Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 655/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA NO -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 655 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco alla Parte_1 C.F._1
Via G. Carducci, 5 presso lo studio dell'Avv. Rosa Gaglione che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Acerra alla Controparte_1 C.F._2
Via San Francesco D'Assisi, 34 presso lo studio dell'Avv. Francesca La Montagna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.2.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola il 22.8.1986, dal quale sono nati due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26.5.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale di NA NO (avvenuta il 19.6.2019) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di NA NO n. 3714/2021 pubblicata il 30 dicembre
2021, passata in giudicato;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ognuno presso il proprio immobile liberi di fissare la propria dimora e la propria residenza dove vorranno;
2) il IG. verserà la somma di euro 50,00 a titolo di mantenimento della IG.ra , entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, su c.c. a lei intestato;
3) i coniugi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola il 22.8.1986 (atto n. 209, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1986) tra (nata ad [...] il Parte_1
2 V.G. n. 655/2025
25.3.1968) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Controparte_1
motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AFRAGOLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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