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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/08/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2608 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2608/2024 , promossa da tra con l'avv. ARANCIO CRISTINA Parte_1 RICORRENTE e contumaci Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI Conclusioni PER PARTE RICORRENTE“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito: dichiarare che i convenuti sigg. e occupano senza titolo Controparte_1 Controparte_2 alcuno gli immobili siti nel Comune di Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35 di proprietà di così come descritti in premessa;
Parte_1 condannare e alla immediata restituzione in favore del Controparte_1 Controparte_2 ricorrente degli immobili siti nel Comune di Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35, dagli stessi illegittimamente occupato condannare e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
di una somma dovuta per l'occupazione senza titolo pari ad € 1492,00 al mese dal
[...] 19.04.2023 fino all'effettivo rilascio dell'immobile; con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con atto di ricorso la difesa della parte ricorrente conveniva innanzi l'intestato Tribunale i resistenti rappresentando che il ricorrente Sig risulta essere Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35, in ragione della donazione dello stesso in proprio favore da parte del Sig (padre del Persona_1 resistente e quindi proprio nonno) Controparte_1 Rappresentava infatti come l'ascendente con atto di donazione del 2009 avesse donato detto immobile ad esso nipote riservandosi diritto di usufrutto vitalizio per esso donante e per la propria coniuge Sig.ra Persona_2 Veniva altresì rappresentato come nel medesimo atto pubblico di donazione il resistente
[...] avesse rinunziato alla facoltà di proporre opposizione alla donazione ex art 563 c.c. CP_1 Ciò posto in ragione del decesso sia del Sig che della di lui coniuge il ricorrente Persona_1 sin dal 22.12.2022 era pieno proprietario dell'immobile presso il quale, invero, avevano trovato ospitalità i resistenti e la sig.ra in attesa del loro rientro a Controparte_1 Controparte_2 Cuba ove gli stessi abitano stabilmente Nell'atto introduttivo veniva rappresentato come, nonostante la situazione proprietaria fosse ben chiara dal 2022 ed il ricorrente avesse reiteratamente formulato richieste di restituzione dell'immobile i resistenti non avevano provveduto a rilasciare lo stesso con ciò determinando il ricorrente alla proposizione di azione giudiziale Il ricorso veniva ritualmente notificato ai resistenti che rimanevano però contumaci La procedura è poi stata istruita attraverso le allegazioni documentali della parte ricorrente e l'interrogatorio libero del Sig che si presentava alla udienza di comparizione Controparte_1 personalmente non adiuvato da difesa tecnica In sede di interrogatorio libero il Sig non allegava alcuna difesa limitandosi a Controparte_1 chiedere termine onde provvedere alla organizzazione del rilascio dell'immobile in tempi utili per il trasloco dei propri beni a Cuba ove dichiarava di voler tornare All'esito della udienza di comparizione veniva, quindi, formulata proposta transattiva nel senso dell'abbandono della lite in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte dei resistenti entro il 30.06.2025 Alla udienza di rinvio la difesa di parte ricorrente dato atto del difetto di spontaneo adempimento della obbligazione di rilascio da parte dei resistenti e chiedeva di poter discutere immediatamente la procedura ex art 281 sexies cpc Il Giudice autorizzava la discussione riservandosi poi il deposito della sentenza ex art 281 III co sexies c.p.c La domanda merita integralmente quanto alla richiesta di condanna di rilascio dell'immobile da parte dei resistenti Invero risulta documentalmente dimostrata la riferibilità domenicale dell'immobile al ricorrente ed il difetto della allegazione di qualsivoglia motivazione atta alla permanenza nello stesso da parte dei resistenti Vale peraltro sottolineare come in sede di interrogatorio libero del sig questi nulla Controparte_1 abbia opposto rispetto alle tesi difensive propugnate (e documentalmente dimostrate) dalla difesa di parte ricorrente impegnandosi ad uno spontaneo rilascio dell'immobile a cui però non è poi stata data concreta eco La domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione non può al contrario trovare accoglimento in ragione del difetto di prova atta a commisurare il valore locativo dell'immobile oggetto di causa Le spese si regolano secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che i convenuti sigg. e occupano senza titolo gli Controparte_1 Controparte_2 immobili siti nel Comune di Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35 di proprietà di
(id est appartamento per civile abitazione contraddistinto al catasto fabbricati Parte_1 del Comune di Prato, quanto all'unità 1) al foglio 16 dalle particelle 257 sub 2, graffata alle particelle 762 e 763, quanto all'unità 2) al foglio 16 particella 257 sub 1, graffata alla particella 761) e per l'effetto condanna i resistenti e alla immediata restituzione Controparte_1 Controparte_2 in favore del ricorrente degli immobili siti nel Comune di Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35, come sopra identificati Rigetta la domanda di condanna dei resistenti al pagamento di indennità di occupazione Condanna i resistenti in solido tra loro alla refusione delle spese e competenze di procedura della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali cap ed IVA se dovuta oltre alla refusione in favore della parte ricorrente degli esborsi di procedura nella misura documentata in atti 01/08/2025 Il Giudice dott. Elena Moretti Sentenza resa ex articolo 281 sexies III co c.p.c.,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2608/2024 , promossa da tra con l'avv. ARANCIO CRISTINA Parte_1 RICORRENTE e contumaci Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI Conclusioni PER PARTE RICORRENTE“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito: dichiarare che i convenuti sigg. e occupano senza titolo Controparte_1 Controparte_2 alcuno gli immobili siti nel Comune di Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35 di proprietà di così come descritti in premessa;
Parte_1 condannare e alla immediata restituzione in favore del Controparte_1 Controparte_2 ricorrente degli immobili siti nel Comune di Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35, dagli stessi illegittimamente occupato condannare e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
di una somma dovuta per l'occupazione senza titolo pari ad € 1492,00 al mese dal
[...] 19.04.2023 fino all'effettivo rilascio dell'immobile; con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con atto di ricorso la difesa della parte ricorrente conveniva innanzi l'intestato Tribunale i resistenti rappresentando che il ricorrente Sig risulta essere Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35, in ragione della donazione dello stesso in proprio favore da parte del Sig (padre del Persona_1 resistente e quindi proprio nonno) Controparte_1 Rappresentava infatti come l'ascendente con atto di donazione del 2009 avesse donato detto immobile ad esso nipote riservandosi diritto di usufrutto vitalizio per esso donante e per la propria coniuge Sig.ra Persona_2 Veniva altresì rappresentato come nel medesimo atto pubblico di donazione il resistente
[...] avesse rinunziato alla facoltà di proporre opposizione alla donazione ex art 563 c.c. CP_1 Ciò posto in ragione del decesso sia del Sig che della di lui coniuge il ricorrente Persona_1 sin dal 22.12.2022 era pieno proprietario dell'immobile presso il quale, invero, avevano trovato ospitalità i resistenti e la sig.ra in attesa del loro rientro a Controparte_1 Controparte_2 Cuba ove gli stessi abitano stabilmente Nell'atto introduttivo veniva rappresentato come, nonostante la situazione proprietaria fosse ben chiara dal 2022 ed il ricorrente avesse reiteratamente formulato richieste di restituzione dell'immobile i resistenti non avevano provveduto a rilasciare lo stesso con ciò determinando il ricorrente alla proposizione di azione giudiziale Il ricorso veniva ritualmente notificato ai resistenti che rimanevano però contumaci La procedura è poi stata istruita attraverso le allegazioni documentali della parte ricorrente e l'interrogatorio libero del Sig che si presentava alla udienza di comparizione Controparte_1 personalmente non adiuvato da difesa tecnica In sede di interrogatorio libero il Sig non allegava alcuna difesa limitandosi a Controparte_1 chiedere termine onde provvedere alla organizzazione del rilascio dell'immobile in tempi utili per il trasloco dei propri beni a Cuba ove dichiarava di voler tornare All'esito della udienza di comparizione veniva, quindi, formulata proposta transattiva nel senso dell'abbandono della lite in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte dei resistenti entro il 30.06.2025 Alla udienza di rinvio la difesa di parte ricorrente dato atto del difetto di spontaneo adempimento della obbligazione di rilascio da parte dei resistenti e chiedeva di poter discutere immediatamente la procedura ex art 281 sexies cpc Il Giudice autorizzava la discussione riservandosi poi il deposito della sentenza ex art 281 III co sexies c.p.c La domanda merita integralmente quanto alla richiesta di condanna di rilascio dell'immobile da parte dei resistenti Invero risulta documentalmente dimostrata la riferibilità domenicale dell'immobile al ricorrente ed il difetto della allegazione di qualsivoglia motivazione atta alla permanenza nello stesso da parte dei resistenti Vale peraltro sottolineare come in sede di interrogatorio libero del sig questi nulla Controparte_1 abbia opposto rispetto alle tesi difensive propugnate (e documentalmente dimostrate) dalla difesa di parte ricorrente impegnandosi ad uno spontaneo rilascio dell'immobile a cui però non è poi stata data concreta eco La domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione non può al contrario trovare accoglimento in ragione del difetto di prova atta a commisurare il valore locativo dell'immobile oggetto di causa Le spese si regolano secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che i convenuti sigg. e occupano senza titolo gli Controparte_1 Controparte_2 immobili siti nel Comune di Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35 di proprietà di
(id est appartamento per civile abitazione contraddistinto al catasto fabbricati Parte_1 del Comune di Prato, quanto all'unità 1) al foglio 16 dalle particelle 257 sub 2, graffata alle particelle 762 e 763, quanto all'unità 2) al foglio 16 particella 257 sub 1, graffata alla particella 761) e per l'effetto condanna i resistenti e alla immediata restituzione Controparte_1 Controparte_2 in favore del ricorrente degli immobili siti nel Comune di Prato (PO), località Santa Lucia, via Giovanni Prati n.35, come sopra identificati Rigetta la domanda di condanna dei resistenti al pagamento di indennità di occupazione Condanna i resistenti in solido tra loro alla refusione delle spese e competenze di procedura della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali cap ed IVA se dovuta oltre alla refusione in favore della parte ricorrente degli esborsi di procedura nella misura documentata in atti 01/08/2025 Il Giudice dott. Elena Moretti Sentenza resa ex articolo 281 sexies III co c.p.c.,