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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3855/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3855/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Evelyn Bronzetti e Vittorio Cristanelli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Azzanello (CR) in data 15 giugno 2014, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Azzanello, Parte II, Serie A, N. 2,
Anno 2014, e che dalla loro unione sono nate a le figlie in data 8 Per_1 Per_2
dicembre 2011, e in data 6 ottobre 2017. La SI.ra è inoltre madre di Per_3 Pt_1
1 nata in [...] il [...] da una precedente Persona_4
relazione, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, residente presso l'abitazione familiare.
I ricorrenti hanno allegato che il SI. è impiegato come informatico Pt_2
bancario a tempo pieno e indeterminato presso Allitude s.p.a. e percepisce uno stipendio di circa € 2.300,00 al mese per tredici mensilità, mentre la SI.ra Pt_1
lavora come dipendente part-time a tempo indeterminato presso la Fiorital s.p.a. e percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 al mese per quattordici mensilità.
I coniugi, inoltre, hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in in via Per_1
Fratelli Fontana n. 58, è di proprietà esclusiva del SI. ed è gravata da Pt_2
ipoteca a garanzia del pagamento del mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile, pari ad € 155.000,00 con rata mensile di circa € 730,00; grava in capo al SI. anche un finanziamento di € 7.000,00 con rata mensile di circa € 160,00. Pt_2
La SI.ra invece, non è proprietaria di beni immobili. Entrambi i coniugi Pt_1 sono intestatari di un'autovettura ciascuno, non hanno titoli né partecipazioni finanziarie o societarie.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2. assegnare a la casa coniugale già di sua proprietà, ubicata in Parte_2
38121 , Via Fratelli Fontana n. 58; Per_1
3. disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e Per_2
, con collocamento prevalente presso il padre nella casa coniugale, con ampio Per_3
diritto di visita della madre, compatibilmente con le eSIenze di studio o altri impegni extrascolastici delle minori;
4. stabilire che le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute delle stesse siano assunte di comune accordo tra i genitori;
2 5. stabilire che fermo l'affido condiviso stabilire che sia diritto/dovere della madre frequentare le figlie minori secondo le seguenti modalità:
a) un pomeriggio infrasettimanale, in giorno ed orario da concordare tra i genitori, nel rispetto delle eSIenze lavorative dei coniugi, con prelievo delle minori dall'uscita da scuola e con accompagnamento a casa a cura della madre entro le ore 22.00 (cena inclusa con la madre) in periodo scolastico ed entro le ore 23.00 in periodo non scolastico;
b) un giorno in settimana coincidente con il turno di riposo settimanale della SI.ra
, da concordare di volta in volta tra i genitori e nel rispetto degli orari Pt_1
lavorativi di entrambi, con accompagnamento delle figlie a casa a cura della madre;
il padre esprime fin d'ora il proprio consenso affinché la frequentazione avvenga presso la propria abitazione;
c) compatibilmente con le proprie eSIenze ed impegni il padre acconsente alla permanenza delle figlie con la madre anche al di fuori dei periodi sopra stabiliti previo accordo tra i genitori;
d) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire in ogni modo il rapporto dell'altro genitore con i figli, preferendolo in ogni caso all'affidamento a terzi;
6. disporre a carico della SI.ra e a favore del SI. Parte_1 Parte_2
a decorrere dalla data del 01 ottobre 2024 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori un assegno pari ad Euro 200,00 (Euro 100,00 per ciascuna figlia) mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al beneficiario;
7. disporre relativamente alle spese straordinarie, la suddivisione delle stesse nella misura del 70% a carico del SI. e del 30% della SI.ra Parte_2 Pt_1
facendo riferimento per l'individuazione delle stesse e per le modalità di
[...]
rimborso alle linee guida del C.N.F. (doc. 26 allegato), con necessità in ogni caso di previo accordo dell'altro genitore per quelle non differibili e urgenti, se di importo superiore ad Euro 150,00 per ogni singola spesa;
resta inteso che, in caso di mancato riscontro, decorsi 5 giorni dalla comunicazione della necessità di una
3 spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico,
WhatsApp, e-mail), si darà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo la sentenza di separazione titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
8. disporre che gli assegni al nucleo familiare, assegno unico e analoghe provvidenze nazionali e provinciali e comunque erogate anche da enti privati nell'interesse o in ragione della presenza dei figli minori, siano richiesti e percepiti in via esclusiva dal padre, genitore collocatario delle figlie minori;
9. disporre che i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ed entrambi potranno beneficiare al 50% ciascuno delle relative detrazioni;
10. disporre, in ragione della disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore della SI.ra Parte_2
pari ad Euro 500,00 (cinquecento) mensili, rivalutabile secondo gli Parte_1
indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa
11. spese legali integralmente compensate tra le parti.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConSIlio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3855/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Evelyn Bronzetti e Vittorio Cristanelli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Azzanello (CR) in data 15 giugno 2014, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Azzanello, Parte II, Serie A, N. 2,
Anno 2014, e che dalla loro unione sono nate a le figlie in data 8 Per_1 Per_2
dicembre 2011, e in data 6 ottobre 2017. La SI.ra è inoltre madre di Per_3 Pt_1
1 nata in [...] il [...] da una precedente Persona_4
relazione, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, residente presso l'abitazione familiare.
I ricorrenti hanno allegato che il SI. è impiegato come informatico Pt_2
bancario a tempo pieno e indeterminato presso Allitude s.p.a. e percepisce uno stipendio di circa € 2.300,00 al mese per tredici mensilità, mentre la SI.ra Pt_1
lavora come dipendente part-time a tempo indeterminato presso la Fiorital s.p.a. e percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 al mese per quattordici mensilità.
I coniugi, inoltre, hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in in via Per_1
Fratelli Fontana n. 58, è di proprietà esclusiva del SI. ed è gravata da Pt_2
ipoteca a garanzia del pagamento del mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile, pari ad € 155.000,00 con rata mensile di circa € 730,00; grava in capo al SI. anche un finanziamento di € 7.000,00 con rata mensile di circa € 160,00. Pt_2
La SI.ra invece, non è proprietaria di beni immobili. Entrambi i coniugi Pt_1 sono intestatari di un'autovettura ciascuno, non hanno titoli né partecipazioni finanziarie o societarie.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2. assegnare a la casa coniugale già di sua proprietà, ubicata in Parte_2
38121 , Via Fratelli Fontana n. 58; Per_1
3. disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e Per_2
, con collocamento prevalente presso il padre nella casa coniugale, con ampio Per_3
diritto di visita della madre, compatibilmente con le eSIenze di studio o altri impegni extrascolastici delle minori;
4. stabilire che le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute delle stesse siano assunte di comune accordo tra i genitori;
2 5. stabilire che fermo l'affido condiviso stabilire che sia diritto/dovere della madre frequentare le figlie minori secondo le seguenti modalità:
a) un pomeriggio infrasettimanale, in giorno ed orario da concordare tra i genitori, nel rispetto delle eSIenze lavorative dei coniugi, con prelievo delle minori dall'uscita da scuola e con accompagnamento a casa a cura della madre entro le ore 22.00 (cena inclusa con la madre) in periodo scolastico ed entro le ore 23.00 in periodo non scolastico;
b) un giorno in settimana coincidente con il turno di riposo settimanale della SI.ra
, da concordare di volta in volta tra i genitori e nel rispetto degli orari Pt_1
lavorativi di entrambi, con accompagnamento delle figlie a casa a cura della madre;
il padre esprime fin d'ora il proprio consenso affinché la frequentazione avvenga presso la propria abitazione;
c) compatibilmente con le proprie eSIenze ed impegni il padre acconsente alla permanenza delle figlie con la madre anche al di fuori dei periodi sopra stabiliti previo accordo tra i genitori;
d) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire in ogni modo il rapporto dell'altro genitore con i figli, preferendolo in ogni caso all'affidamento a terzi;
6. disporre a carico della SI.ra e a favore del SI. Parte_1 Parte_2
a decorrere dalla data del 01 ottobre 2024 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori un assegno pari ad Euro 200,00 (Euro 100,00 per ciascuna figlia) mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al beneficiario;
7. disporre relativamente alle spese straordinarie, la suddivisione delle stesse nella misura del 70% a carico del SI. e del 30% della SI.ra Parte_2 Pt_1
facendo riferimento per l'individuazione delle stesse e per le modalità di
[...]
rimborso alle linee guida del C.N.F. (doc. 26 allegato), con necessità in ogni caso di previo accordo dell'altro genitore per quelle non differibili e urgenti, se di importo superiore ad Euro 150,00 per ogni singola spesa;
resta inteso che, in caso di mancato riscontro, decorsi 5 giorni dalla comunicazione della necessità di una
3 spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico,
WhatsApp, e-mail), si darà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo la sentenza di separazione titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
8. disporre che gli assegni al nucleo familiare, assegno unico e analoghe provvidenze nazionali e provinciali e comunque erogate anche da enti privati nell'interesse o in ragione della presenza dei figli minori, siano richiesti e percepiti in via esclusiva dal padre, genitore collocatario delle figlie minori;
9. disporre che i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ed entrambi potranno beneficiare al 50% ciascuno delle relative detrazioni;
10. disporre, in ragione della disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore della SI.ra Parte_2
pari ad Euro 500,00 (cinquecento) mensili, rivalutabile secondo gli Parte_1
indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa
11. spese legali integralmente compensate tra le parti.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConSIlio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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