causa confermano tale consenso tacito. Infatti la sig.ra ha consentito al figlio di operare liberamente sul conto per un ventennio… deve quindi ritenersi che CP_2
l' abbia operato con il consenso tacito della de cuius cointestataria e che, di conseguenza, gli eredi CP_1 della de cuius non possono rimettere in discussione la legittimità di tali operazioni”.
La motivazione è lineare, conforme all'orientamento giurisprudenziale e va confermata.
Al contrario l'appello, fondato sulla non riconducibilità di tutte le uscite alle esigenze personali della de cuius e alle spese dell'azienda agricola, non centra la motivazione della sentenza che ha posto l'accento sul consenso presunto della cointestataria sotteso alle singole operazioni e confortato dalle modalità con cui il rapporto tra anziana madre e figlio si svolgeva da oltre un ventennio.
Sotto tale specifico profilo l'appello non formula alcuna deduzione e rimane generico anche nella formulazione delle quantificazioni delle somme in gioco che indica nelle conclusioni in ordine decrescente, come varie subordinate, senza alcuna convincente allegazione. Difatti, non può condividersi l'asserzione -da cui l'appello tre le mosse- che il conto corrente cointestato dovesse essere esclusivamente destinato a soddisfare le esigenze personali della de cuius e della azienda agricola nella misura indicata dal ctu;
ben potendo la facoltosa titolare del conto disporre del proprio denaro impiegandolo in altri svariati scopi.
Né tale affermazione assertiva può essere giustificata dal richiamo alle conclusioni del ctu, spettando la verifica della sussistenza della prova della legittimità dell'utilizzazione delle somme (o dei limiti consentiti per operare sul conto) solo al giudicante e non rientrando nelle facoltà del ctu quella di fornire giudizi di congruità non espressamente richiesti. Pertanto, sarebbe spettato agli odierni appellanti provare che le singole operazioni poste in essere dall' fossero prive del consenso della madre. CP_1
L'assenza di tale specifica prova, ha comportato il rigetto di tale domanda in primo grado. Rigetto che si conferma anche in appello.
Con altro e subordinato motivo gli appellanti censurano la sentenza nel capo in cui non ha qualificato come donazioni indirette i prelievi in contanti da parte dell dal conto corrente cointestato con la madre CP_1 per €. 273.429,28, come i giroconti su conto personale dell' della somma di €. 295.233,01. CP_1
Il motivo è generico e non tiene conto della motivazione della sentenza, rilevandone una presunta contraddizione.
Anche su tale punto il primo giudice ha rigettato la domanda per difetto di prova, non avendo gli attori in primo grado fornito la necessaria base probatoria a sostegno della domanda formulata. Da quanto emerso in giudizio relativamente ai rapporti tra madre anziana titolare di una grossa azienda agricola ed il figlio che per oltre 20 anni l'ha aiutata a gestirla (rectius l'ha gestita) unitamente al resto del patrimonio, si evince un rapporto di collaborazione lavorativa anzicchè un “animus donandi“; sicchè spettava agli attori, fornire un supporto probatorio alle proprie domande.
Per le ragioni innanzi esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 821/2019, Parte_1 Parte_2 conferma la stessa e così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido, al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €.16.000,00, oltre accessori di legge e CP_1 di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Roma, 3.3.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino