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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 623 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.12.2023, vertente
TRA
[... sequestrati Parte_1
organizzata (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliata
– appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, (C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Reggio Controparte_3 CodiceFiscale_2
Calabria, via Pio XI, presso lo studio dell'avv. Francesca Romana Macrì che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
- appellati ed appellanti incidentale – oggetto: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 784/2018, pubblicata il 21.05.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 1.12.2023, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “per l'udienza del 4.12.2023,
l'Agenzia in epigrafe insiste nelle deduzioni svolte nel motivo di appello e nelle conclusioni ivi rassegnate, ed in particolare nella necessità di un'attenta rivalutazione degli accertamenti posti a fondamento della sentenza di prime cure. Si reitera, pertanto, l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado. Tanto premesso, si insiste affinché codesto Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, respinga la domanda avversaria formulata in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti e compensi di difesa”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 18.10.2023, il procuratore degli appellati/appellanti incidentali così precisava le conclusioni: “con le presenti note si impugna e contesta ogni atto e deduzione avversa, ci si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, si richiamano le proprie note di trattazione già depositate in data 09.06.2020 e le relative conclusioni”;
Con ordinanza dell'8.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.12.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il in Parte_3 persona del legale rappresentante, e , convenivano in Controparte_2 Controparte_3 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l'
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Parte_1 organizzata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire “statuire e dichiarare la tenutezza della convenuta ad eseguire i lavori atti ad impedire l'aggravamento dei danni Pt_1
e necessari per il ripristino dello status quo ante” nonché “condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua nei confronti del e dei singoli condomini e CP_1 CP_2 CP_3 nella misura complessiva di €. 26.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice. Con vittoria di spese e competenze”. Premetteva parte attrice:
-che l'immobile di proprietà della convenuta confinante con il Pt_1 [...]
a causa dello stato di totale abbandono e dell'omessa Parte_3 manutenzione ordinaria e straordinaria, aveva causato gravi danni allo stabile del
Condominio ed all'appartamento dei condomini e CP_2 CP_3 -che, per tale ragione, si rendeva necessario eseguire interventi di messa in sicurezza, oltre che di ripristino dello status quo ante, per un costo complessivo di €. 23.824,00, come da preventivo allegato in atti;
-che, nonostante i numerosi solleciti, la convenuta, da ritenersi responsabile della custodia dell'immobile ex art. 2051 c.c., non aveva provveduto all'esecuzione delle opere in questione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Parte_1 Pt_ beni sequestrati e confiscati criminalità organizzata, in persona
[...] del legale rappresentante, rilevando, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, c.c. del diritto azionato e, in subordine, la non imputabilità, nei suoi confronti, dei danni patiti dagli attori per essere subentrata nella titolarità dell'immobile solo a far data dal 28.03.2007. Chiedeva, poi, all'adito
Tribunale, in via riconvenzionale, di ordinare al di rimuovere le inferriate CP_1 esistenti sul solaio, in quanto abusivamente realizzate su di una superficie ricadente nell'immobile di proprietà dell'Agenzia.
Istruito il giudizio con consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 12.02.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda attrice condannava l' Controparte_4
Confiscati alla Criminalità Organizzata “a eseguire i
[...] lavori indicati dal CTU nella relazione peritale e negli allegati computi metrici” nonché al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. quantificati “in favore di nell'importo di €. 3.668,00 in Controparte_5 valori attuali, oltre agli interessi legali da calcolare, dal 28.03.2007, sulla somma devalutata alla predetta data e rivalutata anno per anno fino alla data della odierna decisione;
in favore di nell'importo di Controparte_3
€.3.668,00 in valori attuali, oltre agli interessi legali da calcolare, dal 28.03.2007, sulla somma devalutata alla predetta data e rivalutata anno per anno fino alla data della odierna decisione”; in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava che “l Parte_1
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata non è obbligata, al termine
[...] dell'esecuzione dei lavori di cui al numero 1) del presente dispositivo, alla posa in opera delle inferriate di protezione”; compensava, per la metà, le spese di lite tra le parti, condannando l Pt_1 convenuta alla rifusione, in favore degli attori, della restante metà ponendo, interamente, a carico della convenuta, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello l' Parte_4
, in persona del legale
[...] rappresentante, chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano, ritualmente, gli appellati rilevando l'infondatezza dell'interposto gravame, con richiesta di rigetto e proponendo appello incidentale avverso quella parte della sentenza che aveva condannato l' al risarcimento dei danni, in loro favore, Pt_1 nella misura del 50% (anziché per l'intero); in accoglimento della domanda riconvenzionale aveva statuito che la convenuta non era obbligata alla posa in opera delle inferriate di protezione;
aveva compensato, parzialmente, le spese legali anziché porle, interamente, a carico dell' Pt_1
Con ordinanza dell'8.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.12.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Si duole, unicamente, l'appellante della circostanza che il Giudice di prime, recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, abbia ritenuto che “il danno lamentato dagli attori sia da ascriversi unicamente alla mancata manutenzione ad opera della convenuta”
“condannandola, conseguentemente, all'esecuzione dei lavori indicati in perizia oltre che al risarcimento dei danni. Adduce sul punto che, come sarebbe emerso nel corso di recenti sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa “i danni lamentati sono da ascrivere all'errata realizzazione del giunto tecnico da parte del oltre che alla mancata impermeabilizzazione Parte_3 della porzione di tompagno a contatto con tale giunto e all'inidonea protezione dei vani finestra Sidari- Montari”.
Sulla scorta di tali motivi insiste per la riforma della gravata sentenza con conseguente rigetto della domanda attrice e vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
La doglianza non può essere accolta.
Va, anzitutto, rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, tanto che, come tale, è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti per essere affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Ciò posto, è orientamento della giurisprudenza di legittimità più consolidato quello secondo il quale, qualora sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed il giudice ne condivida i risultati, questi non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (cfr. per l'affermazione del principio Cass
10202/2008; Cass 3881/2006). In siffatto ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche. In altri termini l'autorità giudiziaria può affidare al consulente tecnico anche l'incarico di accertare i fatti dedotti in controversia e, le relative risultanze, consentono al giudice, ove egli ritenga di condividerle, di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Peraltro, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (Cassazione civile, sez. II, 18/12/2012, n. 23362 ile 2007, n. 8355).
Ne consegue, quindi, che alcuna censura può essere mossa, in questa direzione, al
Giudice di prime cure laddove ha ritenuto di recepire le risultanze della consulenza in atti, di cui anche questa Corte condivide il metodo e le conclusioni, considerato che la stessa è il risultato di approfonditi accertamenti tecnici all'esito di numerosi sopralluoghi effettuati dall'ausiliario presso gli immobili oggetto di causa.
Tanto premesso, in punto di qualificazione della domanda, la stessa è stata, correttamente, inquadrata dal Giudice di prime cure alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità da cose in custodia, trattandosi di danni connessi all'immobile di cui la custodia era affidata all' convenuta. Pt_1
Giova rammentare che la più recente giurisprudenza in materia, tende ad individuare, nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché, funzione della norma, è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti. Talché, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo" (Cass. 13.5.1999, n. 4757; v. anche Cass. 26.3.2002,
n. 4308).
È, quindi, evidente che la sussistenza di tale forma di responsabilità è incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n.
2660/2013, n. 20619/2014).
Pertanto, nella specie, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, era necessario verificare se, sulla base degli elementi processuali, parte attrice avesse fornito la prova del nesso causale tra i danni subiti e la loro riconducibilità a fattori imputabili alla convenuta, consistente “nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass., sez. III,
25.7.2008, n. 20427)
Orbene, sul punto, il consulente tecnico d'ufficio ha, in primo luogo, evidenziato “le pessime condizioni” in cui versavano la terrazza e l'autorimessa affidati alla custodia della convenuta - poste a ridosso del fronte posteriore del fabbricato condominiale - rilevando “ampie rotture dei lucernai (vetri e lastre di copertura), rotture dei pluviali interni scatolati, presenza di vegetazione spontanea attecchita tra le commessure della pavimentazione ecc.… oltre alla mancanza di una scala d'accesso” e precisando che “… a causa di un difetto di costruzione o di un sopravvenuto assestamento, una consistente quantità d'acqua meteorica precipitata sulla terrazza, defluisce verso il giunto tra i due edifici e da questi si trasmette alle pareti del fabbricato nei punti a ridosso degli appartamenti. Il fenomeno diviene più consistente quando le precipitazioni atmosferiche più cospicue producono l'allagamento della terrazza a causa dell'insufficienza delle sezioni di scolo (le dimensioni dei pluviali) ridotte ulteriormente dalla presenza di materiale depositatovi a causa della mancanza di manutenzione…le infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza e che interessano il giunto tecnico tra i due fabbricati dove l'acqua si insinua e imbibisce le opera murarie contigue (murature di tompagno, solai, travi e pilastri) dei due fabbricati e si trasmette all'interno degli appartamenti e dei sottostanti garage, oltre che dell'autorimessa, generando i fenomeni deteriorativi lamentati dai condomini (che producono l'ossidazione e il rigonfiamento dei ferri di armatura degli elementi strutturali in cemento armato, la frantumazione delle sezioni di calcestruzzo copri ferro e il distacco delle opere di finitura all'interno degli appartamenti dei condomini attori) ”. A fronte di tale accertamento - attestante la violazione dell'obbligo del custode di vigilare e mantenere “la cosa” sotto il suo controllo al fine di evitare eventuali pregiudizi a terzi - parte convenuta non ha fornito, com'era suo onere, prova liberatoria del caso fortuito essendosi, invece, limitata a contestare, genericamente, la domanda attorea.
Nondimeno, anche in questa sede, nel censurare il ragionamento del Giudice di prime cure in merito alla sua responsabilità, parte appellante non ha addotto alcun significativo elemento di fatto che, trascurato dal giudice di merito o dal suo consulente, avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella censurata.
Ne consegue, alla luce delle risultanze processuali in atti, che debba condividersi in toto la decisione del Tribunale laddove ha attribuito la responsabilità nella causazione dell'evento all' convenuta per non aver adottato tutte le misure necessarie Pt_1 affinché venisse evitato il danno arrecato all'immobile di parte attrice in maniera tale che, il bene nella sua disponibilità, connotato da rilevanti carenze strutturali e manutentive, non recasse pregiudizio a terzi.
Parimenti infondato è il gravame incidentale con il quale gli appellati/appellanti incidentali si dolgono della circostanza che il Giudice di prime cure: a) abbia decurtato la misura del risarcimento nella misura del 50% dell'importo accertato dal consulente tecnico d'ufficio per i danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua dai singoli condomini e;
b) abbia statuito, in accoglimento della domanda CP_2 CP_3 riconvenzionale, che la convenuta non era obbligata alla posa in opera delle inferriate di protezione;
c) abbia compensato, parzialmente, le spese legali anziché porle, interamente, a carico dell' Pt_1
Invero, con riferimento alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale, sulla scorta delle contestazioni di parte convenuta – provate dall'allegata documentazione – prendeva atto che l' era subentrata nella titolarità dell'immobile solo al Pt_1 momento della confisca, divenuta definitiva in data 28.3.2007 mentre, nell'atto di citazione, datato 2012, si allegava che l'immobile in questione aveva cagionato ingenti danni agli attori a causa dello stato di abbandono ultradecennale.
Riteneva, quindi, correttamente il primo Giudice, di dovere ridurre del 50% la misura del risarcimento – in quanto la responsabilità per i danni cagionati poteva essere attribuita all' solo per il periodo intercorrente tra il 2007 ed il 2012 - in Pt_1 applicazione del principio secondo il quale “la responsabilità delle conseguenze di un fatto dannoso iniziato già prima dell'acquisto della proprietà del bene non può gravare, interamente, sull'attuale proprietaria”. Tale ragionamento è del tutto condivisibile, oltre che conforme all'orientamento della
Cassazione a Sezioni Unite “va escluso che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto” (Cass. S.U. n. 9449/2016) in quanto “l'obbligazione risarcitoria per danni da infiltrazione non è obbligazione rem, che si trasferisce dal venditore CP_6 all'acquirente con il passaggio di proprietà dell'immobile da cui proviene il danno, ma è connessa all'essere custode dell'immobile nel momento in cui i danni si verificano” (Cass. n. 18855/2013).
Altrettanto condivisibile è la decisione del Tribunale nella parte in cui ha onerato la convenuta dello smontaggio delle inferriate di protezione poste sugli infissi esterni degli appartamenti dei condomini e (che si affacciano Controparte_2 Controparte_3 sulla terrazza dell'autorimessa) in quanto tale intervento è necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Deve, infine, essere confermata la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, stante il parziale accoglimento della domanda attrice.
Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'
[...]
, in persona del legale Parte_4 rappresentante pro-tempore, e sull'appello incidentale proposto dal
[...]
in persona del legale rappresentante, e Parte_3 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 784/2018, pubblicata CP_3 il 21.05.2018, così decide:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- compensa, interamente, tra le parti le spese del presente grado;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.07.2024.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 623 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.12.2023, vertente
TRA
[... sequestrati Parte_1
organizzata (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliata
– appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, (C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Reggio Controparte_3 CodiceFiscale_2
Calabria, via Pio XI, presso lo studio dell'avv. Francesca Romana Macrì che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
- appellati ed appellanti incidentale – oggetto: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 784/2018, pubblicata il 21.05.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 1.12.2023, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “per l'udienza del 4.12.2023,
l'Agenzia in epigrafe insiste nelle deduzioni svolte nel motivo di appello e nelle conclusioni ivi rassegnate, ed in particolare nella necessità di un'attenta rivalutazione degli accertamenti posti a fondamento della sentenza di prime cure. Si reitera, pertanto, l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado. Tanto premesso, si insiste affinché codesto Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, respinga la domanda avversaria formulata in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti e compensi di difesa”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 18.10.2023, il procuratore degli appellati/appellanti incidentali così precisava le conclusioni: “con le presenti note si impugna e contesta ogni atto e deduzione avversa, ci si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, si richiamano le proprie note di trattazione già depositate in data 09.06.2020 e le relative conclusioni”;
Con ordinanza dell'8.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.12.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il in Parte_3 persona del legale rappresentante, e , convenivano in Controparte_2 Controparte_3 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l'
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Parte_1 organizzata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire “statuire e dichiarare la tenutezza della convenuta ad eseguire i lavori atti ad impedire l'aggravamento dei danni Pt_1
e necessari per il ripristino dello status quo ante” nonché “condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua nei confronti del e dei singoli condomini e CP_1 CP_2 CP_3 nella misura complessiva di €. 26.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice. Con vittoria di spese e competenze”. Premetteva parte attrice:
-che l'immobile di proprietà della convenuta confinante con il Pt_1 [...]
a causa dello stato di totale abbandono e dell'omessa Parte_3 manutenzione ordinaria e straordinaria, aveva causato gravi danni allo stabile del
Condominio ed all'appartamento dei condomini e CP_2 CP_3 -che, per tale ragione, si rendeva necessario eseguire interventi di messa in sicurezza, oltre che di ripristino dello status quo ante, per un costo complessivo di €. 23.824,00, come da preventivo allegato in atti;
-che, nonostante i numerosi solleciti, la convenuta, da ritenersi responsabile della custodia dell'immobile ex art. 2051 c.c., non aveva provveduto all'esecuzione delle opere in questione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Parte_1 Pt_ beni sequestrati e confiscati criminalità organizzata, in persona
[...] del legale rappresentante, rilevando, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, c.c. del diritto azionato e, in subordine, la non imputabilità, nei suoi confronti, dei danni patiti dagli attori per essere subentrata nella titolarità dell'immobile solo a far data dal 28.03.2007. Chiedeva, poi, all'adito
Tribunale, in via riconvenzionale, di ordinare al di rimuovere le inferriate CP_1 esistenti sul solaio, in quanto abusivamente realizzate su di una superficie ricadente nell'immobile di proprietà dell'Agenzia.
Istruito il giudizio con consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 12.02.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda attrice condannava l' Controparte_4
Confiscati alla Criminalità Organizzata “a eseguire i
[...] lavori indicati dal CTU nella relazione peritale e negli allegati computi metrici” nonché al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. quantificati “in favore di nell'importo di €. 3.668,00 in Controparte_5 valori attuali, oltre agli interessi legali da calcolare, dal 28.03.2007, sulla somma devalutata alla predetta data e rivalutata anno per anno fino alla data della odierna decisione;
in favore di nell'importo di Controparte_3
€.3.668,00 in valori attuali, oltre agli interessi legali da calcolare, dal 28.03.2007, sulla somma devalutata alla predetta data e rivalutata anno per anno fino alla data della odierna decisione”; in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava che “l Parte_1
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata non è obbligata, al termine
[...] dell'esecuzione dei lavori di cui al numero 1) del presente dispositivo, alla posa in opera delle inferriate di protezione”; compensava, per la metà, le spese di lite tra le parti, condannando l Pt_1 convenuta alla rifusione, in favore degli attori, della restante metà ponendo, interamente, a carico della convenuta, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello l' Parte_4
, in persona del legale
[...] rappresentante, chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano, ritualmente, gli appellati rilevando l'infondatezza dell'interposto gravame, con richiesta di rigetto e proponendo appello incidentale avverso quella parte della sentenza che aveva condannato l' al risarcimento dei danni, in loro favore, Pt_1 nella misura del 50% (anziché per l'intero); in accoglimento della domanda riconvenzionale aveva statuito che la convenuta non era obbligata alla posa in opera delle inferriate di protezione;
aveva compensato, parzialmente, le spese legali anziché porle, interamente, a carico dell' Pt_1
Con ordinanza dell'8.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.12.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Si duole, unicamente, l'appellante della circostanza che il Giudice di prime, recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, abbia ritenuto che “il danno lamentato dagli attori sia da ascriversi unicamente alla mancata manutenzione ad opera della convenuta”
“condannandola, conseguentemente, all'esecuzione dei lavori indicati in perizia oltre che al risarcimento dei danni. Adduce sul punto che, come sarebbe emerso nel corso di recenti sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa “i danni lamentati sono da ascrivere all'errata realizzazione del giunto tecnico da parte del oltre che alla mancata impermeabilizzazione Parte_3 della porzione di tompagno a contatto con tale giunto e all'inidonea protezione dei vani finestra Sidari- Montari”.
Sulla scorta di tali motivi insiste per la riforma della gravata sentenza con conseguente rigetto della domanda attrice e vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
La doglianza non può essere accolta.
Va, anzitutto, rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, tanto che, come tale, è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti per essere affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Ciò posto, è orientamento della giurisprudenza di legittimità più consolidato quello secondo il quale, qualora sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed il giudice ne condivida i risultati, questi non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (cfr. per l'affermazione del principio Cass
10202/2008; Cass 3881/2006). In siffatto ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche. In altri termini l'autorità giudiziaria può affidare al consulente tecnico anche l'incarico di accertare i fatti dedotti in controversia e, le relative risultanze, consentono al giudice, ove egli ritenga di condividerle, di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Peraltro, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (Cassazione civile, sez. II, 18/12/2012, n. 23362 ile 2007, n. 8355).
Ne consegue, quindi, che alcuna censura può essere mossa, in questa direzione, al
Giudice di prime cure laddove ha ritenuto di recepire le risultanze della consulenza in atti, di cui anche questa Corte condivide il metodo e le conclusioni, considerato che la stessa è il risultato di approfonditi accertamenti tecnici all'esito di numerosi sopralluoghi effettuati dall'ausiliario presso gli immobili oggetto di causa.
Tanto premesso, in punto di qualificazione della domanda, la stessa è stata, correttamente, inquadrata dal Giudice di prime cure alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità da cose in custodia, trattandosi di danni connessi all'immobile di cui la custodia era affidata all' convenuta. Pt_1
Giova rammentare che la più recente giurisprudenza in materia, tende ad individuare, nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché, funzione della norma, è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti. Talché, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo" (Cass. 13.5.1999, n. 4757; v. anche Cass. 26.3.2002,
n. 4308).
È, quindi, evidente che la sussistenza di tale forma di responsabilità è incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n.
2660/2013, n. 20619/2014).
Pertanto, nella specie, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, era necessario verificare se, sulla base degli elementi processuali, parte attrice avesse fornito la prova del nesso causale tra i danni subiti e la loro riconducibilità a fattori imputabili alla convenuta, consistente “nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass., sez. III,
25.7.2008, n. 20427)
Orbene, sul punto, il consulente tecnico d'ufficio ha, in primo luogo, evidenziato “le pessime condizioni” in cui versavano la terrazza e l'autorimessa affidati alla custodia della convenuta - poste a ridosso del fronte posteriore del fabbricato condominiale - rilevando “ampie rotture dei lucernai (vetri e lastre di copertura), rotture dei pluviali interni scatolati, presenza di vegetazione spontanea attecchita tra le commessure della pavimentazione ecc.… oltre alla mancanza di una scala d'accesso” e precisando che “… a causa di un difetto di costruzione o di un sopravvenuto assestamento, una consistente quantità d'acqua meteorica precipitata sulla terrazza, defluisce verso il giunto tra i due edifici e da questi si trasmette alle pareti del fabbricato nei punti a ridosso degli appartamenti. Il fenomeno diviene più consistente quando le precipitazioni atmosferiche più cospicue producono l'allagamento della terrazza a causa dell'insufficienza delle sezioni di scolo (le dimensioni dei pluviali) ridotte ulteriormente dalla presenza di materiale depositatovi a causa della mancanza di manutenzione…le infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza e che interessano il giunto tecnico tra i due fabbricati dove l'acqua si insinua e imbibisce le opera murarie contigue (murature di tompagno, solai, travi e pilastri) dei due fabbricati e si trasmette all'interno degli appartamenti e dei sottostanti garage, oltre che dell'autorimessa, generando i fenomeni deteriorativi lamentati dai condomini (che producono l'ossidazione e il rigonfiamento dei ferri di armatura degli elementi strutturali in cemento armato, la frantumazione delle sezioni di calcestruzzo copri ferro e il distacco delle opere di finitura all'interno degli appartamenti dei condomini attori) ”. A fronte di tale accertamento - attestante la violazione dell'obbligo del custode di vigilare e mantenere “la cosa” sotto il suo controllo al fine di evitare eventuali pregiudizi a terzi - parte convenuta non ha fornito, com'era suo onere, prova liberatoria del caso fortuito essendosi, invece, limitata a contestare, genericamente, la domanda attorea.
Nondimeno, anche in questa sede, nel censurare il ragionamento del Giudice di prime cure in merito alla sua responsabilità, parte appellante non ha addotto alcun significativo elemento di fatto che, trascurato dal giudice di merito o dal suo consulente, avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella censurata.
Ne consegue, alla luce delle risultanze processuali in atti, che debba condividersi in toto la decisione del Tribunale laddove ha attribuito la responsabilità nella causazione dell'evento all' convenuta per non aver adottato tutte le misure necessarie Pt_1 affinché venisse evitato il danno arrecato all'immobile di parte attrice in maniera tale che, il bene nella sua disponibilità, connotato da rilevanti carenze strutturali e manutentive, non recasse pregiudizio a terzi.
Parimenti infondato è il gravame incidentale con il quale gli appellati/appellanti incidentali si dolgono della circostanza che il Giudice di prime cure: a) abbia decurtato la misura del risarcimento nella misura del 50% dell'importo accertato dal consulente tecnico d'ufficio per i danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua dai singoli condomini e;
b) abbia statuito, in accoglimento della domanda CP_2 CP_3 riconvenzionale, che la convenuta non era obbligata alla posa in opera delle inferriate di protezione;
c) abbia compensato, parzialmente, le spese legali anziché porle, interamente, a carico dell' Pt_1
Invero, con riferimento alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale, sulla scorta delle contestazioni di parte convenuta – provate dall'allegata documentazione – prendeva atto che l' era subentrata nella titolarità dell'immobile solo al Pt_1 momento della confisca, divenuta definitiva in data 28.3.2007 mentre, nell'atto di citazione, datato 2012, si allegava che l'immobile in questione aveva cagionato ingenti danni agli attori a causa dello stato di abbandono ultradecennale.
Riteneva, quindi, correttamente il primo Giudice, di dovere ridurre del 50% la misura del risarcimento – in quanto la responsabilità per i danni cagionati poteva essere attribuita all' solo per il periodo intercorrente tra il 2007 ed il 2012 - in Pt_1 applicazione del principio secondo il quale “la responsabilità delle conseguenze di un fatto dannoso iniziato già prima dell'acquisto della proprietà del bene non può gravare, interamente, sull'attuale proprietaria”. Tale ragionamento è del tutto condivisibile, oltre che conforme all'orientamento della
Cassazione a Sezioni Unite “va escluso che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto” (Cass. S.U. n. 9449/2016) in quanto “l'obbligazione risarcitoria per danni da infiltrazione non è obbligazione rem, che si trasferisce dal venditore CP_6 all'acquirente con il passaggio di proprietà dell'immobile da cui proviene il danno, ma è connessa all'essere custode dell'immobile nel momento in cui i danni si verificano” (Cass. n. 18855/2013).
Altrettanto condivisibile è la decisione del Tribunale nella parte in cui ha onerato la convenuta dello smontaggio delle inferriate di protezione poste sugli infissi esterni degli appartamenti dei condomini e (che si affacciano Controparte_2 Controparte_3 sulla terrazza dell'autorimessa) in quanto tale intervento è necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Deve, infine, essere confermata la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, stante il parziale accoglimento della domanda attrice.
Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'
[...]
, in persona del legale Parte_4 rappresentante pro-tempore, e sull'appello incidentale proposto dal
[...]
in persona del legale rappresentante, e Parte_3 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 784/2018, pubblicata CP_3 il 21.05.2018, così decide:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- compensa, interamente, tra le parti le spese del presente grado;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.07.2024.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)