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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1368 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 04.12.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore legale pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Galati (C.F. ) e C.F._1
Anna Ricciardi (C.F. ) per procura in atti – APPELLANTE – C.F._2
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 in proprio e quale erede di Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Zeno-Zencovich (C.F.
) per procura in atti – APPELLATO C.F._4
OGGETTO: restituzione somme
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere così riassunti:
, in proprio e quale erede di ha convenuto in Controparte_1 Controparte_2 giudizio il in , per sentir accertare e dichiarare il Parte_1 Pt_1 Parte_1 diritto alla restituzione della somma di € 22.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari al totale dell'importo versato in eccesso dalla madre, CP_2
e, dalla sua morte, da lui stesso, per la gestione condominiale dall'anno 2002
[...] all'anno 2013, in applicazione di tabelle millesimali, impugnate dalla madre e poi modificate dal tribunale di Roma, con sentenza n. 24691/2005, divenuta irrevocabile, con la conseguente condanna del condominio. Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Parte_1 della domanda, in ragione dell'estensione del giudicato esterno formatosi, a seguito della sentenza n. 4176/2009, tra e il condominio;
in via subordinata, Controparte_2
e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande;
in ulteriore subordine, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 22463/2019, ha accolto la domanda limitatamente all'an, rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la determinazione di quanto dovuto. La decisione si fonda sul principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui la revisione delle tabelle, in sede giudiziale, non produce effetto fino al passaggio in giudicato della decisione, che non può essere applicata retroattivamente, e tuttavia, è possibile esperire l'azione di indebito arricchimento. Ciò posto, ha interpretato la domanda quale azione ex art. 2041 cc, considerando anche le precisazioni contenute nelle memorie ex art. 183 cpc, e accertata la riduzione dei millesimi di parte attrice, a seguito della modifica delle tabelle, ha riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del quantum”, attraverso una CTU contabile.
Il Condominio propone appello. Occorre premettere che il è legittimato passivamente, trattandosi Parte_1 dell'effettivo “accipiens” delle somme versate dai condomini, a titolo di spese comuni, in forza delle delibere assunte dall'assemblea; considerazioni in linea con l'orientamento della Suprema Corte, espresso, di recente, con ordinanza n. 23739/2024, pronunciandosi proprio in punto di legittimazione dell'amministratore. Quanto al merito dell'impugnativa, le censure sono due. Con la prima, il contesta la qualificazione della domanda. Parte_1
Sostiene la violazione dei principi ermeneutici che impongono una valutazione non limitata al dato letterale, ma estesa all'intero contesto dell'atto, per individuare l'effettiva volontà della parte e le finalità perseguite. Contesta al tribunale di aver utilizzato solo il testo delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo, laddove è definita “ingiustificata” “la maggiore contribuzione da parte dell'istante e della sua dante causa nelle spese sostenute per la gestione della cosa comune” “nella misura di 22000,00 euro”. Sarebbe, invece, chiaro che si tratta di una domanda di restituzione legata ad un indebito oggettivo, quale conseguenza dell'applicazione di vecchie tabelle poi modificate, tanto che, nell'atto introduttivo, è stata chiesta la restituzione delle somme versate in eccesso e non la corresponsione di un indennizzo da indebito arricchimento. Sottolinea il diverso fatto costitutivo delle due azioni, dal momento che la domanda, proposta ai sensi dell'art. 2033 cc, ha finalità restitutoria e presuppone il difetto originario o il venire meno della causa della prestazione resa;
l'azione ex art. 2041 cc mira al riequilibrio economico, ha carattere sussidiario e presuppone l'ingiustizia di un arricchimento, in danno dell'altra parte;
elementi questi ultimi a cui l'attore avrebbe dato rilievo solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., formulando, dunque, una domanda nuova e come tale inammissibile. La censura è infondata. Nella fattispecie, fin con l'atto di citazione, a pag. 3, è stata rappresentata “una ingiusta locupletazione in danno dell'istante”, avendo dovuto pagare oneri condominiali, dall'anno di gestione 2002 fino all'anno 2013, calcolati sulla base delle tabelle millesimali originarie, in pendenza del giudizio di revisione. Si è precisato che i pagamenti sono avvenuti, con riserva di ripetizione, in attesa della definizione del giudizio di revisione delle tabelle millesimali, instaurato nell'anno 2002, e, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di revisione, è stato possibile richiedere – inutilmente, in via stragiudiziale, - la restituzione di quanto versato in eccesso. La vicenda sostanziale non è stata modificata, con le note ex art. 183, n.1, cpc, ma solo precisata, sul piano giuridico, a fronte della contestazione della natura costitutiva della sentenza di revisione delle tabelle, con efficacia ex nunc, a decorrere dal suo passaggio in giudicato, e, dunque, preclusiva della pretesa restitutoria. Con le note, si è, infatti, affermato che l'unico rimedio è dato dall'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc, in mancanza di altro titolo specifico su cui fondare la richiesta di restituzione di somme versate in eccedenza. In altri termini, la domanda tendeva ad una forma di reintegrazione dell'equilibrio economico tra le parti, risultando, nei fatti esposti, l'ingiusto arricchimento del condominio, a fronte di un pagamento in eccesso del singolo condomino, nell'applicazione di tabelle, per cui pendeva giudizio di revisione. Ciò posto, è assorbita ogni considerazione riguardo all'eccezione di giudicato esterno limitata alla pretesa restututoria.
La seconda censura riguarda la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. L'appellante sostiene che i pagamenti sono avvenuti sulla base delle tabelle, all'epoca, vigenti, e che la revisione di esse, in sede giudiziale, non può incidere sulla validità del titolo, perché la sentenza ha natura costitutiva, con effetto solo dal momento del passaggio in giudicato. In altri termini, mancherebbe l'indebito oggettivo e l'ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa comportebbe l'elusione del principio dell'irretroattività della sentenza costitutiva. Non sarebbero nemmeno utili le sentenze della Suprema Corte, poste a base della decisione impugnata, riferendosi, quella contraddistinta dal n. 5690/2011, al diverso caso di tabelle errate, senza alcun approfondimento sulla mancanza di una causa giustificatrice, così come l'altra, n. 4844/2017, che dà per scontata l'assenza di un valido titolo, con un mero richiamo alla prima pronuncia. La censura è infondata. Di recente, la S.C. con ordinanza n. 23739/2024, pur pronunciando in punto di legittimazione ad agire, di cui si è già detto, ha ribadito, il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte “In tema di condominio negli edifici, la sentenza, di cui all'art. 69 disp. att. c.c., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini, con la conseguenza che l'amministratore, e non il singolo condomino, è legittimato ad agire per l'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei confronti del singolo che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali inferiori e non rispondenti al reale valore dell'unità, perché in tal modo si è realizzato un arricchimento indebito cui corrisponde un depauperamento della cassa comune relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell'intero condominio, e non dei singoli condomini.” La pronuncia richiama il principio già espresso, con le precedenti sentenze poste a base della decisione impugnata “(in tal senso, Cass. 5690/2011 in motivazione ove si legge che il condominio non avrebbe altro rimedio per recuperare il minore incasso subito;
nel senso della esperibilità della domanda ex art. 2041, anche Cass. 4844/2017 in motivazione)”.Con queste ultime pronunce, sono state valutate questioni diverse, ma assimilabili, trattandosi in entrambi i casi di condomini, proprietari di unità immobiliari non contemplate nelle tabelle millesimali, per i quali è stato riconosciuto l'obbligo di ripartizione delle spese comuni, fin dall'inizio, a prescindere dalla revisione delle tabelle, in sede giudiziale, che non avrebbe avuto effetto retroattivo e, per converso, il diritto ad ottenere quanto dovuto anche per il passato. Si può aggiungere che l'azione generale di arricchimento è stata prevista a tutela del danneggiato, tendendo ad eliminare l'ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di un altro, quando, per il particolare atteggiarsi della fattispecie concreta, non è data nessuna azione a tutela, per il riequilibrio dei due patrimoni. Di norma, le sentenze di natura costitutiva non hanno efficacia retroattiva, salvo specifiche disposizioni di legge, che nella fattispecie, mancano. Il legislatore, come ben sottolineato dalla Suprema Corte, con la sentenza, a sez. unite, n. 16794/2007, ha scelto di non prevedere deroghe, ovvero l'anticipazione degli effetti alla proposizione della domanda, proprio per la complessità della gestione della condominiale, che non è limitata alla ripartizione di spesa, ma riguarda anche l'utilizzazione delle parti comuni, la disposizione dei diritti comuni, la partecipazione alle liti, ed altro;
dunque, ha scelto di evitare una paralisi, nelle more “dell'accertamento giudiziale del valore millesimale delle quote dei singoli partecipanti, ne' direttamente, per l'impossibilità di deliberare validamente, ne' indirettamente, per il rischio dell'invalidazione successiva di tutte le deliberazioni adottate medio tempore….” In questa ottica, la Suprema Corte ha escluso che la scelta legislativa, proprio per la ponderazione degli interessi sottesi, possa essere ritenuta incompatibile con i principi informatori del giusto processo, secondo cui la durata del processo non può avere ricadute negative sulla parte vittoriosa ed ha sottolineato
“d'altronde, quest'ultima non rimane priva d'adeguata tutela, dal momento che le conseguenze economiche della permanente validità, sino al passaggio in giudicato della sentenza, delle tabelle millesimali oggetto di controversia possono essere ovviate mediante il ricorso alle azioni d'indebito o d'arricchimento esperibili a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza modificativa delle tabelle millesimali, poiché è dal momento del definitivo accertamento della situazione giuridica presupposta che i diritti consequenziali possono essere fatti valere (actioni nondum natae non praescribitur).” L'impostazione data dalla Suprema Corte, a sezioni unite, come si è detto, ha poi trovato conferma nelle successive pronunce, e non è scalfita dalla contestazione della validità del titolo, al momento dei pagamenti, perché, all'epoca, già contestato e in attesa di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Parte_2
, avverso la sentenza non definitiva n. 22463/2019, del
[...] Parte_1
Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano, per questo grado di giudizio, in complessive € 4000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
2) dichiara il , in , tenuto al versamento Parte_1 Pt_1 Parte_1 dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 9.4.2025
Il Presidente relatore