Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 852/2023
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
ORDINANZA
Il giudice
Nel procedimento cautelare ex art. 1172 c.c. e 688 c.p.c. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Gaetano Salemi;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) con l'avv. Calogero Termine Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
nonché
(c.f. ) con l'avv. Teresa Balsamo CP_2 C.F._2
RESISTENTE nonché
(c.f. ; CP_3 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
***
A scioglimento della riserva che precede: visti gli artt. 669-bis e s.s. c.p.c., 688 c.p.c. e 1172 c.c.;
O s s e r v a
Il presente procedimento concerne la denuncia di danno temuto presentata dal ricorrente a fronte di infiltrazioni nel proprio appartamento di proprietà, Parte_1
situato al piano terra e primo dell'edificio condominiale ad Agrigento Via Gela n.15 (Foglio
163 Part. 3482 Sub 506/508). Le infiltrazioni, in tesi, proverrebbero da pari condominiali
1
Part. 3482 Sub 27).
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_4
cautelare in assenza dei relativi presupposti di periculum in mora e ritenendola comunque infondata nel merito.
Si è costituito il resistente (mentre la coniuge , ritualmente CP_2 CP_3
evocata in giudizio, è rimasta contumace) eccependo innanzitutto la non integrità del contraddittorio in quanto l'immobile sarebbe nel possesso della coniuge del loro figlio
[...]
, nata ad [...] il [...]), a lei assegnata quale casa coniugale in sede Persona_1
di separazione. Ha quindi chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso o comunque rigettarlo nel merito.
Dopo alcuni rinvii alla luce dei tentativi di soluzione bonaria della controversia, è stata disposta CT (Arch. ) e successivamente la causa è stata posta in decisione. Persona_2
Per quanto concerne l'eccezione di non integrità del contraddittorio avanzata dal resistente essa va disattesa in quanto le opere richieste dal ricorrente CP_2
attengono alla manutenzione straordinaria in capo ai proprietari e non si ravvisa il litisconsorzio della detentrice qualificata assegnataria della casa coniugale (alla quale peraltro il ricorrente non ha imputato alcuna specifica condotta rilevante ai fini della denuncia di danno temuto). Si ritiene pertanto che gli obblighi di manutenzione e custodia permangano in capo ai proprietari senza necessità di chiamare in causa la coniuge del di loro figlio.
Dall'analisi svolta da perito sono emersi elementi di pericolo tali da ritenere ammissibile il ricorso, in quanto il fenomeno infiltrativo potrebbe peggiorare nel tempo anche prescindendo da quando esso sia iniziato;
ancorché non siano stati espressamente stimati tali danni, essi sono comunque preventivabili in assenza delle idonee opere oggetto del computo metrico effettuato dal CT.
2 Nel merito, il perito ha individuato nell'appartamento del ricorrente (sub 506/508) le seguenti problematiche:
Piano Terra
A. Efflorescenza con distacco e sgretolamento dello strato di intonaco in gesso e dello
strato di pittura alla base della muratura perimetrale interna sia sul fronte Sud che sul fronte
Nord; Piano Primo
B. Distacco dello strato di pittura a soffitto nelle stanze denominate Disimpegno 2,
Ripostiglio 3, Camera 3 e WC 2;
All'esterno vengono rilevati fenomeni di degrado sul prospetto Sud (lato Baglio):
C. Macchie di umidità e crepe dell'intonaco sulla fascia di prospetto in corrispondenza a
ridosso del parapetto del Terrazza/Lastrico solare di proprietà ; Pt_2
Per quanto concerne la causa di tali criticità, il CT ha accertato che il “Degrado Tipo
A” origina dal Distacco del battiscopa perimetrale esterno in tufo di pertinenza al 100 %
del Condominio, mentre il “Degrado Tipo B e di Tipo C” origina dalla cattiva gestione delle acque meteoriche afferenti sulla Terrazza facente parte dell'u.i. distinta al Sub 27 (di proprietà dei coniugi ) che determinano infiltrazioni all'interno dell'u.i. Sub Pt_2
506/508 e il precoce deterioramento dell'intonaco esterno.
Poiché la terrazza risulta di uso esclusivo dei coniugi (proprietari del sub 27), Pt_2
essa si configura come lastrico solare, vista la sua particolare localizzazione al di sopra non solo dell'unità immobiliare del ricorrente ma anche a copertura di parti condominiali.
Troverà quindi applicazione l'art. 1126 c.c. per le spese di manutenzione (per un terzo a carico del proprietario esclusivo del terrazzo e per i restanti due terzi a carico del
. CP_1
Il CT ha quindi provveduto a indicare le opere necessarie per porre fine alle infiltrazioni, opere riportate nell'allegato computo metrico, suddivise per i diversi ripristini
(tipo A, tipo B, tipo C, corrispondenti ai degradi sopra indicati). I degradi di Tipo A risultano di responsabilità diretta in ragione di 1/1 del che risulta custode di tutte le CP_1
3 parti condominiali. Invece i degradi di Tipo B e di Tipo C risultano di responsabilità
condivisa tra il in ragione di 2/3 e i proprietari della terrazza del sub 27 in CP_1
ragione di 1/3.
In ultima analisi, la CT svolta e le
contro
-deduzioni alle osservazioni delle parti sono esaustive e complete, idonee a fondare la decisione sul ricorso cautelare. Ai resistenti deve quindi essere ordinata l'immediata esecuzione dei lavori di cui al computo metrico allegato alla CT, interamente a carico del per i lavori di tipo A e con suddivisione CP_1
delle spese ex art. 1126 per i lavori di cui al tipo B e al tipo C.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo,
secondo il pertinente scaglione di valore per i procedimenti cautelari, con applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità delle questioni trattate. Le spese di CT
saranno poste interamente a carico delle parti resistenti in solido tra loro.
P.Q.M.
visti gli artt. 1172 c.c., 669-bis s.s. c.p.c.; ordina al resistente l'immediata esecuzione dei lavori Controparte_4
indicati nell'elaborato peritale redatto dal CT Arch. all'allegato 4 (computo Persona_2
metrico) limitatamente alla parte “INTERVENTI DI RIPRISTINO degradi TIPO A - Bozza CT
n. 2”;
ordina al resistente e ai resistenti e Controparte_4 CP_2 CP_3
l'immediata esecuzione dei lavori indicati nell'elaborato peritale redatto dal CT
[...]
Arch. all'allegato 4 (computo metrico) limitatamente alla parte Persona_2
“INTERVENTI DI RIPRISTINO degradi TIPO B e TIPO C - Bozza n. 2”, con suddivisione delle relative spese a norma dell'art. 1126 c.c. (1/3 a carico dei resistenti e CP_2 CP_3
, 2/3 a carico del resistente Condominio);
[...]
condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 286,00 per spese esenti ed euro 2.608,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
4 pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, integralmente a carico di parti resistenti in solido.
Si comunichi alle parti costituite.
Agrigento, 15.4.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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