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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6017/2025
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nata in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Dushaj Parte_1 C.F._1
Juljana ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 31.3.2025 e notificato il 15.5.2025 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (“coesione familiare … con il marito ”) Persona_1
sulle con clusi oni di parte ricorrente: in via preliminare: sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato;
nel merito: annullare il decreto impugnato “autorizzando il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari della sig.ra e dei suoi figli” Parte_1
ha pronunciato il seguente decreto
1. Il rigetto contenuto nel decreto impugnato è fondato sull'assenza di un titolo di soggiorno in Italia.
Dall'atto introduttivo emerge che in data 16.6.2023 la ricorrente, giunta in Italia il 10.7.2021, ha presentato istanza qualificata ai sensi degli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998.
Al momento della presentazione dell'istanza la ricorrente non era legittimata a risiedere in Italia.
Va verificato se l'istanza amministrativa avrebbe potuto essere qualificata anche ai sensi degli articoli
5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Nel procedimento amministrativo era emersa la convivenza della ricorrente con il marito e i figli da tempo apprezzabile (ossia dal 2021 in seguito “formalizzata” con la dichiarazione di ospitalità del
12.6.2023).
Di conseguenza, l'istanza avrebbe potuto essere qualificata dall'amministrazione resistente ai sensi degli articoli sopra citati. Il diritto al soggiorno fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio ha, dunque, fondamento, in via alternativa, negli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998 ovvero negli articoli 5 (a cui la ricorrente ha fatto riferimento nell'atto introduttivo del giudizio) e 19 decreto legislativo 286/1998 e
8 c.e.d.u.
In questa iniziale fase cautelare, la durata della convivenza con il marito e i figli appare valorizzabile in riferimento a tali norme da ultimo citate lasciando ipotizzare l'accoglimento del ricorso.
La domanda cautelare merita accoglimento.
2. Va fissata per la discussione del ricorso l'udienza indicata in dispositivo e sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
L'elevato numero di atti da gestire da parte della cancelleria comporta il rischio che le note depositate il giorno stesso dell'udienza vengano messe a disposizione per la decisione nei giorni successivi rallentando il processo decisionale. Tale circostanza rende opportuno invitare le parti a depositare le note prima dell'udienza senza che il termine indicato di tre giorni prima dell'udienza assuma valore processualmente rilevante.
Per qu esti motivi
1. Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
2. Fissa per l'eventuale conferma del provvedimento cautelare e per la discussione l'udienza del
23.10.2025
3. Dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte
4. Dispone che l'udienza è da intendersi anche agli effetti degli articoli 281-terdecies comma 1 e
281-sexies c.p.c.
5. Avvisa che le parti sono chiamate nelle note scritte a precisare le conclusioni e ad esporre le difese sostitutive della discussione orale e che la pronuncia della sentenza sarà fatta solo se la causa sarà matura per la decisione di merito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte
6. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati dalla parte ricorrente alla parte resistente almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza
7. Assegna a parte resistente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la propria costituzione
8. Assegna termine fino alle ore 9.00 della data dell'udienza per il deposito delle note
9. Invita le parti al deposito delle note tre giorni prima della data dell'udienza
Si comunichi.
Brescia, 3.6.2025
Il giudice
Christian Colombo
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nata in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Dushaj Parte_1 C.F._1
Juljana ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 31.3.2025 e notificato il 15.5.2025 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (“coesione familiare … con il marito ”) Persona_1
sulle con clusi oni di parte ricorrente: in via preliminare: sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato;
nel merito: annullare il decreto impugnato “autorizzando il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari della sig.ra e dei suoi figli” Parte_1
ha pronunciato il seguente decreto
1. Il rigetto contenuto nel decreto impugnato è fondato sull'assenza di un titolo di soggiorno in Italia.
Dall'atto introduttivo emerge che in data 16.6.2023 la ricorrente, giunta in Italia il 10.7.2021, ha presentato istanza qualificata ai sensi degli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998.
Al momento della presentazione dell'istanza la ricorrente non era legittimata a risiedere in Italia.
Va verificato se l'istanza amministrativa avrebbe potuto essere qualificata anche ai sensi degli articoli
5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Nel procedimento amministrativo era emersa la convivenza della ricorrente con il marito e i figli da tempo apprezzabile (ossia dal 2021 in seguito “formalizzata” con la dichiarazione di ospitalità del
12.6.2023).
Di conseguenza, l'istanza avrebbe potuto essere qualificata dall'amministrazione resistente ai sensi degli articoli sopra citati. Il diritto al soggiorno fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio ha, dunque, fondamento, in via alternativa, negli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998 ovvero negli articoli 5 (a cui la ricorrente ha fatto riferimento nell'atto introduttivo del giudizio) e 19 decreto legislativo 286/1998 e
8 c.e.d.u.
In questa iniziale fase cautelare, la durata della convivenza con il marito e i figli appare valorizzabile in riferimento a tali norme da ultimo citate lasciando ipotizzare l'accoglimento del ricorso.
La domanda cautelare merita accoglimento.
2. Va fissata per la discussione del ricorso l'udienza indicata in dispositivo e sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
L'elevato numero di atti da gestire da parte della cancelleria comporta il rischio che le note depositate il giorno stesso dell'udienza vengano messe a disposizione per la decisione nei giorni successivi rallentando il processo decisionale. Tale circostanza rende opportuno invitare le parti a depositare le note prima dell'udienza senza che il termine indicato di tre giorni prima dell'udienza assuma valore processualmente rilevante.
Per qu esti motivi
1. Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
2. Fissa per l'eventuale conferma del provvedimento cautelare e per la discussione l'udienza del
23.10.2025
3. Dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte
4. Dispone che l'udienza è da intendersi anche agli effetti degli articoli 281-terdecies comma 1 e
281-sexies c.p.c.
5. Avvisa che le parti sono chiamate nelle note scritte a precisare le conclusioni e ad esporre le difese sostitutive della discussione orale e che la pronuncia della sentenza sarà fatta solo se la causa sarà matura per la decisione di merito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte
6. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati dalla parte ricorrente alla parte resistente almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza
7. Assegna a parte resistente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la propria costituzione
8. Assegna termine fino alle ore 9.00 della data dell'udienza per il deposito delle note
9. Invita le parti al deposito delle note tre giorni prima della data dell'udienza
Si comunichi.
Brescia, 3.6.2025
Il giudice
Christian Colombo