Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02469/2025REG.PROV.COLL.
N. 01690/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2024, proposto da IA ST SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AV UR, PO RO AP, SI NO, IT SA D'AU, IAnna DI, EN SH Staiano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV ter ) n. 19552 del 22 dicembre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web della Commissione Ripam, con cui sono state rese note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato ” (G.U. - 4° Serie speciale Concorsi ed esami n. 104 del 31 dicembre 2021);
- dal provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web della medesima Amministrazione, con cui la suddetta graduatoria finale è stata rettificata;
- da ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso della procedura.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dalla sig.ra SS IA ST, sulla base dei seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 3 della lex specialis , violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
3. Con la sentenza n. 19552 del 22 dicembre 2023 il T.a.r. per il Lazio, Sez. IV ter, ha dichiarato inammissibile il ricorso “per omessa notifica ad almeno un controinteressato <<effettivo>>”, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
II - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 della lex specialis ; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
III - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 della lex specialis; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
IV - sull’interesse di parte appellante e sulla prova di resistenza.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam e Formez PA, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 1071 del 22 marzo 2024 è stata respinta l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
7. In data 29 novembre 2024 l’appellante ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione, avendo nelle more sottoscritto, in virtù dello scorrimento della graduatoria, un contratto a tempo indeterminato presso l’Avvocatura dello Stato.
8. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto comunicato dall’appellante circa il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione nel merito dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
10. In considerazione della natura e dell’esito complessivo della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO