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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 24/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10306/2023, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. MASSERDOTTI SONIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio concordatario il 7.9.18, scegliendo il Parte_1 CP_1 regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva la figlia , il 6.1.19. Per_1
2. Con ricorso depositato il 19.8.23, la ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge.
Con decreto del 1.9.23 è stata fissata la prima udienza, conferendo mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali (che hanno depositato relazioni di aggiornamento il 12.1.24, il 28.5.24, il 4.7.24 e il 30.1.25).
Il resistente si è costituito in giudizio il 3.10.23.
Le parti non hanno depositato le ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., ma sono comparse alle udienze del 19.10.23 e del 16.1.24.
Con ordinanza del 19.1.24, autorizzati i coniugi a vivere separati, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: affidamento esclusivo della figlia alla madre, con onere di condividere le scelte di maggiore importanza;
incontri protetti padre-figlia; un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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A seguito delle udienze del 2 e 3.7.24, con ordinanza dell'8.8.24 il giudice ha disposto l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre, sospeso gli incontri protetti con il padre e rigettato le prove. Per_1
Le parti sono comparse all'ultima udienza del 5.2.25, senza chiedere termini per memorie conclusive. Con ordinanza del 14.3.25 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rimessa al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note del 31.1.25) sono state:
«In via principale: .- pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito al marito signor nato a [...]_2 il 20/11/1983, residente in [...], con ogni conseguente determinazione;
.- affidare la figlia minore in via super - esclusiva alla madre ex art. 337 quater cc.; .- disporre a carico del signor Per_1 Parte_1 ed a favore della signora un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_2 Parte_1 ex art. 155 cc. pari ad euro 250,00 mensili (come già statuito con ordinanza del 19.01.2024), con decorrenza Per_1 dal settembre 2023, oltre rivalutazione Istat annuale, il tutto entro il giorno 10 di ogni mese. In ogni caso con condanna alle spese di lite del convenuto , oltre Iva, spese generali 15% e Cpa 4% come per legge». CP_1
Le conclusioni della parte resistente (come da note del 30.1.25) sono state:
«Nel merito: - pronunciare la separazione dei coniugi e , con addebito alla ricorrente per tutti i CP_2 Parte_1 motivi esposti nella narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti;
- rigettare tutte le altre domande avanzate dalla signora in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella Parte_1 narrativa del presente atto;
- previa revoca dell'affidamento esclusivo disposto dall'Ill.mo Tribunale, allorquando verranno ripresi i colloqui padre – figlia in modalità libera, affidare la figlia minore in forma congiunta ai genitori Per_1 CP_2
e , con collocazione prevalente presso la madre;
- continuare il monitoraggio da parte del Servizio Tutela
[...] Parte_1
Minori territorialmente competente affinché completi la valutazione del nucleo famigliare, inclusa la ricorrente, per consentire gli incontri, dapprima in forma protetta e poi liberi, tra il signor e la figlia - disporre un CP_2 Per_1 contributo al mantenimento a carico del signor nella misura di Euro 100,00= al mese oltre al 50% delle CP_2 spese di carattere straordinario come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
- preso atto che i coniugi hanno venduto la casa coniugale e provveduto alla divisione dell'arredo e di tutti gli altri beni, non assumere alcuna determinazione sul punto. In via istruttoria: [omissis]».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 1.9.23, non ha formulato osservazioni.
4. Dagli atti di parte e dalle vicende intercorse possono ricavarsi l'intollerabilità della convivenza e il pregiudizio per l'educazione della prole, requisiti previsti dall'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione;
la convivenza tra i coniugi, d'altronde, è interrotta da oltre due anni.
4.1. Entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione.
La domanda della ricorrente si fonda sui fatti oggetto della sentenza penale emessa da questo Tribunale il 23.5.23, che ha condannato il resistente alla pena di un anno e tre mesi di reclusione (sospesa a condizione di partecipare a uno specifico percorso di recupero), nonché a una provvisionale di € 2500, per i reati di stalking e lesioni (commesse il 26.7.22) ai danni della moglie. La decisione, a quanto consta, è passata in giudicato, sicché quei fatti devono ritenersi accertati.
Di contro, la domanda del resistente è basata sulla relazione della moglie con suo Persona_2 attuale compagno, e sugli ostacoli ch'ella avrebbe posto alle frequentazioni padre-figlia.
Il Collegio condivide la scelta del giudice istruttore di non ammettere le prove orali chieste dal resistente (nemmeno il cap. 2 sulla relazione extra-coniugale), in quanto è principio pacifico che: «Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da
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esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (Cass. n. 7388/17).
In altri termini – qualunque fosse lo stato del matrimonio a metà 2022 – i comportamenti accertati in sede penale non sono in alcun modo giustificabili. Si riavvisa, inoltre, il necessario nesso causale tra quegli episodi e la richiesta di separazione, posto che il giudice penale emise la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa e, poco dopo la fine del primo grado, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio. Deve quindi essere accolta la sola domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
4.2. I provvedimenti provvisori hanno previsto l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre. Per_1
La ricorrente, infatti, si occupa da sola della figlia ormai da due anni, in modo adeguato.
Di contro, dopo l'interruzione legata alle vicende penali, nonostante gli interventi intrapresi in questo giudizio nel corso del 2024, il resistente – che pure ha frequentato positivamente il percorso al “Cerchio degli Uomini” – non ha depositato i più volte richiesti esami per dimostrare l'astinenza da sostanze stupefacenti, nell'aprile 2024 si è presentato alterato a un incontro con la minore, non ha dimostrato impegno nel migliorare le proprie capacità genitoriali, non ha pagato regolarmente nemmeno il mantenimento per la figlia dallo stesso proposto.
Queste circostanze impongono dunque la conferma dell'affidamento c.d. super-esclusivo alla madre.
4.3. L'ultima relazione dei Servizi Sociali, invero, consiglia un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali della ricorrente, per aiutarla a gestire il difficile rapporto della bambina con il ramo paterno. La signora ha manifestato il proprio consenso (cfr. relazione del 30.1.25), sicché i Servizi Sociali possono senz'altro essere delegati a questo fine.
Parimenti, i Servizi Sociali dovranno offrire al resistente un percorso di educazione alla genitorialità, qualora egli fosse disponibile a seguirlo con impegno.
4.4. La relazione del 4.7.24 ha dato conto della sospensione degli incontri protetti padre-figlia, a causa di comportamenti non del tutto adeguati del genitore e della totale chiusura della minore nei suoi confronti. Anche in seguito, non sono state ravvisate le condizioni per riprenderli.
Il Collegio osserva come tale rifiuto possa apparire motivato da quanto precede, ma nel medio periodo sia forse non funzionale per la bambina, ancora molto piccola. In particolare, come è già stato segnalato, si teme ch'ella possa sviluppare eccessiva timidezza o timore verso le figure adulte.
Al momento, dunque, per la serenità di gli incontri resteranno sospesi, finché il padre non avrà Per_1 dimostrato un reale cambiamento. Tuttavia, i Servizi Sociali dovranno proseguire un percorso con la minore, anche psicologico se consentito dall'età, per approfondire e trattare questo disagio. I rapporti con il padre (e la famiglia paterna) potranno essere ripresi solo dopo aver valutato l'esclusivo interesse della minore, verificato l'astinenza del padre da qualsiasi sostanza psicotropa per un congruo lasso di tempo e dopo l'esito positivo del percorso per la genitorialità.
4.5. Venendo infine agli aspetti economici:
(a) la ricorrente ha depositato certificazioni uniche per netti € 18.454 nel 2020, € 19.544 nel 2021, € 20.119 nel 2022; nell'atto introduttivo ha dichiarato di lavorare per la con uno Parte_2 stipendio di € 765 netti;
all'udienza del 16.1.24 ha riferito di avere un guadagno di circa € 1100 da un impiego part-time; da ultimo percepirebbe circa € 1070 di Naspi e svolgerebbe alcuni lavoretti saltuari (cfr. verbale del 5.2.25); pagherebbe € 357/mese per un finanziamento (cfr. verbale del 16.1.24);
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(b) il resistente ha depositato certificazioni uniche per netti € 18.849 nel 2019, € 18.616 nel 2020, € 21.333 nel 2021, € 2783 nel 2022; tuttavia è disoccupato da gennaio 2023, con un'indennità di
€ 800 circa;
in seguito è stato assunto da (cfr. relazione del 12.1.24), ma poi avrebbe perso CP_3 questo impiego e riceverebbe circa € 600/700 di Naspi (cfr. verbale del 16.1.24);
(c) l'assegno unico di € 200 circa è percepito per intero dalla madre (e continuerà ad esserlo, stante l'affidamento c.d. super-esclusivo).
Nonostante l'incertezza sui dati economici che precedono, non servono ulteriori approfondimenti, perché sostanzialmente non è contestato che il resistente al momento non abbia significative fonti di reddito. Pertanto, considerando comunque la capacità lavorativa del padre, le esigenze non particolarmente elevate della minore (che ha sei anni) e il tempo interamente trascorso con la madre, è pressoché obbligata la soluzione adottata dalla Sezione in casi consimili, di confermare l'assegno di mantenimento già disposto dal giudice istruttore nella misura da considerarsi minima di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è prevalentemente del resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 per la fase istruttoria (minimo, perché non sono state depositate le ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. né assunte prove, ma solo acquisite le relazioni dei Servizi Sociali); nulla per la fase decisionale (che non si è svolta). Al totale (€ 3808) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la separazione tra i coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio concordatario a Cazzago San Martino il 7.9.18; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cazzago San Martino al numero 12 parte II serie A del 2018;
− accoglie la domanda di addebito formulata dalla moglie e rigetta quella formulata dal marito;
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre, con residenza presso la stessa;
Per_1 stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ricorda al padre che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− dispone che gli incontri/videochiamate padre-figlia possano riprendere solo previa valutazione dell'interesse della minore e a condizione che il padre abbia dimostrato l'astinenza da qualsiasi sostanza psicotropa per un congruo periodo di tempo e abbia seguito con esito positivo un percorso di educazione alla genitorialità;
− conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di
€ 250,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al
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mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− incarica i Servizi Sociali dell'Ambito 5 Sebino affinché, per la durata di almeno un altro anno:
1. mantengano i contatti con il nucleo familiare, anche allargato agli ascendenti, a eventuali nuovi compagni e ad altre figure significative per la minore;
2. ascoltino la minore, monitorando il suo stato psico-fisico;
3. organizzino percorsi di sostegno alla genitorialità per la madre e per il padre;
4. offrano alla minore un opportuno sostegno eventualmente psicologico per elaborare l'attuale rifiuto della figura paterna;
5. prevedano un progressivo riavvicinamento al padre (e ai parenti paterni), valutato l'esclusivo interesse per la figlia e alle condizioni sopra indicate;
6. riferiscano alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali gravi pregiudizi;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di
€ 3808,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali dell'Ambito 5 Sebino.
Brescia, 24/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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