Sentenza 15 marzo 2024
Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04332/2025REG.PROV.COLL.
N. 03412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3412 del 2024, proposto da
Società Agricola Cooperativa Filiere Green, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Angela Turi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NP Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Yeuillaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
San Pietro del Gallo Società Cooperativa Agricola, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00285/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NP Spa e della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udita per la parte appellante l’avvocato Turi Angela;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società odierna appellante (di seguito solo “Cooperativa”), ha chiesto a NP S.p.A. (società delegata dalla Regione Piemonte alla gestione e all’erogazione di fondi agricoli) un contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale, nell’ambito del programma della Regione Piemonte 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione (L.R. n. 23/2004), approvato con delibera della Giunta regionale 11.3.2022, n. 20-4753.
Al termine dell’attività istruttoria, e a seguito del contraddittorio procedimentale, la NP ha comunicato il rigetto dell’istanza motivato dall’inammissibile trasferimento dell’aiuto ai soci conferenti ed operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, soggetti non ammessi del bando.
Con il ricorso di primo grado, la Cooperativa ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte chiedendo l’annullamento dei predetti provvedimenti.
La ricorrente ha dedotto la violazione di legge e la falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 14 dell’“Allegato A” alla Deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte 11 marzo 2022, n. 20-4753, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, errore e travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento e violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Il TAR, con la sentenza ora gravata, ha rigettato il ricorso, alla luce dei seguenti ragionamenti:
- la Cooperativa ha espressamente dichiarato nel modulo di domanda e in causa, che l’investimento proposto è anche a vantaggio dei soci, ammettendo che lo stesso è oggetto di scambio mutualistico tra la Cooperativa e i soci;
- da ciò si evince che – pur permanendo la titolarità dei beni in capo alla Cooperativa – sarebbe consentito l’utilizzo dei macchinari per cui è stato chiesto l’aiuto alle aziende agricole produttrici socie della Cooperativa con consequenziale trasferimento sostanziale dei beni a soggetti non ammissibili e non finanziabili che trarrebbero concreto beneficio dall’agevolazione;
- dal tenore letterale della relazione tecnica allegata alla domanda emerge che la finalità per cui i beni sono acquistati è quella di metterli a disposizione dei soci produttori primari che altrimenti non avrebbero né le risorse economiche né i requisiti per acquistarli;
- la dichiarazione prodotta in sede di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è priva di valore ed ultronea, avendo la Cooperativa chiesto in sede di domanda l’acquisto dei beni a beneficio dei soci.
Di tale sentenza, la Cooperativa ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure:
“I. Erroneità della sentenza di primo grado - Error in procedendo con riferimento al primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 14 dell’Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte 11 marzo 2022 n. 20-4753 - Eccesso di potere e difetto assoluto di istruttoria relativamente all’acquisizione dei dati rilevanti al fine del decidere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – vizio della motivazione - Violazione dell’art. 112 c.p.c.”.
II. Erroneità della sentenza di primo grado - Error in iudicando con riferimento al primo motivo di ricorso per erronei presupposti di diritto e di fatto; Eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione.
III. Erroneità della sentenza di primo grado - Error in procedendo ed error in iudicando con riferimento al primo motivo di ricorso per eccesso di potere e difetto assoluto di istruttoria relativamente alla acquisizione dei dati rilevanti al fine del decidere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – contraddittorietà della motivazione - Violazione dell’art. 41 Cost.”
Hanno resistito al gravame la Regione Piemonte e la NP S.p.a., chiedendone il rigetto.
L’incidentale richiesta di sospensione cautelare della sentenza è stata respinta dalla Sezione, considerato che la Regione Piemonte ha chiesto alla NP s.p.a., in qualità di soggetto gestore del programma, di accantonare nella gestione del fondo un importo da assegnare a titolo di contributo a fondo perduto per l’incentivo richiesto dalla ricorrente in caso di soccombenza nel presente giudizio, per cui non sussisteva alcun pregiudizio grave ed irreparabile nelle more della definizione della controversia.
In vista dell’udienza di trattazione della causa nel merito l’appellante e NP si sono scambiati memorie e memorie di replica.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
L’appello è fondato nei sensi che di seguito si espongono.
L’appellante contesta la decisione del TAR, in sintesi, sulla base dei seguenti argomenti:
a) per quanto riguarda il primo motivo:
- la decisione del TAR sarebbe frutto di un’interpretazione illogica e parziale di quanto dichiarato nella relazione tecnica della domanda di aiuto in quanto: a) la Cooperativa avrebbe soddisfatto tutti i requisiti richiesti dal bando (cooperativa a mutualità prevalente e l’acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all’attività aziendale); b) l’allegato A della delibera n. 4753/2022 non avrebbe previsto alcune limitazione in termini di tipologia di macchinari e/o automezzi, salvo la connessione con l’attività aziendale;
- la conclusione di non ammissibilità da parte di NP sarebbe avvenuta considerando solo una parte della relazione tecnica travisandone il significato e senza effettuare un’analisi complessiva della vicenda;
- dalla relazione complessivamente e dalle dichiarazioni rese in sede di controdeduzione emergerebbe invece l’ammissibilità della domanda;
b) per quanto riguarda il secondo motivo:
- la sentenza sarebbe anche errata in quanto si sarebbe basata su presupposti di fatto e diritto errati, non avendo la Cooperativa dichiarato di trasferire il bene ai propri soci o di consentire ai soci l’utilizzo gratuito, mentre sarebbe provato che l’acquisto avveniva con risorse proprie, iscrivendolo anche nei propri documenti contabili, garantendo in questo modo la distinzione dei costi; inoltre sia nella domanda che nelle controdeduzioni la Cooperativa avrebbe indicato che il bene veniva utilizzato solo dai propri dipendenti;
- in sede di controdeduzioni la Cooperativa avrebbe rilasciato una dichiarazione del legale rappresentante che escludeva il trasferimento ai soci ed attesta la titolarità del bene in capo alla Cooperativa ed una tale dichiarazione sarebbe stata, in occasioni analoghe, sufficiente per NP a ritenere una domanda ammissibile; pertanto la statuizione del TAR che essa fosse priva di valore ed ultronea sarebbe illogica ed errata;
- il TAR non avrebbe considerato che la Cooperativa sia a tutti gli effetti un’impresa, sottoposta alle regole del mercato, ma la differenza fra lo scopo mutualistico e quello lucrativo consisterebbe nel differente modo di destinare gli utili (che nel caso presente vengono reinvestiti nella cooperativa e distribuiti a soci sotto forma di vantaggio mutualistico nei limiti previsti dalla legge);
c) per quanto riguarda il terzo motivo:
- nella domanda della Cooperativa non si troverebbe nulla che importerebbe necessariamente il trasferimento formale del bene, mentre la possibilità d’uso del bene da parte dei soci (per esempio tramite il noleggio) non sarebbe in contrasto con la normativa (in tal senso NP avrebbe anche ragionato nell’approvare l’analoga domanda di contributo per un carro autocaricante della Cooperativa Filiere Green nel 2019).
I tre motivi di appello si prestano ad una trattazione unitaria.
La ricostruzione dell’appellante, ribadita e precisata nella memoria depositata il 14.3.2025, merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere riformata per difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Come noto, l’istituto de minimis negli aiuti di stato è un regime che permette agli Stati membri dell’Unione Europea di concedere aiuti di una modesta rilevanza finanziaria alle imprese senza dover notificare tali aiuti alla Commissione Europea.
Gli obiettivi principali di tale disciplina sono:
i) evitare distorsioni della concorrenza (limitando l'importo degli aiuti, si riduce il rischio di distorsioni significative nel mercato interno);
ii) facilitare l'accesso agli aiuti al fine di “semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri (…), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza” (CGUE, C-608/19, ECLI:EU:C:2020:865, par. 41).
Il Regolamento UE n. 1407/2013 (relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis ) all’art. 1, comma 1, esclude dal suo perimetro applicativo gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (lettera b) e quelli concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (lettera c), questi ultimi nei casi (lettera ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. L’art. 2 del Regolamento fornisce le definizioni di “prodotti agricoli”, “trasformazione” e “commercializzazione di un prodotto agricolo”.
La non applicabilità del Regolamento cit. al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli discende dalla circostanza che gli aiuti de minimis in tale settore sono disciplinati da una diversa normativa unionale (cfr. considerando nn. 6, 7, 8 e 11 del Reg. n. 1407/2013).
Il bando (allegato A della delibera della G.R. del 11.3.2022, n. 20-4753), all’art. 1, prevede, per quanto qui interessa, che possono essere ammessi ai benefici le cooperative che “operano in qualsiasi settore con riferimento al Regolamento de minimis 1407/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga”.
Altresì, viene previsto espressamente che “Non possono presentare domanda: I soggetti beneficiari che hanno un codice Ateco nel settore dell’Agricoltura primaria dal 01.1; 01.2; 01.3; 01.4; 01.5.”.
Da un punto di vista dei requisiti oggettivi, il bando prevede, inter alia , che i macchinari e/o gli automezzi di cui si prevede l’acquisito devono essere “connessi esclusivamente all’attività aziendale” (art. 6.1., lettera a).
Il provvedimento impugnato motiva l’esclusione dell’odierna appellante sulla base della circostanza per cui il macchinario che dovrebbe essere acquistato finirebbero per essere messo a disposizione dei soci della cooperativa che svolgono attività di produzione agricola primaria.
Tuttavia, la motivazione adottata non è di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione.
Difatti, le società cooperative a mutualità prevalente hanno come scopo principale quello di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. Questo scopo mutualistico è centrale nella loro definizione e operatività (art. 2511-2514 c.c., norme che garantiscono che le cooperative operino principalmente a beneficio dei loro soci, mantenendo un forte legame con la loro funzione social). Tale cornice giuridica comporta che nelle società cooperative a mutualità prevalente i beni della cooperativa non vengono generalmente trasferiti ai soci in modo diretto. Lo scopo principale della cooperativa è fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato, piuttosto che distribuire i beni della cooperativa stessa. Inoltre, il codice civile prevede che le cooperative a mutualità prevalente debbano reinvestire gli utili per migliorare i servizi offerti ai soci o per il raggiungimento degli scopi sociali, piuttosto che distribuirli come dividendi. Questo principio è fondamentale per mantenere la natura mutualistica e sociale della cooperativa.
Il provvedimento di esclusione si limita a evidenziare genericamente che l’aiuto andrebbe a beneficio delle imprese socie operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e, tuttavia, il provvedimento non individua puntualmente, anche tramite riferimento ai relativi codici Ateco e alle informazioni presenti nella domanda di finanziamento, quali siano i campi di attività della Cooperativa e dei soci e quale sia la specifica destinazione del macchinario che la Cooperativa si propone di acquistare.
Resta impregiudicata, ma ciò riguarda il riesercizio del potere, la valutazione, alla luce delle specifiche regole poste dal bando (e, in particolare, quelle sopra richiamate di cui agli artt. 1 e 6), da leggersi anche in senso conforme al quadro normativo comunitario rilevante, della circostanza se la domanda di finanziamento presentata avesse o meno i requisiti soggettivi ed oggettivi per essere accolta.
Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l'effetto, va riformata la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso di primo grado ed annullando i provvedimenti ivi gravati per difetto di motivazione. Rimane salva la conseguente riedizione del procedimento sulla base del vincolo conformativo discendente dalla presente sentenza.
Considerata la particolarità della vicenda, si possono compensare interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con il medesimo impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO