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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 03.03.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 738/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Micali;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti;
, c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, resistente, rappresento e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina.
Oggetto: assegno di invalidità civile e/o esenzione del ticket o, in subordine, iscrizione nelle liste speciali di collocamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.02.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 29.01.2020 aveva presentato domanda alla competente Commissione Medica dell' per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 75% ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità civile o al 67% ai fini dell'esenzione ticket o, in subordine, al 46% ai fini del collocamento mirato ai sensi delle L.
n. 118/71 e n. 18/80;
- che a seguito della visita medico-collegiale il ricorrente veniva riconosciuto non invalido con definizione del 03.11.2020;
- che il quadro clinico di parte ricorrente era compromesso da molteplici patologie ossia da: “Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Esiti invalidanti di frattura pluriframmentarie di femore dx e tibia/perone sn con
1 deficit funzionale e zoppia dx. Sindrome ansioso-depressiva. Malattia diabetica tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Obesità con patologia articolare da sovraccarico”;
- che a seguito di dette patologie sussistevano i presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento delle provvidenze richieste;
- che, pertanto, avverso le valutazioni della Commissione Medica dell' il ricorrente, con ricorso ex CP_1 art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 1705/2021, aveva richiesto che venisse nominato un consulente tecnico d'ufficio al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura del 75% ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità civile o del 67% ai fini dell'esenzione del ticket o, in subordine, del 46% ai fini del collocamento mirato o di accertare il grado di invalidità civile ai sensi della Legge n. 118/1971;
- che nel corso del giudizio era stato nominato un consulente medico-legale d'ufficio al fine di accertare lo stato invalidante del ricorrente;
- che il CTU con perizia depositata in data 12.12.2023, aveva riconosciuto parte ricorrente invalido nella misura del 55% con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
- che, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, con atto di dissenso depositato telematicamente in data 09.01.2024, il procuratore di parte ricorrente aveva contestato la suddetta ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare che in capo al ricorrente sussistono i requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del CP_ 75% e/o 67% in subordine del 46% ai fini del collocamento mirato. Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza CP_ tecnica d'ufficio. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio con memoria del 26.07.2024, chiedeva in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato resistente;
in via subordinata di rigettare ogni pretesa nei confronti del medesimo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 01.10.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 03.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Preliminarmente con riferimento alla legittimazione dell'Assessorato resistente si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, CP_3
2 sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa.” (Cass. 2022 n. 20862).
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile e/o all'esenzione del ticket o, in ulteriore subordine, all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento (giudizio iscritto al n. R.G.
1705/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Esiti di frattura sovracondiloidea femore destro esitata con gonartrosi ed impianto PTG, esiti di frattura gamba sinistra” e riconosceva la sussistenza di un grado di invalidità pari al 55% con decorrenza da ottobre 2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% e/o 67% o, in subordine, del 46% ai fini del collocamento mirato.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da “Esiti di frattura sovracondiloidea femore destro esitata con gonartrosi ed impianto PTG, esiti di frattura gamba sinistra. Cardiopatia ischemica cronica in paziente con coronaropatia ostruttiva bivascolare, trattato con angioplastica ed impianto di stent multipli in arteria discendente anteriore
e coronaria destra. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia”.
Il consulente, rispondendo ai dubbi esposti nel ricorso dal ricorrente, ha affermato quanto segue: “Il quadro patologico rilevato nel corso dell'accertamento peritale di cui era affetto il ricorrente sono ben quantificate dalle Tabelle
3 sopra citate;
in considerazioni delle limitazioni funzionali derivanti e rapportate all'età della ricorrente, ho ritenuto quantificare il danno biologico in misura del 55% (vedi ATP). Alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta si evince un ulteriore aggravamento delle condizioni generali, inerenti patologie a carattere cronico ed evolutivo, con ulteriore ripercussione funzionale a carico dell'apparato cardiologico per la quale al ricorrente è stato riscontrato una coronaropatia cronica ostruttiva in ipertensione arteriosa per la quale sottoposto ad impianto di stent multipli ed avviato a terapia farmacologica con anticoagulanti e stretto follow-up clinico (quantificabile in misura del 45%, codice 6446) che contribuiscono al peggioramento delle condizioni generali. Applicando calcolo riduzionistico si ottiene la percentuale di inabilità pari al
75%”.
Pertanto, il consulente ha concluso che sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di giugno 2023.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta i requisiti sanitari utili Parte_1 al riconoscimento dell'iscrizione nelle liste di collocamento da ottobre 2022 ed ai fini dell' assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di giugno 2023.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
Atteso l'esito del giudizio vanno compensate per intero le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Atteso l'esito della lite si compensano per due terzi le spese di tale fase e l' unico legittimato passivo, CP_1 va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante quota così come liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'iscrizione Parte_1 nelle liste di collocamento da ottobre 2022 ed ai fini dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di giugno 2023;
- compensa integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- compensa le spese del presente giudizio nella misura di due terzi e condanna l' al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida in favore di parte ricorrente, in € 898,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese tra le altre parti;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 04.03.2025
Il Giudice del Lavoro
4
Dott.ssa Graziella Bellino
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 03.03.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 738/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Micali;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti;
, c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, resistente, rappresento e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina.
Oggetto: assegno di invalidità civile e/o esenzione del ticket o, in subordine, iscrizione nelle liste speciali di collocamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.02.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 29.01.2020 aveva presentato domanda alla competente Commissione Medica dell' per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 75% ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità civile o al 67% ai fini dell'esenzione ticket o, in subordine, al 46% ai fini del collocamento mirato ai sensi delle L.
n. 118/71 e n. 18/80;
- che a seguito della visita medico-collegiale il ricorrente veniva riconosciuto non invalido con definizione del 03.11.2020;
- che il quadro clinico di parte ricorrente era compromesso da molteplici patologie ossia da: “Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Esiti invalidanti di frattura pluriframmentarie di femore dx e tibia/perone sn con
1 deficit funzionale e zoppia dx. Sindrome ansioso-depressiva. Malattia diabetica tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Obesità con patologia articolare da sovraccarico”;
- che a seguito di dette patologie sussistevano i presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento delle provvidenze richieste;
- che, pertanto, avverso le valutazioni della Commissione Medica dell' il ricorrente, con ricorso ex CP_1 art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 1705/2021, aveva richiesto che venisse nominato un consulente tecnico d'ufficio al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura del 75% ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità civile o del 67% ai fini dell'esenzione del ticket o, in subordine, del 46% ai fini del collocamento mirato o di accertare il grado di invalidità civile ai sensi della Legge n. 118/1971;
- che nel corso del giudizio era stato nominato un consulente medico-legale d'ufficio al fine di accertare lo stato invalidante del ricorrente;
- che il CTU con perizia depositata in data 12.12.2023, aveva riconosciuto parte ricorrente invalido nella misura del 55% con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
- che, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, con atto di dissenso depositato telematicamente in data 09.01.2024, il procuratore di parte ricorrente aveva contestato la suddetta ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare che in capo al ricorrente sussistono i requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del CP_ 75% e/o 67% in subordine del 46% ai fini del collocamento mirato. Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza CP_ tecnica d'ufficio. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio con memoria del 26.07.2024, chiedeva in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato resistente;
in via subordinata di rigettare ogni pretesa nei confronti del medesimo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 01.10.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 03.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Preliminarmente con riferimento alla legittimazione dell'Assessorato resistente si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, CP_3
2 sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa.” (Cass. 2022 n. 20862).
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile e/o all'esenzione del ticket o, in ulteriore subordine, all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento (giudizio iscritto al n. R.G.
1705/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Esiti di frattura sovracondiloidea femore destro esitata con gonartrosi ed impianto PTG, esiti di frattura gamba sinistra” e riconosceva la sussistenza di un grado di invalidità pari al 55% con decorrenza da ottobre 2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% e/o 67% o, in subordine, del 46% ai fini del collocamento mirato.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da “Esiti di frattura sovracondiloidea femore destro esitata con gonartrosi ed impianto PTG, esiti di frattura gamba sinistra. Cardiopatia ischemica cronica in paziente con coronaropatia ostruttiva bivascolare, trattato con angioplastica ed impianto di stent multipli in arteria discendente anteriore
e coronaria destra. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia”.
Il consulente, rispondendo ai dubbi esposti nel ricorso dal ricorrente, ha affermato quanto segue: “Il quadro patologico rilevato nel corso dell'accertamento peritale di cui era affetto il ricorrente sono ben quantificate dalle Tabelle
3 sopra citate;
in considerazioni delle limitazioni funzionali derivanti e rapportate all'età della ricorrente, ho ritenuto quantificare il danno biologico in misura del 55% (vedi ATP). Alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta si evince un ulteriore aggravamento delle condizioni generali, inerenti patologie a carattere cronico ed evolutivo, con ulteriore ripercussione funzionale a carico dell'apparato cardiologico per la quale al ricorrente è stato riscontrato una coronaropatia cronica ostruttiva in ipertensione arteriosa per la quale sottoposto ad impianto di stent multipli ed avviato a terapia farmacologica con anticoagulanti e stretto follow-up clinico (quantificabile in misura del 45%, codice 6446) che contribuiscono al peggioramento delle condizioni generali. Applicando calcolo riduzionistico si ottiene la percentuale di inabilità pari al
75%”.
Pertanto, il consulente ha concluso che sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di giugno 2023.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta i requisiti sanitari utili Parte_1 al riconoscimento dell'iscrizione nelle liste di collocamento da ottobre 2022 ed ai fini dell' assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di giugno 2023.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
Atteso l'esito del giudizio vanno compensate per intero le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Atteso l'esito della lite si compensano per due terzi le spese di tale fase e l' unico legittimato passivo, CP_1 va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante quota così come liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'iscrizione Parte_1 nelle liste di collocamento da ottobre 2022 ed ai fini dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di giugno 2023;
- compensa integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- compensa le spese del presente giudizio nella misura di due terzi e condanna l' al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida in favore di parte ricorrente, in € 898,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese tra le altre parti;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 04.03.2025
Il Giudice del Lavoro
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Dott.ssa Graziella Bellino
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