Articolo 58 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 57Articolo 59
Versione
4 aprile 1941
Art. 58.

L'acconto mensile di pensione previsto dal successivo articolo 67 per l'insegnante e' pari alla pensione minima dovuta secondo le disposizioni del precedente articolo 48, e per la vedova e per gli orfani e' pari alla aliquota di riversibilita' stabilita dal precedente articolo 52, applicata alla pensione minima che sarebbe spettata all'insegnante, ed in ogni caso non inferiore al minimo di cui al precedente articolo 53.

Insieme con l'acconto viene anche corrisposta l'indennita' di caroviveri eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 4 aprile 1941