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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/10/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 747/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c. f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Andrea AULETTA (c. f. – pec: C.F._2
– fax: 031273983) e con il predetto difensore domiciliato presso Email_1
l'Avv. Roberto MARCONI (c. f. – pec: C.F._3
– fax: con studio in via privata C. Battisti n. 3 Email_2 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. Controparte_1
– p. iva ), in persona del Direttore Sinistri e Servizi dr. P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_2 con sede in Milano, Centro Leoni – edificio B – via G. Spadolini n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo PRETI (c. f. ), presso il cui studio legale C.F._4 in Milano via Boccaccio n. 18 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere pagina 1 di 8 notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente dirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8562/2024 resa a conclusione del giudizio r.g. 24768/2017, condannare l'appellata al pagamento della complessiva somma di euro 158.756,00 oltre interessi ex art. 1284 VI comma c.p.c.:
- sulla somma di euro 33.800,00 dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado fino al saldo;
- sulla somma di euro 124.956,00 del 8.07.2024 o. in subordine, dalla notifica della citazione introduttiva del presente grado fino al saldo;
- vinte le spese del grado di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
per Controparte_1 appellata
Piaccia alla Ch.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
- rigettare i motivi di appello avversari poiché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si richiama a quanto dedotto ed articolato nelle memorie 183 comma VI nn. 2 e 3
c.p.c.
pagina 2 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 8562/2024 pubblicata in data 3.10.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvedeva:
- condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di euro 62.500,00 oltre interessi legali
[...] Parte_2 dall'8.07.2024 nonché di euro 11.0000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. ed iva con distrazione in favore dell'Avv. Andrea AULETTA e dell'avv. Roberto MARCONI
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione premesso di essere stato convenuto in altro Parte_2 giudizio a titolo di responsabilità civile in relazione all'attività di sindaco svolta per conto della società
conveniva in giudizio Controparte_3 Controparte_1 inforza di polizza assicurativa con la stessa stipulata chiedendone la
[...] condanna al pagamento delle spese legali sostenute per la difesa nel surriferito giudizio.
Adduceva al riguardo che la predetta compagnia assicuratrice, nonostante la tempestiva denuncia del sinistro, si era sottratta ai propri obblighi contrattuali della difesa in giudizio ai sensi dell'art. 1917 c.c.
e della previsione di cui all'art. 15 dell'articolato di polizza. Assumeva che il massimale di polizza era fissato in euro 250.000,00 per ciascuna annualità e quello per il recupero delle spese legali nella misura di ¼ del massimale per ciascuna annualità. Pertanto, in ragione della originaria richiesta risarcitoria formulata nel predetto giudizio di responsabilità civile per l'attività di sindaco svolto per la surriferita società, essendo stata l'originaria richiesta risarcitoria quantificata in euro 60.629.262,00, chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al ristoro delle spese legali sostenute negli importi quantificati in domanda.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo in primis la prescrizione del diritto al rimborso delle spese legali azionato
[...] da parte attrice;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda per inoperatività della polizza assicurativa attesa la matrice dolosa della condotta fonte di responsabilità. In via subordinata chiedeva il contenimento della eventuale condanna nei limiti del massimale di euro 62.500,00 – pari a ¼ del pagina 3 di 8 massimale di euro 250.000,00 previsto per ogni singola annualità – prevista per il rimborso delle spese legali, attesa l'unicità del sinistro e della richiesta risarcitoria.
Assunti gli atti di causa la causa era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso delle spese legale sostenute in relazione al giudizio di responsabilità in oggetto, in parziale accoglimento della domanda limitava l'entità della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese legale sostenute per la difesa nel giudizio nel limite del massimale annuo di euro 62.500,00, ritenendo unitario il sinistro e la domanda giudiziale, a nulla rilevando che il comportamento posto a base della responsabilità per l'attività sindacale svolta riguardava più annualità.
***
- Avvero la predetta sentenza ha interposto appello Parte_2
Con il primo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado – che ritenendo l'unitarietà del sinistro in ragione dell'unitarietà della richiesta risarcitoria aveva contenuto l'indennizzo nel limite di massimale annuo di euro 62.500,00 previsto per tale tipologia di sinistro – coprendo la polizza gli eventuali danni connessi allo svolgimento dell'attività professionale per ogni anno di validità, nel caso in cui la richiesta si fondi, come nel caso di specie, su distinti presunti inadempimenti relativi ad attività professionale prestata in annualità diverse, il massimale andava determinato in relazione a ciascuna delle annualità per le quali l'attività professionale era stata svolta e pertanto il massimale, nel caso di specie, andava determinato per ogni annualità, dal 2014 al 2017, con conseguente determinazione del massimale per il rimborso delle spese legali in euro 200.000,00, ampiamente comprensivo dell'importo richiesto a titolo di rimborso a tale titolo.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'erronea quantificazione delle spese legali spettanti per l'attività professionale svolta, non essendo stati considerati tutti gli importi effettivamente corrisposti al difensore, indicati e documentati in atti.
Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della citazione al saldo.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente l'atto di gravame del quale chiedeva il rigetto, ritenendo
[...] corretta la ricostruzione operata dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
pagina 4 di 8 All'udienza del 18.09.2025 in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 3 delle condizioni particolari di polizza prevede
250.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa>>.
Le specifiche definizioni di polizza definiscono “sinistro” quali è stata prestata l'assicurazione>>.
Tanto premesso, l'art. 15 delle condizioni generali di polizza prevede che società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto in polizza per il danno cui si riferisce la domanda>>.
Sulla base delle lettura congiunta delle surriferite previsioni contrattuali deve ritenersi che essendo pervenuta una unica richiesta risarcitoria da parte della danneggiata nei confronti CP_3 dell'assicurato la stessa, sebbene faccia riferimento all'attività professionale Parte_2 di sindaco svolta dall'assicurato per un periodo esteso per più annualità, in ragione dell'unitarietà del sinistro e dell'unitarietà della richiesta risarcitoria formulata dalla società danneggiata nei confronti dell'assicurato, il rimborso delle spese legali sostenute nel relativo giudizio resta limitato al massimale annuo per ciò previsto, pari ad ¼ del massimale annuo di euro 250.000,00 o per singolo sinistro, e dunque al corrispondente importo di euro 62.500,00 come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
Vale al riguardo rilevare che i contratti assicurativi possono infatti prevedere un massimale per sinistro, costituente il limite massimo di indennizzo che l'assicurazione è tenuta a pagare per ciascun evento dannoso coperto dalla polizza, e un massimale annuo, costituente il limite massimo di indennizzo che l'assicurazione è tenuta a pagare per tutti i sinistri verificatisi nell'anno di copertura della polizza.
Nel caso di specie, la polizza in oggetto prevede entrambe le tipologie di massimali, e dunque sia quello per sinistro sia quello per anno.
Secondo le definizioni di polizza per “sinistro” deve intendersi per i quali è prestata l'assicurazione>>.
Secondo le previsioni di polizza il “sinistro” si verifica nel momento in cui il professionista riceve la richiesta risarcitoria.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, come sostenuto dalla stessa parte appellante, la richiesta risarcitoria è avvenuta con la notifica dell'atto di citazione da parte della nella qualità di danneggiata, alla quale CP_3 non sono seguite ulteriori richieste di risarcimento. Ne consegue l'applicazione del solo massimale di polizza previsto per l'annualità nella quale è stata formulata la richiesta risarcitoria e dunque si è verificato il sinistro denunciato dall'assicurato alla compagnia assicuratrice ed indennizzabile nei limiti del massimale previsto per il rimborso delle spese legali.
A nulla rileva la circostanza che nell'atto di citazione si faccia riferimento ad una condotta continuata di omesso controllo nell'attività sindacale svolta dall'assicurato, estesa per plurime annualità, atteso che ai fini dell'operatività della polizza e del massimale applicabile, ad assumere rilevanza è esclusivamente il momento nel quale la richiesta risarcitoria è formulata ed il numero di richieste formulate nell'anno di copertura.
Nel caso di specie risulta formulata una unica richiesta risarcitoria.
Ne consegue che secondo quanto previsto dal contratto in essere tra le parti anche se l'errore professionale ascritto all'assicurato nell'adempimento dei propri doveri di controllo abbia causato danni continui o danni i cui effetti si sono sviluppati su più anni, il risarcimento resta limitato al massimale dell'anno in cui la richiesta risarcitoria è stata avanzata e dunque al massimale dell'anno nel quale il sinistro si è verificato, ossia quello in cui è stata ricevuta la richiesta risarcitoria, risultando il sinistro in termini di polizza unitario.
Vale al riguardo richiamare il dettato di cui all'art. 4 della polizza secondo cui <<… nel caso in cui il comportamento colposo si protragga nel tempo o si realizzi attraverso atti o fatti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto …>>. Pertanto, se il danno si estende per più annualità esso è comunque considerato evento unico con la conseguenza che, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, gli indennizzi non si sommano da un anno all'altro.
Specificamente l'art. 7 delle norme regolanti la responsabilità professionale prevede che <<l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della società per ogni richiesta di risarcimento>> precisandosi che caso la società risponderà per somme superiori al detto massimale per più richieste di risarcimento che, anche se pervenute … in tempi diversi, siano originate dallo stesso fatto o atto>>. Ne consegue che in caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo atto o fatto la data della prima pagina 6 di 8 richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se pervenute agli assicurati successivamente alla cessazione dell'assicurazione.
Pertanto, secondo le previsioni di polizza, anche quando un danno coperto da polizza si manifesta su più annualità l'indennizzo resta da corrispondere resta comunque limitato al massimale dell'anno in cui si verifica il sinistro e dunque la richiesta risarcitoria.
Nel caso di specie il massimale applicabile per il rimborso delle spese legali dall'assicurato odierno appellante è pari ad euro 62.500,00, pari a ¼ del massimale annuo di euro 250.000,00 previsto per ogni sinistro o per l'intera annualità, ed applicabile in relazione alla annualità in cui si è verificato il sinistro per cui è causa.
Segue il rigetto del primo motivo di appello con effetto assorbente anche in ordine al secondo motivo di appello atteso che anche il minor importo considerato dall'organo giudicante con la sentenza impugnata in relazione a quanto indicato e richiesto da parte attrice risulta ampiamente eccedente al massimale di polizza applicabile per il rimborso delle spese legali.
***
In ordine al terzo motivo di appello va rilevato che gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284 c.c. non trovano applicazione automatica necessitando di apposita espressa e specifica domanda da parte del creditore che li invoca in assenza della quale ne è precluso il riconoscimento. Ciò in quando, come rilevato dal supremo consesso di legittimità, gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non costituiscono un effetto automatico della mora e pertanto richiedono una domanda espressa da parte del creditore.
Nel caso di specie parte l'appellante sia pur in sede di emendatio, ha Parte_2 richiesto il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dall'
8.07.2024, data in cui quantificava il saldo richiesto. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, sussistendone i presupposti, vanno riconosciuti sulla somma capitale di euro 62.500,00, già riconosciuta con la sentenza di primo grado e qui confermata, gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dall'8.07.2024, indicata dalla stessa parte richiedente, al soddisfo.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata, che resta nel resto confermata.
***
Il parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione delle spese di lite nella misura di ¾ restando la restante parte a carico della appellata soccombente.
pagina 7 di 8 Pertanto, va Controparte_1 condannata alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente grado di Parte_2 appello che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali (pari ad ¼ dell'intero) oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea AULETTA quale procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 8562/2024 pubblicata il 3.10.2024 del Tribunale
[...]
Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...] al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
, sulla somma di euro 62.500,00 già riconosciuta con la sentenza appellata, degli interessi di
[...] cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data dell'8.07.2024 all'effettivo soddisfo;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- dichiara compensate tra le parti nella misura di ¾ le spese di lite del presente giudizio di appello condannando l'appellata Controparte_1 alla rifusione della restante parte di ¼ in favore dell'appellante
[...] che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi difensivi (pari a Parte_2
¼ dell'intero), oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea AULETTA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 747/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c. f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Andrea AULETTA (c. f. – pec: C.F._2
– fax: 031273983) e con il predetto difensore domiciliato presso Email_1
l'Avv. Roberto MARCONI (c. f. – pec: C.F._3
– fax: con studio in via privata C. Battisti n. 3 Email_2 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. Controparte_1
– p. iva ), in persona del Direttore Sinistri e Servizi dr. P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_2 con sede in Milano, Centro Leoni – edificio B – via G. Spadolini n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo PRETI (c. f. ), presso il cui studio legale C.F._4 in Milano via Boccaccio n. 18 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere pagina 1 di 8 notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente dirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8562/2024 resa a conclusione del giudizio r.g. 24768/2017, condannare l'appellata al pagamento della complessiva somma di euro 158.756,00 oltre interessi ex art. 1284 VI comma c.p.c.:
- sulla somma di euro 33.800,00 dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado fino al saldo;
- sulla somma di euro 124.956,00 del 8.07.2024 o. in subordine, dalla notifica della citazione introduttiva del presente grado fino al saldo;
- vinte le spese del grado di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
per Controparte_1 appellata
Piaccia alla Ch.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
- rigettare i motivi di appello avversari poiché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si richiama a quanto dedotto ed articolato nelle memorie 183 comma VI nn. 2 e 3
c.p.c.
pagina 2 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 8562/2024 pubblicata in data 3.10.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvedeva:
- condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di euro 62.500,00 oltre interessi legali
[...] Parte_2 dall'8.07.2024 nonché di euro 11.0000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. ed iva con distrazione in favore dell'Avv. Andrea AULETTA e dell'avv. Roberto MARCONI
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione premesso di essere stato convenuto in altro Parte_2 giudizio a titolo di responsabilità civile in relazione all'attività di sindaco svolta per conto della società
conveniva in giudizio Controparte_3 Controparte_1 inforza di polizza assicurativa con la stessa stipulata chiedendone la
[...] condanna al pagamento delle spese legali sostenute per la difesa nel surriferito giudizio.
Adduceva al riguardo che la predetta compagnia assicuratrice, nonostante la tempestiva denuncia del sinistro, si era sottratta ai propri obblighi contrattuali della difesa in giudizio ai sensi dell'art. 1917 c.c.
e della previsione di cui all'art. 15 dell'articolato di polizza. Assumeva che il massimale di polizza era fissato in euro 250.000,00 per ciascuna annualità e quello per il recupero delle spese legali nella misura di ¼ del massimale per ciascuna annualità. Pertanto, in ragione della originaria richiesta risarcitoria formulata nel predetto giudizio di responsabilità civile per l'attività di sindaco svolto per la surriferita società, essendo stata l'originaria richiesta risarcitoria quantificata in euro 60.629.262,00, chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al ristoro delle spese legali sostenute negli importi quantificati in domanda.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo in primis la prescrizione del diritto al rimborso delle spese legali azionato
[...] da parte attrice;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda per inoperatività della polizza assicurativa attesa la matrice dolosa della condotta fonte di responsabilità. In via subordinata chiedeva il contenimento della eventuale condanna nei limiti del massimale di euro 62.500,00 – pari a ¼ del pagina 3 di 8 massimale di euro 250.000,00 previsto per ogni singola annualità – prevista per il rimborso delle spese legali, attesa l'unicità del sinistro e della richiesta risarcitoria.
Assunti gli atti di causa la causa era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso delle spese legale sostenute in relazione al giudizio di responsabilità in oggetto, in parziale accoglimento della domanda limitava l'entità della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese legale sostenute per la difesa nel giudizio nel limite del massimale annuo di euro 62.500,00, ritenendo unitario il sinistro e la domanda giudiziale, a nulla rilevando che il comportamento posto a base della responsabilità per l'attività sindacale svolta riguardava più annualità.
***
- Avvero la predetta sentenza ha interposto appello Parte_2
Con il primo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado – che ritenendo l'unitarietà del sinistro in ragione dell'unitarietà della richiesta risarcitoria aveva contenuto l'indennizzo nel limite di massimale annuo di euro 62.500,00 previsto per tale tipologia di sinistro – coprendo la polizza gli eventuali danni connessi allo svolgimento dell'attività professionale per ogni anno di validità, nel caso in cui la richiesta si fondi, come nel caso di specie, su distinti presunti inadempimenti relativi ad attività professionale prestata in annualità diverse, il massimale andava determinato in relazione a ciascuna delle annualità per le quali l'attività professionale era stata svolta e pertanto il massimale, nel caso di specie, andava determinato per ogni annualità, dal 2014 al 2017, con conseguente determinazione del massimale per il rimborso delle spese legali in euro 200.000,00, ampiamente comprensivo dell'importo richiesto a titolo di rimborso a tale titolo.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'erronea quantificazione delle spese legali spettanti per l'attività professionale svolta, non essendo stati considerati tutti gli importi effettivamente corrisposti al difensore, indicati e documentati in atti.
Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della citazione al saldo.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente l'atto di gravame del quale chiedeva il rigetto, ritenendo
[...] corretta la ricostruzione operata dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
pagina 4 di 8 All'udienza del 18.09.2025 in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 3 delle condizioni particolari di polizza prevede
250.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa>>.
Le specifiche definizioni di polizza definiscono “sinistro” quali è stata prestata l'assicurazione>>.
Tanto premesso, l'art. 15 delle condizioni generali di polizza prevede che società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto in polizza per il danno cui si riferisce la domanda>>.
Sulla base delle lettura congiunta delle surriferite previsioni contrattuali deve ritenersi che essendo pervenuta una unica richiesta risarcitoria da parte della danneggiata nei confronti CP_3 dell'assicurato la stessa, sebbene faccia riferimento all'attività professionale Parte_2 di sindaco svolta dall'assicurato per un periodo esteso per più annualità, in ragione dell'unitarietà del sinistro e dell'unitarietà della richiesta risarcitoria formulata dalla società danneggiata nei confronti dell'assicurato, il rimborso delle spese legali sostenute nel relativo giudizio resta limitato al massimale annuo per ciò previsto, pari ad ¼ del massimale annuo di euro 250.000,00 o per singolo sinistro, e dunque al corrispondente importo di euro 62.500,00 come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
Vale al riguardo rilevare che i contratti assicurativi possono infatti prevedere un massimale per sinistro, costituente il limite massimo di indennizzo che l'assicurazione è tenuta a pagare per ciascun evento dannoso coperto dalla polizza, e un massimale annuo, costituente il limite massimo di indennizzo che l'assicurazione è tenuta a pagare per tutti i sinistri verificatisi nell'anno di copertura della polizza.
Nel caso di specie, la polizza in oggetto prevede entrambe le tipologie di massimali, e dunque sia quello per sinistro sia quello per anno.
Secondo le definizioni di polizza per “sinistro” deve intendersi per i quali è prestata l'assicurazione>>.
Secondo le previsioni di polizza il “sinistro” si verifica nel momento in cui il professionista riceve la richiesta risarcitoria.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, come sostenuto dalla stessa parte appellante, la richiesta risarcitoria è avvenuta con la notifica dell'atto di citazione da parte della nella qualità di danneggiata, alla quale CP_3 non sono seguite ulteriori richieste di risarcimento. Ne consegue l'applicazione del solo massimale di polizza previsto per l'annualità nella quale è stata formulata la richiesta risarcitoria e dunque si è verificato il sinistro denunciato dall'assicurato alla compagnia assicuratrice ed indennizzabile nei limiti del massimale previsto per il rimborso delle spese legali.
A nulla rileva la circostanza che nell'atto di citazione si faccia riferimento ad una condotta continuata di omesso controllo nell'attività sindacale svolta dall'assicurato, estesa per plurime annualità, atteso che ai fini dell'operatività della polizza e del massimale applicabile, ad assumere rilevanza è esclusivamente il momento nel quale la richiesta risarcitoria è formulata ed il numero di richieste formulate nell'anno di copertura.
Nel caso di specie risulta formulata una unica richiesta risarcitoria.
Ne consegue che secondo quanto previsto dal contratto in essere tra le parti anche se l'errore professionale ascritto all'assicurato nell'adempimento dei propri doveri di controllo abbia causato danni continui o danni i cui effetti si sono sviluppati su più anni, il risarcimento resta limitato al massimale dell'anno in cui la richiesta risarcitoria è stata avanzata e dunque al massimale dell'anno nel quale il sinistro si è verificato, ossia quello in cui è stata ricevuta la richiesta risarcitoria, risultando il sinistro in termini di polizza unitario.
Vale al riguardo richiamare il dettato di cui all'art. 4 della polizza secondo cui <<… nel caso in cui il comportamento colposo si protragga nel tempo o si realizzi attraverso atti o fatti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto …>>. Pertanto, se il danno si estende per più annualità esso è comunque considerato evento unico con la conseguenza che, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, gli indennizzi non si sommano da un anno all'altro.
Specificamente l'art. 7 delle norme regolanti la responsabilità professionale prevede che <<l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della società per ogni richiesta di risarcimento>> precisandosi che caso la società risponderà per somme superiori al detto massimale per più richieste di risarcimento che, anche se pervenute … in tempi diversi, siano originate dallo stesso fatto o atto>>. Ne consegue che in caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo atto o fatto la data della prima pagina 6 di 8 richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se pervenute agli assicurati successivamente alla cessazione dell'assicurazione.
Pertanto, secondo le previsioni di polizza, anche quando un danno coperto da polizza si manifesta su più annualità l'indennizzo resta da corrispondere resta comunque limitato al massimale dell'anno in cui si verifica il sinistro e dunque la richiesta risarcitoria.
Nel caso di specie il massimale applicabile per il rimborso delle spese legali dall'assicurato odierno appellante è pari ad euro 62.500,00, pari a ¼ del massimale annuo di euro 250.000,00 previsto per ogni sinistro o per l'intera annualità, ed applicabile in relazione alla annualità in cui si è verificato il sinistro per cui è causa.
Segue il rigetto del primo motivo di appello con effetto assorbente anche in ordine al secondo motivo di appello atteso che anche il minor importo considerato dall'organo giudicante con la sentenza impugnata in relazione a quanto indicato e richiesto da parte attrice risulta ampiamente eccedente al massimale di polizza applicabile per il rimborso delle spese legali.
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In ordine al terzo motivo di appello va rilevato che gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284 c.c. non trovano applicazione automatica necessitando di apposita espressa e specifica domanda da parte del creditore che li invoca in assenza della quale ne è precluso il riconoscimento. Ciò in quando, come rilevato dal supremo consesso di legittimità, gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non costituiscono un effetto automatico della mora e pertanto richiedono una domanda espressa da parte del creditore.
Nel caso di specie parte l'appellante sia pur in sede di emendatio, ha Parte_2 richiesto il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dall'
8.07.2024, data in cui quantificava il saldo richiesto. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, sussistendone i presupposti, vanno riconosciuti sulla somma capitale di euro 62.500,00, già riconosciuta con la sentenza di primo grado e qui confermata, gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dall'8.07.2024, indicata dalla stessa parte richiedente, al soddisfo.
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Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata, che resta nel resto confermata.
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Il parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione delle spese di lite nella misura di ¾ restando la restante parte a carico della appellata soccombente.
pagina 7 di 8 Pertanto, va Controparte_1 condannata alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente grado di Parte_2 appello che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali (pari ad ¼ dell'intero) oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea AULETTA quale procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 8562/2024 pubblicata il 3.10.2024 del Tribunale
[...]
Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...] al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
, sulla somma di euro 62.500,00 già riconosciuta con la sentenza appellata, degli interessi di
[...] cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data dell'8.07.2024 all'effettivo soddisfo;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- dichiara compensate tra le parti nella misura di ¾ le spese di lite del presente giudizio di appello condannando l'appellata Controparte_1 alla rifusione della restante parte di ¼ in favore dell'appellante
[...] che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi difensivi (pari a Parte_2
¼ dell'intero), oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea AULETTA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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