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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1337/2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALMA LUCA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt CP_1
Resistente non costituito
Con ricorso del 30/01/2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 15633/2023 con riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.7.2023 ma che nonostante il regolare invio del decreto e dell' l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_2 CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese. CP_ Regolarmente citato l' non si costituiva in giudizio
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Risultano infatti provati tutti gli elementi costitutivi del credito: il decreto di omologa del 9.9.2024, con cui è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della indennità di accompagnamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, il regolare invio del decreto e del modello AP70 in data 19.9.2024, il decorso del termine di 120 giorni quale spatium deliberandi
Del resto l' rimasto contumace nulla ha opposto alle pretese creditorie. CP_1
Il ricorso va quindi accolto e l' condannato al pagamento dei ratei dalla data riconosciuta in CP_1 decreto di omologa e sino al febbraio 2025, data di revisione indicata in omologa, oltre accessori
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. DE
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di CP_1 indennità di accompagnamento, quantificati come per legge, a decorrere dall'1.7.2023 e sino al
28.2.2025, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre CP_1 iva cpa e rimborso forfettario come per legge con distrazione
Aversa 24.11.2025 Il Giudice
DE Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1337/2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALMA LUCA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt CP_1
Resistente non costituito
Con ricorso del 30/01/2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 15633/2023 con riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.7.2023 ma che nonostante il regolare invio del decreto e dell' l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_2 CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese. CP_ Regolarmente citato l' non si costituiva in giudizio
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Risultano infatti provati tutti gli elementi costitutivi del credito: il decreto di omologa del 9.9.2024, con cui è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della indennità di accompagnamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, il regolare invio del decreto e del modello AP70 in data 19.9.2024, il decorso del termine di 120 giorni quale spatium deliberandi
Del resto l' rimasto contumace nulla ha opposto alle pretese creditorie. CP_1
Il ricorso va quindi accolto e l' condannato al pagamento dei ratei dalla data riconosciuta in CP_1 decreto di omologa e sino al febbraio 2025, data di revisione indicata in omologa, oltre accessori
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. DE
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di CP_1 indennità di accompagnamento, quantificati come per legge, a decorrere dall'1.7.2023 e sino al
28.2.2025, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre CP_1 iva cpa e rimborso forfettario come per legge con distrazione
Aversa 24.11.2025 Il Giudice
DE Pezzullo