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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 6336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6336 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45725/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45725/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LAMASTRA VINCENZO e dell'avv. RAITERI DANIELE ( ) VIA C.F._2 GUASTALLA, 1 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA GUASTALLA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. LAMASTRA VINCENZO
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. FONTANESI LUIGI Controparte_1
FRANCESCO ALBERTO e ZO VI ( ) LARGO TOSCANINI 1 C.F._3
20122 MILANO;
( ) VIA DEL LAURO, 14 20121 Parte_2 C.F._4
MILANO; elettivamente domiciliato in LARGO TOSCANINI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FONTANESI LUIGI FRANCESCO ALBERTO
CONVENUTO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMARDA Controparte_2 P.IVA_1 ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA ORTI14 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMARDA ROBERTA TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di MI , in persona del Controparte_1 presidente , chiedendo di accertare la responsabilità di Controparte_3 Controparte_1
per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore in
[...]
pagina 1 di 4 Euro 60.623,00 per danno non patrimoniale ed in Euro 1.600,00 per danno patrimoniale, o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo, detratto l'importo di Euro 3.200,00 già percepito dal Sig. con refusione di spese e Pt_1 compensi professionali.
Costituendosi in giudizio, il convenuto contestava quanto ex ad adverso dedotto e chiedeva, previa chiamata in causa di di respingere, poiché infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto, tutte le domande attoree e, in subordine di condannare la terza chiamata
[...] al pagamento della somma richiesta dall'attore a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 patrimoniale e non patrimoniale, o, in ogni caso della somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva che chiedeva di rigettare Controparte_2 le domande di parte attrice avanzate nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto e di mandare esente la Compagnia Assicuratrice da qualsivoglia pretesa da chiunque avanzata;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
in via subordinata, di accertare e dichiarare che l'eventuale responsabilità a carico della ha avuto un'incidenza Controparte_1 causale minima nella produzione dei lamentati danni, e per l'effetto, previa riduzione della pretesa in ragione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., limitare la condanna della stessa, alla minor somma dovuta a titolo di risarcimento, nella misura accertata in corso di causa;
previa sottrazione dell'importo di €
3.200,00 già corrisposto a titolo risarcitorio e della franchigia contrattualmente prevista, dichiarare tenuta a manlevare e garantire la propria Assicurata solo per la quota Controparte_2 parte direttamente imputabile alla stessa.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, con note scritte depositate ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva.
Come pacifico in causa, nel mese di luglio 2020 il sig. prendeva contatto con il sig. Pt_1
al fine di concordare un ciclo di lezioni di addestramento per il proprio animale, un CP_3 labrador retriever. Il contratto si perfezionava in data 15 luglio 2020 mediante corresponsione del prezzo previsto per cinque lezioni pari a euro 240,00 e in data 09 settembre 2020 stipulava un ulteriore contratto mediante la corresponsione di ulteriori euro 240,00 per un secondo ciclo di lezioni. In data 14 ottobre 2020, nel corso di una lezione collettiva, il sig. portatore di protesi artificiali agli arti Pt_1 inferiori, a seguito dello strattonamento da parte del proprio cane al guinzaglio, perdeva l'equilibrio, pagina 2 di 4 rovinando al suolo e riportando la frattura del femore destro per la quale veniva soccorso dagli operatori del 118 e poi successivamente sottoposto ad intervento chirurgico, come riportato nella cartella clinica agli atti.
È incontestata la circostanza per cui dopo il primo pacchetto di lezioni singole, il sig. Pt_1 sottoscriveva un nuovo pacchetto di lezioni finalizzate al controllo del comportamento del cane in un contesto cittadino normale. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, sono state dimostrate per tabulas dal convenuto, mediante allegazione di conversazione su applicativo di messaggistica istantanea, l'intenzione del sig. di inserire il sig. in un contesto di gruppo con lo CP_3 Pt_1 scopo dichiarato di lavorare sulle “distrazioni” del cane e la positiva volontà dello stesso di Pt_1 aderire a tale proposta, confermando l'appuntamento affermando testualmente “[…] mi rendo CP_3 disponibile quando vuoi […]”. L'assenza di variazione di prezzo tra il primo e il secondo pacchetto non è un elemento sufficiente per ritenere che il secondo accordo fosse stato concluso sempre per lezioni singole, ostandovi il chiaro contenuto dei messaggi scambiati tra le parti che avvalorano la tesi difensiva della convenuta secondo cui che l'associazione si riservava la possibilità di organizzare lezioni sia individuali sia di gruppo, in funzione delle esigenze specifiche del padrone e del cane.
Pertanto, deve ritenersi che sia stata adempiuta esattamente la prestazione pattuita e, sotto tale profilo, non ricorre alcuna responsabilità contrattuale;
responsabilità che deve escludersi anche alla stregua dell'art. 17 del regolamento del Centro Cinofilo che sancisce la responsabilità esclusiva del proprietario per il comportamento del proprio cane in conformità a quanto disposto dall'art. 2052 c.c.: è infatti il proprietario o chi se ne serve che risponde dei danni cagionati dall'animale e, nel caso di specie,
è il proprietario del cane che ne provocava la caduta strattonandolo mentre lo teneva al Pt_1 guinzaglio;
né il semplice fatto della partecipazione all'addestramento è idoneo a traslare la custodia del cane all'addestratore, atteso che, nella fattispecie, la lezione si svolgeva alla presenza e con la fattiva interazione dell'odierno attore, padrone del cane.
Benché la difesa attorea non abbia mai espressamente formulato una domanda di responsabilità extra contrattuale, appare opportuno evidenziare che nella fattispecie non opera neppure l'art. 2050, dovendosi escludere che l'attività di addestramento cinofilo sia pericolosa;
la giurisprudenza di legittimità fornisce una definizione ampia di attività pericolose, ricomprendendovi anche quelle atipiche che per natura o mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (Cass. civ. n. 19180/2018) ma nella vicenda in esame alcun carattere di pericolosità è rinvenibile in un semplice addestramento di un piccolo gruppo di cani tenuti al guinzaglio dai rispettivi proprietari.
Ritornando alla invocata responsabilità contrattuale, sotto il diverso profilo della diligenza nell'adempimento della prestazione ex art. 1176 c.c. con riguardo alla natura dell'attività esercitata, pagina 3 di 4 l'attore risulta persona pienamente capace di intendere e di volere, nulla avendo allegato o provato in contrario, e ha liberamente scelto di partecipare alle lezioni collettive proposte, nella piena consapevolezza delle proprie condizioni psico – fisiche e, dunque, il danno conseguente alla caduta cagionata dal proprio cane imputet sibi, tanto più che, come lo stesso ha prospettato, egli era Pt_1 già caduto una prima volta nel corso della stessa esercitazione e ciononostante si determinava sua sponte a proseguirla. Un'interpretazione rigorosa della diligenza professionale dell'addestratore cinofilo che si spinga a ritenere sussistente un obbligo di tutela dell'integrità psicofisica non soltanto dei quadrupedi ma di tutti i partecipanti alla lezione, consente al più di ritenere sussistente una responsabilità residuale della convenuta e in una misura assai marginale che non può quantificarsi in un importo maggiore dell'indennità già corrisposta all'attore dall'assicurazione.
Di conseguenza alcun risarcimento del danno ulteriore è dovuto.
Quanto alle spese di lite, il concorso di responsabilità della convenuta, sia pur minimo, esclude l'integrale soccombenza e costituisce eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta la domanda attorea e ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
MI, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45725/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LAMASTRA VINCENZO e dell'avv. RAITERI DANIELE ( ) VIA C.F._2 GUASTALLA, 1 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA GUASTALLA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. LAMASTRA VINCENZO
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. FONTANESI LUIGI Controparte_1
FRANCESCO ALBERTO e ZO VI ( ) LARGO TOSCANINI 1 C.F._3
20122 MILANO;
( ) VIA DEL LAURO, 14 20121 Parte_2 C.F._4
MILANO; elettivamente domiciliato in LARGO TOSCANINI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FONTANESI LUIGI FRANCESCO ALBERTO
CONVENUTO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMARDA Controparte_2 P.IVA_1 ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA ORTI14 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMARDA ROBERTA TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di MI , in persona del Controparte_1 presidente , chiedendo di accertare la responsabilità di Controparte_3 Controparte_1
per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore in
[...]
pagina 1 di 4 Euro 60.623,00 per danno non patrimoniale ed in Euro 1.600,00 per danno patrimoniale, o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo, detratto l'importo di Euro 3.200,00 già percepito dal Sig. con refusione di spese e Pt_1 compensi professionali.
Costituendosi in giudizio, il convenuto contestava quanto ex ad adverso dedotto e chiedeva, previa chiamata in causa di di respingere, poiché infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto, tutte le domande attoree e, in subordine di condannare la terza chiamata
[...] al pagamento della somma richiesta dall'attore a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 patrimoniale e non patrimoniale, o, in ogni caso della somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva che chiedeva di rigettare Controparte_2 le domande di parte attrice avanzate nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto e di mandare esente la Compagnia Assicuratrice da qualsivoglia pretesa da chiunque avanzata;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
in via subordinata, di accertare e dichiarare che l'eventuale responsabilità a carico della ha avuto un'incidenza Controparte_1 causale minima nella produzione dei lamentati danni, e per l'effetto, previa riduzione della pretesa in ragione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., limitare la condanna della stessa, alla minor somma dovuta a titolo di risarcimento, nella misura accertata in corso di causa;
previa sottrazione dell'importo di €
3.200,00 già corrisposto a titolo risarcitorio e della franchigia contrattualmente prevista, dichiarare tenuta a manlevare e garantire la propria Assicurata solo per la quota Controparte_2 parte direttamente imputabile alla stessa.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, con note scritte depositate ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva.
Come pacifico in causa, nel mese di luglio 2020 il sig. prendeva contatto con il sig. Pt_1
al fine di concordare un ciclo di lezioni di addestramento per il proprio animale, un CP_3 labrador retriever. Il contratto si perfezionava in data 15 luglio 2020 mediante corresponsione del prezzo previsto per cinque lezioni pari a euro 240,00 e in data 09 settembre 2020 stipulava un ulteriore contratto mediante la corresponsione di ulteriori euro 240,00 per un secondo ciclo di lezioni. In data 14 ottobre 2020, nel corso di una lezione collettiva, il sig. portatore di protesi artificiali agli arti Pt_1 inferiori, a seguito dello strattonamento da parte del proprio cane al guinzaglio, perdeva l'equilibrio, pagina 2 di 4 rovinando al suolo e riportando la frattura del femore destro per la quale veniva soccorso dagli operatori del 118 e poi successivamente sottoposto ad intervento chirurgico, come riportato nella cartella clinica agli atti.
È incontestata la circostanza per cui dopo il primo pacchetto di lezioni singole, il sig. Pt_1 sottoscriveva un nuovo pacchetto di lezioni finalizzate al controllo del comportamento del cane in un contesto cittadino normale. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, sono state dimostrate per tabulas dal convenuto, mediante allegazione di conversazione su applicativo di messaggistica istantanea, l'intenzione del sig. di inserire il sig. in un contesto di gruppo con lo CP_3 Pt_1 scopo dichiarato di lavorare sulle “distrazioni” del cane e la positiva volontà dello stesso di Pt_1 aderire a tale proposta, confermando l'appuntamento affermando testualmente “[…] mi rendo CP_3 disponibile quando vuoi […]”. L'assenza di variazione di prezzo tra il primo e il secondo pacchetto non è un elemento sufficiente per ritenere che il secondo accordo fosse stato concluso sempre per lezioni singole, ostandovi il chiaro contenuto dei messaggi scambiati tra le parti che avvalorano la tesi difensiva della convenuta secondo cui che l'associazione si riservava la possibilità di organizzare lezioni sia individuali sia di gruppo, in funzione delle esigenze specifiche del padrone e del cane.
Pertanto, deve ritenersi che sia stata adempiuta esattamente la prestazione pattuita e, sotto tale profilo, non ricorre alcuna responsabilità contrattuale;
responsabilità che deve escludersi anche alla stregua dell'art. 17 del regolamento del Centro Cinofilo che sancisce la responsabilità esclusiva del proprietario per il comportamento del proprio cane in conformità a quanto disposto dall'art. 2052 c.c.: è infatti il proprietario o chi se ne serve che risponde dei danni cagionati dall'animale e, nel caso di specie,
è il proprietario del cane che ne provocava la caduta strattonandolo mentre lo teneva al Pt_1 guinzaglio;
né il semplice fatto della partecipazione all'addestramento è idoneo a traslare la custodia del cane all'addestratore, atteso che, nella fattispecie, la lezione si svolgeva alla presenza e con la fattiva interazione dell'odierno attore, padrone del cane.
Benché la difesa attorea non abbia mai espressamente formulato una domanda di responsabilità extra contrattuale, appare opportuno evidenziare che nella fattispecie non opera neppure l'art. 2050, dovendosi escludere che l'attività di addestramento cinofilo sia pericolosa;
la giurisprudenza di legittimità fornisce una definizione ampia di attività pericolose, ricomprendendovi anche quelle atipiche che per natura o mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (Cass. civ. n. 19180/2018) ma nella vicenda in esame alcun carattere di pericolosità è rinvenibile in un semplice addestramento di un piccolo gruppo di cani tenuti al guinzaglio dai rispettivi proprietari.
Ritornando alla invocata responsabilità contrattuale, sotto il diverso profilo della diligenza nell'adempimento della prestazione ex art. 1176 c.c. con riguardo alla natura dell'attività esercitata, pagina 3 di 4 l'attore risulta persona pienamente capace di intendere e di volere, nulla avendo allegato o provato in contrario, e ha liberamente scelto di partecipare alle lezioni collettive proposte, nella piena consapevolezza delle proprie condizioni psico – fisiche e, dunque, il danno conseguente alla caduta cagionata dal proprio cane imputet sibi, tanto più che, come lo stesso ha prospettato, egli era Pt_1 già caduto una prima volta nel corso della stessa esercitazione e ciononostante si determinava sua sponte a proseguirla. Un'interpretazione rigorosa della diligenza professionale dell'addestratore cinofilo che si spinga a ritenere sussistente un obbligo di tutela dell'integrità psicofisica non soltanto dei quadrupedi ma di tutti i partecipanti alla lezione, consente al più di ritenere sussistente una responsabilità residuale della convenuta e in una misura assai marginale che non può quantificarsi in un importo maggiore dell'indennità già corrisposta all'attore dall'assicurazione.
Di conseguenza alcun risarcimento del danno ulteriore è dovuto.
Quanto alle spese di lite, il concorso di responsabilità della convenuta, sia pur minimo, esclude l'integrale soccombenza e costituisce eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta la domanda attorea e ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
MI, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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