Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/05/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04519/2025REG.PROV.COLL.
N. 02519/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2519 del 2024, proposto dal prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Dalli Cardillo e Luigi Vuolo e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Azienda Ospedaliero-Universitaria --OMISSIS-, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Enrichetta Brandi e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, n.-OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e -OMISSIS- – Azienda Ospedaliero-Universitaria -OMISSIS-;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze a mezzo di un nuovo difensore;
Viste le memorie delle Amministrazioni appellate, la replica e la documentazione dell’appellante;
Viste le istanze delle Amministrazioni appellate di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis, udito per l’appellante l’avvocato Ettore Nesi su delega scritta dell’avvocato Eugenio Dalli Cardillo e viste le conclusioni delle parti appellate, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno appellante, prof. -OMISSIS-, docente universitario dell’Università degli Studi di Firenze (presso cui dirige, a quanto si legge nello stato matricolare di servizio, la Scuola -OMISSIS-) e dirigente medico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria -OMISSIS- espone che con note del -OMISSIS- e poi ancora del -OMISSIS- l’-OMISSIS- trasmetteva al Rettore alcune segnalazioni di medici in servizio presso l’Azienda (dottori -OMISSIS-) attinenti a presunti atti di aggressione verbale che sarebbero stati commessi dall’esponente.
Successivamente veniva trasmessa un’altra segnalazione inerente sempre a un presunto episodio di aggressione verbale di cui si sarebbe reso protagonista il prof. -OMISSIS- nei confronti di un’infermiera (sig.ra -OMISSIS-).
Sulla base di tali segnalazioni, l’Università presentava al Garante dei Diritti dello stesso Ateneo tre ricorsi contro l’esponente per violazione degli artt. 3 e 5 del Codice Etico.
Esperita l’istruttoria e raccolte le osservazioni del docente, la Commissione di garanzia rassegnava al Rettore le proprie conclusioni, nelle quali riteneva adeguata l’irrogazione della sanzione del richiamo riservato.
Con delibera del -OMISSIS- il Senato Accademico condivideva le conclusioni formulate dalla predetta Commissione e per l’effetto irrogava al prof. -OMISSIS- la sanzione del richiamo riservato. Tale delibera veniva trasmessa all’interessato con nota del -OMISSIS-.
Il docente impugnava innanzi al T.A.R. Toscana la citata delibera del Senato Accademico, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento e formulando domanda di risarcimento dei danni, ma l’adito Tribunale, con sentenza della Sez. IV n. -OMISSIS-, respingeva il ricorso.
Con l’appello in epigrafe l’esponente ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma e deducendo a supporto del gravame i seguenti motivi:
1) error in fatto e in diritto della sentenza impugnata in riferimento ai capi 3.1, 3.2, 3.3., 3.4 e 3.5 della stessa, nonché riproposizione nel giudizio di appello del quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 7 del Codice Etico dell’Università di Firenze, in quanto il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel non accogliere l’ora visto motivo, mediante il quale era stata lamentata l’inosservanza del termine di decadenza del procedimento previsto dal succitato art. 7, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio;
2) error in fatto e in diritto della sentenza impugnata in riferimento al capo 1.2. della stessa, poiché, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la dinamica dei fatti andrebbe inquadrata nell’ambito anche delle indagini penali in corso, le quali tenderebbero ad attestare un evidente ostracismo da parte dei vertici dell’Ateneo e dell’Azienda Ospedaliera nei confronti del prof. -OMISSIS-, con il corollario che le segnalazioni per cui è causa sarebbero plausibilmente parte di un disegno teso a screditare lo stesso docente;
3) falsa applicazione, error in fatto e in diritto della sentenza impugnata, nonché carenza di istruttoria e contraddittorietà dell’ iter logico della motivazione nella parte in cui il T.A.R. Toscana ha respinto i primi due motivi di ricorso con i quali erano state dedotte le doglianze di violazione degli artt. 7 del Codice Etico, 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, 1, 2, 3, 35 e 97 Cost., e di eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, presupposti erronei, contraddittorietà, perplessità, illogicità, ingiustizia manifesta (primo motivo), nonché di violazione degli artt. 7 del Codice Etico, 1, 2, 3, 7 e ss. della l. n. 241/1990, 1, 2, 3, 35 e 97 Cost., e di eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, presupposti erronei, contraddittorietà, perplessità (secondo motivo), poiché il primo giudice ha disatteso le doglianze dedotte con i suddetti primi due motivi, tramite le quali il ricorrente aveva inteso rappresentare la pretestuosità del provvedimento sanzionatorio impugnato, ma nel far ciò si sarebbe illogicamente appiattito sulle tesi delle Amministrazioni resistenti, con evidente carenza di istruttoria;
4) error in fatto e in diritto dei capi 2.9 e 3 della sentenza impugnata, fondatezza del terzo motivo del ricorso di primo grado, riproposizione delle censure con esso dedotte di violazione degli artt. 3 e 5 del Codice Etico dell’Università di Firenze, 3 e 97 Cost. e di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, in quanto il T.A.R., da una parte, avrebbe travisato la premessa in fatto e la motivazione del provvedimento impugnato, dall’altra, non avrebbe considerato le dichiarazioni testimoniali fornite dal ricorrente nel procedimento amministrativo e nel giudizio, che dimostrerebbero una dinamica dei fatti opposta e contraria, tale da giustificare in realtà l’archiviazione del procedimento;
5) error in fatto e in diritto del capo 3.8 e del dispositivo di condanna della sentenza impugnata, per avere la sentenza di prime cure disposto una condanna alle spese che si appaleserebbe ingiustamente punitiva nei confronti del ricorrente.
L’appellante da ultimo ha riproposto la domanda di risarcimento del danno già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Firenze, depositando di seguito una memoria con cui ha eccepito: in rito, l’inammissibilità del secondo e del quinto motivo di appello, nonché della domanda di risarcimento del danno reiterata dall’appellante; nel merito, l’infondatezza di tutti i motivi dell’appello, del quale ha pertanto chiesto la reiezione.
Si è altresì costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliero-Universitaria -OMISSIS-(-OMISSIS-), depositando a propria volta di seguito una memoria con cui, dopo aver ricapitolato i fatti, ha eccepito nel merito l’infondatezza dei motivi di appello ed ha concluso per l’integrale reiezione dello stesso, compresa la reiezione della domanda risarcitoria.
L’esponente ha depositato una memoria di replica, eccependo l’inconferenza degli scritti delle parti resistenti rispetto ai motivi di appello proposti e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Inoltre, ha prodotto copia del decreto di citazione diretta a giudizio per il reato di diffamazione ex art. 595, 1° e 2° comma c.p., emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il -OMISSIS- nei confronti dei soggetti che – a dire dell’esponente – con pretestuose segnalazioni avrebbero tentato di screditarlo a seguito degli esposti da lui presentati in Procura.
Le Amministrazioni appellate hanno rispettivamente depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 il Collegio, udito il difensore comparso dell’appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dal prof. -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. Toscana che ha respinto il ricorso da lui presentato per l’annullamento della sanzione del richiamo riservato irrogatagli nella seduta del Senato Accademico dell’Università di Firenze del -OMISSIS- per violazione del Codice Etico, nonché per il risarcimento del danno.
La sanzione è stata inflitta all’appellante all’esito del procedimento instaurato a seguito di molteplici segnalazioni, provenienti sia da personale medico che lavora con lo stesso appellante nell’-OMISSIS-, sia da personale sanitario, in ordine ad atti di aggressione verbale compiuti nei loro confronti dal prof. -OMISSIS-.
Il T.A.R. ha preliminarmente escluso connessioni della causa con i giudizi promossi dal ricorrente avverso gli atti di macro-organizzazione intesi a creare nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria una nuova struttura complessa. Ha inoltre escluso che la sanzione impugnata sia da ricondurre a un unico disegno criminoso a danno del ricorrente, come da costui adombrato con argomentazioni che però, osserva il T.A.R., “ sono rimaste del tutto sfornite anche di un minimo riscontro ”, non essendo stato dimostrato alcun collegamento tra la sanzione stessa, la programmazione accademica, i suindicati atti di macro-organizzazione e l’attribuzione di incarichi di responsabilità di struttura.
Passando alle censure del ricorso, la sentenza appellata ha anzitutto confutato quelle che lamentavano che il Senato Accademico si fosse limitato a far proprie le conclusioni della Commissione di garanzia senza svolgere un’ulteriore istruttoria, sebbene – secondo il ricorrente – la Commissione avesse reso un parere con molte perplessità, poche motivazioni e alcune contraddizioni.
In realtà, le segnalazioni nei confronti del ricorrente hanno denunciato pressoché sempre la stessa sua condotta, cioè l’uso frequente di un linguaggio aggressivo e intimidatorio nei riguardi di colleghi di lavoro, talvolta con tentativi di registrazione delle conversazioni a fini di minaccia. A ciò si aggiunge l’episodio dell’alterco del ricorrente con l’infermiera sig.ra -OMISSIS-, confermato dal prof. -OMISSIS- e dalle guardie giurate presenti, che dimostra – osserva la sentenza – l’inconsistenza della tesi secondo cui le segnalazioni sarebbero frutto di contrapposizioni personali tra il ricorrente e i suoi colleghi di lavoro: l’infermiera, infatti, non conosceva il prof. -OMISSIS-, tanto da averlo scambiato per un paziente in attesa (e averlo apostrofato in tale veste: di lì è nato l’alterco).
Le segnalazioni – aggiunge la sentenza – erano in gran parte circostanziate, con la precisazione dei testimoni presenti e la tipologia di condotta riscontrata, cosicché la Commissione ha concluso che il prof. -OMISSIS- avesse spesso ecceduto, usando parole insultanti e offensive, con un atteggiamento “ non occasionalmente sopra le righe ”: e il Senato Accademico ha fatto proprie dette conclusioni, peraltro infliggendo al ricorrente la sanzione più lieve prevista in caso di violazione del Codice Etico (quella del richiamo riservato).
Ancora, il T.A.R. ha respinto il motivo fondato sui riconoscimenti di valore professionale tributati dalla stessa Commissione al ricorrente nella sua relazione, poiché in quest’ultima la Commissione ha evidenziato che il ricorrente non era comunque esonerato dal dover tenere un comportamento consono nei rapporti con i colleghi e con i terzi. Infine, il primo giudice ha respinto le censure volte a far valere il decorso dei termini per la definizione del procedimento, ovvero, per la segnalazione della sig.ra -OMISSIS-, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché in realtà al prof. -OMISSIS- sono stati comunicati i tre ricorsi dell’Ufficio Legale in cui erano condensate le segnalazioni ed egli si è difeso rispetto a tutti i suddetti ricorsi. La sentenza ha respinto anche la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente.
Tanto premesso, in osservanza del criterio della “ ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo e che, a sua volta, è espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., ex multis , C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; Sez. VI, 14 marzo 2025, n. 2085; Sez. V, 24 febbraio 2025, n. 1513; Sez. III, 17 febbraio 2025, n. 1291; Sez. VII, 3 febbraio 2025, n. 848), il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa dell’Università di Firenze, tenuto conto della complessiva infondatezza nel merito dell’appello.
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. civ., Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 5724; C.d.S., Sez. V, n. 1513/2025, cit.), infatti, la ragione più liquida “ non segue l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire “economico” del risparmio di energie processuali, cioè dell’uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente ”.
Orbene, con il primo motivo di appello l’esponente si duole della reiezione, da parte del T.A.R., del motivo di ricorso attraverso cui egli aveva lamentato il superamento del termine di decadenza del procedimento di 60 giorni previsto dall’art. 7, comma 3, del Codice Etico.
In sintesi, sulla base delle segnalazioni pervenute l’Ateneo avrebbe presentato alla Commissione di garanzia tre ricorsi, per due dei quali il suddetto termine non sarebbe stato rispettato, mentre solo per il terzo (relativo all’episodio del diverbio con l’infermiera) il termine stesso sarebbe stato rispettato. La sentenza appellata avrebbe affermato la sufficienza del rispetto del termine in relazione al terzo ricorso ai fini della legittimità della sanzione, ma in realtà la Commissione di garanzia avrebbe inflitto il richiamo tenendo conto dei comportamenti stigmatizzati nel complesso dei tre ricorsi: d’altronde, la predetta sanzione, se è stata reputata congrua rispetto a molteplici condotte, non potrebbe esserlo – al contrario di quanto opina il T.A.R. – ove i fatti si riducano a un solo episodio, perché in tal caso vi sarebbe un macroscopico difetto di proporzionalità.
Erroneamente, inoltre, la sentenza avrebbe obliato l’indirizzo espresso dallo stesso T.A.R. di recente, in occasione dell’accoglimento di un altro ricorso del prof. -OMISSIS- avverso la sanzione del richiamo pubblico. In questo precedente (n. -OMISSIS-), infatti, al termine di 60 giorni di cui all’art. 7 del Codice Etico sarebbe stato riconosciuto carattere perentorio, con conseguente decadenza del potere sanzionatorio in caso di sua violazione. La tardività dei primi due ricorsi/esposti, anche se limitatamente alla fase istruttoria, avrebbe dovuto preludere alla caducazione del richiamo riservato, per essere venute meno due delle tre denunce su cui lo stesso si è poggiato.
Il motivo non può essere condiviso.
L’art. 7 del Codice Etico disciplina il procedimento di accertamento delle violazioni dello stesso e gli atti conseguenti, stabilendo che tale accertamento è demandato alla Commissione di garanzia (comma 1) e che a tale Commissione può rivolgersi, con ricorso scritto, “ qualunque membro della comunità universitaria o terzi interessati che intendano lamentare una violazione del codice ” (comma 2). Al comma 3 dispone che “ l’istruttoria dei casi sollevati davanti alla Commissione di garanzia si svolge nel rigoroso rispetto del diritto alla difesa, al contraddittorio ” e che l’istruttoria “ deve concludersi entro tempi ragionevoli e comunque non oltre i 60 giorni dal ricevimento del ricorso ”. Al termine dell’istruttoria la Commissione comunica le proprie determinazioni al Rettore, il quale, nell’ipotesi di accertata violazione del Codice, propone al Senato Accademico l’adozione di una delle sanzioni all’uopo previste dallo Statuto dell’Università (art. 3, comma 2, del D.R. 30 novembre 2018, n. 1680, consultabile sul sito web istituzionale dell’Ateneo: richiamo riservato e richiamo pubblico). L’art. 7, comma 3, del Codice Etico dispone da ultimo che, qualora il comportamento denunciato si configuri come illecito disciplinare, la Commissione ne informa gli organi di disciplina.
Dalla disposizione ora citata emerge con chiarezza che il termine in discorso riguarda esclusivamente la fase istruttoria del procedimento di accertamento della violazione del Codice Etico. Non vi è alcuna previsione che ricolleghi alla sua inosservanza la decadenza dell’intero procedimento sanzionatorio, piuttosto che conseguenze attinenti alla sola fase istruttoria del procedimento stesso.
Deve, pertanto, ritenersi che l’eventuale inosservanza del termine di 60 giorni ora ricordato incida unicamente sulla predetta fase istruttoria, nel senso di rendere inutilizzabile ai fini della decisione il materiale istruttorio acquisito oltre la sua scadenza e ciò anche in applicazione del brocardo “ utile per inutile non vitiatur ”, espressione del principio di conservazione (Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 1994, n. 5472), che trova applicazione anche nel diritto amministrativo (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4442; id., 28 marzo 2024, n. 2946; Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9852; Sez. VII, 10 ottobre 2023, n. 8843; Sez. III, 28 novembre 2022, n. 10457; id., 31 gennaio 2018, n. 643; Sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882).
Non può invece sostenersi che il mancato rispetto di detto termine comporti la decadenza dell’intero procedimento sanzionatorio. Il principio di conservazione, infatti, consente di evitare, entro i limiti del possibile, che un atto sostanziale o processuale sia posto interamente nel nulla (v. art. 1419 c.c.) e non opera quando i termini siano qualificati come perentori (cfr. C.d.S., Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1190): ma, come detto, tale qualificazione nel caso di specie manca.
Va peraltro aggiunto che, come osserva la difesa dell’Ateneo, il termine procedimentale in questione è posto a tutela del soggetto che deve difendere la propria posizione.
Orbene, nel caso di specie dalla relazione della Commissione di garanzia (v. all. 4 al ricorso di primo grado) emerge che, in relazione ai primi due ricorsi promossi dall’Università, è stato lo stesso prof. -OMISSIS- “ a chiedere un prolungamento dei termini stabiliti dalla Commissione per la presentazione di una memoria difensiva ”. Tale circostanza è ammessa nella memoria di replica dallo stesso appellante, il quale ne eccepisce l’irrilevanza, sostenendo che la richiesta di una proroga dei termini si fosse resa necessaria ai fini della garanzia del proprio diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.): ma in contrario si rileva che se, com’è pacifico tra le parti, l’allungamento dei tempi procedimentali consegue alla richiesta del docente, quest’ultimo non può poi dolersi in sede processuale di un simile aggravio, in virtù di elementari canoni di buona fede e lealtà processuale ex art. 88, primo comma, c.p.c., applicabili al processo amministrativo (cfr. C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. IV, 28 novembre 2022, n. 10439; Sez. V, 25 febbraio 2015, n. 930).
Da ultimo, non è fondata la doglianza di difetto di proporzione dedotta con il motivo in esame, atteso che, come afferma lo stesso appellante, la sanzione inflittagli è la più lieve tra quelle contemplate per le violazioni del Codice Etico dall’art. 3, comma 2, dello Statuto dell’Ateneo: giustamente, pertanto, il T.A.R. ha evidenziato come, nel caso de quo , il rispetto del termine di 60 giorni per l’istruttoria sul terzo ricorso costituisca una circostanza “ sufficiente al fine di ritenere legittimo il procedimento di erogazione della sanzione ”, poiché l’episodio cui attiene detto ricorso – l’alterco con l’infermiera sig.ra -OMISSIS- – deve ritenersi, per la condotta in esso tenuta dal professore (v. infra ), sufficiente ai fini dell’inflizione della sanzione stessa, che, si ripete, è la più lieve.
Non ha quindi senso logico, ancor prima che giuridico, invocare da parte del ricorrente la violazione del principio di proporzionalità della sanzione applicata, posto che al di sotto di quella sanzione non si sarebbe potuti scendere. E ciò comprova anzi, ove ve ne fosse bisogno, la totale assenza di alcun intento punitivo o persecutorio nei confronti del professore, che ha ricevuto il trattamento sanzionatorio più mite e meno afflittivo possibile.
Venendo al secondo motivo di appello, con lo stesso l’esponente torna a dolersi dell’ostracismo che, a suo dire, sussisterebbe a suo danno da parte dei vertici dell’Università e dell’Azienda Ospedaliera, da ricollegare alla sua intransigenza ed “ingestibilità” in ambito lavorativo e che sarebbe dimostrato dalla mancata messa a concorso del posto di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare di -OMISSIS-, nel timore che egli possa risultarne vincitore; in questa prospettiva, sarebbe singolare che al docente non sia mai stato contestato alcun episodio di aggressività contro colleghi o pazienti, se non nel periodo -OMISSIS-, coincidente con le iniziative dello stesso in sede giudiziaria avverso gli atti lesivi ( id est : gli atti di macro-organizzazione finalizzati a creare una nuova struttura complessa nell’-OMISSIS-).
Il primo giudice, pertanto, sarebbe incorso in errore nel non considerare che le segnalazioni siano plausibilmente parte di un disegno inteso a screditare l’appellante, come si evincerebbe anche dalla ricostruzione dei fatti operata in sede penale dalla Procura della Repubblica di Firenze.
Viepiù, il T.A.R. non avrebbe considerato che nessun testimone sarebbe stato sentito dall’Ateneo a comprova delle contestazioni mosse al docente e che i testimoni oculari da costui indicati in sede di procedimento non sarebbero stati sentiti dal Senato Accademico: anzi, neppure l’adito Tribunale li avrebbe presi in considerazione, non richiamandoli in nessuna parte della sentenza, così da generare il dubbio che le dichiarazioni prodotte in giudizio non siano mai state vagliate, con il corollario del difetto di istruttoria della decisione impugnata. In conclusione, il T.A.R. avrebbe condiviso le difese della P.A., sebbene non vi fosse alcun indizio univoco e certo tale da poter confermare la fondatezza dell’impianto del provvedimento sanzionatorio impugnato.
La doglianza è infondata.
La tesi della presunta macchinazione a danno dell’appellante non persuade per la decisiva ragione che essa non spiega in alcun modo l’episodio del diverbio da lui avuto con l’infermiera sig.ra -OMISSIS-. La Commissione di garanzia si è interrogata sul punto, alla luce della memoria presentata dall’esponente che negava le accuse, e ha risposto in modo convincente che “ se le accuse dei colleghi potrebbero in astratto essere ritenute il frutto di contrapposizioni personali e professionali ormai giunte oltre il livello di guardia [….] questo di certo non può valere per la signora -OMISSIS-, che non conosceva il professor -OMISSIS- [….] La signora -OMISSIS- non poteva avere nulla contro il professore che non conosceva nemmeno di vista. Quindi le sue dichiarazioni sono certamente prive di preconcetti e finiscono per rafforzare quelle dei medici ”.
Come sinteticamente ma efficacemente osservato dal primo giudice nel respingere in via preliminare la richiesta di riunione della causa agli altri ricorsi promossi dallo stesso ricorrente avverso gli atti di macro-organizzazione volti a creare una nuova struttura complessa nell’-OMISSIS-, non vi è alcuna prova di un collegamento tra il presente giudizio e i suddetti ricorsi, puntualmente elencati in sentenza, che hanno un oggetto del tutto differente. La sentenza aggiunge sul punto che nemmeno vi è la prova che la vicenda sia da ricondurre ad un unico disegno criminoso perpetrato ai danni del ricorrente, poiché le argomentazioni fornite da quest’ultimo in proposito “ sono rimaste del tutto sfornite anche di un minimo riscontro, così come non è stato dimostrato il venire in essere di un qualche collegamento tra la sanzione impugnata nell’odierno giudizio e la programmazione accademica, gli atti di macro organizzazione -OMISSIS- e l’attribuzione di incarichi di responsabilità di struttura ”.
Ad abundantiam , si osserva che il vizio prospettato dall’appellante sarebbe da ricondurre alla figura dello sviamento di potere, inteso come effettiva e comprovata divergenza tra l’atto e la sua funzione tipica, ovvero come esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dalla norma attributiva del potere, rinvenibile, in specie, quando l’atto posto in essere sia determinato da un interesse diverso da quello pubblico (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. V, 8 agosto 2023, n. 7665). Nell’appello viene infatti adombrato un esercizio sviato del potere pubblico, al fine di evitare il conferimento all’appellante del posto di professore ordinario per il S.S.D. MED-OMISSIS- (-OMISSIS-), anche attraverso iniziative volte a screditarlo, quali i ricorsi presentati dall’Ateneo alla Commissione di garanzia a seguito delle segnalazioni per i (denegati) episodi di aggressione verbale.
Tuttavia, tale vizio non è stato nemmeno dedotto dal ricorrente e peraltro, come visto, sul punto non si rinviene alcun elemento probatorio che oltrepassi le semplici illazioni, mentre per la giurisprudenza consolidata la censura di sviamento di potere deve essere supportata da precisi e concordanti mezzi di prova, non potendo bastare mere supposizioni od indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 17 febbraio 2025, n. 1279; id., 14 giugno 2023, n. 5883; id., 28 marzo 2022, n. 2252; Sez. V, 31 gennaio 2025, n. 792; id., 5 giugno 2018, n. 3401; id., 11 marzo 2010, n. 1418; Sez. III, 4 giugno 2024, n. 5016; Sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6681; id., 3 luglio 2014, n. 3355; Sez. IV, 22 giugno 2017, n. 3062; id., 21 settembre 2015, n. 4392). Al contrario, è lo stesso appellante ad ammettere che la sua professionalità non è stata messa in discussione dall’Ateneo.
Si passa ora all’analisi del terzo motivo di gravame, con il quale l’esponente, riprendendo argomenti già avanzati nel secondo motivo, lamenta che il T.A.R. si sarebbe appiattito, con carenza di istruttoria, sulle tesi delle Amministrazioni resistenti: ciò, sebbene dalla relazione della Commissione di garanzia fosse emerso che “ inspiegabilmente ” nessuno dei colleghi autori delle segnalazioni aveva confermato in sede testimoniale le accuse nei confronti del prof. -OMISSIS-.
Il primo giudice non si sarebbe avveduto che la sanzione si fonda solo sulla dichiarazione della sig.ra -OMISSIS- in relazione all’episodio del diverbio verificatosi il -OMISSIS- e che dal doc. n. 44 -OMISSIS- (la nota del Rettore del -OMISSIS- che fa seguito alla relazione conclusiva della Commissione di garanzia) si ricaverebbe che lo stesso Rettore reputa credibile il racconto del prof. -OMISSIS-, tanto da suggerire all’Azienda di svolgere accertamenti sul contesto di “ disordine ambientale ” riferito dal professore.
Peraltro, la ricostruzione dei fatti resa dalla sig.ra -OMISSIS- sarebbe confutata dalla dichiarazione del testimone oculare avv. -OMISSIS-, che in quell’occasione accompagnava il professore e, quindi, è stato presente ai fatti, dalla quale emergerebbe che l’aggressione verbale sarebbe stata perpetrata in realtà dall’infermiera nei confronti dell’odierno appellante e dello stesso avvocato. La ricostruzione de qua sarebbe confutata anche dalle dichiarazioni del prof. -OMISSIS-, che stava lavorando in una stanza adiacente e che è intervenuto udendo l’alterco. Tuttavia, la relazione della Commissione di garanzia non conterrebbe nessuna traccia che attesti che le testimonianze raccolte dall’appellante siano mai state esaminate e vagliate, in specie con riferimento alla segnalazione della sig.ra -OMISSIS-, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata.
Il motivo è infondato.
Anzitutto si osserva che, anche se è vero che il contegno serbato dai medici autori delle segnalazioni si è rivelato piuttosto restio, se non reticente, non si può tuttavia affermare, come fa l’appellante, che nessuno abbia confermato nel corso dell’istruttoria procedimentale le dichiarazioni accusatorie mosse al docente. Infatti, sul punto la relazione della Commissione afferma che, di fronte alla sua richiesta di maggiori dettagli, “ sono pervenute semplici e stringate conferme, e talvolta neanche quelle ”. Deve perciò rilevarsi che almeno alcune delle segnalazioni siano state confermate, e del resto la reticenza dei colleghi di lavoro dell’appellante non è per nulla “ inspiegabile ”, anzi si spiega benissimo con le pressioni svolte nei loro confronti dall’appellante stesso, che sono continuate, come dimostrano pure le ultime iniziative da lui assunte anche in sede penale.
In ogni caso, le suddette segnalazioni sono univoche e concordanti nel delineare il comportamento aggressivo del professore nel contesto lavorativo e in specie nei rapporti con colleghi e collaboratori, decisamente eccessivo e “ sopra le righe ” e che perciò non si giustifica, neanche sulla scorta del suo essere dovuto quasi sempre a ragioni “istituzionali”, legate alla cura ed al buon funzionamento della struttura sanitaria: eloquente sul punto è quanto si legge nelle osservazioni presentate dal prof. -OMISSIS- in sede procedimentale, ad es. in relazione all’episodio dell’inosservanza delle cautele da lui prescritte nell’informare un paziente degli esiti di una biopsia disposta sul medesimo (pp. 6/7).
In buona sostanza, non sono qui in discussione le motivazioni alla base delle reazioni del professore, che possono al più rilevare al fine di graduare la gravità della sanzione applicata (come in effetti è stato, essendo stata inflitta quella meno grave in assoluto), bensì la continenza e la appropriatezza del comportamento nel contesto relazionale in cui si vive e si lavora.
Ove infatti si ritenga scorretto il comportamento professionale tenuto dal collega, l’ordinamento in generale, ma anche quello universitario e ospedaliero in particolare, senz’altro prevedono strumenti di reazione più idonei, consoni e utili di quelli finora applicati, essendo l’obiettivo finale il miglioramento della struttura nell’interesse del paziente, e non l’appagamento dello sfogo personale del momento.
In definitiva, anche le lodevoli ragioni di servizio non possono sottrarsi ai doveri generali di rispetto, contegno e misura nei rapporti con gli altri.
Tutti i medici segnalanti descrivono un ambiente di lavoro caratterizzato da forti tensioni, con toni violenti e offensivi e modi minacciosi e intimidatori da parte dell’appellante, sicché la condotta del professore, pur ispirata a lodevoli preoccupazioni per il miglior andamento della struttura, finisce per essere totalmente controproducente. Il suo contegno, infatti, produce un clima interno insopportabile (così il dott. -OMISSIS-) e uno stato di ansia negli altri medici (così la dr.ssa -OMISSIS-), i quali vengono a causa di ciò a trovarsi nell’impossibilità di svolgere il proprio lavoro con la necessaria serenità (così il dott. -OMISSIS-), subendo una perdita di serenità di giudizio nelle scelte professionali (così ancora il dott. -OMISSIS-).
Il quadro che emerge dalle riferite segnalazioni è coerente con l’episodio del diverbio avuto dal prof. -OMISSIS- con l’infermiera sig.ra -OMISSIS-, il quale è assai rivelatore della condotta troppo aggressiva e irrispettosa degli altri da lui serbata, visto che, come nota la Commissione, è avvenuto nei riguardi di una persona che neppure conosceva il professore e dunque, a differenza di colleghi e collaboratori, non poteva avere pregressi motivi di astio. Nondimeno, anche in tale occasione l’appellante ha tenuto una condotta estremamente aggressiva, che trova conferma, a ben vedere, nelle dichiarazioni del prof. -OMISSIS-, nonché nel resoconto fornito dal primario prof. -OMISSIS- e nelle informazioni raccolte dalle guardie giurate intervenute sul posto perché chiamate dal personale sanitario.
Le dichiarazioni del prof. -OMISSIS-, infatti, attestano che vi era un trambusto all’esterno della stanza in cui egli svolgeva la sua attività di ambulatorio, tale da indurlo ad uscire (avendo udito il nome del prof. -OMISSIS-, da lui conosciuto), che era in atto un diverbio tra quest’ultimo e l’operatrice dell’accettazione e che i toni erano tesi, sebbene egli non abbia personalmente udito offese o minacce rivolte alla citata operatrice dall’appellante: circostanza, questa, che ben si spiega, visto che al momento in cui il prof. -OMISSIS- è intervenuto l’alterco era già insorto e, verosimilmente, il suo intervento ha indotto le parti a moderare i toni (rimasti, nel suo racconto, “ più tesi di un tranquillo scambio di vedute ”). In contrario non bastano, invece, le dichiarazioni dell’avv. -OMISSIS-, per sua stessa affermazione legato da un debito di riconoscenza nei confronti del prof. -OMISSIS- perché costui, proprio nell’occasione da cui è nato il diverbio con la sig.ra -OMISSIS-, lo aveva accompagnato nella struttura dove si trovava sottoposto ad accertamenti un carissimo amico dello stesso avv. -OMISSIS-, al fine di avere notizie sugli esiti di detti accertamenti.
L’attendibilità delle segnalazioni non può neppure essere minata dalla credibilità della versione dello stesso esponente in ordine alle reali ragioni di contrasto con i colleghi (favoritismi di questi, lavoro svolto con scarsa cura e attenzione, assenza di garbo nell’affrontare il profilo psicologico dei pazienti, ecc.): da un lato, infatti, se è vero che la Commissione di garanzia e il Rettore hanno segnalato come da tale versione emergesse l’opportunità di approfondimenti, tuttavia ciò sta a dire che le dichiarazioni del prof. -OMISSIS- sono state prese sul serio, ma non che possono considerarsi ex se vere e dimostrate, quasi fossero un ipse dixit , servendo gli approfondimenti proprio alla ricerca di elementi che possano o meno confermarle. Dall’altro lato, ancora una volta nessuna delle spiegazioni fornite dal professore sulle ragioni dei contrasti con gli altri medici può spiegare il persistere da parte sua in una condotta di analoga aggressività verso chi, come l’infermiera sig.ra -OMISSIS-, era estraneo all’ambiente di lavoro del professore stesso.
Con il quarto motivo di gravame l’appellante lamenta che il T.A.R., nel disattendere il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (volto a censurare l’illegittimità dell’operato della Commissione di garanzia, per avere questa da un lato elogiato il prof. -OMISSIS- e le motivazioni del suo comportamento, dall’altro, non tratto le dovute conseguente da tali risultanze, mediante la proposta di archiviazione del procedimento) sarebbe incorso in un triplice errore: I) come rappresentato nei precedenti motivi, avrebbe travisato il contenuto della premessa in fatto e la motivazione della sanzione impugnata; II) non avrebbe considerato le dichiarazioni testimoniali offerte dal ricorrente sia nel procedimento, sia in giudizio; III) neppure avrebbe considerato la nota “confidenziale” del Rettore del -OMISSIS-, prodotto dall’-OMISSIS- come doc. n. 44 (anch’essa già citata in precedenza: v. supra ), che all’indomani dell’adozione della sanzione confermerebbe la buona fede e l’innocenza dell’appellante al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.
Il motivo è infondato.
Il riconoscimento dell’alto valore professionale del prof. -OMISSIS-, che la stessa Commissione di garanzia gli ha tributato, non sposta i termini della questione – come giustamente osserva il T.A.R. – perché non lo esime dal serbare un comportamento corretto nei rapporti con gli altri, come anche poc’anzi si spiegava. A conferma di quanto già esposto, deve negarsi che possa valere come esimente il fatto che egli si infurierebbe di fronte agli altrui errori professionali o di fronte a comportamenti approssimativi nel trattamento dei pazienti, sia perché comunque con il suo atteggiamento crea nell’unità operativa un clima di lavoro assai pesante, rendendo assai difficile il lavoro degli altri medici, sia perché comunque tale giustificazione non può valere – si ripete – nell’episodio dell’alterco con l’infermiera.
Da quanto detto sopra emerge, in definitiva, la correttezza dell’analisi svolta sul punto dalla sentenza appellata, che ha sottolineato come: a) la Commissione di garanzia avesse verificato la numerosità delle segnalazioni, la loro concordanza nel descrivere il contegno aggressivo del ricorrente e la loro veridicità, atteso che in tutte le segnalazioni erano stati indicati testimoni in grado di confermare le affermazioni dei denuncianti; b) le segnalazioni fossero in gran parte circostanziate, con indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento dell’episodio lamentato e con la precisazione della tipologia di atteggiamento rilevato e dei testimoni presenti; c) dalla lettura delle segnalazioni si evincesse la puntuale descrizione degli atteggiamenti censurati, consistenti nell’alzare il tono della voce, tenere una condotta verbalmente aggressiva, paventare la registrazione dei dialoghi attraverso il cellulare a fini di denuncia e creare, perciò, un clima di lavoro ansiogeno.
La Commissione di garanzia, esaminato il materiale, compreso quello prodotto dall’interessato, ha ritenuto che il prof. -OMISSIS- avesse ecceduto nei confronti dei suoi interlocutori e che tale sua condotta non fosse occasionale e si traducesse in “ comportamenti inappropriati soprattutto in una struttura sanitaria pubblica e da parte del suo dirigente ”. Ha vagliato, altresì, come circostanze di cui tenere conto ai fini della sanzione, le giustificazioni da lui fornite, da cui emergeva la dipendenza delle sue “ intemperanze ” da un complessivo atteggiamento di rigore intransigente, unito a qualità professionali di alto livello, ma ha specificato come nessuna giustificazione potesse rinvenirsi per l’episodio del diverbio con l’infermiera ed ha concluso – coerentemente e senza alcuna contraddizione in punto di motivazione – per la sanzione più lieve del richiamo riservato.
Il T.A.R. ha rilevato al riguardo la correttezza dell’operato della Commissione, giunta a un simile approdo sulla base delle segnalazioni pervenute, connesse tra loro, di numero elevato e concordi nel mettere in evidenza gli atteggiamenti aggressivi, con il corollario dell’assenza di vizi dell’istruttoria e con conseguente legittimità dell’operato anche del Senato Accademico nel far proprie le conclusioni della Commissione stessa. E alla stregua di tutto quanto si è esposto, la motivazione della sentenza di prime cure merita senz’altro di essere condivisa, non ravvisandosi profili di fondatezza nelle censure svolte dall’appellante.
È appena il caso di aggiungere che in questa sede non possono essere considerate le argomentazioni che la difesa -OMISSIS- svolge in polemica con la decisione dell’Ateneo di non sottoporre il docente a procedimento disciplinare e di irrogargli invece la più leggera sanzione prevista per violazioni del Codice Etico, poiché tali argomentazioni avrebbero dovuto essere fatte valere dall’Azienda in modo rituale attraverso l’impugnazione dei provvedimenti assunti dall’Università, che, tuttavia, non risulta essere stata esperita.
L’integrale infondatezza dei motivi di gravame finora trattati comporta che sono infondati, altresì, il quinto motivo, con cui è stata censurata la condanna alle spese disposta dalla sentenza nei confronti del ricorrente, e la domanda di risarcimento dei danni che questi ripropone in appello.
In specie, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di primo grado è stata disposta dal T.A.R. in puntuale applicazione del criterio della soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. (richiamato dal primo).
Secondo l’insegnamento della costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un’ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste ove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. In particolare, in caso di compensazione delle spese l’onere di motivazione è rinforzato, onde mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7874; id., 16 marzo 2020 n. 1850; Sez. VII, 18 maggio 2023 n. 4953; Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093).
In generale, poi, il giudice gode di un’ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, incontrando solo i limiti di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425; Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262; Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201; Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 950; Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 274; Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 362).
In conclusione, attesa la sua complessiva infondatezza, l’appello va respinto, dovendo la sentenza di prime cure essere confermata.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di appello, attese le peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’appellante e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, dà mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualunque altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.