Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4131/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30 gennaio 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
2 Controparte_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4131/2021 r.g.a.c. tra
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-appellante contro
già in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_2 Controparte_3
presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Dolores Cozzarelli, ed elettivamente do- miciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Bisignano, n. 24;
-appellata nonché
(P.I. ) Controparte_4 P.IVA_2
-appellata contumace nonchè
( ) Controparte_5 P.IVA_3
-appellata contumace
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2379/2020 con la quale il Giudice di pace di Pomigliano d'Arco ha rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni riportati dal veicolo Opel Mokka, tg. EZ 068 NC, di proprietà attorea, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 14.01.2016, alle ore 10.30 circa, in Napoli, alla Via Nicola Miraglia, per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeout tg.
EJ700EY, di proprietà della e locato dalla Controparte_4 Controparte_6
, il quale tamponava l'autovettura Opel Mokka che, per l'effetto, dapprima collideva con la
[...]
fiancata destra con il cassone a sponde che conteneva materiale ferroso del veicolo Iveco tg.
BB867KL, per poi finire contro un pilastro.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda proposta per difetto di prova, non avendo l' attore fornito adeguata prova di essere proprietario del veicolo per tutta la durata del processo ovvero di aver so- stenuto spese per la riparazione di detto veicolo, compensando le spese tra le parti.
La società appellante ha presentato appello contro la sentenza di primo grado, denunciando la viola- zione ovvero la falsa applicazione dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni, degli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c..
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Sulla base di tali motivazioni, la ha concluso per la integrale riforma della sen- Parte_1
tenza, con la condanna delle convenute Controparte_7 Controparte_4
e al risarcimento dei danni riportati dal veicolo Opel Mokka, pari ad
[...] Controparte_5
euro 9.297,13, oltre danno da fermo tecnico ed interessi, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio la la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello e la improcedibilità della domanda, per violazione dell' art. 148
D.lgs. 209/2005; ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice (odierna appellante) ed ha concluso per il rigetto dell'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
Non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, le appellate
[...]
e e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_4 Controparte_5
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dalla il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione Parte_1
della sentenza, avvenuta in data 30 dicembre 2020, e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 19 giugno 2021, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente dell'art. 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora in via preliminare, si rileva l'ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che seguono.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderen- te alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare pre- viamente le altre (Cfr. Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di Appello di Roma, 12 giugno 2019) -, va rilevato che l'odierno appellante non ha fornito adeguata prova – su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della ricorrenza di un danno suscettibile di risarcimento.
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In aderenza al principio “onus probandi incubit ei qui dicit”, è onere di chi vuole fare valere un di- ritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
nella fattispecie, gli elementi probatori forniti dall' appellante non sono sufficienti a comprovare la ricorrenza di un danno ezio- logicamente riconducibile al sinistro denunciato.
Sotto tale aspetto, si osserva che le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice risultano del tutto ca- renti in ordine ai danni riportati dal veicolo: il teste si è limitato a riferire le circo- Testimone_1
stanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, riferendo circostanze del tutto ge- neriche in ordine ai danni riportati dal veicolo Opel Mokka.
A sostegno della propria pretesa, ha depositato un mero preventivo di spesa Parte_1
(preventivo n. 11 del 21.04.2016, allegato al fascicolo di primo grado), in base al quale viene calco- lato un ammontare di spese complessivo, necessarie per la riparazione del veicolo, pari ad euro
9.297,13., nonché alcune fotografie;
non può, invece, essere posto a fondamento della decisione il documento denominato “dichiarazione di riparazione del veicolo” (all. 7 al foliario dell' appello), in quanto documento prodotto per la prima volta in grado di appello, dunque tardivamente.
La documentazione prodotta, però, non era sufficiente ai fini di provare la pretesa risarcitoria.
Ed infatti, il preventivo di spese non riveste ex se valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio;
non risulta, invece, tempestivamente prodotta alcuna fattura o quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che siano stati effet- tivamente sostenuti i costi per la riparazione demandati in citazione (ed abbia maturato i presupposti per la pretesa risarcitoria).
Sul punto, “In tema di risarcimento dei danni derivanti da scontro tra veicoli, la fattura commer- ciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompa- gnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore” (Cfr. Trib.
Potenza 281 del 2022).
Ed infatti, nelle ipotesi di risarcimento derivante da sinistro stradale, il preventivo di riparazione, laddove non venga unito ad altri elementi di prova (di cui costituisca un riscontro), è una mera valu-
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tazione, una comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica e, come tale, assolu- tamente inidonea a stimare un atto.
Pertanto, non avendo il preventivo di spesa alcuna valenza probatoria, come chiarito dalla giuri- sprudenza di legittimità, non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”. (Cfr.
Cass. civ. sez. III, 15/5/2013, n. 11765).
A ciò si aggiunga che gli stessi accertamenti tecnici disposti in primo grado non hanno consentito di affermare con certezza la ricorrenza di un danno risarcibile ed il nesso di causa tra l' evento denun- ciato ed il danno richiesto: ed infatti il c.t.u. non ha potuto ispezionare il veicolo di parte attrice
(alienato al momento della consulenza), rappresentando: “poiché non si sono potuti ispezionare ed accostare i veicoli coinvolti e, non avendo agli atti interventi di Autorità Giudiziarie che potevano cristallizzare il reale accadimento dei fatti, in questo caso specifico, non si potrà dare parere di compatibilità o meno del sinistro né tanto meno si possono effettuare calcoli cinematici analitici”.
In definitiva, il materiale probatorio offerto dalla società attrice a sostegno della propria pretesa ri- sarcitoria era insufficiente a fornire adeguata prova del danno subito;
sulla scorta di tali motivazio- ni, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti deve pervenirsi alla conferma della sentenza di primo grado.
In definitiva, l'appello proposto da va rigettato e, per l' effetto, la sentenza di Parte_1
primo grado confermata anche in punto di spese di lite, in mancanza di appello incidentale sul capo.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell' appellante e si liquidano in favore dell' unica appellata costituita come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della bassa complessità, con la applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55 del 2014, tenuto con- to della attività difensiva in concreto espletata, con la riduzione di cui all' art. 4, comma 4.
Nulla per le spese di lite con le appellate, vittoriose contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna l' appellante al pagamento in favore della già Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del Controparte_3
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D.M. 55/2014, in euro 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese di lite nel rapporto processuale con le appellate contumaci.
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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