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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9894/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO OR
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9894/21 R.G.
promossa da nata ad [...], (CT), il 10/02/1953 e residente in [...]
Nicola, n. 43, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta C.F._1
Castorina e dal Prof. Avv. Ignazio Zingales giusta procura in atti;
- ATTRICE -
contro
1) , nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
in Catania via Androne n. 34 presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina De Geronimo che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'Avv. Giuseppe De Geronimo ed all'Avv. Giovanni Esterini, giusta pagina 1 di 5 procura in atti;
2) , nato ad [...], (CT), il 17.07.1968, residente a Controparte_2
Catania Piazza Cavour n. 11, (C.F: ); C.F._3
- CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 12 marzo 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 10.7.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendo quanto segue: “accertare e CP_1 Controparte_2
dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di vendita del 5.3.1987, a firma del notaio (Rogito notarile n. 22156 del repertorio n. 10731della Per_1
raccolta), per mancanza dei poteri a vendere, stante che la procura speciale a vendere,
rilasciata dalla signora , non conferiva i poteri a vendere delle particelle Parte_2
catastali 519 e 485. E per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà della sig.ra
nella quota caduta in successione, anche in considerazione del Parte_1
testamento del 18/06/2014 della signora ”. Parte_2
Al riguardo, l'attrice esponeva:
- che con atto di vendita del 5 marzo 1987 a rogito del notaio di Acireale il Per_1
padre delle odierne parti in causa, (nato in [...] il [...]), in Controparte_3
proprio e quale procuratore speciale della di lui moglie giusta procura Parte_2
speciale del 7 novembre 1986 autenticata in pari data nella firma dal medesimo notaio Per_1
, aveva venduto ai figli (odierni convenuti)
[...] Controparte_4
pagina 2 di 5 , quali unici soci, amministratori e legali rappresentanti della “Serial S.n.c. CP_2 [...]
” il seguente immobile: “piccola casa rustica cadente di due vani Controparte_5
ed accessori con pertinente tratto di terreno di circa metri quadrati duemila (mq. 2000) di cui metri quadrati ottocentocinquanta (mq. 850) circa edificabili, il tutto in Acireale, frazione Guardia, via Stazione, confinante nell'insieme: a nord con e Controparte_3
, ad est con , a sud con , a sud ovest Persona_2 Controparte_6 Controparte_7
con via Stazione”, così individuati in catasto: la casa nel catasto fabbricati al foglio 26 particella 586 ed il terreno nel catasto terreni al foglio 26, particelle 482, 485 e 519;
- che in seno al predetto atto i venditori hanno dichiarato di essere in comunione legale dei beni e che quanto venduto era di loro esclusiva proprietà per essere pervenuto, quanto al fabbricato ed al terreno di cui alle particelle 482 e 485 con atto ai rogiti del notaio del 7 maggio 1979 , Persona_3
quanto al terreno di cui alla particella 519, per scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio di Acireale in data 15 giugno Persona_3
1953;
- che con la precitata procura speciale, allegata all'atto, la signora aveva Parte_2
costituito procuratore speciale il marito , affinché lo stesso vendesse in Controparte_3
nome e per conto della mandante la metà indivisa della piccola casa rustica e cadente con pertinente tratto di terreno edificabile, il tutto sito in Acireale, frazione Guardia, via
Stazione, con ogni accessorio, aggregato diritti e pertinenze, tutto incluso e nulla riservato;
- che, a dire di controparte, la piccola casa rustica e cadente è quella individuata in catasto alla particella 586, mentre il pertinente tratto di terreno edificabile sarebbe quello individuato dalla particella 482;
pagina 3 di 5 - che, pertanto, la procura a vendere non avrebbe riguardato né la particella 519 né la particella 485 e conseguentemente l'atto pubblico di vendita sarebbe nullo e/o inefficace e/o illegittimo, nella parte in cui ha Controparte_3
venduto anche la quota delle particelle 519 e 485 spettanti al coniuge Parte_2
senza averne i poteri.
Con comparsa del 25.11.2021 si costituiva in giudizio il convenuto , Controparte_1
opponendosi alla domanda di controparte.
L'altro convenuto non si costituiva in giudizio, anche se regolarmente citata.
Nel merito, va dichiarata inammissibile la suindicata domanda attrice, per come già prospettato nell'ordinanza 17 novembre 2023.
Infatti, la stessa risulta identica a quella precedentemente promossa da Parte_1
in via riconvenzionale nel giudizio n. 17750/2016 innanzi al tribunale di Catania,
successivamente definito con la sentenza n. 543/2023. In particolare, dalla documentazione in atti prodotta ritualmente dal convenuto emerge che nel citato giudizio, promosso da nei confronti dei fratelli per accertare che non ha Controparte_1 Parte_1
alcun diritto sul fabbricato in questione, quest'ultima ha chiesto in via riconvenzionale quanto segue: “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di trasferimento del
05.03.1987, delle particelle 1264 – 1265 – 1267 e 485 definitiva 482 in catasto al foglio 26
– territorio di Acireale, Frazione Guardia, del sig. ai figli Controparte_3 [...]
e , per difetto nella procura speciale rilasciata, dalla sig.ra CP_1 Controparte_2
a vendere la propria quota al 50%. E per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_2
il diritto di proprietà della sig.ra nella quota caduta in successione, Parte_1
anche in considerazione del testamento del 18/06/2014 della sig.ra ”. Parte_2
pagina 4 di 5 A fronte di ciò non risulta prodotta dall'attrice la suindicata sentenza n. 543/2023 al fine di poter accertare l'esito della detta domanda riconvenzionale;
in conseguenza, non è possibile sapere se tale domanda sia stata rinunziata o rigettata oppure dichiarata inammissibile: nulla viene detto al riguardo dall'attrice anche in seno alla comparsa conclusionale. Non è stato neppure prodotto dall'attrice l'appello dalla stessa promosso avverso alla sentenza n. 543/2023, così da comprendere l'effettivo oggetto del giudizio di secondo grado, essendo insufficiente a tal proposito l'ordinanza n. 2592 dell'11 luglio 2023 della Corte d'Appello di Catania, invocata dall'attrice anche nella comparsa conclusionale.
Tra l'altro, anche in seno a tale ultimo atto l'attrice continua a dedurre che la domanda del presente giudizio sia “diversa” da quella proposta in via riconvenzionale nel giudizio n.
17750/2016; si ribadisce che in realtà le due domande giudiziali sono perfettamente identiche, per come sovra riportato.
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono comunque gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 17104/22 R.G., così statuisce:
1) dichiara inammissibile la domanda attrice;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025.
IL GIUDICE
OR BARBERI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO OR
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9894/21 R.G.
promossa da nata ad [...], (CT), il 10/02/1953 e residente in [...]
Nicola, n. 43, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta C.F._1
Castorina e dal Prof. Avv. Ignazio Zingales giusta procura in atti;
- ATTRICE -
contro
1) , nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
in Catania via Androne n. 34 presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina De Geronimo che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'Avv. Giuseppe De Geronimo ed all'Avv. Giovanni Esterini, giusta pagina 1 di 5 procura in atti;
2) , nato ad [...], (CT), il 17.07.1968, residente a Controparte_2
Catania Piazza Cavour n. 11, (C.F: ); C.F._3
- CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 12 marzo 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 10.7.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendo quanto segue: “accertare e CP_1 Controparte_2
dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di vendita del 5.3.1987, a firma del notaio (Rogito notarile n. 22156 del repertorio n. 10731della Per_1
raccolta), per mancanza dei poteri a vendere, stante che la procura speciale a vendere,
rilasciata dalla signora , non conferiva i poteri a vendere delle particelle Parte_2
catastali 519 e 485. E per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà della sig.ra
nella quota caduta in successione, anche in considerazione del Parte_1
testamento del 18/06/2014 della signora ”. Parte_2
Al riguardo, l'attrice esponeva:
- che con atto di vendita del 5 marzo 1987 a rogito del notaio di Acireale il Per_1
padre delle odierne parti in causa, (nato in [...] il [...]), in Controparte_3
proprio e quale procuratore speciale della di lui moglie giusta procura Parte_2
speciale del 7 novembre 1986 autenticata in pari data nella firma dal medesimo notaio Per_1
, aveva venduto ai figli (odierni convenuti)
[...] Controparte_4
pagina 2 di 5 , quali unici soci, amministratori e legali rappresentanti della “Serial S.n.c. CP_2 [...]
” il seguente immobile: “piccola casa rustica cadente di due vani Controparte_5
ed accessori con pertinente tratto di terreno di circa metri quadrati duemila (mq. 2000) di cui metri quadrati ottocentocinquanta (mq. 850) circa edificabili, il tutto in Acireale, frazione Guardia, via Stazione, confinante nell'insieme: a nord con e Controparte_3
, ad est con , a sud con , a sud ovest Persona_2 Controparte_6 Controparte_7
con via Stazione”, così individuati in catasto: la casa nel catasto fabbricati al foglio 26 particella 586 ed il terreno nel catasto terreni al foglio 26, particelle 482, 485 e 519;
- che in seno al predetto atto i venditori hanno dichiarato di essere in comunione legale dei beni e che quanto venduto era di loro esclusiva proprietà per essere pervenuto, quanto al fabbricato ed al terreno di cui alle particelle 482 e 485 con atto ai rogiti del notaio del 7 maggio 1979 , Persona_3
quanto al terreno di cui alla particella 519, per scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio di Acireale in data 15 giugno Persona_3
1953;
- che con la precitata procura speciale, allegata all'atto, la signora aveva Parte_2
costituito procuratore speciale il marito , affinché lo stesso vendesse in Controparte_3
nome e per conto della mandante la metà indivisa della piccola casa rustica e cadente con pertinente tratto di terreno edificabile, il tutto sito in Acireale, frazione Guardia, via
Stazione, con ogni accessorio, aggregato diritti e pertinenze, tutto incluso e nulla riservato;
- che, a dire di controparte, la piccola casa rustica e cadente è quella individuata in catasto alla particella 586, mentre il pertinente tratto di terreno edificabile sarebbe quello individuato dalla particella 482;
pagina 3 di 5 - che, pertanto, la procura a vendere non avrebbe riguardato né la particella 519 né la particella 485 e conseguentemente l'atto pubblico di vendita sarebbe nullo e/o inefficace e/o illegittimo, nella parte in cui ha Controparte_3
venduto anche la quota delle particelle 519 e 485 spettanti al coniuge Parte_2
senza averne i poteri.
Con comparsa del 25.11.2021 si costituiva in giudizio il convenuto , Controparte_1
opponendosi alla domanda di controparte.
L'altro convenuto non si costituiva in giudizio, anche se regolarmente citata.
Nel merito, va dichiarata inammissibile la suindicata domanda attrice, per come già prospettato nell'ordinanza 17 novembre 2023.
Infatti, la stessa risulta identica a quella precedentemente promossa da Parte_1
in via riconvenzionale nel giudizio n. 17750/2016 innanzi al tribunale di Catania,
successivamente definito con la sentenza n. 543/2023. In particolare, dalla documentazione in atti prodotta ritualmente dal convenuto emerge che nel citato giudizio, promosso da nei confronti dei fratelli per accertare che non ha Controparte_1 Parte_1
alcun diritto sul fabbricato in questione, quest'ultima ha chiesto in via riconvenzionale quanto segue: “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di trasferimento del
05.03.1987, delle particelle 1264 – 1265 – 1267 e 485 definitiva 482 in catasto al foglio 26
– territorio di Acireale, Frazione Guardia, del sig. ai figli Controparte_3 [...]
e , per difetto nella procura speciale rilasciata, dalla sig.ra CP_1 Controparte_2
a vendere la propria quota al 50%. E per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_2
il diritto di proprietà della sig.ra nella quota caduta in successione, Parte_1
anche in considerazione del testamento del 18/06/2014 della sig.ra ”. Parte_2
pagina 4 di 5 A fronte di ciò non risulta prodotta dall'attrice la suindicata sentenza n. 543/2023 al fine di poter accertare l'esito della detta domanda riconvenzionale;
in conseguenza, non è possibile sapere se tale domanda sia stata rinunziata o rigettata oppure dichiarata inammissibile: nulla viene detto al riguardo dall'attrice anche in seno alla comparsa conclusionale. Non è stato neppure prodotto dall'attrice l'appello dalla stessa promosso avverso alla sentenza n. 543/2023, così da comprendere l'effettivo oggetto del giudizio di secondo grado, essendo insufficiente a tal proposito l'ordinanza n. 2592 dell'11 luglio 2023 della Corte d'Appello di Catania, invocata dall'attrice anche nella comparsa conclusionale.
Tra l'altro, anche in seno a tale ultimo atto l'attrice continua a dedurre che la domanda del presente giudizio sia “diversa” da quella proposta in via riconvenzionale nel giudizio n.
17750/2016; si ribadisce che in realtà le due domande giudiziali sono perfettamente identiche, per come sovra riportato.
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono comunque gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 17104/22 R.G., così statuisce:
1) dichiara inammissibile la domanda attrice;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025.
IL GIUDICE
OR BARBERI
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