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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 866/2021 R.G. vertente tra
nato l'[...] a [...] c.f. Parte_1 ttivamente domiciliato in Messina nella Via C.F._1 udio dell'Avv. Vito Zumbo dal quale è rappresentato e difeso per procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello APPELLANTE E
nata il [...] a [...] c.f. CP_1 C.F._2 iciliata in Messina nella XXIV Mag dell'Avv. Maria De Salvo dalla quale è rappresenta e difesa per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta in appello APPELLATA
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza non notificata n. 932/2021 (n. 6628/2018 R.G.) del Tribunale di Messina pubblicata il 6.05.2021, avente ad oggetto opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.05.2023 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
1 Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ha così concluso:
“Al fine della trattazione scritta del presente procedimento, ci si riporta alla posizione processuale e sostanziale assunta con l'appello proposto, insistendo in tutte le domande ivi formulate, che oggi si precisano per come reiterate nei successivi atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
Il procuratore di parte appellata riportandosi agli atti di causa ha così precisato le sue conclusioni:
“Al fine della trattazione scritta del presente procedimento, ci si riporta alla posizione processuale e sostanziale assunta con l'appello proposto, insistendo in tutte le domande ivi formulate, che oggi si precisano per come reiterate nei successivi atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 3.12.2021 ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di tenza CP_1 indicata in oggetto con la quale il Giudice rigettan a attorea ha così disposto:
“Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a precetto promossa da nei confronti di così provvede:
1. Rigetta Parte_1 CP_1 l'opposizione rma il precetto o danna parte opponente, a favore dell'opposto, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.534,00 oltre i va e cpa come per legge.”
ha impugnato la sentenza per i motivi che s'illustreranno Parte_1
o che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e, respinta ogni contraria eccezione nei suoi confronti, venisse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per le motivazioni esposte ovvero con ogni altra statuizione e la parte appellata condannata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.04.2022 si è costituita l'appellata che ha chiesto, il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della senten oltre al pagamento delle spese processuali. La Corte all'udienza del 20.05.202, tenuta in trattazione cartolare, su richiesta delle parti ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con il presente giudizio ripropone come motivi d'appello Parte_1 quelli di opposizione a pr l Giudice di prime cure.
1. SULLA NULLITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO PER VIZIO GENETICO DELLA CITAZIONE INTRODUTTIVA.
Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta la nullità del titolo esecutivo posto a sostegno dell'atto di precetto per l'eccepita nullità dell'atto di citazione della causa di merito che non avrebbe contenuto l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.. Tale circostanza non sanata per effetto della mancata costituzione in primo grado dell'appellante avrebbe esteso i suoi effetti al giudizio di esecuzione essendo al Giudice dell'opposizione al precetto attributo il potere-dovere di valutare la validità del titolo esecutivo (sentenza).
Il motivo d'appello appare inammissibile.
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015 - Rv. 634447 - 01)
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
“In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020 - Rv. 657019 - 01)
“ Non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo.” Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 16983 del 27/06/2018 (Rv. 649675 - 01)
3 In sostanza dal richiamo dei sopra indicati arresti giurisprudenziali il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non può sostituirsi al giudice d'appello del giudizio di merito poiché in tal caso si darebbe legittimazione alla parte esecutata di impugnare aventi a giudici diversi (del merito e dell'esecuzione) lo stesso titolo esecutivo. Nel caso in esame emerge dalla lettura degli atti che avverso la sentenza n. 1773/2018 R.G. posta in esecuzione era stato proposto dall'appellante il gravame e la sezione seconda di questa Corte d'Appello con sentenza n. 255/2023 del 16-21.03.2023 ha rigettato l'appello e condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali.
Su ricorso dell'appellante sarebbe pendente il giudizio avanti alla Corte di Cassazione.
Il motivo d'appello poiché riguardante fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo a formazione giudiziale deve essere dichiarato inammissibile.
2. SULLA ECCEPITA VIOLAZIONE DELL'ART. 153 DISP. ATT. C.P.C. IN ORDINE ALLA MANCATA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ED ASSERITA INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO
Con il secondo e quarto motivo di gravame assume la parte appellante che l'appellata non può procedere all'esecuzione forzata in quanto l'atto in possesso dell'ufficiale giudiziario e la copia notificata sono prive del rilascio di conformità e in conseguenza il titolo esecutivo deve ritenersi inesistente e l'eccezione è rilevabile d'ufficio.
La doglianze appaiono infondate.
Sulla mancata attestazione di conformità del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione forzata la Corte di Cassazione si è così espressa:
“La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta
o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo pec dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022 -Rv. 664404 - 01)
4 “La mancanza del sigillo della cancelleria sull'attestazione di conformità della copia all'originale della sentenza notificata non incide sulla validità della notificazione e non impedisce il decorso del termine breve di impugnazione, trattandosi di mera irregolarità.” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 22/03/2012 - Rv. 621658 - 01)
Poiché la doglianza della parte appellante ha avuto riguardo alla mera irregolarità del titolo esecutivo (e per tale motivo ne è stata eccepita erroneamente la nullità) senza al tempo stesso essere stata contestata la difformità della copia ricevuta rispetto all'originale, né l'incompletezza della copia notificata (tale da non renderne comprensibile il suo significato), i motivi assunti devono essere circoscritti a mere irregolarità formali che non pregiudicano la validità ed efficacia del titolo esecutivo posto che le nullità della notificazione sono circoscritte ai casi tassativi previsti dall'art. 160 c.p.c..
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 8312/2019 (sia pure in tema di notifica digitale) ha affermato nuovamente il principio di diritto secondo il quale:
“ Il deposito in cancelleria … di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita senza attestazione di conformità del difensore … oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa non comporta l'applicazione della improcedibilità ove l'unico controricorrente …. depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa”.
Su tale principio si era già espresso il Supremo Collegio rilevando che:
“La copia fotostatica di una sentenza può costituire titolo valido per l'esecuzione solo se munita di attestazione di conformità all'originale, la quale deve ritenersi implicitamente contenuta nella formula esecutiva appostavi dal cancelliere con atto originale ed autentico.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 11/04/1978 - Rv. 391122 - 01)
Dall'esame della sentenza notificata unitamente all'atto di precetto il suddetto requisito è sussistente e quindi contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellante la sentenza posta in esecuzione, ritualmente notificata con la formula esecutiva è valida e produce tutti i suoi effetti non potendosi qualificare come inesistente.
I motivi d'appello sono dunque infondati.
3) SULLA ECCEPITA VIOLAZIONE DELL'ART. 83 C.P.C.
Con il terzo motivo d'appello l'appellante ha eccepito che la costituzione resa nel giudizio di opposizione dall'appellata sarebbe totalmente CP_1
5 sprovvista di mandato alle liti poiché la procura in atti sarebbe circoscritta al giudizio di merito relativo al procedimento iscritto al n. 212/2013 del Tribunale di Messina. A fronte di tale motivo di opposizione il Giudice di prime cure avrebbe omesso ogni motivazione pur riguardando il contestato esercizio dello ius postulandi da parte del difensore, eccezione rilevabile d'ufficio.
Il motivo d'appello non è condivisibile.
“La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata "nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione"). Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26296 del 14/12/2007 - Rv. 601091 - 01)
“L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 cod. proc. civ. (e, cioè di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione ,nel quale si è formato il titolo esecutivo, e per il successivo giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7772 del 19/05/2003 - Rv. 563272 - 01).
Dall'esame della procura speciale alle liti rilasciata dalla parte appellata con l'atto notarile del 29.10.2015 è espressamente indicato il conferimento dei poteri in capo al procuratore costituito affinché
“ la rappresenti, assista e difenda nella procedura n. 202/2013 R.G. – Tribunale Civile di Messina – in ogni suo stato e grado di giudizio, in fase riassuntiva, oppositiva ed esecutiva, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge, compresi quelli di: transigere, conciliare, incassare somme di danaro, quietanzare, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti di causa ed accettare ed opporsi alle altrui rinunce e/o eccezioni, promuovere querela di falso in nome e per conto della parte assistita, nonché all'occorrenza quella di farsi sostituire alle udienze”.
Dal tenore dei poteri conferiti al procuratore costituito e dalla interpretazione letterale della procura è in essa esplicitamente compreso quello di rappresentare la parte assistita nella fase oppositiva ed esecutiva al titolo fatto valere con la
6 sentenza resa nel giudizio di merito n. 202/2013 R.G. quale, appunto, quella fatta valere con l'esecuzione per rilascio oggetto del presente giudizio di opposizione.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Per effetto della soccombenza della parte appellante deve disporsi a suo carico la condanna alle spese processuali del grado che sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M . n. 55/14 cosi come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00) nella misura minima per la non complessità delle questioni trattate e quindi di euro 3.809,00 oltre rimb. forfettario, i.v.a. e c.p.a (studio: 851,00; introduttiva: 602,00; trattazione: 903,00; decisionale 1.453,00).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione in Parte_1 appello notificato a mezzo pec il 29.11.2018, nei confronti di CP_1 avverso la sentenza N. 932/2021 R. Sent. emessa dal Tribunal 6.05.2021 nel giudizio iscritto al n. 6626/2018 R.G. così statuisce:
1. Rigetta l'appello perché infondato e conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese e come in parte motiva in i.v.a. (ove dovuta) c.p.a. e spese generali in misura del 15%.
7 Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), il 26.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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