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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9853 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61311/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 61311/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in
Via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio degli Avv. Francesco e Leonardo
Brasca che la rappresentano e difendono, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione
-opponente-
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Perdifumo (SA) alla via Silicara n. 2 presso lo studio legale dell'Avv. Ernesto Pecora che la rappresenta e la difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 29 -opposta-
Oggetto: associazione temporanea di imprese
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. In particolare, l'opposta si è riportata ai propri atti di giudizio e ha chiesto di confermare la debenza della somma di € 59.658,00 di cui alle fatture azionate in sede monitoria, rigettare l'opposizione e, comunque, accertare il suo diritto al pagamento della somma di € 59.658,00 oltre interessi moratori e condannare la controparte al relativo versamento. Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande riconvenzionali con vittoria di spese di lite e condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via istruttoria ha reiterato le proprie richiesta inclusa quella di ctu contabile e ha chiesto di non considerare le prove testimoniali espletate, contestandone l'ammissione, anche perché disposta in violazione dell'art. 2726 c.c. L'opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha rappresentato di Controparte_1 aver costituito un'associazione temporanea di imprese con la
[...] per la realizzazione di Controparte_2 un appalto con avente ad oggetto la Controparte_3 fornitura di “site services civil works and installation services dismanting Part for Wind/3 swap”. In ragione di tale accordo, la , capogruppo e mandataria, si era assunta l'impegno di versare a , mandante, quota CP_1 parte delle fatture incassate da in base alla percentuale di CP_3 partecipazione alle spese sostenute e allo stato di avanzamento lavori eseguiti per la realizzazione del progetto. Ciò premesso ha chiesto CP_1
pagina 2 di 29 di ingiungere alla controparte il pagamento della somma di € 59.658,00, come risultante dalle fatture n. 273- FE del 10.07.2020 e n. 372 – FE del
22.09.2020.
pagina 3 di 29 Il Tribunale di Roma ha emesso il provvedimento monitorio n. 42092/2021 del
15.07.2021, notificato in data 28.07.2021, e la 3TP, con atto di citazione, notificato in data 6 ottobre 2021, ha proposto opposizione. Nel dettaglio l'opponente ha evidenziato che la aveva proposto ad essa Controparte_3 [...] di progettare e realizzare alcuni impianti di radioantenne per la telefonia e così Pt_1
l'opponente aveva costituito con la un'Associazione Temporanea di CP_1
Imprese, pattuendo che essa opponente si sarebbe occupata della progettazione e l'odierna opposta della installazione degli impianti. Quanto ai pagamenti in favore della era stato stabilito che quest'ultima, svolte le attività di sua CP_1 competenza, avrebbe comunicato alla mandataria il benestare della committente e la mandataria avrebbe emesso le proprie fatture alla committente, autorizzando la mandante ad emettere le sue verso la stessa mandataria, trattenendo un importo pari all'8%, successivamente elevato al 15%. Ciò posto l'opponente ha evidenziato che la controparte, pur avendole garantito la propria solidità economica, non era stata in grado di affrontare le spese necessarie per eseguire i lavori tanto ciò vero che le aveva richiesto di anticipare il costo delle piattaforme, offrendo di elevare la percentuale di compensi in favore di essa mandataria dall'8 al 15%. Ha quindi evidenziato di aver dovuto anticipare costi per complessivi € 55.232,00, che avrebbero dovuto essere a carico della controparte, e che non comprendevano solo le spese di noleggio delle piattaforme, ma anche l'acquisto di materiali nonché gli stipendi degli operai della società opposta, i quali lamentavano di non essere retribuiti e minacciavano di occupare i cantieri. Ha, inoltre riferito di aver dovuto eseguire, con i propri dipendenti, lavorazioni di pertinenza della controparte e di aver dovuto porre rimedio a vizi contestati dalla . Ciò posto la società CP_3 opponente ha evidenziato che in tale contesto aveva autorizzato la ad CP_1 emettere anticipatamente le fatture, poi azionate in sede monitoria, per lavorazioni ancora da effettuare, così da poterle scontare e ottenere la liquidità necessaria per pagina 4 di 29 proseguire nello svolgimento delle lavorazioni affidate in appalto da . Dato CP_3 quindi atto che a giugno 2020 il personale della che si occupava della CP_1 gestione tecnica delle infrastrutture si era dimesso, ha riferito di aver dovuto impiegare una sua risorsa per ricostruire tutti i movimenti degli apparati inviati da e tutte le situazioni operative dei siti che erano stati, sino ad allora, CP_3 implementati. L'opponente ha, quindi, riferito che, a far tempo da giugno 2020,
aveva contestato le lavorazioni eseguite da , annullando i benestare CP_3 CP_1 già emessi e dichiarando di non riconoscere più l'opposta come sua interlocutrice.
Infine, ha riferito che, instaurate dalle parti delle trattative per risolvere la lite tra loro insorta, aveva versato a la somma di € 8.263,06, a saldo delle CP_1 fatture poi azionate in sede monitoria, con riserva di agire per il risarcimento del danno.
3TP ha, quindi, chiesto di accertarsi che nulla era dovuto alla controparte e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione della somma di € 8.263,06 e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_1 pari a € 28.000,00, quali stipendi versati alla propria dipendente, Parte_2
, € 55.232,60, quali costi di pertinenza della anticipati ed €
[...] CP_1
30.227,69 per benestare revocati da oltre al danno all'immagine da CP_3 liquidare in via equitativa. In via subordinata ha chiesto di compensare i reciproci debiti/crediti delle parti.
In data 12.01.2022 si è costituita la chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 59.658,00.
pagina 5 di 29 In particolare, l'opposta ha osservato che le fatture azionate in sede monitoria erano state emesse con il beneplacito della controparte, la quale aveva così riconosciuto il debito, di cui aveva anche pagato una parte, in ciò valutato che la stessa richiesta di compensare il debito di cui al provvedimento monitorio con altre partite era indicativo del fatto che l'opponente ne aveva ammesso l'esistenza. Ha, quindi, contestato la legittimazione attiva di 3TP nel chiedere, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto in ragione della autonoma soggettività dell'ATI, quale associazione di diritto privato. Dato quindi atto che l'opponente avrebbe dovuto convocare il Comitato direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento di mandato, non potendo agire direttamente in sede giudiziaria, ha eccepito l'inadempimento di 3TP in forza del contratto di mandato, avendo la stessa omesso il rendiconto cui era tenuta, quale mandataria. Ha contestato i conteggi della controparte, osservando che, in ragione di quanto concordato, le spese per la gestione dell'appalto dovevano essere ripartite tra le parti in ragione della metà ciascuna, ha quindi eccepito la nullità dell'art. 13 del contratto che prevedeva un corrispettivo in favore della mandataria, evidenziando che tale pattuizione violava l'art. 48, comma 13, d.lgs n. 50/2016, che imponeva la gratuità del mandato, costituiva una clausola vessatoria non approvata specificamente per iscritto e contrastava con l'art. 2265 c.c. Ha altresì contestato di essere tenuta al pagamento delle retribuzioni versate dall'opponente alla sua dipendente, , Tes_1 in quanto avrebbero dovuto fare carico alla 3TP, tenuta ad occuparsi della gestione amministrativa dell'appalto.
pagina 6 di 29 2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte dalle parti e alle difese svolte, si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che
[...]
e avevano stipulato un contratto di costituzione di Pt_1 CP_1
finalizzato all'esecuzione dei lavori Controparte_4 appaltati da all'opponente. Nello specifico, l'opponente, CP_3 mandataria, era tenuta alla progettazione ingegneristica, mentre l'opposta, mandante, doveva occuparsi dell'istallazione degli impianti. Il contratto era regolato dal Regolamento di Mandato che disciplinava il rapporto tra le parti. Nel dettaglio, per quanto interessa in questa sede, l'art. 13, prevedeva che “la società mandataria emetterà ordini di acquisto verso la mandante per le attività nell'area di competenza di quest'ultime. Per tali attività la società mandante sarà responsabile dell'ottenimento del benestare alla fatturazione;
ottenuti tali benestare, li comunicherà alla mandataria che emetterà le relative fatture alla Committente e contestualmente autorizzerà la mandante ad emettere la propria fattura verso la mandataria stessa, trattenendo un importo part all'8% per le spese di gestione commessa e di attività commerciali. Allo stesso modo la mandataria, una volta ottenuto l'incasso delle fatture relative ad attività svolte dalla mandante, accrediterà gli importi di competenza dalla mandante presso l'Istituto di Credito che la stessa mandante le indicherà, in condizioni di trasparenza amministrativa”.
L'art. 7 del contratto prevedeva quindi la costituzione di un Comitato direttivo incaricato di “decidere in ordine a qualsiasi questione attinente lo svolgimento delle attività e più in generale agli interessi dell'Associazione
Temporanea di Imprese”, cui era, tra l'altro, demandato il compito di attivare “in via preliminare, un tentativo di bonaria composizione di eventuali controversie insorte tra le parti” (cfr. regolamento mandato e contratto all. atto di citazione)
pagina 7 di 29 Si osserva, infine, che da una lettura congiunta del Regolamento di mandato e del Regolamento costitutivo dell' emerge che ciascuna parte CP_5 avrebbe dovuto sostenere gli oneri dei lavori di propria competenza, salvo poi ripartire le spese per la realizzazione del progetto “in modo eguale” (cfr. art.
6.4 del regolamento di mandato e All. 1 del fascicolo del monitorio, all alla comparsa di risposta di parte opposta).
3. Ciò posto va, preliminarmente, evidenziato che la disposizione di cui all'art. 7, istitutiva del Comitato Direttivo, cui era attribuito anche il compito di tentare una composizione amichevole delle controversie insorte tra le parti, non contempla una condizione di procedibilità delle domande giudiziali.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilità per la proposizione di domande giudiziali, in quanto costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. 16092 del 21.09.2012 e n. 20915 dell08.09.2017). A fortiori, tanto deve ritenersi con riguardo alle clausole contenute in un regolamento negoziale.
Né può ritenersi che le parti abbiano previsto una forma di composizione della lite in arbitrato, alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, atteso il chiaro tenore dell'art. 7 citato, che prevede un mero tentativo di risoluzione bonaria, tanto ciò vero che il successivo art. 23 del citato regolamento individua il foro di Roma come competente per la risoluzione di controversie relative all'interpretazione e/o applicazione dello stesso. Ne consegue che la domanda riconvenzionale è stata correttamente proposta dall'opponente.
pagina 8 di 29 4. Tutto ciò premesso, con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opponente, sollevata dalla che ha dedotto CP_1 che la domanda di risoluzione del contratto avrebbe dovuto essere proposta dall'ATI, va, in primo luogo, richiamata la normativa che disciplina l'istituto, dettata in materia di appalti pubblici.
In particolare, ai sensi dell'art. 37 commi 14 e 17 d.lgs. 136/2006, in vigore al momento della costituzione dell'ATI di cui si discute, “ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esso detto mandatario [..] Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia”.
Pertanto, un'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica, piuttosto, si configura come un fenomeno associativo in senso atecnico, concretizzandosi solo in un rapporto di mandato con rappresentanza (cfr.
Cass. 30354 del 23.11.2018 nonché n. 4753 del 24.02.2025).
Ne consegue che non può essere messa in discussione la legittimazione ad agire della mandataria, non potendo alcuna azione essere proposta dall'ATI, priva di soggettività giuridica.
Tali considerazioni vanno estese al caso di specie in quanto, pur venendo in rilievo un appalto privato, non vi sono elementi per ritenere che le parti abbiano voluto differenziare, sotto il profilo in parola, la disciplina rispetto a quella di cui al citato art. 37, commi 14 e 17 d.lgs n. 136/2006.
pagina 9 di 29 Peraltro, venendo in rilievo un contratto concluso tra le parti, andrebbe, comunque, riconosciuta ad ognuna la legittimazione a chiederne la risoluzione.
5. Nel merito si osserva che, con la domanda proposta in sede monitoria l'opposto ha chiesto il pagamento di due fatture (n. 273- FE del 10.07.2020
e n. 372 – FE del 22.09.2020) per un importo totale di € 59.658,00.
Invero, tale richiesta era già stata avanzata in via stragiudiziale, con nota del
23.06.2021 scritta dall'Avv. Pecora, in nome e per conto di CP_1
A tale richiesta di pagamento la società opponente aveva replicato con lettera del 25.06.2021, con cui il legale della in nome e per conto Parte_1 della sua assistita, aveva contestato la richiesta di pagamento, osservando che la stessa non teneva conto dei costi che la mandataria aveva sostenuto e che avrebbero dovuto far capo alla quali, tra gli altri, costi per CP_1 carpenteria, noleggio piattaforme e acquisto materiali, così come gli stipendi versati ai dipendenti della controparte, anche a titolo di arretrati.
Inoltre, la società opponente aveva evidenziato di aver anticipato le spese per un servizio di factoring, attivato al fine di consentire ad di portare CP_1 allo sconto le proprie fatture, così da disporre di liquidità, e di aver dovuto impiegare le proprie risorse per sopperire all'allontanamento del personale della controparte nonché ad attività di competenza della mandante, anche al fine di rimediare alle contestazioni sollevate dalla committente in relazione alle lavorazioni eseguite.
pagina 10 di 29 In conclusione, la società opponente aveva evidenziato che non poteva
“dare seguito alla richiesta di pagamento per come avanzata, ma dalle predette somme dovranno essere epurate sia le voci relative alle varie anticipazioni operate dalla che i danni subiti dalla stessa”. A tale Parte_1 nota aveva fatto seguito un'ulteriore comunicazione, finalizzata ad una composizione in via transattiva della controversia, con contestuale pagamento, a mezzo bonifico del 26.07.2021, della somma di € 8.263,06, versata con causale “saldo fatture inviateci dedotti costi sostenuti con riserva di richiesta risarcimento danni” (cfr. all. CORRISPONDENZA 3TP
OCRID all. di parte opponente).
Dalla citata corrispondenza emerge, dunque, come evidenziato da parte opposta, che non aveva contestato l'emissione delle fatture in Parte_1 quanto relative a lavorazioni non eseguite, ma aveva affermato di non essere tenuta al pagamento della somma richiesta, stante la necessità di epurare gli importi domandati da dei costi che aveva CP_1 Parte_1 anticipato.
Con tale nota parte opponente ha dunque ammesso di essere tenuta al pagamento di un corrispettivo, contestato solo nel quantum per le ragioni sopra evidenziate, così che va disatteso quanto osservato dalla in Parte_1 ordine al fatto che la pretesa azionata in sede monitoria si riferisce a lavorazioni rimaste ineseguite, trattandosi di affermazione contraddetta dalla stessa nota di parte opponente del 25.06.2021.
pagina 11 di 29 6. Ciò posto, premesso che detratta dall'importo richiesto in sede monitoria, la somma versata alla in data 26.07.2021, per un credito residuo CP_1 di € 51.394,94, va considerato che quanto evidenziato da parte opponente, nella nota del 25.06.2021, in ordine alla necessità di considerare i costi sostenuti dalla mandataria, ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata, secondo quanto di seguito riportato.
In particolare, dall'istruttoria orale è emerso che erano in corso lavori in oltre 50 cantieri di competenza di Tali lavori erano, tuttavia, CP_1 bloccati perché la società aveva insoluti, così che i fornitori rifiutavano di farle credito per la vendita o il nolo di strumenti necessari per eseguire le lavorazioni. Inoltre, la medesima società opposta non aveva la disponibilità per pagare i propri dipendenti. E', quindi, emerso che era Parte_1 intervenuta, con proprie risorse, per far continuare i lavori nei cantieri di provvedendo all'acquisto di tali materiali, al nolo delle CP_1 piattaforme, al pagamento degli stipendi dei dipendenti della società opposta e al pagamento delle spese di trasferta.
Tanto è emerso dalle deposizioni rese dai testi, e Tes_2 Parte_2
, dipendenti di della cui attendibilità non si ha motivo di
[...] Parte_1 dubitare e le cui dichiarazioni sono intrinsecamente congruenti e in convergenza con gli altri elementi di prova forniti dall'opponente (cfr. verbali di udienza del 10.10.2023 e 3.04.2024).
Nel dettaglio il teste , che, al tempo, coordinava i lavori di cui Tes_2 si discute, su incarico di parte opposta, ha riferito che i cantieri erano bloccati in quanto le società, NT e Giuffrida, che avrebbero dovuto fornire le piattaforme per sollevare le carpenterie e gli apparati, rifiutavano di provvedevi a causa di sospesi di . CP_1
pagina 12 di 29 Il teste ha altresì ricordato che del materiale doveva essere trasferito dai magazzini della società opposta presso la committente, ma la aveva CP_1 rifiutato di sostenere la relativa spesa e ha altresì riferito che i lavoratori
, e atteso il mancato pagamento degli stipendi Per_1 Per_2 Per_3 dovuti loro per il mese di ottobre 2020, avevano interrotto le lavorazioni.
Nel dettaglio la ha indicato in citazione una serie di costi sostenuti Parte_1 in relazione ai lavori di cui si discute e tali allegazioni hanno trovato pieno riscontro nella istruttoria espletata.
pagina 13 di 29 La ha dato prova dei bonifici eseguiti in favore della Parte_1 CP_6 per complessivi € 14.359,4, pari a € 11.770,00 al netto dell'IVA, per il noleggio delle piattaforme, come da fatture emesse nei suoi confronti (cfr. fattura n. 389 di € 1.037,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 12.09.2019 presso il cantiere fattura n. 390 di € CP_7
793,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
18.09.2019 presso il cantiere EN015 di Pietrapezia,e fattura n. 391 di €
4.148,00 per il noleggio di due piattaforme aeree autocarrate nei giorni 23-
26 settembre 2019 presso il cantiere di Licodia Eubea, unitamente al bonifico eseguito in data 31.10.2019 per la somma di € 5.978,00, all 1 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c di parte opponente;
nonché fattura n. 411 di € 1.830,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 1-2 ottobre 2019 presso il cantiere CT440 Scordia;
fattura n. 412 di € 915,00, per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 4.10.2019 presso tale medesimo cantiere, unitamente al bonifico effettuato in data 7.11.2019 per la somma di € 2.745,00, all, 4 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente e fattura n. 434 di € 244,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 11.10.2019; fattura n. 436 di € 915,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 14.10.2019 presso il cantiere
Scordia, fattura n. 437 di € 3.111,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 15-17 ottobre 2019 presso il cantiere Licodia Eubea;
fattura n. 438 di € 683,20 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 14.10.2019 presso il cantiere 293 Messina;
fattura n. 439 di € 683,20 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
21.10.2019 presso il cantiere CT044 Scordia;
unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato in data 29.11.2019 per la somma di € 5.636,40, all. 6 di pagina 14 di 29 parte opponente). Con riferimento ai noleggi di piattaforme dalla NT, la società opponente ha altresì versato in atti fatture e bonifici, che attestano l'assunzione di debiti ulteriori per complessivi € 22.130,8 pari a € 19.990 al netto dell'Iva nonché pagamenti eseguiti per € 21.581,2 (cfr. fattura n. 396, Part emessa in data 4.11.2019 da ed intestata a per l'importo di CP_6
€ 1.830,00, relativa al noleggio di una piattaforma aerea autocarrata per i giorni 5 e 6 novembre 2019 presso il cantiere CT042 Lineri, unitamente alla relativa ricevuta del bonifico effettuato in data 5.11.2019, cfr.all. 11; fattura n. 405 del 5.11.2019 di € 219,60 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 6.11.2019 presso il sito SR 307; fattura n. 416 del
8.11.2019 di € 854,00 per noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 15.11.2019, unitamente alla ricevuta del bonifico, effettuato in data
20.11.2019, per la somma di € 1.073,60; fatture n. 444 del 25.11.2019 di €
793,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
25.11.2019 presso il sito SR 341 Pachino, fattura n. 445 del 25.11.2019 di €
341,60 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
21.11.2019 presso il sito CT 114 S. Giovanni, fattura n. 447 del 12.12.2019 di € 549,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
12.12.2019 presso il sito CT101 Adriano Nord, e la ricevuta del bonifico. effettuato in data 18.12.2019, per la somma di € 1.683,60, cfr. all. 14, fattura n. 26 del 20.01.2020 di € 793,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 20-21 gennaio 2020 presso il sito CT 495
Misterbianco, fattura n. 32 del 24.01.2020 di € 1.037,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata presso il sito CT504 Licodia Eubea;
fattura n. 36 del 28.01.2020 di € 915,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 28.01.2020 presso il sito CT014 Piazza Giovanni
XXIII Catania;
fattura n. 43 del 3.02.2020 di € 1.952,00 per il noleggio di pagina 15 di 29 una piattaforma aerea autocarrata per i giorni 30-31 gennaio 2020 presso il sito C.Da Portella di Nicosia – Troina, nota di credito a storno parziale n.
27 del 21.01.2020 sulla fattura n.26/2020 e ricevuta del bonifico effettuato in data 4.02.2020 per la somma di € 4.514,00; fattura n. 124 del 10.03.2020 di € 1.037,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
6.03.2020 presso il sito CT 493 Licodia Eubea, fattura n. 133 del
16.03.2020 di € 1.037,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 13.03.2020 presso il sito CT 504 Licodia Eubea, nonché ricevuta del bonifico effettuato in data 18.04.2020 per la somma di €
2.074,00; fattura n. 138 di € 1.830,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 16-17 aprile 2020 presso il sito CT 212 Viale
Kennedy CT, fattura n. 139 di € 915,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 9.04.2020 presso il sito CT 082 , unitamente Per_4 alla ricevuta di bonifico del 6.05.2020 per € 2.745, all. 24; fattura n. 141 del
28.04.2020 di € 341,60 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 20.04.2020 presso il sito CT 044 Cravone CT;
fattura n. 142 Per_5 del 28.04.2020 di € 3.111,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 23,24 e 27 aprile 2020 presso il sito CT 504 Licodia
Eubea, fattura n. 146 del 6.05.2020 di € 488,00 per il noleggio di una piattaforma area autocarrata in data 6.05.2020 presso il sito CT 445, nota di credito a storno parziale n. 143 del 28.04.2020 sulla fattura n. 142 del
28.04.2020 di € 488,00, e ricevuta del bonifico effettuato in data
28.05.2020 per la somma complessiva di € 2.903,60, la fattura n. 159 emessa in data 26.05.2020 per l'importo di € 3.172,00, relativa al noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 15,18,19,21 maggio 2020 presso il sito CT 064 Via Madonna delle Lacrime, con ricevuta del bonifico effettuato in data 17.06.2020, per tale importo, cfr. all 29 e la pagina 16 di 29 fattura n. 166 emessa in data 3.06.2020 per € 1.586,00, unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato in data 12.07.2020, per tale somma, cfr. all.
30).
pagina 17 di 29 Sul punto va, invero, richiamata anche la deposizione della teste , la Tes_1 quale ha riferito “non ricordo l'esatto importo di ogni bonifico, ma ricordo che furono fatti tutti questi bonifici alla NT perché la non pagava, CP_1 ricordo le note di credito in favore di parte opposta e le fatture emesse alla
3TP perché la prima non onorava i suoi debiti. Successivamente verso la fine dei lavori la NT ha iniziato ad emettere le fatture direttamente nei confronti della società opponente perché ha visto che non le pagava”, CP_1 senza che possa ritenersi l'inammissibilità della deposizione, secondo quanto evidenziato dall'opponente, atteso che dei pagamenti è stata data prova con i bonifici versati in atti e considerato che non può, comunque, aversi riguardo al limite di cui all'art. 2726, che si applica solo quando il pagamento si riferisce al debito contrattuale oggetto del giudizio (cfr. Cass.
n. 78090 del 9.04.2015 in cui è evidenziato che “L'art. 2726 c.c. estende anche alla prova del pagamento le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti", con ciò intendendo riferirsi alla estinzione del debito nascente dalla fonte contrattuale, ma non già a circostanze esterne allo stesso (in tale prospettiva, Cass., 25 settembre 2014, n. 20257). Donde,
i limiti legali anzidetti non operano allorquando il pagamento venga invocato tra terzi estranei al contratto che è fonte della relativa obbligazione o tra un terzo ed una parte di tale contratto, in quanto da intendersi come fatto storico, come, per l'appunto, nel caso dell' aliunde perceptum, in cui il "pagamento" stesso è assunto soltanto in guisa di elemento che incide sulla misura di una pretesa creditoria diversa (ossia, non attinente al contratto dal quale è sorto il pagamento oggetto della prova”.).
pagina 18 di 29 Parte opponente ha quindi dato prova degli ulteriori pagamenti effettuati in favore dell' per il noleggio di piattaforme Controparte_8 aeree presso i cantieri per cui è causa, per l'importo di € 3.294,00.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che tale società aveva emesso nei confronti della la fattura n. 43 del 5.06.2019 di € CP_1
1.586,00 per il noleggio di due piattaforme aeree per i giorni 21 e 24 maggio 2019; la fattura n. 51 dell'1.07.2019 di € 671,00 per la prestazione di camion con gru in data 5.06.2019 presso la zona Cibali Catania e la fattura n. 63 del 2.09.2019 di € 1.037 per due prestazioni di camion con gru con operatore in data 24.07.2019 presso il sito CT144 S.G. Galermo e in data 27.08.2019 presso il sito CT082 . Per_4
Risultano, quindi, emesse per tali medesimi importi e per le stesse causali, tre fatture nei confronti della che risultano essere state onorate Parte_1 con bonifico del 17.11.2019, così che deve ritenersi che parte opponente si sia fatta carico anche di tale costo (cfr. fattura n. 77, 78 e 79 del 15.11.2019
e ricevuta di bonifico, all. 31 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opponente;
tali circostanze sono state confermate anche dalla teste escussa all'udienza del 3.04.2024) Tes_1
Risultano quindi eseguiti in favore della bonifici per Controparte_9 complessivi € 5.868,20, funzionali al pagamento del noleggio per piattaforme da utilizzare nell'esecuzione dei lavori di cui si discute (cfr. all.
35, 37, 38 e 39 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.pc.. di parte opposta da cui risultano bonifici per € 2.257,00 in data 20.11.2019; per € 459,20 in data 6.02.2020; per € 732,00 in data 12.02.2020 e per €
2.440,00 in data 22.05.2020, unitamente a fatture emesse nei confronti dell'opponente nonché deposizione della teste ). Tes_1
pagina 19 di 29 Del resto dalla documentazione in atti emerge che la stessa , con email CP_1 del 29.10.2019, aveva rappresentato alla 3TP che, a causa della sua
“gravosissima esposizione”, non poteva sostenere il costo per il nolo delle piattaforme e aveva chiesto alla mandataria di anticipare tale spesa, offrendo di aumentare il suo corrispettivo dall'8% al 15%. Al contempo la mandante aveva riferito che avrebbe anticipato altre spese, quali quelle relative al personale e all'attrezzatura (cfr. corrispondenza all. da parte opponente).
Invero, parte opponente ha depositato documentazione da cui risulta che si era fatta carico anche di altre spese, quali il costo per il trasporto, con la ditta LCT s.p.a., di materiali raccolti nel magazzino di da condurre CP_1 al magazzino di a Palermo, per una spesa complessiva di € CP_3
2.196,00, cui corrispondono fatture per un importo al netto dell'IVA pari a
€ 1.800,00 (cfr. fatture n. 538 del 6.12.2019 e relativo bonifico del
6.12.2019; fattura n. 119 del 6.04.2020 e bonifico effettuato in data
6.04.2020, fattura n. 190 del 15.05.2020 e bonifico effettuato il 20.05.2020, fattura n. 255 del 2.07.2020 e bonifico effettuato in data 2.07.2020, all. da
40 a) a 40 d) della seconda memoria di parte opponente).
Si tratta, invero, dei costi che, come riferito dal teste , l'opposta si Tes_2 era rifiutata di sostenere.
pagina 20 di 29 Risulta quindi che molti materiali erano stati acquistati dalla come Parte_1 emerge dalle fatture versate in atti e dai correlati bonifici (cfr. all. 41, ossia fattura emesse da Sertec s.r.l., per l'acquisto di chiavi, fattura n. 1344 del
28.11.2019 di € 285,11, per netti € 233,70 e relativo bonifico di parte opponente;
all. 42, ossia fattura n. 20 emessa in data 4.02.2020 da Part Fi.Mo.Tec. s.p.a., per dispositivi di fissaggio dei cavi, intestata a per un importo di € 1.892,22, pari a netti € 1.551,00 e relativo bonifico del
29.01.2020; all. 43, 44 e 45 ossia fattura emessa da per acquisto Parte_3 materiali di carpenteria, n. 66 emessa del 23.09.2020 di € 1.122,40, n. 68 del 7.10.2020 per € 1.044,00 ed n. 81 del 23.10.2020 per € 658,8 con i relativi bonifici nonché all. 46 riferito all'acquisto di materiale di carpenteria le fatture, emesse in data 30.09.2020, da P.C.M., n. 68 per €
345,87 e n. 69 per € 454,57 unitamente al relativo bonifico), per importi complessivi di € 4.944,8 al netto dell'IVA.
Analogamente parte opponente ha sostenuto la spesa per l'acquisto della strumentazione per il controllo dell'angolazione e dell'orientamento delle antenne, come da fattura n. 568/2020 emessa dalla Pianet s.r.l. per € 450,00 oltre IVA e relativo bonifico (cfr. all. 51 di parte opponente)
Risulta, inoltre, che l'opponente ha sostenuto la spesa di € 549,00 per il nolo della piattaforma Oil&Steel 5031 sul sito KR0059, come da bonifico del 30.10.2020, in pagamento della fattura n.320 (cfr. all. 48 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opponente).
pagina 21 di 29 Risulta altresì che la si era fatta carico delle spese di vitto e Parte_1 alloggio di alcuni dipendenti della controparte. Si tratta, in particolare, delle tre fatture emesse da Helios Hotel di R. Mannarino & C s.n.c., riferite al soggiorno di , dell'importo di € 166,00 oltre IVA Persona_6 ciascuna e della fattura per € 296,00 oltre IVA per vitto e alloggio di tre persone dell'Hotel Pineta dei Liberti e dei relativi bonifici (cfr. all. 49 e 50 di parte opponente e deposizione del teste ). Tes_2
Deve inoltre ritenersi che parte opponente abbia provveduto alle spese di trasferta del personale RI così da consentire a tali lavoratori di recarsi presso i cantieri di Ardea e di Crotone. Tanto emerge dalla documentazione prodotta (cfr. all. 52 di parte opponente) e dalle deposizioni dei testi
, il quale ha confermato la circostanza, precisando che la si era Tes_2 CP_1 rivolta a parte opponente in quanto non poteva sostenere le spese in parola,
e che ha riferito che si trattava di pagamenti di fatture di albergo, Tes_1 biglietti del traghetto, ricevute per il rifornimento di carburante, biglietti per il pedaggio autostradale, che venivano effettuati da su Parte_1 presentazione della relativa documentazione da parte del personale della
CP_1
Risulta, infine, che parte opposta aveva chiesto alla di provvedere Parte_1 al pagamento degli stipendi dei suoi lavoratori che minacciavano di bloccare le lavorazioni e la società opponente aveva versato ai dipendenti di controparte, , e Persona_6 Parte_4 Parte_5 la somma complessiva di € 5.875,00 (cfr. all. 53 e 54 di parte opponente nonché email del 13.11.2020 da cui emerge la richiesta di pagare tali CP_1 dipendenti).
pagina 22 di 29 7. Tanto esposto, si osserva che, in tale contesto, in cui risultano anticipazioni di costi effettuati da parte opponente nei termini sopra indicati, deve ritenersi che l'opposta non abbia provato di aver maturato, per i lavori svolti, un credito superiore all'importo di € 8.263,06 ricevuto.
In particolare, va premesso che l'accordo, che prevedeva una ripartizione tra le parti in eguale misura delle spese per la realizzazione dei lavori appaltati da , va intesa come riferita ai costi specificamente CP_3 sostenuti per l'esecuzione di tali lavori così da non poter riguardare anche gli stipendi del personale dipendente della che quest'ultima CP_1 avrebbe, comunque, dovuto sostenere.
Si osserva, quindi, che, volendo ripartire gli altri costi tra le due società in parti uguali, va considerato che, detratti dagli incassi complessivi i costi, come sopra esposti, non residuano margini per riconoscere in favore della importi maggiori rispetto a quelli già ricevuti, dovendo essere CP_1 riconosciuto anche in favore di parte opponente il compenso pattuito che, seppure inciso dalle spese gravanti su entrambe le parti, non può certamente essere eliminato.
Determinato, infatti, il ricavo realizzato, pari all'importo fatturato da parte opposta maggiorato del 15% quale corrispettivo concordato in favore dell'opponente, detratti i costi per la realizzazione dei lavori, come sopra ricostruiti, non si può giustificare una diversa ripartizione degli utili così da riconoscere maggiori somme in favore di parte opposta.
8. Né è possibile, secondo quanto richiesto da parte opposta anche in comparsa conclusionale, rimettere la causa sul ruolo per acquisire ulteriore documentazione.
pagina 23 di 29 Premesso che parte opponente ha analiticamente descritto i costi sostenuti, secondo quanto sopra riportato, depositando la relativa documentazione giustificativa, e dato atto che la relativa decurtazione dalle fatture emesse dall'opposto è compatibile con la registrazione di tali documenti fiscali così da rendere ultronea l'acquisizione delle scritture contabili della Parte_1 va evidenziato che, riservata ogni decisione sulle istanze ex art. 210 c.p.c. all'esito della prova orale, l'opposta non ha specificamente insistito nelle sue richieste istruttorie nelle udienze del 14.02.2023, 10.10.2023 e
3.04.2024 così implicitamente rinunciandovi.
Inoltre, la mancata specifica indicazione delle lavorazioni cui si riferisce la richiesta di pagamento, neanche a seguito dei rilievi sollevati da parte opponente, ha determinato la genericità delle istanze formulate con riferimento alle “commesse per cui è causa”.
Ne consegue che, in accoglimento della proposta opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della CP_1
9. A tale proposito si osserva che non potrebbe giungersi a diverse conclusioni in ragione della lamentata nullità dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine al margine di guadagno da riconoscere in favore della mandataria stante la disposizione di cui all'art. 48, comma 13, d.lgs n. 50/2016.
pagina 24 di 29 Si tratta, infatti, di una normativa destinata a trovare applicazione in caso di associazioni temporanee di imprese costituite per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti di opere pubbliche laddove nel caso di specie viene in rilievo un appalto privato. Né può ritenersi la nullità della relativa clausola quale clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto atteso che la richiamata disposizione di cui all'art. 1341 c.c. è destinata a trovare applicazione solo quando vengono in rilievo delle condizioni generali di contratto e, quindi, nel caso in cui siano state predisposte unilateralmente, da una parte, delle condizioni destinate a trovare applicazione con riguardo ad una serie indefinita di rapporti. Viceversa, nel caso di specie viene in rilievo un regolamento negoziale predisposto in relazione ad una specifica vicenda contrattuale, le cui clausole deve ritenersi siano state oggetto di negoziazione tra le parti tanto più che era stata la stessa parte opposta a proporre di elevare la percentuale di compenso dovuta alla dalla quota dell'8%, inizialmente prevista, Parte_1 al 15%.
Né è stato addotto alcun elemento atto a far ritenere che il riconoscimento di tale compenso in favore dell'opponente determini di per sé violazione dell'art. 2265 c.c. tanto più che, come sopra esposto, è stata versata in favore della società opposta una parte dei compensi richiesti.
10. Tanto esposto ritiene questo giudice che debbano essere disattese anche le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente.
pagina 25 di 29 In particolare, con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto, si osserva che parte opponente non ha fornito sufficienti allegazioni sulla cui base possa ritenersi un inadempimento della controparte tale da incidere in modo così rilevante sul sinallagma del contratto da giustificarne la risoluzione. Non può, infatti, considerarsi tale il fatto che la società opposta non abbia anticipato i costi necessari alla installazione degli impianti, anticipati dalla mandataria, secondo quanto sopra esposto, considerato che non ne è chiara l'incidenza complessiva sul rapporto contrattuale, in ciò peraltro valutato di essi si è tenuto conto nella determinazione del margine di guadagno della CP_1
Si osserva, quindi, che non risultano specificamente indicati i vizi nelle lavorazioni eseguite lamentati dalla committente e i lavori effettuati direttamente dalla per sopperire alla lamentata inerzia della Parte_1 controparte.
11. Il rigetto della domanda di risoluzione implica che non può essere accolta la domanda dell'opponente di restituzione della somma di € 8.263,06, versata in favore di parte opposta, quale importo dovuto a saldo delle fatture emesse dalla controparte, detratti i costi anticipati, in ciò peraltro considerato che l'opponente non ha specificamente allegato né tanto meno provato le ragioni per le quali tale versamento non sarebbe dovuto (cfr.
Cass. n. 30713 del 27.11.2018 e n. 17146 del 13.11.2003 in cui è evidenziato che grava sull'attore in ripetizione l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di una causa che lo giustifichi).
pagina 26 di 29 12. Non può, quindi, essere riconosciuto il danno di € 55.232,60, quali costi di pertinenza della anticipati dalla poiché alla luce delle CP_1 Parte_1 risultanze probatorie, come sopra richiamate, deve ritenersi che, al momento del pagamento di € 8.263,06, l'opponente abbia considerato tali costi da recuperare sulle somme incassate dalla committente al fine di determinare le somme dovute alla società opposta. Riconoscere, pertanto, tale voce di danno significherebbe consentire una locupletazione in favore dell'opponente, che verrebbe a recuperare due volte, tali pagamenti in ciò peraltro valutato che, come evidenziato dalla controparte, le spese per la realizzazione dei lavori dovevano gravare su entrambe le parti, incidendo così sul margine di guadagno di entrambe.
13. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, pari a €
28.000,00, quali stipendi versati alla dipendente, , Parte_2 atteso che, come evidenziato dalla , l'attività di gestione CP_1 amministrativa e commerciale faceva capo all'opponente, tanto che le era riconosciuto un compenso dell'8% sull'intero fatturato proprio quale corrispettivo di tale attività cui era strumentale l'incarico conferito alla
. Tes_1
pagina 27 di 29 14. Non può essere riconosciuto il danno di € 30.227,69 per benestare revocati da all'opponente. Premesso, infatti, che non è chiara la CP_3 provenienza dello schema allegato all'atto di citazione (cfr. primo documento inserito nell'allegato annullati), va rilevato che dalla email del
10.12.2020 versata in atti risulta che le contestazioni della appaltante si riferiscano a importi del minor ammontare di € 19.938,24 Sul punto non sono state, tuttavia, svolte sufficienti allegazioni per potersi ascrivere tali doglianze ad inadempimenti della società opposta né è chiaro in quale misura tale determinazione della committente abbia determinato un danno per parte opponente.
Parimenti, non è risarcibile il danno di immagine per mancanza di prova dell'an e del quantum.
15. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
42092/2021 del 15.07.2021 emesso dal Tribunale di Roma;
• rigetta le domande riconvenzionali;
• compensa, tra le parti, le spese di lite.
Roma, 21 giugno 2025
Il Giudice
pagina 28 di 29 La sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Camilla
Battaglini.
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 61311/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in
Via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio degli Avv. Francesco e Leonardo
Brasca che la rappresentano e difendono, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione
-opponente-
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Perdifumo (SA) alla via Silicara n. 2 presso lo studio legale dell'Avv. Ernesto Pecora che la rappresenta e la difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 29 -opposta-
Oggetto: associazione temporanea di imprese
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. In particolare, l'opposta si è riportata ai propri atti di giudizio e ha chiesto di confermare la debenza della somma di € 59.658,00 di cui alle fatture azionate in sede monitoria, rigettare l'opposizione e, comunque, accertare il suo diritto al pagamento della somma di € 59.658,00 oltre interessi moratori e condannare la controparte al relativo versamento. Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande riconvenzionali con vittoria di spese di lite e condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via istruttoria ha reiterato le proprie richiesta inclusa quella di ctu contabile e ha chiesto di non considerare le prove testimoniali espletate, contestandone l'ammissione, anche perché disposta in violazione dell'art. 2726 c.c. L'opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha rappresentato di Controparte_1 aver costituito un'associazione temporanea di imprese con la
[...] per la realizzazione di Controparte_2 un appalto con avente ad oggetto la Controparte_3 fornitura di “site services civil works and installation services dismanting Part for Wind/3 swap”. In ragione di tale accordo, la , capogruppo e mandataria, si era assunta l'impegno di versare a , mandante, quota CP_1 parte delle fatture incassate da in base alla percentuale di CP_3 partecipazione alle spese sostenute e allo stato di avanzamento lavori eseguiti per la realizzazione del progetto. Ciò premesso ha chiesto CP_1
pagina 2 di 29 di ingiungere alla controparte il pagamento della somma di € 59.658,00, come risultante dalle fatture n. 273- FE del 10.07.2020 e n. 372 – FE del
22.09.2020.
pagina 3 di 29 Il Tribunale di Roma ha emesso il provvedimento monitorio n. 42092/2021 del
15.07.2021, notificato in data 28.07.2021, e la 3TP, con atto di citazione, notificato in data 6 ottobre 2021, ha proposto opposizione. Nel dettaglio l'opponente ha evidenziato che la aveva proposto ad essa Controparte_3 [...] di progettare e realizzare alcuni impianti di radioantenne per la telefonia e così Pt_1
l'opponente aveva costituito con la un'Associazione Temporanea di CP_1
Imprese, pattuendo che essa opponente si sarebbe occupata della progettazione e l'odierna opposta della installazione degli impianti. Quanto ai pagamenti in favore della era stato stabilito che quest'ultima, svolte le attività di sua CP_1 competenza, avrebbe comunicato alla mandataria il benestare della committente e la mandataria avrebbe emesso le proprie fatture alla committente, autorizzando la mandante ad emettere le sue verso la stessa mandataria, trattenendo un importo pari all'8%, successivamente elevato al 15%. Ciò posto l'opponente ha evidenziato che la controparte, pur avendole garantito la propria solidità economica, non era stata in grado di affrontare le spese necessarie per eseguire i lavori tanto ciò vero che le aveva richiesto di anticipare il costo delle piattaforme, offrendo di elevare la percentuale di compensi in favore di essa mandataria dall'8 al 15%. Ha quindi evidenziato di aver dovuto anticipare costi per complessivi € 55.232,00, che avrebbero dovuto essere a carico della controparte, e che non comprendevano solo le spese di noleggio delle piattaforme, ma anche l'acquisto di materiali nonché gli stipendi degli operai della società opposta, i quali lamentavano di non essere retribuiti e minacciavano di occupare i cantieri. Ha, inoltre riferito di aver dovuto eseguire, con i propri dipendenti, lavorazioni di pertinenza della controparte e di aver dovuto porre rimedio a vizi contestati dalla . Ciò posto la società CP_3 opponente ha evidenziato che in tale contesto aveva autorizzato la ad CP_1 emettere anticipatamente le fatture, poi azionate in sede monitoria, per lavorazioni ancora da effettuare, così da poterle scontare e ottenere la liquidità necessaria per pagina 4 di 29 proseguire nello svolgimento delle lavorazioni affidate in appalto da . Dato CP_3 quindi atto che a giugno 2020 il personale della che si occupava della CP_1 gestione tecnica delle infrastrutture si era dimesso, ha riferito di aver dovuto impiegare una sua risorsa per ricostruire tutti i movimenti degli apparati inviati da e tutte le situazioni operative dei siti che erano stati, sino ad allora, CP_3 implementati. L'opponente ha, quindi, riferito che, a far tempo da giugno 2020,
aveva contestato le lavorazioni eseguite da , annullando i benestare CP_3 CP_1 già emessi e dichiarando di non riconoscere più l'opposta come sua interlocutrice.
Infine, ha riferito che, instaurate dalle parti delle trattative per risolvere la lite tra loro insorta, aveva versato a la somma di € 8.263,06, a saldo delle CP_1 fatture poi azionate in sede monitoria, con riserva di agire per il risarcimento del danno.
3TP ha, quindi, chiesto di accertarsi che nulla era dovuto alla controparte e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione della somma di € 8.263,06 e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_1 pari a € 28.000,00, quali stipendi versati alla propria dipendente, Parte_2
, € 55.232,60, quali costi di pertinenza della anticipati ed €
[...] CP_1
30.227,69 per benestare revocati da oltre al danno all'immagine da CP_3 liquidare in via equitativa. In via subordinata ha chiesto di compensare i reciproci debiti/crediti delle parti.
In data 12.01.2022 si è costituita la chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 59.658,00.
pagina 5 di 29 In particolare, l'opposta ha osservato che le fatture azionate in sede monitoria erano state emesse con il beneplacito della controparte, la quale aveva così riconosciuto il debito, di cui aveva anche pagato una parte, in ciò valutato che la stessa richiesta di compensare il debito di cui al provvedimento monitorio con altre partite era indicativo del fatto che l'opponente ne aveva ammesso l'esistenza. Ha, quindi, contestato la legittimazione attiva di 3TP nel chiedere, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto in ragione della autonoma soggettività dell'ATI, quale associazione di diritto privato. Dato quindi atto che l'opponente avrebbe dovuto convocare il Comitato direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento di mandato, non potendo agire direttamente in sede giudiziaria, ha eccepito l'inadempimento di 3TP in forza del contratto di mandato, avendo la stessa omesso il rendiconto cui era tenuta, quale mandataria. Ha contestato i conteggi della controparte, osservando che, in ragione di quanto concordato, le spese per la gestione dell'appalto dovevano essere ripartite tra le parti in ragione della metà ciascuna, ha quindi eccepito la nullità dell'art. 13 del contratto che prevedeva un corrispettivo in favore della mandataria, evidenziando che tale pattuizione violava l'art. 48, comma 13, d.lgs n. 50/2016, che imponeva la gratuità del mandato, costituiva una clausola vessatoria non approvata specificamente per iscritto e contrastava con l'art. 2265 c.c. Ha altresì contestato di essere tenuta al pagamento delle retribuzioni versate dall'opponente alla sua dipendente, , Tes_1 in quanto avrebbero dovuto fare carico alla 3TP, tenuta ad occuparsi della gestione amministrativa dell'appalto.
pagina 6 di 29 2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte dalle parti e alle difese svolte, si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che
[...]
e avevano stipulato un contratto di costituzione di Pt_1 CP_1
finalizzato all'esecuzione dei lavori Controparte_4 appaltati da all'opponente. Nello specifico, l'opponente, CP_3 mandataria, era tenuta alla progettazione ingegneristica, mentre l'opposta, mandante, doveva occuparsi dell'istallazione degli impianti. Il contratto era regolato dal Regolamento di Mandato che disciplinava il rapporto tra le parti. Nel dettaglio, per quanto interessa in questa sede, l'art. 13, prevedeva che “la società mandataria emetterà ordini di acquisto verso la mandante per le attività nell'area di competenza di quest'ultime. Per tali attività la società mandante sarà responsabile dell'ottenimento del benestare alla fatturazione;
ottenuti tali benestare, li comunicherà alla mandataria che emetterà le relative fatture alla Committente e contestualmente autorizzerà la mandante ad emettere la propria fattura verso la mandataria stessa, trattenendo un importo part all'8% per le spese di gestione commessa e di attività commerciali. Allo stesso modo la mandataria, una volta ottenuto l'incasso delle fatture relative ad attività svolte dalla mandante, accrediterà gli importi di competenza dalla mandante presso l'Istituto di Credito che la stessa mandante le indicherà, in condizioni di trasparenza amministrativa”.
L'art. 7 del contratto prevedeva quindi la costituzione di un Comitato direttivo incaricato di “decidere in ordine a qualsiasi questione attinente lo svolgimento delle attività e più in generale agli interessi dell'Associazione
Temporanea di Imprese”, cui era, tra l'altro, demandato il compito di attivare “in via preliminare, un tentativo di bonaria composizione di eventuali controversie insorte tra le parti” (cfr. regolamento mandato e contratto all. atto di citazione)
pagina 7 di 29 Si osserva, infine, che da una lettura congiunta del Regolamento di mandato e del Regolamento costitutivo dell' emerge che ciascuna parte CP_5 avrebbe dovuto sostenere gli oneri dei lavori di propria competenza, salvo poi ripartire le spese per la realizzazione del progetto “in modo eguale” (cfr. art.
6.4 del regolamento di mandato e All. 1 del fascicolo del monitorio, all alla comparsa di risposta di parte opposta).
3. Ciò posto va, preliminarmente, evidenziato che la disposizione di cui all'art. 7, istitutiva del Comitato Direttivo, cui era attribuito anche il compito di tentare una composizione amichevole delle controversie insorte tra le parti, non contempla una condizione di procedibilità delle domande giudiziali.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilità per la proposizione di domande giudiziali, in quanto costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. 16092 del 21.09.2012 e n. 20915 dell08.09.2017). A fortiori, tanto deve ritenersi con riguardo alle clausole contenute in un regolamento negoziale.
Né può ritenersi che le parti abbiano previsto una forma di composizione della lite in arbitrato, alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, atteso il chiaro tenore dell'art. 7 citato, che prevede un mero tentativo di risoluzione bonaria, tanto ciò vero che il successivo art. 23 del citato regolamento individua il foro di Roma come competente per la risoluzione di controversie relative all'interpretazione e/o applicazione dello stesso. Ne consegue che la domanda riconvenzionale è stata correttamente proposta dall'opponente.
pagina 8 di 29 4. Tutto ciò premesso, con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opponente, sollevata dalla che ha dedotto CP_1 che la domanda di risoluzione del contratto avrebbe dovuto essere proposta dall'ATI, va, in primo luogo, richiamata la normativa che disciplina l'istituto, dettata in materia di appalti pubblici.
In particolare, ai sensi dell'art. 37 commi 14 e 17 d.lgs. 136/2006, in vigore al momento della costituzione dell'ATI di cui si discute, “ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esso detto mandatario [..] Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia”.
Pertanto, un'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica, piuttosto, si configura come un fenomeno associativo in senso atecnico, concretizzandosi solo in un rapporto di mandato con rappresentanza (cfr.
Cass. 30354 del 23.11.2018 nonché n. 4753 del 24.02.2025).
Ne consegue che non può essere messa in discussione la legittimazione ad agire della mandataria, non potendo alcuna azione essere proposta dall'ATI, priva di soggettività giuridica.
Tali considerazioni vanno estese al caso di specie in quanto, pur venendo in rilievo un appalto privato, non vi sono elementi per ritenere che le parti abbiano voluto differenziare, sotto il profilo in parola, la disciplina rispetto a quella di cui al citato art. 37, commi 14 e 17 d.lgs n. 136/2006.
pagina 9 di 29 Peraltro, venendo in rilievo un contratto concluso tra le parti, andrebbe, comunque, riconosciuta ad ognuna la legittimazione a chiederne la risoluzione.
5. Nel merito si osserva che, con la domanda proposta in sede monitoria l'opposto ha chiesto il pagamento di due fatture (n. 273- FE del 10.07.2020
e n. 372 – FE del 22.09.2020) per un importo totale di € 59.658,00.
Invero, tale richiesta era già stata avanzata in via stragiudiziale, con nota del
23.06.2021 scritta dall'Avv. Pecora, in nome e per conto di CP_1
A tale richiesta di pagamento la società opponente aveva replicato con lettera del 25.06.2021, con cui il legale della in nome e per conto Parte_1 della sua assistita, aveva contestato la richiesta di pagamento, osservando che la stessa non teneva conto dei costi che la mandataria aveva sostenuto e che avrebbero dovuto far capo alla quali, tra gli altri, costi per CP_1 carpenteria, noleggio piattaforme e acquisto materiali, così come gli stipendi versati ai dipendenti della controparte, anche a titolo di arretrati.
Inoltre, la società opponente aveva evidenziato di aver anticipato le spese per un servizio di factoring, attivato al fine di consentire ad di portare CP_1 allo sconto le proprie fatture, così da disporre di liquidità, e di aver dovuto impiegare le proprie risorse per sopperire all'allontanamento del personale della controparte nonché ad attività di competenza della mandante, anche al fine di rimediare alle contestazioni sollevate dalla committente in relazione alle lavorazioni eseguite.
pagina 10 di 29 In conclusione, la società opponente aveva evidenziato che non poteva
“dare seguito alla richiesta di pagamento per come avanzata, ma dalle predette somme dovranno essere epurate sia le voci relative alle varie anticipazioni operate dalla che i danni subiti dalla stessa”. A tale Parte_1 nota aveva fatto seguito un'ulteriore comunicazione, finalizzata ad una composizione in via transattiva della controversia, con contestuale pagamento, a mezzo bonifico del 26.07.2021, della somma di € 8.263,06, versata con causale “saldo fatture inviateci dedotti costi sostenuti con riserva di richiesta risarcimento danni” (cfr. all. CORRISPONDENZA 3TP
OCRID all. di parte opponente).
Dalla citata corrispondenza emerge, dunque, come evidenziato da parte opposta, che non aveva contestato l'emissione delle fatture in Parte_1 quanto relative a lavorazioni non eseguite, ma aveva affermato di non essere tenuta al pagamento della somma richiesta, stante la necessità di epurare gli importi domandati da dei costi che aveva CP_1 Parte_1 anticipato.
Con tale nota parte opponente ha dunque ammesso di essere tenuta al pagamento di un corrispettivo, contestato solo nel quantum per le ragioni sopra evidenziate, così che va disatteso quanto osservato dalla in Parte_1 ordine al fatto che la pretesa azionata in sede monitoria si riferisce a lavorazioni rimaste ineseguite, trattandosi di affermazione contraddetta dalla stessa nota di parte opponente del 25.06.2021.
pagina 11 di 29 6. Ciò posto, premesso che detratta dall'importo richiesto in sede monitoria, la somma versata alla in data 26.07.2021, per un credito residuo CP_1 di € 51.394,94, va considerato che quanto evidenziato da parte opponente, nella nota del 25.06.2021, in ordine alla necessità di considerare i costi sostenuti dalla mandataria, ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata, secondo quanto di seguito riportato.
In particolare, dall'istruttoria orale è emerso che erano in corso lavori in oltre 50 cantieri di competenza di Tali lavori erano, tuttavia, CP_1 bloccati perché la società aveva insoluti, così che i fornitori rifiutavano di farle credito per la vendita o il nolo di strumenti necessari per eseguire le lavorazioni. Inoltre, la medesima società opposta non aveva la disponibilità per pagare i propri dipendenti. E', quindi, emerso che era Parte_1 intervenuta, con proprie risorse, per far continuare i lavori nei cantieri di provvedendo all'acquisto di tali materiali, al nolo delle CP_1 piattaforme, al pagamento degli stipendi dei dipendenti della società opposta e al pagamento delle spese di trasferta.
Tanto è emerso dalle deposizioni rese dai testi, e Tes_2 Parte_2
, dipendenti di della cui attendibilità non si ha motivo di
[...] Parte_1 dubitare e le cui dichiarazioni sono intrinsecamente congruenti e in convergenza con gli altri elementi di prova forniti dall'opponente (cfr. verbali di udienza del 10.10.2023 e 3.04.2024).
Nel dettaglio il teste , che, al tempo, coordinava i lavori di cui Tes_2 si discute, su incarico di parte opposta, ha riferito che i cantieri erano bloccati in quanto le società, NT e Giuffrida, che avrebbero dovuto fornire le piattaforme per sollevare le carpenterie e gli apparati, rifiutavano di provvedevi a causa di sospesi di . CP_1
pagina 12 di 29 Il teste ha altresì ricordato che del materiale doveva essere trasferito dai magazzini della società opposta presso la committente, ma la aveva CP_1 rifiutato di sostenere la relativa spesa e ha altresì riferito che i lavoratori
, e atteso il mancato pagamento degli stipendi Per_1 Per_2 Per_3 dovuti loro per il mese di ottobre 2020, avevano interrotto le lavorazioni.
Nel dettaglio la ha indicato in citazione una serie di costi sostenuti Parte_1 in relazione ai lavori di cui si discute e tali allegazioni hanno trovato pieno riscontro nella istruttoria espletata.
pagina 13 di 29 La ha dato prova dei bonifici eseguiti in favore della Parte_1 CP_6 per complessivi € 14.359,4, pari a € 11.770,00 al netto dell'IVA, per il noleggio delle piattaforme, come da fatture emesse nei suoi confronti (cfr. fattura n. 389 di € 1.037,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 12.09.2019 presso il cantiere fattura n. 390 di € CP_7
793,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
18.09.2019 presso il cantiere EN015 di Pietrapezia,e fattura n. 391 di €
4.148,00 per il noleggio di due piattaforme aeree autocarrate nei giorni 23-
26 settembre 2019 presso il cantiere di Licodia Eubea, unitamente al bonifico eseguito in data 31.10.2019 per la somma di € 5.978,00, all 1 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c di parte opponente;
nonché fattura n. 411 di € 1.830,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 1-2 ottobre 2019 presso il cantiere CT440 Scordia;
fattura n. 412 di € 915,00, per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 4.10.2019 presso tale medesimo cantiere, unitamente al bonifico effettuato in data 7.11.2019 per la somma di € 2.745,00, all, 4 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente e fattura n. 434 di € 244,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 11.10.2019; fattura n. 436 di € 915,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 14.10.2019 presso il cantiere
Scordia, fattura n. 437 di € 3.111,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 15-17 ottobre 2019 presso il cantiere Licodia Eubea;
fattura n. 438 di € 683,20 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 14.10.2019 presso il cantiere 293 Messina;
fattura n. 439 di € 683,20 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
21.10.2019 presso il cantiere CT044 Scordia;
unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato in data 29.11.2019 per la somma di € 5.636,40, all. 6 di pagina 14 di 29 parte opponente). Con riferimento ai noleggi di piattaforme dalla NT, la società opponente ha altresì versato in atti fatture e bonifici, che attestano l'assunzione di debiti ulteriori per complessivi € 22.130,8 pari a € 19.990 al netto dell'Iva nonché pagamenti eseguiti per € 21.581,2 (cfr. fattura n. 396, Part emessa in data 4.11.2019 da ed intestata a per l'importo di CP_6
€ 1.830,00, relativa al noleggio di una piattaforma aerea autocarrata per i giorni 5 e 6 novembre 2019 presso il cantiere CT042 Lineri, unitamente alla relativa ricevuta del bonifico effettuato in data 5.11.2019, cfr.all. 11; fattura n. 405 del 5.11.2019 di € 219,60 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 6.11.2019 presso il sito SR 307; fattura n. 416 del
8.11.2019 di € 854,00 per noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 15.11.2019, unitamente alla ricevuta del bonifico, effettuato in data
20.11.2019, per la somma di € 1.073,60; fatture n. 444 del 25.11.2019 di €
793,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
25.11.2019 presso il sito SR 341 Pachino, fattura n. 445 del 25.11.2019 di €
341,60 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
21.11.2019 presso il sito CT 114 S. Giovanni, fattura n. 447 del 12.12.2019 di € 549,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
12.12.2019 presso il sito CT101 Adriano Nord, e la ricevuta del bonifico. effettuato in data 18.12.2019, per la somma di € 1.683,60, cfr. all. 14, fattura n. 26 del 20.01.2020 di € 793,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 20-21 gennaio 2020 presso il sito CT 495
Misterbianco, fattura n. 32 del 24.01.2020 di € 1.037,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata presso il sito CT504 Licodia Eubea;
fattura n. 36 del 28.01.2020 di € 915,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 28.01.2020 presso il sito CT014 Piazza Giovanni
XXIII Catania;
fattura n. 43 del 3.02.2020 di € 1.952,00 per il noleggio di pagina 15 di 29 una piattaforma aerea autocarrata per i giorni 30-31 gennaio 2020 presso il sito C.Da Portella di Nicosia – Troina, nota di credito a storno parziale n.
27 del 21.01.2020 sulla fattura n.26/2020 e ricevuta del bonifico effettuato in data 4.02.2020 per la somma di € 4.514,00; fattura n. 124 del 10.03.2020 di € 1.037,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data
6.03.2020 presso il sito CT 493 Licodia Eubea, fattura n. 133 del
16.03.2020 di € 1.037,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 13.03.2020 presso il sito CT 504 Licodia Eubea, nonché ricevuta del bonifico effettuato in data 18.04.2020 per la somma di €
2.074,00; fattura n. 138 di € 1.830,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 16-17 aprile 2020 presso il sito CT 212 Viale
Kennedy CT, fattura n. 139 di € 915,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 9.04.2020 presso il sito CT 082 , unitamente Per_4 alla ricevuta di bonifico del 6.05.2020 per € 2.745, all. 24; fattura n. 141 del
28.04.2020 di € 341,60 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata in data 20.04.2020 presso il sito CT 044 Cravone CT;
fattura n. 142 Per_5 del 28.04.2020 di € 3.111,00 per il noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 23,24 e 27 aprile 2020 presso il sito CT 504 Licodia
Eubea, fattura n. 146 del 6.05.2020 di € 488,00 per il noleggio di una piattaforma area autocarrata in data 6.05.2020 presso il sito CT 445, nota di credito a storno parziale n. 143 del 28.04.2020 sulla fattura n. 142 del
28.04.2020 di € 488,00, e ricevuta del bonifico effettuato in data
28.05.2020 per la somma complessiva di € 2.903,60, la fattura n. 159 emessa in data 26.05.2020 per l'importo di € 3.172,00, relativa al noleggio di una piattaforma aerea autocarrata nei giorni 15,18,19,21 maggio 2020 presso il sito CT 064 Via Madonna delle Lacrime, con ricevuta del bonifico effettuato in data 17.06.2020, per tale importo, cfr. all 29 e la pagina 16 di 29 fattura n. 166 emessa in data 3.06.2020 per € 1.586,00, unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato in data 12.07.2020, per tale somma, cfr. all.
30).
pagina 17 di 29 Sul punto va, invero, richiamata anche la deposizione della teste , la Tes_1 quale ha riferito “non ricordo l'esatto importo di ogni bonifico, ma ricordo che furono fatti tutti questi bonifici alla NT perché la non pagava, CP_1 ricordo le note di credito in favore di parte opposta e le fatture emesse alla
3TP perché la prima non onorava i suoi debiti. Successivamente verso la fine dei lavori la NT ha iniziato ad emettere le fatture direttamente nei confronti della società opponente perché ha visto che non le pagava”, CP_1 senza che possa ritenersi l'inammissibilità della deposizione, secondo quanto evidenziato dall'opponente, atteso che dei pagamenti è stata data prova con i bonifici versati in atti e considerato che non può, comunque, aversi riguardo al limite di cui all'art. 2726, che si applica solo quando il pagamento si riferisce al debito contrattuale oggetto del giudizio (cfr. Cass.
n. 78090 del 9.04.2015 in cui è evidenziato che “L'art. 2726 c.c. estende anche alla prova del pagamento le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti", con ciò intendendo riferirsi alla estinzione del debito nascente dalla fonte contrattuale, ma non già a circostanze esterne allo stesso (in tale prospettiva, Cass., 25 settembre 2014, n. 20257). Donde,
i limiti legali anzidetti non operano allorquando il pagamento venga invocato tra terzi estranei al contratto che è fonte della relativa obbligazione o tra un terzo ed una parte di tale contratto, in quanto da intendersi come fatto storico, come, per l'appunto, nel caso dell' aliunde perceptum, in cui il "pagamento" stesso è assunto soltanto in guisa di elemento che incide sulla misura di una pretesa creditoria diversa (ossia, non attinente al contratto dal quale è sorto il pagamento oggetto della prova”.).
pagina 18 di 29 Parte opponente ha quindi dato prova degli ulteriori pagamenti effettuati in favore dell' per il noleggio di piattaforme Controparte_8 aeree presso i cantieri per cui è causa, per l'importo di € 3.294,00.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che tale società aveva emesso nei confronti della la fattura n. 43 del 5.06.2019 di € CP_1
1.586,00 per il noleggio di due piattaforme aeree per i giorni 21 e 24 maggio 2019; la fattura n. 51 dell'1.07.2019 di € 671,00 per la prestazione di camion con gru in data 5.06.2019 presso la zona Cibali Catania e la fattura n. 63 del 2.09.2019 di € 1.037 per due prestazioni di camion con gru con operatore in data 24.07.2019 presso il sito CT144 S.G. Galermo e in data 27.08.2019 presso il sito CT082 . Per_4
Risultano, quindi, emesse per tali medesimi importi e per le stesse causali, tre fatture nei confronti della che risultano essere state onorate Parte_1 con bonifico del 17.11.2019, così che deve ritenersi che parte opponente si sia fatta carico anche di tale costo (cfr. fattura n. 77, 78 e 79 del 15.11.2019
e ricevuta di bonifico, all. 31 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opponente;
tali circostanze sono state confermate anche dalla teste escussa all'udienza del 3.04.2024) Tes_1
Risultano quindi eseguiti in favore della bonifici per Controparte_9 complessivi € 5.868,20, funzionali al pagamento del noleggio per piattaforme da utilizzare nell'esecuzione dei lavori di cui si discute (cfr. all.
35, 37, 38 e 39 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.pc.. di parte opposta da cui risultano bonifici per € 2.257,00 in data 20.11.2019; per € 459,20 in data 6.02.2020; per € 732,00 in data 12.02.2020 e per €
2.440,00 in data 22.05.2020, unitamente a fatture emesse nei confronti dell'opponente nonché deposizione della teste ). Tes_1
pagina 19 di 29 Del resto dalla documentazione in atti emerge che la stessa , con email CP_1 del 29.10.2019, aveva rappresentato alla 3TP che, a causa della sua
“gravosissima esposizione”, non poteva sostenere il costo per il nolo delle piattaforme e aveva chiesto alla mandataria di anticipare tale spesa, offrendo di aumentare il suo corrispettivo dall'8% al 15%. Al contempo la mandante aveva riferito che avrebbe anticipato altre spese, quali quelle relative al personale e all'attrezzatura (cfr. corrispondenza all. da parte opponente).
Invero, parte opponente ha depositato documentazione da cui risulta che si era fatta carico anche di altre spese, quali il costo per il trasporto, con la ditta LCT s.p.a., di materiali raccolti nel magazzino di da condurre CP_1 al magazzino di a Palermo, per una spesa complessiva di € CP_3
2.196,00, cui corrispondono fatture per un importo al netto dell'IVA pari a
€ 1.800,00 (cfr. fatture n. 538 del 6.12.2019 e relativo bonifico del
6.12.2019; fattura n. 119 del 6.04.2020 e bonifico effettuato in data
6.04.2020, fattura n. 190 del 15.05.2020 e bonifico effettuato il 20.05.2020, fattura n. 255 del 2.07.2020 e bonifico effettuato in data 2.07.2020, all. da
40 a) a 40 d) della seconda memoria di parte opponente).
Si tratta, invero, dei costi che, come riferito dal teste , l'opposta si Tes_2 era rifiutata di sostenere.
pagina 20 di 29 Risulta quindi che molti materiali erano stati acquistati dalla come Parte_1 emerge dalle fatture versate in atti e dai correlati bonifici (cfr. all. 41, ossia fattura emesse da Sertec s.r.l., per l'acquisto di chiavi, fattura n. 1344 del
28.11.2019 di € 285,11, per netti € 233,70 e relativo bonifico di parte opponente;
all. 42, ossia fattura n. 20 emessa in data 4.02.2020 da Part Fi.Mo.Tec. s.p.a., per dispositivi di fissaggio dei cavi, intestata a per un importo di € 1.892,22, pari a netti € 1.551,00 e relativo bonifico del
29.01.2020; all. 43, 44 e 45 ossia fattura emessa da per acquisto Parte_3 materiali di carpenteria, n. 66 emessa del 23.09.2020 di € 1.122,40, n. 68 del 7.10.2020 per € 1.044,00 ed n. 81 del 23.10.2020 per € 658,8 con i relativi bonifici nonché all. 46 riferito all'acquisto di materiale di carpenteria le fatture, emesse in data 30.09.2020, da P.C.M., n. 68 per €
345,87 e n. 69 per € 454,57 unitamente al relativo bonifico), per importi complessivi di € 4.944,8 al netto dell'IVA.
Analogamente parte opponente ha sostenuto la spesa per l'acquisto della strumentazione per il controllo dell'angolazione e dell'orientamento delle antenne, come da fattura n. 568/2020 emessa dalla Pianet s.r.l. per € 450,00 oltre IVA e relativo bonifico (cfr. all. 51 di parte opponente)
Risulta, inoltre, che l'opponente ha sostenuto la spesa di € 549,00 per il nolo della piattaforma Oil&Steel 5031 sul sito KR0059, come da bonifico del 30.10.2020, in pagamento della fattura n.320 (cfr. all. 48 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opponente).
pagina 21 di 29 Risulta altresì che la si era fatta carico delle spese di vitto e Parte_1 alloggio di alcuni dipendenti della controparte. Si tratta, in particolare, delle tre fatture emesse da Helios Hotel di R. Mannarino & C s.n.c., riferite al soggiorno di , dell'importo di € 166,00 oltre IVA Persona_6 ciascuna e della fattura per € 296,00 oltre IVA per vitto e alloggio di tre persone dell'Hotel Pineta dei Liberti e dei relativi bonifici (cfr. all. 49 e 50 di parte opponente e deposizione del teste ). Tes_2
Deve inoltre ritenersi che parte opponente abbia provveduto alle spese di trasferta del personale RI così da consentire a tali lavoratori di recarsi presso i cantieri di Ardea e di Crotone. Tanto emerge dalla documentazione prodotta (cfr. all. 52 di parte opponente) e dalle deposizioni dei testi
, il quale ha confermato la circostanza, precisando che la si era Tes_2 CP_1 rivolta a parte opponente in quanto non poteva sostenere le spese in parola,
e che ha riferito che si trattava di pagamenti di fatture di albergo, Tes_1 biglietti del traghetto, ricevute per il rifornimento di carburante, biglietti per il pedaggio autostradale, che venivano effettuati da su Parte_1 presentazione della relativa documentazione da parte del personale della
CP_1
Risulta, infine, che parte opposta aveva chiesto alla di provvedere Parte_1 al pagamento degli stipendi dei suoi lavoratori che minacciavano di bloccare le lavorazioni e la società opponente aveva versato ai dipendenti di controparte, , e Persona_6 Parte_4 Parte_5 la somma complessiva di € 5.875,00 (cfr. all. 53 e 54 di parte opponente nonché email del 13.11.2020 da cui emerge la richiesta di pagare tali CP_1 dipendenti).
pagina 22 di 29 7. Tanto esposto, si osserva che, in tale contesto, in cui risultano anticipazioni di costi effettuati da parte opponente nei termini sopra indicati, deve ritenersi che l'opposta non abbia provato di aver maturato, per i lavori svolti, un credito superiore all'importo di € 8.263,06 ricevuto.
In particolare, va premesso che l'accordo, che prevedeva una ripartizione tra le parti in eguale misura delle spese per la realizzazione dei lavori appaltati da , va intesa come riferita ai costi specificamente CP_3 sostenuti per l'esecuzione di tali lavori così da non poter riguardare anche gli stipendi del personale dipendente della che quest'ultima CP_1 avrebbe, comunque, dovuto sostenere.
Si osserva, quindi, che, volendo ripartire gli altri costi tra le due società in parti uguali, va considerato che, detratti dagli incassi complessivi i costi, come sopra esposti, non residuano margini per riconoscere in favore della importi maggiori rispetto a quelli già ricevuti, dovendo essere CP_1 riconosciuto anche in favore di parte opponente il compenso pattuito che, seppure inciso dalle spese gravanti su entrambe le parti, non può certamente essere eliminato.
Determinato, infatti, il ricavo realizzato, pari all'importo fatturato da parte opposta maggiorato del 15% quale corrispettivo concordato in favore dell'opponente, detratti i costi per la realizzazione dei lavori, come sopra ricostruiti, non si può giustificare una diversa ripartizione degli utili così da riconoscere maggiori somme in favore di parte opposta.
8. Né è possibile, secondo quanto richiesto da parte opposta anche in comparsa conclusionale, rimettere la causa sul ruolo per acquisire ulteriore documentazione.
pagina 23 di 29 Premesso che parte opponente ha analiticamente descritto i costi sostenuti, secondo quanto sopra riportato, depositando la relativa documentazione giustificativa, e dato atto che la relativa decurtazione dalle fatture emesse dall'opposto è compatibile con la registrazione di tali documenti fiscali così da rendere ultronea l'acquisizione delle scritture contabili della Parte_1 va evidenziato che, riservata ogni decisione sulle istanze ex art. 210 c.p.c. all'esito della prova orale, l'opposta non ha specificamente insistito nelle sue richieste istruttorie nelle udienze del 14.02.2023, 10.10.2023 e
3.04.2024 così implicitamente rinunciandovi.
Inoltre, la mancata specifica indicazione delle lavorazioni cui si riferisce la richiesta di pagamento, neanche a seguito dei rilievi sollevati da parte opponente, ha determinato la genericità delle istanze formulate con riferimento alle “commesse per cui è causa”.
Ne consegue che, in accoglimento della proposta opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della CP_1
9. A tale proposito si osserva che non potrebbe giungersi a diverse conclusioni in ragione della lamentata nullità dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine al margine di guadagno da riconoscere in favore della mandataria stante la disposizione di cui all'art. 48, comma 13, d.lgs n. 50/2016.
pagina 24 di 29 Si tratta, infatti, di una normativa destinata a trovare applicazione in caso di associazioni temporanee di imprese costituite per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti di opere pubbliche laddove nel caso di specie viene in rilievo un appalto privato. Né può ritenersi la nullità della relativa clausola quale clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto atteso che la richiamata disposizione di cui all'art. 1341 c.c. è destinata a trovare applicazione solo quando vengono in rilievo delle condizioni generali di contratto e, quindi, nel caso in cui siano state predisposte unilateralmente, da una parte, delle condizioni destinate a trovare applicazione con riguardo ad una serie indefinita di rapporti. Viceversa, nel caso di specie viene in rilievo un regolamento negoziale predisposto in relazione ad una specifica vicenda contrattuale, le cui clausole deve ritenersi siano state oggetto di negoziazione tra le parti tanto più che era stata la stessa parte opposta a proporre di elevare la percentuale di compenso dovuta alla dalla quota dell'8%, inizialmente prevista, Parte_1 al 15%.
Né è stato addotto alcun elemento atto a far ritenere che il riconoscimento di tale compenso in favore dell'opponente determini di per sé violazione dell'art. 2265 c.c. tanto più che, come sopra esposto, è stata versata in favore della società opposta una parte dei compensi richiesti.
10. Tanto esposto ritiene questo giudice che debbano essere disattese anche le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente.
pagina 25 di 29 In particolare, con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto, si osserva che parte opponente non ha fornito sufficienti allegazioni sulla cui base possa ritenersi un inadempimento della controparte tale da incidere in modo così rilevante sul sinallagma del contratto da giustificarne la risoluzione. Non può, infatti, considerarsi tale il fatto che la società opposta non abbia anticipato i costi necessari alla installazione degli impianti, anticipati dalla mandataria, secondo quanto sopra esposto, considerato che non ne è chiara l'incidenza complessiva sul rapporto contrattuale, in ciò peraltro valutato di essi si è tenuto conto nella determinazione del margine di guadagno della CP_1
Si osserva, quindi, che non risultano specificamente indicati i vizi nelle lavorazioni eseguite lamentati dalla committente e i lavori effettuati direttamente dalla per sopperire alla lamentata inerzia della Parte_1 controparte.
11. Il rigetto della domanda di risoluzione implica che non può essere accolta la domanda dell'opponente di restituzione della somma di € 8.263,06, versata in favore di parte opposta, quale importo dovuto a saldo delle fatture emesse dalla controparte, detratti i costi anticipati, in ciò peraltro considerato che l'opponente non ha specificamente allegato né tanto meno provato le ragioni per le quali tale versamento non sarebbe dovuto (cfr.
Cass. n. 30713 del 27.11.2018 e n. 17146 del 13.11.2003 in cui è evidenziato che grava sull'attore in ripetizione l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di una causa che lo giustifichi).
pagina 26 di 29 12. Non può, quindi, essere riconosciuto il danno di € 55.232,60, quali costi di pertinenza della anticipati dalla poiché alla luce delle CP_1 Parte_1 risultanze probatorie, come sopra richiamate, deve ritenersi che, al momento del pagamento di € 8.263,06, l'opponente abbia considerato tali costi da recuperare sulle somme incassate dalla committente al fine di determinare le somme dovute alla società opposta. Riconoscere, pertanto, tale voce di danno significherebbe consentire una locupletazione in favore dell'opponente, che verrebbe a recuperare due volte, tali pagamenti in ciò peraltro valutato che, come evidenziato dalla controparte, le spese per la realizzazione dei lavori dovevano gravare su entrambe le parti, incidendo così sul margine di guadagno di entrambe.
13. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, pari a €
28.000,00, quali stipendi versati alla dipendente, , Parte_2 atteso che, come evidenziato dalla , l'attività di gestione CP_1 amministrativa e commerciale faceva capo all'opponente, tanto che le era riconosciuto un compenso dell'8% sull'intero fatturato proprio quale corrispettivo di tale attività cui era strumentale l'incarico conferito alla
. Tes_1
pagina 27 di 29 14. Non può essere riconosciuto il danno di € 30.227,69 per benestare revocati da all'opponente. Premesso, infatti, che non è chiara la CP_3 provenienza dello schema allegato all'atto di citazione (cfr. primo documento inserito nell'allegato annullati), va rilevato che dalla email del
10.12.2020 versata in atti risulta che le contestazioni della appaltante si riferiscano a importi del minor ammontare di € 19.938,24 Sul punto non sono state, tuttavia, svolte sufficienti allegazioni per potersi ascrivere tali doglianze ad inadempimenti della società opposta né è chiaro in quale misura tale determinazione della committente abbia determinato un danno per parte opponente.
Parimenti, non è risarcibile il danno di immagine per mancanza di prova dell'an e del quantum.
15. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
42092/2021 del 15.07.2021 emesso dal Tribunale di Roma;
• rigetta le domande riconvenzionali;
• compensa, tra le parti, le spese di lite.
Roma, 21 giugno 2025
Il Giudice
pagina 28 di 29 La sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Camilla
Battaglini.
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