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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 159 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
( ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, fraz. Paganica, Via dello Sport n. 14 ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Vico
Picenze n. 30 presso e nello studio degli Avv.ti Marco Scimia (C.F.
[...]
; PEC: tel. & fax 0862/315318) e Domenico C.F._2 Email_1
Pastorelli (C.F. PEC: CodiceFiscale_3
tel e fax 0862/315318), che la Email_2
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente;
-Appellante-
Contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, in qualità di titolare dell'omonima impresa edile avente partita Iva C.F._4 P.IVA_1
con sede in Foligno, località Colle Scandolaro 23, elettivamente domiciliato in C.F._5
Foligno, Piazza Giacomo Matteotti 29, presso l'Avv. Marco Francesco Angeletti del Foro di
Perugia, codice fiscale pec CodiceFiscale_6
fax 0742 349630; Email_3
-Appellato - - 2 -
OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale in arbitrato rituale pronunciato in data
04.11.2022 dal Collegio Arbitrale con sede in L'Aquila, composto da Avv. Paolo Enrico
Guidobaldi (Presidente), Avv. Mauro Carboni (componente) e Avv. Francesco Rosettini
(componente), nella controversia tra e . Controparte_1 Parte_1
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di L'Aquila, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:
1)-dichiarare la nullità assoluta del lodo pronunziato in data 4.11.2022 dal Collegio arbitrale costituito dagli Avv.ti Paolo Enrico Guidobaldi, con funzione di Presidente, e Francesco
Rosettini e Mauro Carboni, in qualità di Arbitri, nell'arbitrato rituale introdotto dal SI
, nella qualità spiegata, nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
, per violazione del principio del contraddittorio, dichiarando assorbito ogni CP_2
altro motivo;
2)-in subordine, dichiarare la nullità assoluta del lodo pronunziato in data 4.11.2022 dal
Collegio arbitrale costituito dagli Avv.ti Paolo Enrico Guidobaldi, con funzione di Presidente,
e Francesco Rosettini e Mauro Carboni, in qualità di Arbitri, nell'arbitrato rituale introdotto dal SI , nella qualità spiegata, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e perché contrastante con precedente sentenza del Tribunale di
[...] CP_2
L'Aquila n. 993/2019, pubblicata il 31.12.2019, pronunziata tra le stesse parti e passata in giudicato;
3)-ancora in subordine, nella sola ipotesi in cui si dovesse ritenere di decidere la controversia nel merito ai sensi del comma 2 dell'art. 830 c.p.c., in riforma del lodo impugnato, rigettare la domanda proposta con l'atto di accesso all'arbitrato del SI , Controparte_1
nella spiegata qualità, perché infondata in fatto ed in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nell'arbitrato e qui formalmente riproposta, condannare il predetto al pagamento in favore della SIa della complessiva somma di euro Parte_1
27.626,04 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre ad euro 25.080,00 a titolo di penale di cui agli artt. 11 comma 6 del contratto di appalto, da contenersi entro un totale di euro
52.000,00.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase arbitrale sia della fase di impugnazione”
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in via principale, respingere l'impugnazione in quanto inammissibile e infondata;
- 3 -
in via subordinata, ove codesta Ecc.ma Corte procedesse alla fase rescissoria: dichiarare, in via preliminare, controparte decaduta dalle eccezioni di non conformità delle opere ai sensi dell'art. 1667, 2° comma, c.c., e comunque per aver accettato l'opera ai sensi dell'art. 1667,
1° comma, e 1665 c.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale di due anni previsto dall'art. 1667, ultimo comma,
c.c.; nel merito, confermare la condanna di e degli eredi di Parte_1 CP_2 al pagamento in favore del concludente della somma di € 27.500 oltre interessi legali dal 21 luglio 2016; confermare la condanna delle controparti alla refusione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, delle spese di difesa e delle spese di CTU;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 810 comma 2 c.p.c. del 22.09.2020 Controparte_1
chiedeva al Presidente del Tribunale di L'Aquila di provvedere alla nomina di un terzo arbitro con funzioni di Presidente, per la costituzione del Collegio arbitrale diretto a risolvere la controversia insorta con e , rappresentando che le predette CP_2 Parte_1
parti, in virtù di apposita clausola ex art. 28 del contratto di appalto stipulato in data
19.03.2014, avevano già provveduto alla nomina dei propri arbitri individuati nell'Avv.
Mauro Carboni per parte attrice e nell'Avv. Francesco Rosettini per parti convenute.
Il Presidente del Tribunale di L'Aquila nominava quale terzo arbitro l'Avv. Paolo Enrico
Guidobaldi, quale presidente del Collegio arbitrale, che si costituiva via Skype in data
09.10.2020.
1.1 Parte istante deduceva che con contratto di appalto del 19.03.2014 intercorso tra CP_2
e , da una parte, e , dall'altra, i primi
[...] Parte_1 Controparte_1
affidavano alla ditta i residui lavori di demolizione e Controparte_1
ricostruzione post sisma 2009 del loro immobile con agibilità di tipo “E” sito in L'Aquila, loc.
Paganica, Via dello Sport n. 14, aggr. 4916434, per un importo di € 250.805,20 oltre Iva, lavori precedentemente affidati alla Precisava che, nel corso dei lavori, i Parte_2
committenti avevano incaricato la ditta appaltatrice di eseguire altri innumerevoli lavori extra contratto, volta per volta concordati dalle parti e poi eseguiti, per un importo totale di €
108.610,20, poi scontato ad € 87.403,88 a seguito dei primi contrasti insorti tra le parti in merito al pagamento dei predetti lavori.
Rappresentava che, non intendendo i committenti saldare nemmeno la somma scontata e non avendo avuto riscontro alcun tentativo di bonaria soluzione della questione, in data
22.05.2015 veniva sottoscritto un verbale di transazione, firmato non solo dal CP_1 - 4 -
e da e ma anche dai figli di quest'ultimi, Controparte_1 CP_2 Parte_1
, e oltre che dal Geom. e dall'Ing. CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
ove i committenti si impegnavano a corrispondere alla impresa Controparte_7 CP_1
l'importo di € 60.000,00 oltre IVA per tutte le opere extra-contratto, importo che, tuttavia, non veniva integralmente corrisposto, in quanto i predetti e CP_2 Parte_1 versavano esclusivamente l'acconto di cui alla scrittura, non provvedendo al saldo delle opere, pari ad € 25.000,00 più iva, con pagamento previsto in transazione entro il 15.09.2015.
Chiariva inoltre che, in sede di transazione, non vi era stata alcuna contestazione in merito ai lavori eseguiti dall'appaltatore, né era stata formulata alcuna riserva, per cui i committenti in quella sede ricevevano la consegna delle opere e accettavano i lavori ex art 1665 c.c., anche in virtù della dicitura “viene pertanto riconosciuta la fine dei lavori con la contestuale consegna al committente delle chiavi dell'immobile ricostruito”, con la conseguenza che si era avuta un'accettazione dell'opera, espressa o quantomeno tacita;
parimenti, affermava che tutte le lavorazioni indicate nella transazione, in quanto espressamente accettate dai committenti, non potevano esser più oggetto di contestazioni, atteso altresì il riconoscimento da parte dei committenti della fine dei lavori e la mancata denuncia all'appaltatore di eventuali difformità
e vizi entro i termini stabiliti dalla legge. Da ultimo, chiedeva, in caso di eventuali dubbi in ordine alla validità ed efficacia della transazione, che i committenti venissero condannati al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di compenso per tutti i lavori svolti, intendendosi revocata la concessione dello sconto loro concesso.
1.2 Si costituivano in giudizio e evidenziando, in CP_2 Parte_1
particolare, l'origine del credito vantato dall'attore dall'esecuzione delle opere edilizie, non coperte da contributo post-sismico, accessorie al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 19.03.2014 ed avente ad oggetto la demolizione e costruzione del fabbricato in questione, eccependo che i lavori extra contributo erano stati eseguiti in difetto di espressa individuazione della natura ed entità degli stessi ed in difetto di espressa pattuizione del loro importo. Deducevano, inoltre, che all'esito dell'esecuzione dei lavori, in data 22.05.2015, il formulava il corrispettivo dei lavori su un foglietto volante, per un Controparte_1
importo di oltre € 100.000,00 ed a seguito delle prime contestazioni da parte dei committenti,
l'appaltatore minacciava la mancata restituzione delle chiavi dell'abitazione qualora non fosse stato soddisfatto delle pretese economiche.
Rappresentavano che veniva poi sottoscritto il verbale di transazione nel quale, oltre all'impegno economico al pagamento delle somme residue, il si Controparte_1 obbligava a completare “le piccole lavorazioni di dettaglio”, analiticamente indicate nel - 5 -
verbale di sopralluogo, alcune delle quali non erano state ancora eseguite, mentre alcune venivano realizzate ben oltre il termine stabilito (prorogato sino al 29.05.2015) ovvero tra il giugno ed il dicembre 2015 ed altre non venivano effettuate a regola d'arte, per cui potevano rientrare nella loro abitazione solo alla fine del mese di luglio 2015, sopportando i costi aggiuntivi della prosecuzione del periodo di ricovero all'interno del progetto C.A.S.E., lamentando all'appaltatore sia la mancata effettuazione delle suddette lavorazioni sia la presenza di infiltrazioni sull'immobile.
Pertanto, ritenevano la domanda attrice illegittima, in primo luogo, per vizio del consenso in sede di transazione, adducendo che il verbale stipulato in data 22.05.2015 era viziato nella formazione del processo di volizione dei committenti, i quali erano stati indotti alla sottoscrizione dello stesso a causa ed in conseguenza di minaccia da parte del CP_1
inoltre, chiedevano la risoluzione della transazione per inadempimento ed
[...]
eccepivano la sussistenza della “exceptio inadempimenti non est adimplendum”, ritenendo che l'attore non avesse adempiuto alle obbligazioni dedotte a suo carico, nonché
l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002, per non esser i convenuti soggetti giuridici qualificati come richiesto dalla norma.
Da ultimo, reiteravano domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del CP_1 all'integrale risarcimento in favore dei committenti del danno emergente nonché
[...]
del pregiudizio esistenziale dai medesimi sofferto in conseguenza della condotta inadempiente del primo nella misura di € 27.626,04, nonché l'applicazione delle penali contrattualmente previste.
1.3 A seguito di interrogatorio formale della SI.ra , di escussioni Parte_1
testimoniali e di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Collegio Arbitrale, preso atto della morte del SI. interrompeva il procedimento, assegnando termine di 30 CP_2
giorni per la riassunzione dello stesso. Successivamente, con ricorso depositato in data
03.03.2022, parte istante riassumeva l'arbitrato e il Collegio, all'esito della udienza all'uopo fissata, tratteneva la causa a decisione.
1.4 Con lodo arbitrale emesso in data 04.11.2022 il Collegio condannava e Parte_1
gli eredi di , in solido tra loro, al pagamento della somma pari ad € 27.500,00 CP_2
oltre interessi legali a far data dal 21.07.2016, a favore di , Controparte_1
rigettava ogni altra domanda proposta dalle parti e condannava e gli eredi Parte_1
di , in solido tra di loro, al pagamento delle spese e compensi di lite liquidati in CP_2
€ 7.000,00, ponendo a carico dei medesimi, in solido tra di loro, le spese di funzionamento del
Collegio arbitrale e le spese della Ctu. - 6 -
In particolare, il Collegio, in via preliminare, accertata la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto agli eredi di e preso atto della mancata CP_2
costituzione in giudizio degli stessi, ne dichiarava la contumacia.
Nel merito, reputava necessario effettuare una previa valutazione dei diversi contratti caratterizzati per essere distinti ed autonomi gli uni dagli altri al fine del loro inquadramento giuridico nonché del loro contenuto, forma ed effetti giuridici conseguenti. In particolare, quanto al primo contratto di appalto del 19.03.2024 riguardante i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato di civile abitazione di proprietà dei coniugi e CP_2
, oggetto di contributo pubblico, rilevava che l'espressa indicazione dei Parte_1
controlli pubblici da effettuare da parte del consentiva anche di Parte_3
determinare la qualità dei lavori eseguiti dalla ditta individuale di Controparte_1
ed i tempi di consegna e, nello specifico, dalla disamina della Relazione al conto
[...]
finale e Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa edile, dai committenti e dal direttore dei lavori si evinceva che i lavori erano stati regolarmente eseguiti e, conseguentemente, era stato liquidato il credito dell'impresa.
Evidenziava il Collegio che con la sottoscrizione i contraenti, ivi compresi i committenti, avevano giuridicamente accettato senza riserva il giudizio del collaudatore ed la parte committente aveva dichiarato, senza alcun dubbio, come l'opera era conforme al progetto e come la stessa era stata eseguita a regola d'arte e, con l'accettazione della consegna dell'opera, si era raggiunta la prova dell'infondatezza delle pretese formulate dagli eredi e della CP_2
. Parte_1
In ordine agli ulteriori contratti stipulati per la realizzazione degli altri lavori non compresi nel precedente appalto, rilevava che era possibile individuare una connessione oggettiva sulla base dell'esistenza di un effettivo legame finalistico, idoneo a raggiungere un risultato economico unitario, ma che, ai fini di un loro inquadramento giuridico, non era possibile, alla luce dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, estendere le disposizioni contrattuali dell'appalto pubblico (rientrante nel finanziamento dello Stato), dovendosi distinguere due diversi rapporti contrattuali: il primo, di natura pubblicistica, con interventi edilizi realizzati con fondi pubblici e soggetto anche al codice degli appalti;
il secondo costituito da una serie di ulteriori obbligazioni sorte in forza della scelta di privati contraenti con risorse personali e con applicazione della normativa dettata dal codice civile, con l'obbligo per il committente di contestare eventuali vizi delle opere entro sessanta giorni dalla scoperta e di intraprendere un'azione legale entro due anni, azione che, in ogni caso, non era stata promossa dai SI.ri e . CP_2 Parte_1 - 7 -
Quanto, in particolare, alla qualificazione sinallagmatica della scrittura datata 22 maggio 2015
e denominata transazione, osservava che tale atto negoziale, oltre ad aver regolato i rapporti divergenti tra le parti, assumendo in tal caso efficacia costitutiva, aveva altresì modificato la disciplina dei rapporti preesistenti, dovendo dunque qualificarsi come transazione novativa, avendo di fatto inciso sull'assetto d''interessi originario e avendo le parti delineatolo come mezzo estintivo delle rispettive obbligazioni;
inoltre, nella dichiarazione contenuta nel predetto atto si riconosceva all'appaltatore un credito nei confronti dell'appaltante, laddove le parti affermavano che spettavano all'appaltatore , in aggiunta ai € 60.000,00 dovuti all'appaltatore per i lavori contrattualmente eseguiti, anche le competenze dell'appalto pubblico.
Osservava il Collegio che, nel caso de quo, le parti avessero inteso sottoscrivere una transazione novativa (e non già conservativa), con conseguente estinzione del precedente rapporto ad esso sostituito integralmente, determinando una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, atteso che risultava pacifico come l'accordo raggiunto dalle parti avesse nuovamente disciplinato per intero il loro rapporto contrattuale, stante la palese volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche.
Rilevava l'insussistenza del dedotto vizio del consenso per asserita violenza psichica e del prospettato male ingiusto e notevole, nonché dell'eccepito inadempimento. Pertanto reputava che, nel caso di specie, non si rinvenivano i presupposti per la risoluzione della transazione, né per l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dalle parti convenute, evidenziando che la ditta si era impegnata a completare le piccole lavorazioni di CP_1
dettaglio e che le stesse, ai fini dell'eventuale inadempimento, erano da considerarsi di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., come evincibile dalla Ctu che in più parti aveva quantificato in modo irrisorio gli interventi tecnici da completare.
Da ultimo, rigettava le istanze istruttorie avanzate da parti convenute, con particolare riferimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del libro cantiere e delle comunicazioni
INPS.
2. Il presente giudizio di impugnazione del lodo.
ha impugnato detto lodo definitivo di cui ha eccepito la nullità per i Parte_1
seguenti motivi:
2.1 Nullità assoluta del lodo ex art. 829, comma 1 n. 9 c.p.c., per violazione dell'art. 816 sexies c.p.c. con conseguente inosservanza e violazione del principio del contraddittorio. - 8 -
Con il primo motivo di gravame ha eccepito la nullità del lodo per avere gli arbitri applicato alla procedura arbitrale la disciplina del processo civile in tema di interruzione, deducendo, in particolare, che gli arbitri a seguito del decesso della parte hanno applicato la CP_2
disciplina dettata dagli artt. 300 e seg. c.p.c. per il processo dinanzi al Giudice ordinario, incorrendo in tal modo in un errore comportante una nullità assoluta inficiante il lodo e l'intero procedimento arbitrale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e anche d'ufficio, dal momento che nell'arbitrato l'ipotesi della morte e/o della perdita della capacità della parte trova la sua disciplina specifica non negli artt. 299 e segg. c.p.c., ma nell'art.816 sexies c.p.c., introdotto dalla novella di cui al Dlgs n.40/2006.
Ha argomentato che il Collegio arbitrale non poteva dichiarare l'interruzione del giudizio, mai ammessa nel procedimento arbitrale, ma doveva disporre un congruo rinvio semplice dell'udienza, o sospendere il procedimento, ed attivarsi per garantire l'applicazione del contraddittorio, a nulla rilevando la ricezione, da parte degli eredi di , della CP_2
notifica del ricorso in riassunzione in arbitrato con il decreto di fissazione di udienza, notifica asseritamente inesistente e/o nulla non essendo idonea a raggiungere lo scopo, in quanto la notificazione collettiva ed impersonale degli eredi del defunto ha carattere eccezionale ed è, pertanto, limitata alle sole ipotesi di cui all'art. 303 c.p.c.
2.2 Nullità assoluta del lodo ex art. 829 comma 1 n. 8 c.p.c., essendo il lodo contrario alla sentenza n. 993/2019 del 31.12.2019 del Tribunale di L'Aquila passata, in giudicato e prodotta nel giudizio arbitrale da controparte con il suo atto di accesso.
Con il secondo motivo, l'appellante ha eccepito la nullità del lodo per essere asseritamente in contrasto con la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 993/2019 deducendo, in particolare, che il Collegio arbitrale non ha sottoposto direttamente al suo esame i quesiti sottopostigli dalle parti, dei quali si è occupato con la parte finale del lodo solo in modo residuale, in quanto in realtà ha inteso ergersi a giudice di impugnazione rispetto alla sentenza del
Tribunale di L'Aquila, al fine di ribaltarne la decisione, per ritenere, in contrasto con la stessa,
l'assoluta indipendenza e autonomia tra il contratto di appalto del 19.03.2014 e le pattuizioni verbali sui lavori ulteriori rispetto a quelli commissionati, elencati nei fogli sottoscritti in data
21.03.2014 e 21.05.2014.
Ha inoltre eccepito l'erroneità della decisione nella parte in cui ha sostenuto che il contratto di appalto del 19.03.2014 è in realtà un appalto pubblico e soggetto, pertanto, alla normativa prevista dal codice dei contratti pubblici, deducendo che nel caso di specie si è in presenza di un contratto di appalto tra privati con contributo pubblico e non di un appalto pubblico e la normativa applicabile non è quella del codice degli appalti né quella dell'art. 102 D.lgs. - 9 -
50/2016, entrato in vigore ben due anni dopo la stipula del contratto di appalto, ma sono invece applicabili le disposizioni del codice civile, e conseguentemente quelle del c.p.c.
Ha poi contestato il lodo in ordine all'erronea ricostruzione delle successive pattuizioni sui lavori aggiuntivi ripassate tra le parti, all'erroneo richiamo dell'art. 106 D.lgs. 50/2016 (in quanto successivo alla stipula del contratto di appalto, non retroattivo e non concernente una ipotesi di appalto pubblico ma di appalto privato), nonché alla non necessità della denuncia dei vizi ai sensi del secondo comma dell'art. 1677 c.c. in quanto l'appaltatore aveva riconosciuto le difformità e/o i vizi.
Da ultimo, ha eccepito la natura non novativa del contratto di transazione, deducendo che anche tale circostanza costituisce res iudicata con la sentenza n. 993/2019 del Tribunale di
L'Aquila
2.3 Da ultimo, l'appellante, in via subordinata, in caso di decisione della controversia nel merito ai sensi del comma secondo dell'art. 830 c.p.c., ha richiesto la riforma del lodo impugnato per infondatezza della domanda avversaria, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale, riportandosi a tutti i motivi dedotti con la comparsa di risposta e di costituzione nel procedimento arbitrale, con particolare riferimento alla richiesta di integrale risarcimento del danno emergente e del danno esistenziale sofferto nella misura di €
27.626,04 o di quella ritenuta di giustizia.
3. Nel costituirsi in giudizio ha contestato le avverse pretese e Controparte_1
deduzioni chiedendo, in via principale, il rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile e infondata e, in via subordinata, in ipotesi di passaggio alla fase rescissoria, la declaratoria di decadenza di controparte dalle eccezioni di non conformità delle opere ai sensi dell'art. 1667 comma 2, c.c. e comunque per aver accettato l'opera ai sensi dell'art. 1667 comma 1 e 1665
c.c., nonché l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta maturazione del termine prescrizionale di due anni previsto dall'art. 1667 ultimo comma, c.c., con conferma della condanna di e degli eredi di al pagamento in proprio favore Parte_1 CP_2 della somma di € 27.500,00 oltre interessi legali dal 21.07.2016 e alla refusione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, delle spese di difesa e delle spese di CTU. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio di impugnazione.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza dell'11.02.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente entro i termini assegnati.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati. - 10 -
5.1 Preliminarmente, è opportuno rammentare in linea generale la differenza strutturale tra l'impugnazione come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale che può evincersi nel tratto distintivo di tale ultimo mezzo di impugnazione consistente nel fatto che esso è strutturato come una forma di impugnazione rescindente in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale, all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 c.p.c., fatto valere. Come ribadito anche da recente giurisprudenza di legittimità infatti “Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli
Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.” (cfr. Cass Civ, Sez
I, n. 7681/2020). Ne consegue quindi che è essenziale, a pena di inammissibilità,
l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità, con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.
5.2 Passando all'esame della fattispecie concreta, con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c., per violazione dell'art. 816 sexies c.p.c., deducendo in particolare l'erronea applicazione della disciplina del processo civile in tema di interruzione e non dell'art.816 sexies c.p.c., introdotto dalla novella di cui al Dlgs n.40/2006.
La censura è infondata.
Ed invero, alla fattispecie in esame è evidentemente applicabile l'art. 820 c.p.c., nella sua attuale formulazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.lgs. n. 40 del 2 febbraio
2006 che, diversamente dal testo anteriore alla riforma, non contiene alcun riferimento alla morte della parte, prima espressamente disciplinato al terzo comma della medesima disposizione. Inoltre, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del D. Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, “le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali - 11 -
la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, nel caso di specie, l'arbitrato è stato proposto con istanza notificata il
09.07.2020. Ne deriva che correttamente il Collegio ha applicato al procedimento arbitrale la normativa codicistica in tema di interruzione, potendo direttamente applicare al procedimento arbitrale quanto previsto nel codice di rito nell'ipotesi di morte della parte nel corso della causa, ovvero gli artt. 300 e 303 c.p.c., rientranti tra le misure idonee a garantire, nel loro complesso, l'instaurazione del contraddittorio
L'ipotesi della morte della parte è attualmente regolata dall'art. 816 sexies c.p.c. che, al comma 1, prevede che “se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio”. Nel caso in esame, risulta essere stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio, atteso che il ha poi notificato CP_1
il ricorso in riassunzione anche agli eredi di collettivamente e CP_2
impersonalmente e la notifica risulta documentalmente essere andata a buon fine, senza che però poi detti soggetti si costituissero nella qualità di eredi. Non corrisponde al vero quanto eccepito dall'appellante, secondo cui gli arbitri non hanno dato alcuna disposizione per la riassunzione del procedimento dopo la dichiarazione del decesso di , atteso che CP_2
dalle evidenze processuali si evince che all'udienza dell'11.02.2022 il procuratore di parte convenuta dichiarava l'avvenuto decesso di in data 27.12.2021, il CP_2
procedimento veniva interrotto, assegnandosi termine di 30 giorni per la riassunzione, il provvedeva a tanto con ricorso in riassunzione del 03.03.2022, notificato poi agli CP_1
eredi di , unitamente al decreto di fissazione della nuova udienza. CP_2
Inconferenti risultano essere, inoltre, le pronunce giurisprudenziali richiamate da parte appellante a sostegno delle proprie argomentazioni. Ed infatti, la sentenza della Cassazione n.
18191 del 09.09.2004, oltre a basarsi sulla disciplina previgente, non ha invero dichiarato la nullità del lodo arbitrale per l'avvenuta applicazione dell'interruzione ed ha espressamente consentito la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente. Parimenti privo di pregio
è il richiamo all'ordinanza della Cassazione n. 11245 del 6 aprile 2022, in cui la Suprema
Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur avendo accertato la nullità della pronuncia arbitrale emanata senza l'adozione di misure idonee a garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei successori della parte deceduta, aveva ciò nondimeno vagliato il merito della controversia, laddove nel caso in esame, invece, gli arbitri hanno garantito, per le ragioni precedentemente esposte, l'instaurazione del contraddittorio. - 12 -
Anche le ulteriori sentenze richiamate dall'appellante (Corte App. Firenze n. 59/2009, Cass. civ., sez. lav., 1° ottobre 1994, n. 7953; Cass. civ., sez. I, 21 maggio 1999, n. 4951) non risultano essere pertinenti al caso di specie, trattandosi di pronunce emesse in fattispecie non aventi ad oggetto questioni arbitrali.
Quanto alla dedotta circostanza per cui non poteva essere dichiarata la contumacia degli eredi in quanto non prevista né applicabile nel procedimento arbitrale, si osserva che, sebbene sia pacifico come tale istituto processuale non sia configurabile all'interno di una procedura arbitrale, ciò nondimeno la declaratoria di contumacia non ha influito negativamente sulla regolare instaurazione del contraddittorio, né costituisce motivo di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c.
In ogni caso, appare essere assorbente la circostanza per cui, nel corso del procedimento arbitrale non vi è evidenza di alcuna obiezione e/o contestazione sollevata dalle parti a dopo la riassunzione del procedimento, e a tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 829 comma 2
c.p.c. la parte che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
5.3 Infondato appare essere anche il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante eccepisce, in primo luogo, la nullità del lodo per essere asseritamente in contrasto con la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 993/2019, passata in giudicato, sentenza con la quale il predetto Tribunale, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di rito, dichiarava la propria incompetenza sia in relazione al diritto di credito azionato da in via monitoria, sia in CP_1
relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposto e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente tra le parti le spese di lite .
A tale proposito va rammentato che secondo l'art. 829 comma 1 n. 8 l'impugnazione è ammessa se “il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento”.
Deve premettersi come di recente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 18817 del 17.06.2024, riaffermando un principio ormai consolidato, ha affermato che “secondo il consolidato orientamento di questa S.C., la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo - 13 -
formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (Cass., Sez. I, 18 luglio 2019, n. 19472; Cass., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6970; Cass., Sez. II, 26 novembre 2014, n. 25144; Cass., Sez. III, 23 aprile
2004, n. 7775).”
Pertanto, preso atto che la decisione emessa dal Tribunale di L'Aquila, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, ha deciso solo sulla competenza senza alcuna statuizione sul merito, deve aderirsi all'uniforme orientamento giurisprudenziale di legittimità che nega efficacia di giudicato a tali decisioni, avendo le stesse efficacia solo tra le parti nel procedimento nel quale sono state emesse (efficacia endoprocessuale). Diversamente hanno efficacia c.d. “panprocessuale” quindi anche in altri procedimenti tra le stesse parti, le decisioni emesse dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione o competenza, caso diverso da quello di specie.
In applicazione di tali principi, si rileva dunque l'infondatezza del motivo d'impugnazione, atteso che la sentenza del Tribunale di L'Aquila non ha forza di giudicato se non in punto competenza e il Collegio arbitrale ben poteva, nell'esercizio delle sue prerogative e senza essere vincolato a tale statuizione, interpretare la transazione anche diversamente e ritenere, dunque, la natura novativa del contratto di transazione.
5.3.1 Le ulteriori doglianze avanzate nei confronti del lodo impugnato, inerenti all'eccepita erronea applicazione delle norme di diritto in ordine alla qualificazione giuridica del contratto di appalto del 19.03.2014 e delle successive pattuizioni, sono inammissibili.
Al riguardo, in via preliminare, deve chiarirsi la disciplina applicabile al lodo in esame, trattandosi di clausola compromissoria contenuta nell'art. 28 del contratto di appalto stipulato in data 19 marzo 2014, quindi successivamente dell'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato prevista dal D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, e di domanda di arbitrato presentata in data 22 settembre 2020, quindi anch'essa successiva alla richiamata normativa. Pertanto, nel caso di specie, risulta applicabile la nuova normativa di cui all'art. 829 comma 3 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 40/2006, nella parte in cui prevede che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà di ordine pubblico”, con ciò rovesciandosi l'impostazione prevista sotto la disciplina previgente secondo cui l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che non fosse espressamente esclusa dalle parti. Quindi, applicandosi la nuova formulazione di cui all'art. 829 c.p.c. successivo - 14 -
alla riforma del D.lgs. n. 40 /2006, devono ritenersi inammissibili i motivi di impugnazione proposti di nullità del lodo per violazioni di diritto.
Nel caso in esame, la clausola compromissoria di cui all'28 del contratto di appalto del 19 marzo 2014, nella parte in cui dispone che “1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presetne atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito a norma degli articoli
806 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza.
3. E' fatta salva la facoltà di esperire per le controversie di cui al precedente punto 2) un procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28 del 4.10.2010. 4. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente contratto potranno essere apportate unicamente per iscritto”, non prevede la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. Né risulta applicabile l'art. 36 del D.lgs. n. 5/2003, atteso che tale previsione normativa prevede che il lodo sia impugnabile, a norma dell'articolo 829 comma 2 c.p.c., quando gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, circostanze evidentemente non rinvenibili nel caso di specie, nel quale non emergono né questioni non compromettibili né
l'impugnazione di delibere assembleare.
Orbene, occorre tenere presente che la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo (Cass. Sez. 1 12-11-2018 n. 28997 Rv. 651474-01, Cass. Sez. 1 12-9-2014 n. 19324
Rv. 632214-01). Come di recente riaffermato dalla Suprema Corte, “la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata
a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri;
la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento - 15 -
eseguito dagli arbitri” (cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 13604 del 16.05.2024; Cass. sent. n. 13968 del 24.06.2011; Cass. sent. n. 17097 del 10.07.2013).
Facendo applicazione di tali principi, deve essere dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione per la ragione, assorbente rispetto a tutte le altre, che l'appellante, nonostante prospetti la violazione dell'art. 829 n. 8 c.p.c., in sostanza lamenta che il Collegio arbitrale non abbia considerato il carattere privato e non pubblico del contratto di appalto stipulato tra le parti, abbia erroneamente ricostruito le successive pattuizioni intervenute richiamando l'art. 106 D.lgs. 50/2016 e non abbia affermato la natura non novativa del contratto di transazione, per cui l'inosservanza di legge potrebbe risultare soltanto all'esito del riscontro dell'erroneo esame delle circostanze di fatto da parte degli arbitri. La censura, dunque, riguarda il diverso esito valutativo cui è pervenuto il Collegio in ordine agli elementi di fatto e di giudizio emersi, risolvendosi in un sindacato sulla valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso della procedura arbitrale, non consentita in tale sede.
Le considerazioni che precedono, unitamente alla circostanza per cui il motivo è finalizzato ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti già oggetto della decisione arbitrale, non potendosi procedere in questa sede a una rivalutazione dei fatti, neppure in termini di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri, palesano l'inammissibilità di tale motivo di doglianza, non risultando, nella specie, ricorrere alcuna delle ipotesi in cui detta impugnazione è prevista.
6. In conclusione l'impugnazione risulta basata su motivi di nullità privi di fondamento e pertanto non è idonea a superare la fase rescindente, circostanza che preclude l'esame nel merito della controversia. Pertanto, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'impugnazione deve quindi essere rigettata.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla luce della Parte_1
sua soccombenza.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020). - 16 -
P.Q.M.
La Corte di Appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente giudizio, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
dall'appellato nel presente grado di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi € 6.946,00 per onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.04.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono