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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 901/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16 aprile 2025 promossa d a
OGGETTO:
, quale erede di , Controparte_1 Persona_1
Proprietà rappresentata e difesa dall'avv. GIANCASPRO NUNZIA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIANCASPRO NUNZIA, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 11 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI ITALO Parte_1
LUIGI e dall'avv. FONTANA (BS) FRANCESCO ( ) C.F._1
VIA DIAZ, 28 25121 BRESCIA;
elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 28
25121 BRESCIA presso il difensore avv. FERRARI ITALO LUIGI, come da procura a margine dell'atto di costituzione in data 17 settembre 2009
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
ONOFRI GIOVANNI elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ONOFRI GIOVANNI, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
In punto: giudizio di rinvio
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“Accertare l'illegittimità dell'intervento realizzato dal sig. Pt_1
sull'immobile sito in Comune di della Valle, Controparte_2 CP_4
identificato al N.C.E.U. ai Mapp. N.1713/4 e 4381 al foglio 11, in forza del pagina 2 di 11 permesso di costruire deliberato dal Comune di con Controparte_2
decreto n.20/2003 del 30.10.2003, della variante al PGR del 16.01.1999,
nonché del permesso di costruire in sanatoria n.177/2004 del 12.05.2004,
all'occorrenza, accertando, incidentalmente, anche l'illegittimità, per
violazione della normativa codicistica e speciale indicata in narrativa, dei
predetti provvedimenti amministrativi e disponendone, pertanto, la
disapplicazione, ex artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865 all. E;
accertare che siffatto
illecito edilizio, posto in essere anche grazie ai sopra citati provvedimenti
amministrativi e alla condotta dell'ente territoriale convenuto, ha
danneggiato l'immobile identificato in Catasto del Comune di CP_2
al Mapp.1714 Foglio 11, già appartenente alla signora
[...] Persona_1
e, successivamente, alla signora sia direttamente
[...] Controparte_1
che per effetto dell'alterazione del contesto paesistico ambientale in cui il
predetto cespite è collocato;
condannare, per l'effetto, il signor Parte_1
nonché il al risarcimento, in favore della odierna
[...] Controparte_2
Riassumente, di tutti i danni arrecati al cespite immobiliare in Comune di
identificato Mapp.1714 Foglio 11, nella misura che verrà accertata CP_2
in corso di causa mediante ispezione dei luoghi da effettuarsi a mezzo di CTU;
condannare il signor a restituire la somma di euro Parte_1
10.211,15, versata a fronte della condanna alle spese di primo grado, nonché
la somma di euro 8.331,58 versata a fronte della condanna alle spese di
secondo grado;
condannare il , in persona del Controparte_2
pagina 3 di 11 Sindaco pro tempore, a restituire la somma di euro 7.251,28, versata a fronte
della condanna alle spese di primo grado, nonché la somma di euro 8.331,58
versata a fronte della condanna alle spese di secondo grado;
condannare
l in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro-tempore, a restituire la somma di euro 9.371,58, versata a
fronte della condanna alle spese di primo grado, nonché la somma di euro
8.331,58 versata a fronte della condanna alle spese di secondo grado;
. vinte
le spese del presente grado di giudizio, nonché di quello di legittimità».
In via istruttoria Si insiste perché venga disposta l'ispezione dei luoghi di
causa a mezzo di …”
Del Controparte_2
“In via pregiudiziale, in ragione del giudicato già intervenuto, e comunque in
ogni caso: dichiarare il difetto di giurisdizione per quanto riguarda il
Comune, essendo la questione della pretesa responsabilità civile di tale
Amministrazione demandata al giudice amministrativo;
dichiarare
l'inammissibilità di ogni pretesa risarcitoria della sig.ra nei confronti Per_1
del data la mancanza di tempestiva impugnazione dei provvedimenti CP_2
relativi all'edificio in causa;
Nel merito: respingere comunque integralmente
le domande della sig.ra nei confronti del in quanto precluse Per_1 CP_2
dal giudicato e in ogni caso perché inammissibili e totalmente infondate;
In via
istruttoria: respingere l'istanza di C.T.U. di parte riassumente perché del tutto
pagina 4 di 11 superflua; In ogni caso: confermare la rifusione delle spese di lite a carico
della sig.ra per i primi due gradi del giudizio, respingendo Persona_1
ogni pretesa restitutoria della sig.ra condannando Controparte_1
quest'ultima alla rifusione delle spese relative al giudizio in Cassazione e al
presente giudizio di rinvio”
Controparte_6
“In via principale e nel merito rigettare ogni domanda di parte appellante,
anche con riferimento alle istanze istruttorie, in quanto infondate in fatto ed in
diritto e prima ancora inammissibili in quanto coperte da giudicato. Per
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Brescia n. 237/2008
Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva che Parte_1 Persona_1
fosse condannata a consentirgli l'accesso alla sua proprietà, sita nel centro storico di Manerba del Garda (Bs), per ultimare i lavori di ristrutturazione del suo immobile.
resisteva alla domanda ed eccepiva che le opere eseguite dal Persona_1
ricorrente, consistenti nella sopraelevazione di un edificio, non erano conformi al titolo autorizzativo dal medesimo ottenuto.
Concesso il provvedimento d'urgenza invocato ed instaurato il giudizio di pagina 5 di 11 merito davanti al Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di Salò-
[...]
chiamava in causa il e l'impresa appaltatrice Per_1 Controparte_2
dei lavori, ritenendoli responsabili in solido con l' e spiegava domanda Pt_1
riconvenzionale per la demolizione della sopraelevazione dallo stesso realizzata ed il risarcimento del danno.
Con sentenza n. 237/2008 il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della legittimità dell'opera, per difetto di giurisdizione.
Avverso tale decisione interponeva appello e la Corte Persona_1
d'Appello di Brescia, con sentenza n. 967/2016, resa nella resistenza dell' del e della ditta appaltatrice, rigettava il Pt_1 Controparte_2
gravame ritenendo che nessuna pretesa poteva essere vantata nei confronti del per essere la questione devoluta alla giurisdizione del giudice CP_2
amministrativo, che il sopralzo eretto dall' non violava le distanze Pt_1
legali e che la domanda di condanna del confinante e della ditta appaltatrice al risarcimento dei danni era infondata in quanto, pur trattandosi di danno in re
ipsa, l'appellante non aveva fornito elementi utili a dimostrare il preteso deprezzamento commerciale del proprio fabbricato.
Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso quale Controparte_1
erede di , cui resistevano il e Persona_1 Controparte_2 [...]
Pt_1
pagina 6 di 11 Con sentenza n. 15582/22 la Corte di Cassazione accoglieva i primi tre motivi di ricorso con cui aveva censurato la decisione della Corte Controparte_1
d'appello nella parte in cui: 1) aveva declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del di Controparte_2 Parte_1
e della ditta appaltatrice dei lavori;
2) pur avendo declinato la propria
[...]
giurisdizione, l'aveva ritenuta decaduta dal diritto di impugnare i provvedimenti autorizzativi delle opere;
3) aveva omesso di pronunciarsi sulla illegittimità delle opere realizzate dall per aumento di volumetria e Pt_1
dell'altezza e sul suo conseguente diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Riassunto il giudizio da parte di si sono costituiti il Controparte_1 [...]
e la ditta appaltatrice delle opere, già contumace CP_2 Parte_1
nel giudizio avanti la Suprema Corte, è rimasta contumace anche in questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di rinvio la questione relativa alla violazione delle distanze legali della sopraelevazione eretta da deve ritenersi Parte_1
coperta da giudicato, posto che la questione è stata esaminata dalla Corte
d'Appello – che aveva ritenuto che le norme in materia di distanze non fossero state violate – e non è stata più riproposta nel giudizio di legittimità.
In questo giudizio l'attrice in riassunzione ha riproposto la domanda di pagina 7 di 11 condanna del al risarcimento dei danni subiti in Controparte_2
conseguenza della illegittimità dei provvedimenti autorizzativi delle opere realizzate da per contrasto con le norme urbanistiche, con Parte_1
quelle poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché con la legge della
Regione Lombardia n. 19/1992.
Con riguardo a tale domanda va declinata la giurisdizione del giudice ordinario alla luce dei principi richiamati dalla Suprema Corte secondo cui “ le
controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di
norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini
appartengono dunque alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi
l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui
legittimità potrà essere valutata incidenter tantum dal giudice ordinario
attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento
amministrativo, a meno che la domanda risarcitoria non sia stata diretta
anche nei confronti della P.A. per far valere l'illegittimità dell'attività
provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice
amministrativo”.
Nel caso di specie, infatti, la domanda proposta nei confronti del era CP_2
volta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato alla sua proprietà per le opere realizzate in base a titoli edilizi illegittimi (si veda al riguardo il ricorso in Cassazione pag. 8).
pagina 8 di 11 La medesima domanda, proposta nei confronti di per ragioni Parte_1
diverse, deve essere, egualmente, rigettata sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione secondo cui: “la realizzazione di opere in violazione
di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in
materia di distanze, non comporta immediato e contestuale danno per i vicini,
il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la
violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale
pregiudizio, dunque, deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con
riferimento alla sussistenza del danno e entità dello stesso”.
Ed invero, a seconda della diversa disciplina applicabile – violazione di norme di edilizia concernenti l'altezza delle costruzioni o violazione della disciplina delle distanze – è differente anche l'onere probatorio gravante in capo al preteso danneggiato posto che, nel caso di violazione delle distanze, il soggetto che assuma una lesione della propria posizione giuridica soggettiva ha il diritto di ottenere la demolizione dell'opera illegittimamente eseguita e il risarcimento del danno costituito dall'abusiva imposizione di una servitù a carico del proprio fondo e quindi della limitazione del suo godimento, mentre qualora si verta in materia di norme che regolano la sola altezza massima degli edifici, chi assume di aver subito un danno dalla costruzione in elevazione, ha l'onere di provarlo concretamente, fornendo una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obbiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro ( cfr. sul punto anche Cass. pagina 9 di 11 18581/2022).
Nel caso di specie l'attrice in riassunzione non ha allegato né provato alcunchè
in relazione a tale voce di danno sicchè, a prescindere da ogni accertamento in ordine alla illegittimità dei provvedimenti autorizzativi – che, per inciso, non è
dimostrata dall'avvenuta sanatoria ben potendo il privato aver violato le prescrizioni contenute nei predetti provvedimenti - la domanda non può
trovare accoglimento.
va condannata a rifondere in favore del Controparte_7 Controparte_2
e di le spese del giudizio di primo grado e d'appello, così Parte_1
come già liquidate, nonché quelle del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che si liquidano, per ciascuna parte, per il giudizio di legittimità in complessivi euro 6.585 ( di cui euro 2.869 per la fase di studio, euro 2.224 per la fase introduttiva e euro 1.492 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per il giudizio di rinvio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara la carenza di giurisdizione dell'AGO a conoscere della domanda di pagina 10 di 11 di condanna del al risarcimento dei Parte_2 Controparte_2
danni subiti in conseguenza dei provvedimenti autorizzativi delle opere eseguite da Parte_1
respinge la domanda di di condanna di al Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni;
condanna a rifondere in favore del e di Controparte_1 Controparte_2
le spese del giudizio di primo grado e d'appello, come già Parte_1
liquidate, e del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 901/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16 aprile 2025 promossa d a
OGGETTO:
, quale erede di , Controparte_1 Persona_1
Proprietà rappresentata e difesa dall'avv. GIANCASPRO NUNZIA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIANCASPRO NUNZIA, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 11 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI ITALO Parte_1
LUIGI e dall'avv. FONTANA (BS) FRANCESCO ( ) C.F._1
VIA DIAZ, 28 25121 BRESCIA;
elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 28
25121 BRESCIA presso il difensore avv. FERRARI ITALO LUIGI, come da procura a margine dell'atto di costituzione in data 17 settembre 2009
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
ONOFRI GIOVANNI elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ONOFRI GIOVANNI, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
In punto: giudizio di rinvio
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“Accertare l'illegittimità dell'intervento realizzato dal sig. Pt_1
sull'immobile sito in Comune di della Valle, Controparte_2 CP_4
identificato al N.C.E.U. ai Mapp. N.1713/4 e 4381 al foglio 11, in forza del pagina 2 di 11 permesso di costruire deliberato dal Comune di con Controparte_2
decreto n.20/2003 del 30.10.2003, della variante al PGR del 16.01.1999,
nonché del permesso di costruire in sanatoria n.177/2004 del 12.05.2004,
all'occorrenza, accertando, incidentalmente, anche l'illegittimità, per
violazione della normativa codicistica e speciale indicata in narrativa, dei
predetti provvedimenti amministrativi e disponendone, pertanto, la
disapplicazione, ex artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865 all. E;
accertare che siffatto
illecito edilizio, posto in essere anche grazie ai sopra citati provvedimenti
amministrativi e alla condotta dell'ente territoriale convenuto, ha
danneggiato l'immobile identificato in Catasto del Comune di CP_2
al Mapp.1714 Foglio 11, già appartenente alla signora
[...] Persona_1
e, successivamente, alla signora sia direttamente
[...] Controparte_1
che per effetto dell'alterazione del contesto paesistico ambientale in cui il
predetto cespite è collocato;
condannare, per l'effetto, il signor Parte_1
nonché il al risarcimento, in favore della odierna
[...] Controparte_2
Riassumente, di tutti i danni arrecati al cespite immobiliare in Comune di
identificato Mapp.1714 Foglio 11, nella misura che verrà accertata CP_2
in corso di causa mediante ispezione dei luoghi da effettuarsi a mezzo di CTU;
condannare il signor a restituire la somma di euro Parte_1
10.211,15, versata a fronte della condanna alle spese di primo grado, nonché
la somma di euro 8.331,58 versata a fronte della condanna alle spese di
secondo grado;
condannare il , in persona del Controparte_2
pagina 3 di 11 Sindaco pro tempore, a restituire la somma di euro 7.251,28, versata a fronte
della condanna alle spese di primo grado, nonché la somma di euro 8.331,58
versata a fronte della condanna alle spese di secondo grado;
condannare
l in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro-tempore, a restituire la somma di euro 9.371,58, versata a
fronte della condanna alle spese di primo grado, nonché la somma di euro
8.331,58 versata a fronte della condanna alle spese di secondo grado;
. vinte
le spese del presente grado di giudizio, nonché di quello di legittimità».
In via istruttoria Si insiste perché venga disposta l'ispezione dei luoghi di
causa a mezzo di …”
Del Controparte_2
“In via pregiudiziale, in ragione del giudicato già intervenuto, e comunque in
ogni caso: dichiarare il difetto di giurisdizione per quanto riguarda il
Comune, essendo la questione della pretesa responsabilità civile di tale
Amministrazione demandata al giudice amministrativo;
dichiarare
l'inammissibilità di ogni pretesa risarcitoria della sig.ra nei confronti Per_1
del data la mancanza di tempestiva impugnazione dei provvedimenti CP_2
relativi all'edificio in causa;
Nel merito: respingere comunque integralmente
le domande della sig.ra nei confronti del in quanto precluse Per_1 CP_2
dal giudicato e in ogni caso perché inammissibili e totalmente infondate;
In via
istruttoria: respingere l'istanza di C.T.U. di parte riassumente perché del tutto
pagina 4 di 11 superflua; In ogni caso: confermare la rifusione delle spese di lite a carico
della sig.ra per i primi due gradi del giudizio, respingendo Persona_1
ogni pretesa restitutoria della sig.ra condannando Controparte_1
quest'ultima alla rifusione delle spese relative al giudizio in Cassazione e al
presente giudizio di rinvio”
Controparte_6
“In via principale e nel merito rigettare ogni domanda di parte appellante,
anche con riferimento alle istanze istruttorie, in quanto infondate in fatto ed in
diritto e prima ancora inammissibili in quanto coperte da giudicato. Per
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Brescia n. 237/2008
Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva che Parte_1 Persona_1
fosse condannata a consentirgli l'accesso alla sua proprietà, sita nel centro storico di Manerba del Garda (Bs), per ultimare i lavori di ristrutturazione del suo immobile.
resisteva alla domanda ed eccepiva che le opere eseguite dal Persona_1
ricorrente, consistenti nella sopraelevazione di un edificio, non erano conformi al titolo autorizzativo dal medesimo ottenuto.
Concesso il provvedimento d'urgenza invocato ed instaurato il giudizio di pagina 5 di 11 merito davanti al Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di Salò-
[...]
chiamava in causa il e l'impresa appaltatrice Per_1 Controparte_2
dei lavori, ritenendoli responsabili in solido con l' e spiegava domanda Pt_1
riconvenzionale per la demolizione della sopraelevazione dallo stesso realizzata ed il risarcimento del danno.
Con sentenza n. 237/2008 il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della legittimità dell'opera, per difetto di giurisdizione.
Avverso tale decisione interponeva appello e la Corte Persona_1
d'Appello di Brescia, con sentenza n. 967/2016, resa nella resistenza dell' del e della ditta appaltatrice, rigettava il Pt_1 Controparte_2
gravame ritenendo che nessuna pretesa poteva essere vantata nei confronti del per essere la questione devoluta alla giurisdizione del giudice CP_2
amministrativo, che il sopralzo eretto dall' non violava le distanze Pt_1
legali e che la domanda di condanna del confinante e della ditta appaltatrice al risarcimento dei danni era infondata in quanto, pur trattandosi di danno in re
ipsa, l'appellante non aveva fornito elementi utili a dimostrare il preteso deprezzamento commerciale del proprio fabbricato.
Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso quale Controparte_1
erede di , cui resistevano il e Persona_1 Controparte_2 [...]
Pt_1
pagina 6 di 11 Con sentenza n. 15582/22 la Corte di Cassazione accoglieva i primi tre motivi di ricorso con cui aveva censurato la decisione della Corte Controparte_1
d'appello nella parte in cui: 1) aveva declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del di Controparte_2 Parte_1
e della ditta appaltatrice dei lavori;
2) pur avendo declinato la propria
[...]
giurisdizione, l'aveva ritenuta decaduta dal diritto di impugnare i provvedimenti autorizzativi delle opere;
3) aveva omesso di pronunciarsi sulla illegittimità delle opere realizzate dall per aumento di volumetria e Pt_1
dell'altezza e sul suo conseguente diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Riassunto il giudizio da parte di si sono costituiti il Controparte_1 [...]
e la ditta appaltatrice delle opere, già contumace CP_2 Parte_1
nel giudizio avanti la Suprema Corte, è rimasta contumace anche in questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di rinvio la questione relativa alla violazione delle distanze legali della sopraelevazione eretta da deve ritenersi Parte_1
coperta da giudicato, posto che la questione è stata esaminata dalla Corte
d'Appello – che aveva ritenuto che le norme in materia di distanze non fossero state violate – e non è stata più riproposta nel giudizio di legittimità.
In questo giudizio l'attrice in riassunzione ha riproposto la domanda di pagina 7 di 11 condanna del al risarcimento dei danni subiti in Controparte_2
conseguenza della illegittimità dei provvedimenti autorizzativi delle opere realizzate da per contrasto con le norme urbanistiche, con Parte_1
quelle poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché con la legge della
Regione Lombardia n. 19/1992.
Con riguardo a tale domanda va declinata la giurisdizione del giudice ordinario alla luce dei principi richiamati dalla Suprema Corte secondo cui “ le
controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di
norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini
appartengono dunque alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi
l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui
legittimità potrà essere valutata incidenter tantum dal giudice ordinario
attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento
amministrativo, a meno che la domanda risarcitoria non sia stata diretta
anche nei confronti della P.A. per far valere l'illegittimità dell'attività
provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice
amministrativo”.
Nel caso di specie, infatti, la domanda proposta nei confronti del era CP_2
volta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato alla sua proprietà per le opere realizzate in base a titoli edilizi illegittimi (si veda al riguardo il ricorso in Cassazione pag. 8).
pagina 8 di 11 La medesima domanda, proposta nei confronti di per ragioni Parte_1
diverse, deve essere, egualmente, rigettata sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione secondo cui: “la realizzazione di opere in violazione
di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in
materia di distanze, non comporta immediato e contestuale danno per i vicini,
il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la
violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale
pregiudizio, dunque, deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con
riferimento alla sussistenza del danno e entità dello stesso”.
Ed invero, a seconda della diversa disciplina applicabile – violazione di norme di edilizia concernenti l'altezza delle costruzioni o violazione della disciplina delle distanze – è differente anche l'onere probatorio gravante in capo al preteso danneggiato posto che, nel caso di violazione delle distanze, il soggetto che assuma una lesione della propria posizione giuridica soggettiva ha il diritto di ottenere la demolizione dell'opera illegittimamente eseguita e il risarcimento del danno costituito dall'abusiva imposizione di una servitù a carico del proprio fondo e quindi della limitazione del suo godimento, mentre qualora si verta in materia di norme che regolano la sola altezza massima degli edifici, chi assume di aver subito un danno dalla costruzione in elevazione, ha l'onere di provarlo concretamente, fornendo una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obbiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro ( cfr. sul punto anche Cass. pagina 9 di 11 18581/2022).
Nel caso di specie l'attrice in riassunzione non ha allegato né provato alcunchè
in relazione a tale voce di danno sicchè, a prescindere da ogni accertamento in ordine alla illegittimità dei provvedimenti autorizzativi – che, per inciso, non è
dimostrata dall'avvenuta sanatoria ben potendo il privato aver violato le prescrizioni contenute nei predetti provvedimenti - la domanda non può
trovare accoglimento.
va condannata a rifondere in favore del Controparte_7 Controparte_2
e di le spese del giudizio di primo grado e d'appello, così Parte_1
come già liquidate, nonché quelle del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che si liquidano, per ciascuna parte, per il giudizio di legittimità in complessivi euro 6.585 ( di cui euro 2.869 per la fase di studio, euro 2.224 per la fase introduttiva e euro 1.492 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per il giudizio di rinvio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara la carenza di giurisdizione dell'AGO a conoscere della domanda di pagina 10 di 11 di condanna del al risarcimento dei Parte_2 Controparte_2
danni subiti in conseguenza dei provvedimenti autorizzativi delle opere eseguite da Parte_1
respinge la domanda di di condanna di al Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni;
condanna a rifondere in favore del e di Controparte_1 Controparte_2
le spese del giudizio di primo grado e d'appello, come già Parte_1
liquidate, e del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11