Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 663/2018 del Tribunale di La Spezia, promossa da:
e rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Pier Giorgio Leoni e Gabriele Calevro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in La Spezia, p.zza C. Battisti 40, come da mandato in atti
Attori in riassunzione
Contro
, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, CP_1 dagli Avv.ti Gianni Gallo e Paolo Piras, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via G. D'Annunzio n 2/21, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in ragione dei principi affermati nella sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, nel giudizio R.G. RGN: 01909/22, Seconda Sezione, con ordinanza del 30.04.2024 n. 11601/2024 e quindi in accoglimento delle già rassegnate conclusioni nel giudizio in epigrafe che, per mero scrupolo difensivo di trascrivono integralmente: “(Voglia), in rito e nel merito, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato e per l'effetto ad integrale conferma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale della Spezia, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto prescritte, inammissibili per difetto di legittimazione passiva e carenza di interesse,
e comunque, infondate in fatto e diritto.” Nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le richieste istruttorie di parte appellante si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie, anche in contro prova, siccome formulate negli scritti difensivi di cui al Giudizio di primo grado. Con condanna a favore degli odierni istanti delle spese e compenso del presente giudizio e di tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi incluso il giudizio di Cassazione, oltre accessori di legge, IVA e CPA, ed al rimborso dei contributi unificati per il giudizio in cassazione e nel presente giudizio in riassunzione.”
Per la convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e domanda, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in atto, in accoglimento dei motivi d'appello sollevati dalla concludente, riformare la sentenza di primo grado e, per
l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del manufatto in muratura eretto arbitrariamente ed illecitamente dai signori e a chiusura della porta Parte_2 Parte_1 di proprietà della signora e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i CP_1 signori e -in solido tra loro- a ridurre in pristino il Parte_2 Parte_1 muro da loro eretto nel localedisimpegno al piano primo sottostrada dell'immobile ubicato in
Arcola, via Oberto Doria n 78 a ridosso della porta di proprietà della concludente. In via alternativa e subordinata, determinare l'opera necessaria ed i relativi costi per abbattere il muro e ripristinare la situazione quo ante per consentire alla concludente di utilizzare la porta medesima, oltre agli eventuali oneri e pratiche urbanistiche necessarie a tal fine, autorizzando la concludente all'esecuzione dell'opera di demolizione;
dichiarare tenuti e condannare i signori e –in solido tra loro- a pagare Parte_2 Parte_1 il valore dell'opera di demolizione ed ogni altro costo necessario, in misura non inferiore ad € 1.000,00, o diversa liquidanda somma, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze dei vari gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il CP_1
Tribunale di La Spezia, e chiedendo accertare e Parte_2 Parte_1 dichiarare l'illegittimità del manufatto in muratura a chiusura della porta di sua proprietà, con determinazione dell'opera necessaria per l'abbattimento del muro ed il ripristino della situazione preesistente e con condanna dei convenuti in solido al pagamento dell'opera di demolizione, oltre ogni altro costo ed oltre il risarcimento del danno per mancato utilizzo del passaggio attraverso la porta.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietaria in forza di atto di compravendita del 19.7.2002, di un immobile sito in Arcola, disposto su due livelli, il cui piano inferiore era formato da una stanza e un ripostiglio, con una porta che conduceva ad un locale disimpegno, che a sua volta conduceva direttamente mediante una scalinata alla via pubblica;
-tale porta era stata murata arbitrariamente, senza alcuna preventiva comunicazione ed autorizzazione, neppure comunale, dai convenuti e , Parte_2 Pt_1 proprietari dell'unità immobiliare confinante e di cantina pertinenziale;
-nonostante i continui inviti dell'attrice nei confronti dei convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi, ciò non avveniva ed anzi questi ultimi avevano promosso una procedura di ATP, nel cui ambito avevano ammesso di avere murato la porta.
Si costituivano in giudizio e eccependo, in via preliminare, Parte_2 Parte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva, essendo il disimpegno oggetto di causa di proprietà di tale , la carenza di interesse Parte_3 ad agire dell'attrice, la quale aveva a sua volta eretto una parete in muratura nel lato di sua proprietà, e la prescrizione della pretesa servitù di passo ex art. 1073 c.c., per essere il diritto non più esercitato da oltre cinquant'anni stante la presenza di un lavandino murato da nel lato di proprietà di quest'ultimo, che impediva l'apertura della porta murata ed Parte_3 il relativo esercizio del diritto di servitù. Nel merito, deducevano l'infondatezza delle domande avversarie, concludendo per il rigetto delle stesse.
Il Tribunale rilevava che, le domande erano inammissibili per carenza di legittimazione passiva dei convenuti e comunque infondate nel merito, per cui, con l'impugnata sentenza, rigettava le domande dell'attrice, condannandola al pagamento in favore dei convenuti in solito delle spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello . CP_1
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Erronea valutazione dei documenti in atti ed errata qualificazione dell'azione; 2) Errata ricostruzione delle circostanze di fatto ed errata applicazione delle norme di diritto.
Parte appellata instava per la conferma della pronuncia impugnata.
La Corte rilevava che l'azione proposta da parte appellante si inquadrava nella previsione di cui all'art. 2058 c.c., ragion per cui la legittimazione passiva spettava all'autore dell'illecito, ed evidenziava come la costruzione di un muro volta ad occludere una veduta non fosse consentita dal codice civile, pertanto, con sentenza n. 1145/2021 così statuiva: “Condanna
e a ridurre in pristino il muro presente nel locale- Parte_2 Parte_1 disimpegno al piano primo sottostrada dell'immobile ubicato in Arcola, Via Oberto Doria n.78
a ridosso della porta di sua proprietà; condanna e a Parte_2 Parte_1 rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro CP_1
1.620,00 per compensi, oltre contributo unificato e spese generali al 15% per il giudizio di primo grado ed in euro 1.577,00 per compensi, oltre contributo unificato e spese generali al
15% per il giudizio di appello.”
Contro tale provvedimento e proponevano ricorso per Parte_1 Parte_2
Cassazione chiedendo annullare la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, formulando i seguenti motivi di doglianza: 1) Art. 360 c.p.c. n. 3 –Violazione e falsa applicazione di legge. Carenza di legittimazione passiva degli odierni ricorrenti. Violazione dell'art. 1172 e dell'art. 1173 c.c.- Violazione dell'art. 1079 c.c. Violazione dell'art. 2058 c.c, assumendo che la sentenza di appello risultava viziata laddove non accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta dai convenuti applicando per altro erroneamente l'art. 2058 c.c. in luogo dell'art. 1079 c.c.; 2) Art. 360 c.p.c. n. 3 –Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione degli artt. 900, 907 c.c. Violazione dell'art. 1027 c.c., dell'art. 1073 c.c. e dell'art. 1074 c.c. sotto diverso profilo, nonché dell'art. 112 c.p.c. La sentenza di appello risultava ulteriormente viziata nella parte in cui riconosceva un diritto di
“veduta” in capo all'attrice in assenza di domanda. In particolare, era violato il principio di tipicità delle servitù prediali, stante la confusione tra il diritto di servitù di passo, connesso all'utilizzo di una porta, ed il diritto di veduta. Sussisteva un vizio di ultra petizione la sentenza impugnata;
3) Articolo 360 c.p.c. n. 3 – Violazione dell'art. 100 c.p.c. Assenza di un interesse meritevole di tutela – Articolo 360 c.p.c. n.
4. Nullità della sentenza per illogicità – Difetto di motivazione – contraddittorietà. La sentenza impugnata violava l'art. 100 c.p.c. giacché, la porta di cui si discute risulterebbe comunque murata dal lato di proprietà delle medesima, impedendole così di ricevere comunque “luce ed aria” come invece erroneamente statuito dalla Corte di Appello di Genova.
Resisteva, con controricorso, che, respingendo e contestando gli avversi CP_1 motivi, chiedeva il rigetto del ricorso proposto e la conferma della sentenza della Corte
d'Appello di Genova.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11601 del 30.04.2024 accoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Cassava la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 chiedevano respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato,
e rigettare tutte le domande di parte appellante in quanto prescritte, inammissibili per difetto di legittimazione passiva e carenza di interesse e comunque infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio domandando accertare e dichiarare l'illegittimità del CP_1 manufatto in muratura eretto arbitrariamente ed illegittimamente dai e a Parte_2 Pt_1 chiusura della porta di proprietà e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra CP_1 loro, a ridurre in pristino il muro da loro eretto nel locale disimpegno al piano primo sottostrada dell'immobile. In via subordinata, chiedeva determinare l'opera necessaria ed i relativi costi per abbattere il muro e ripristinare la situazione quo ante, dichiarando tenuti e condannare e a pagare il valore dell'opera di demolizione Parte_2 Parte_1 ed ogni altro costo necessario, con vittoria di spese dei vari gradi di giudizio.
Con provvedimento del 29.4.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 29.04.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo e il secondo profilo del secondo, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Con riferimento a quest'ultimo la Cassazione ha statuito che “la Corte d'appello ha riconosciuto la sussistenza di una «servitù di veduta a favore dell'immobile» di parte attrice, consistente nello «sfruttare la porta per dare luce ed aria» al locale sebbene parte attrice avesse prospettato la sussistenza del diverso diritto di servitù di passaggio attraverso il locale disimpegno, esercitato per mezzo della porta poi occlusa;
che la decisione non è conforme al principio di diritto secondo cui il potere - dovere del giudice di merito di interpretare la domanda e di qualificare giuridicamente i fatti allegati e le domande proposte incontra - anche in appello - un limite nell'oggetto della contestazione, all'interno del quale la decisione deve essere mantenuta, cosicché' il giudice, nel definire e qualificare i rapporti tra le parti, non può esorbitare dalle loro richieste ne' introdurre un nuovo tema di indagine
(Cass. Sez. 2, n. 3366 del 20/02/2004).”
La Corte d'Appello aveva inquadrato l'azione proposta da parte appellante nell'ambito della previsione di cui all'art. 2058 cc, ravvisando la legittimazione passiva in capo all'autore dell'illecito contestato.
La pronuncia che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, in accoglimento del primo motivo, ha quindi statuito che “a ciò si aggiunga che, pur riconoscendo la sussistenza di una servitù a favore dell'immobile di parte attrice e a carico del disimpegno, la Corte territoriale non ha proceduto ad accertare la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile asseritamente servente in capo ai convenuti”, chiarendo che “sul punto, deve rilevarsi che nella confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie (Cass. Sez. 6 - 2, n. 1332 del 22/01/2014).”
Dal giudizio di fondatezza delle due censure è derivato l'assorbimento dei restanti motivi.
Gli attori nel presente giudizio di rinvio assumono che, alla luce dei principi espressi dalla
Cassazione, l'unico soggetto legittimato passivo di questo giudizio è , Parte_3 proprietario del fondo asseritamente servente, ed in applicazione del principio di corrispondenza fra “chiesto e pronunciato” la domanda attrice deve essere inquadrata come
“confessoria servitutis” e non di accertamento del diritto di veduta.
L'azione svolta ed oggetto del presente accertamento riguarda quindi, come statuito dal giudizio di legittimità, la sussistenza del diritto di servitù di passaggio attraverso il locale disimpegno, esercitato per mezzo della porta poi occlusa, e non il diritto di veduta.
Occorre quindi ora procedere all'accertamento, omesso dalla precedente pronuncia della
Corte territoriale (come statuito dalla Suprema Corte), della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile asseritamente servente (il disimpegno).
La sentenza di primo grado aveva dato atto – alla luce degli accertamenti peritali - del fatto che la porta di proprietà attorea non è stata toccata, avendo i convenuti eretto una parete nel disimpegno di proprietà (come emerge dalle planimetrie catastali), posta Parte_3 ad una distanza di 8 cm dalla porta medesima, pari alla dimensione dell'intercapedine riscontrata dal perito.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dagli odierni attori è fondata sul presupposto che il disimpegno sia di proprietà di tale , alla luce dalle Parte_3 planimetrie catastali in atti.
Secondo l'assunto della convenuta il locale disimpegno non è di proprietà esclusiva del
(la planimetria allegata all'atto notarile non individua alcun vano comune ed Parte_3 anzi, accanto alla proprietà di controparte viene indicata la sola proprietà ), ma è Parte_3 un bene comune ai signori , , con la conseguenza che CP_1 Controparte_2 Parte_3 sarebbe legittimo da parte di tutti i partecipanti alla comunione il diritto di utilizzo di tale locale e quindi anche il diritto di passaggio sullo stesso.
Parte attrice eccepisce la tardività delle allegazioni di controparte in ordine alla comproprietà del disimpegno ed alla asserita violazione del pari uso dei comproprietari di cui all'art. 1102 cc.
Sul punto si rileva che comunque , anche ad aderire alla prospettazione di parte convenuta, avendo quest'ultima domandato la demolizione di un ostacolo all'esercizio della servitù, si rende necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari del fondo servente (Cass.
Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016), mentre il terzo proprietario non è pate del giudizio.
Va comunque dato atto che dall'atto di acquisto della proprietà della conventa non CP_1
è emersa alcuna indicazione di servitù, né pervero di una proprietà comune ai soggetti indicati dalla convenuta, confinante con quella acquistata in proprietà esclusiva.
Per completezza si osserva che la convenuta - come sottolineato dagli attori - CP_1 neppure ha fornito prova dell'esistenza di tale servitù. Conclusivamente, le domande formulate da devono essere rigettate. CP_1
Le spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità seguono la soccombenza dell'odierna convenuta e si liquidano in conformità al DM 55/2015 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronnciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta le domande formulate da . CP_1
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
e che liquida: Parte_2 quanto al presente giudizio di rinvio in € 3473,00, oltre esposti, rimb forfet 15%, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio di legittimità in € 2757,00, oltre esposti, rimb forfet 15%, iva e cpa come per legge.
Genova, 5.5.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno