Sentenza 10 febbraio 2025
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- 1. OMESSA ISCRIZIONE EX ART. 58 TUB: non si traduce in una nullità della procura dello Special Servicer incaricato alla riscossioneAvv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 15 gennaio 2026
ISSN 2385-1376 In materia di recupero di crediti cartolarizzati, in caso di mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB della violazione della norma in questione ha rilievo nel contesto dell'ordinamento bancario e non si traduce in una nullità della procura. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca, con la sentenza n. 24 del 5 gennaio 2026. IL FATTO La pronuncia trae origine da un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., instaurato dalla debitrice a seguito della notifica di un atto di pignoramento immobiliare, con cui la creditrice procedente cessionaria ex art. 58 TUB aveva dato avvio, per il tramite di una …
Leggi di più… - 2. ALBO EX ART 106 TUB: la mancata iscrizione dello Special Servicer non fa venir meno la legittimazione ad agire per il recupero dei crediti cedutiAvv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 15 gennaio 2026
ISSN 2385-1376 In materia di crediti cartolarizzati ai sensi dell'art. 58 TUB, la mancata iscrizione dello Special Servicer nell'albo ex art. 106 TUB non fa venir meno la legittimazione ad agire per il recupero dei crediti oggetto di cessione. Infatti, le previsioni dell'art. 106 T.U.B. che impongono l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo …
Leggi di più… - 3. CREDITI CARTOLARIZZATI: legittima l’attività di riscossione esercitata dallo Special Servicer o dal Sub Servicer anche in assenza dell’iscrizione all’albo di cui…Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 26 gennaio 2026
ISSN 2385-1376 In materia di cartolarizzazione dei crediti, l'eventuale mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB del soggetto incaricato, anche quale special o sub servicer, dell'attività di recupero non incide sulla validità civilistica del mandato né sulla legittimazione sostanziale e processuale del creditore cessionario ad agire in sede monitoria ed esecutiva, trattandosi di prescrizione di natura pubblicistica, rilevante esclusivamente nei rapporti con l'autorità di vigilanza. Ne deriva, pertanto, che dovrà ritenersi legittima l'attività di riscossione esercitata dallo special servicer o dal sub servicer anche in assenza dell'iscrizione all'albo di …
Leggi di più… - 4. MANCATA ISCRIZIONE EX ART. 106 TUB: non determina alcuna invalidità degli atti di recupero del credito né incide sulla legittimazione processuale della cessionariaAvv. Tania Cicala · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In materia di crediti cartolarizzati, la mancata iscrizione del Servicer o del soggetto incaricato della riscossione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB non determina alcuna invalidità degli atti di recupero del credito né incide sulla legittimazione processuale della cessionaria, trattandosi di prescrizioni a rilevanza pubblicistica prive di immediata incidenza sul piano civilistico. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Siracusa, Giudice Maria Cristina Di Stazio, con la sentenza n. 101 del 19 gennaio 2026. IL FATTO La controversia trae origine da un'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dalla mutuataria e dai terzi …
Leggi di più… - 5. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI ANTE D.LGS. N. 116/2024: l’attività materiale di riscossione può essere affidata Sub Servicer non iscritti all’albo ex art. 106 TUBAvv. Giovanni Durante · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cartolarizzazione dei crediti, qualora l'operazione di cessione sia stata conclusa anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del d.lgs. n. 116/2024, la disciplina previgente consente al Servicer iscritto ex art. 106 TUB di delegare l'attività materiale di riscossione a un Sub-Servicer non iscritto, purché operante sotto la sua responsabilità e controllo, senza che ciò comporti difetto di legittimazione processuale della società mandataria. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Monica Attanasio, con la sentenza n. 86 del 20 gennaio 2026. IL FATTO Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l'opposizione a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato,
promossa da
(cod. fisc. ), con sede legale a Conegliano (TV), via Parte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, e, per essa, quale mandataria, (nuova Parte_2 denominazione assunta da già , CP_1 Controparte_2 con sede legale a Verona, Piazzetta Monte n. 1, cod. fisc. e p.iva , P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Lepore ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Roma, via Polibio n. 15, giusta procura alle liti in atti
creditrice opposta
contro
(cod. fisc. , nata a [...] [...], Controparte_3 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Greta Regazzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Varese, via Vittorio Veneto n. 11, giusta procura alle liti in atti
debitrice opponente
e contro
Controparte_4
terza pignorata contumace
avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.”
1
CONCLUSIONI
Nell'interesse di , per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2
Voglia all'Ecc.mo Tribunale di Varese, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente domanda di merito conseguente all'Ordinanza di sospensione dell'esecuzione mobiliare RGEN 258/2023, accertare e dichiarare il diritto della e, per essa, della ad agire esecutivamente per il recupero Parte_1 Parte_2 delle somme portate dal titolo esecutivo di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla Sig.ra siccome infondata in fatto ed in diritto. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse di : Controparte_3
Nel merito
Accertare la carenza di legittimità ad agire della società per nullità della Parte_2 procura alla stessa conferita da ex artt. 2 e 3 l n. 130/99 e 106 e 132 TUB, Parte_1 dichiarare che la controparte non ha diritto di procedere a esecuzione forzata, e conseguentemente estinguere la presente procedura e ordinare la restituzione delle somme apprese alla debitrice.
Con vittoria di spese ed onorari, incluso il rimborso per spese generali e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia trae origine dall'opposizione all'esecuzione promossa, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., dalla debitrice esecutata la quale ha Controparte_3 chiesto al Giudice dell'Esecuzione di sospendere la procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da nella qualità di mandataria di (cessionaria dei Parte_2 Parte_1 crediti vantati da , fino a concorrenza della somma di € 200.000, Controparte_2 asseritamente dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29 ottobre
2007 dai sig.ri , e con l'allora Parte_3 Controparte_3 Controparte_5 CP_6
[...]
A fondamento della proposta opposizione, la sig.ra ha dedotto la carenza di CP_3 legittimazione attiva del creditore procedente e la nullità della procura conferita a Pt_2
per violazione degli artt. 2 e 3 Legge n. 130/1999, artt. 106 e 132 TUB, per non essere
[...] né società incaricata del recupero del credito giudiziale e stragiudiziale, né Parte_2
cessionaria del credito, società iscritte nell'albo di cui all'art 106 TUB. Parte_1
2 Il GE, con ordinanza pronunciata in data 17 dicembre 2023, ritenuto sussistente il presupposto del fumus boni iuris, ha sospeso la procedura esecutiva, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite relative alla fase sommaria.
È stato, quindi, tempestivamente introdotto dal creditore procedente e, Parte_1 per essa, quale mandataria, da ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il presente giudizio Parte_2 di merito, con cui la parte opposta ha dedotto che: i. il credito per cui è causa è stato ceduto a da con avviso di cessione di credito pro soluto (Gazzetta Parte_1 Controparte_2
Ufficiale Parte II n. 121 del 15/10/2019) e che, come risulta dal medesimo avviso,
è stata incaricata da di svolgere, in relazione ai crediti Parte_4 Parte_1 oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c), comma 6 e comma 6 bis
Legge n. 130/1999; ii. è stata, quindi, incaricata da quale Parte_2 Parte_4 special servicer, di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie e che, a sua volta, ha conferito procura a per il Parte_1 Parte_2 recupero giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti;
iii. le società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 Legge n. 130/1999, quale è sono tenute Parte_1 unicamente a iscriversi in un elenco tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del
Provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, che disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica di tali società ai sensi del Regolamento (UE) n. 1075/2013; iv. la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata a un servicer iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, nella specie già CP_7
, e il servicer può delegare la concreta attività di riscossione a un c.d. subservicer, Parte_4 anche non iscritto all'albo, che opera sotto la sua propria responsabilità (nella specie
. Pt_2
Si è costituita in giudizio domandando al Tribunale di “accertare la carenza Controparte_3 di legittimità ad agire della società per nullità della procura alla stessa Parte_2 conferita da ex artt. 2 e 3 l n. 130/99 e 106 e 132 TUB, dichiarare che la Parte_1 controparte non ha diritto di procedere a esecuzione forzata, e conseguentemente estinguere la presente procedura e ordinare la restituzione delle somme apprese alla debitrice”.
Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio la terza pignorata
[...]
datore di lavoro di CP_4 Controparte_3
All'esito della prima udienza, vista l'assenza di istanze istruttorie e la natura documentale della causa, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, nel merito, l'opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., proposta da è infondata e non può trovare Controparte_3 accoglimento per i motivi di seguito indicati.
3 Prima di esaminare i motivi di opposizione, giova evidenziare che parte opponente non ha contestato di aver stipulato, in data 29 ottobre 2007, con l'allora il Controparte_6 contratto di mutuo ipotecario, titolo stragiudiziale posto a fondamento della promossa esecuzione mobiliare, né di essersi resa inadempiente all'obbligazione restitutoria assunta con la conclusione del predetto contratto.
Tanto chiarito, con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., della procura del 17 ottobre 2019 a rogito Notaio Persona_1
n. 14095, che ha rilasciato a (doc. 10 fascicolo opposta), in
[...] Parte_1 Pt_2 quanto quest'ultima società non sarebbe iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all' art. 106 TUB.
Secondo la prospettazione della debitrice esecutata, la predetta procura sarebbe nulla, perché conferita in violazione dell'art. 2, commi 3, lett. c) e 6 Legge n. 130/1999, con la conseguenza che non potrebbe legittimamente rappresentare la mandante Pt_2 Parte_1 nell'azione esecutiva, non potendo svolgere l'attività di recupero dei crediti propria del c.d.
“master service” poiché non iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUB.
A tal riguardo, giova evidenziare che, nel sistema delineato dalla c.d. legge sulla cartolarizzazione (Legge n. 130/1999), i soggetti cedenti, che normalmente sono istituti che esercitano l'attività bancaria, cedono i propri crediti in blocco a soggetti all'uopo costituiti, denominati “società veicolo”, le quali si finanziano mediante l'emissione di titoli destinati alla circolazione;
i crediti acquistati devono essere riscossi e lo svolgimento di questa attività viene affidata a soggetti terzi detti “servicer” o “incaricati della riscossione dei crediti ceduti
e dei servizi di cassa e di pagamento” (art. 2, comma 3, lett. c), Legge n. 130/99).
Le società veicolo devono essere iscritte nell'albo di cui all'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia prot. 2149274 del 12.12.2023 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, mentre le società “servicer” debbono essere iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 TUB. L'art. 2, comma 6, Legge sulla cartolarizzazione, stabilisce infatti che “i servizi indicati nel comma 3, lettera c) (riscossione dei crediti ceduti - servicer), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'ambo previsto dall'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti”.
La Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3.4.2015, all'art. 5.1, in materia di esternalizzazione, prevede che “i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. …. è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti
4 incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso”.
Nel caso in esame, risulta l'esistenza di un contratto di servicing con il quale Parte_1
proprio nell'ambito dell'operazione di cessione dei crediti in blocco del 15 ottobre
[...]
2019, ha nominato master servicer, iscritta nell'albo ai sensi dell'art. 106 Parte_4
TUB, la quale, ha delegato (esternalizzato) alcune attività ad altro soggetto, in qualità di
“special servicer”. Detta nomina e contestuale sub delega sono espressamente richiamate nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove risulta, tra l'altro, testualmente riportato che (successivamente “nella sua qualità di soggetto Parte_4 CP_7 incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito incarico a di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a Parte_2 norma di legge, ivi incluse, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie”.
Con la procura del 19 ottobre 2019, ha nominato special servicer, Parte_1 Pt_2 così come già delegata da nell'ambito del contratto di servicing, sua Parte_4 mandataria per lo svolgimento dell'attività di mera gestione, amministrazione e recupero
(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione.
Tanto chiarito, risulta evidente che il ruolo e le funzioni ricoperti da siano Pt_2 qualificabili come attività di “special servicer” o “subservicer”, così come è incontestabile che il ruolo di “master servicer” sia stato attribuito e svolto da che, come Parte_4 previsto dalla legge, è iscritta nell'albo delle società di intermediazione finanziaria di cui all'art. 106 TUB.
In ogni caso, in materia è recentemente intervenuta la Suprema Corte che, con orientamento condiviso da questo Tribunale, ha affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.”
(in questi termini Cass. civ., ord. n. 7243/2024).
Dunque, in ogni caso, in ordine alla possibilità che lo special servicer possa legittimamente svolgere funzioni ed attività di recupero coattivo dei crediti oggetto della cessione in blocco, senza necessariamente essere iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, deve concludersi nel senso che la questione dell'eventuale violazione di legge rileva solo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza e non incide sulla validità della procura rilasciata dalla Società veicolo (cfr. Trib. Torino 10 gennaio 2024 e Trib. Busto Arsizio 16 febbraio 2024).
5 Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione.
Parte opponente ha, altresì, dedotto, ancorché in termini generici, il difetto di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva) della creditrice opposta, derivante dalla nullità del contratto di cessione ex art. 58 TUB, per non essere (neppure) la cessionaria Parte_1 iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
In altri termini, secondo la prospettazione della debitrice, l'odierna parte opposta non avrebbe potuto validamente stipulare il contratto di cessione dei crediti in blocco, costituendo il negozio posto in essere un'attività di intermediazione finanziaria alla stessa preclusa.
Occorre osservare che l'art. 3 Legge n. 130/199, che disciplina le cessioni a titolo oneroso in blocco di crediti, prevede quale unico requisito per le società cessionarie quello di avere “per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti”.
Tali società sono tenute ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, mentre non sussiste alcun obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari ex art 106 TUB, non effettuando dette società veicolo attività di “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Fermo quanto sopra esposto, giova qui evidenziare che la Suprema Corte, chiamata a
“pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario, alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria, così come del generale principio di trasparenza”, sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha chiarito che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della
Legge n. 130/1999, l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva da quest'ultimo intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito e l'omessa iscrizione nel medesimo albo potrà rilevare sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. civ., decreto di inammissibilità n.
13749/2024). In particolare, la S.C., in relazione al caso sottoposto al suo esame (nella specie erano intervenute tre cessioni a tre soggetti tutti non iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB) ha chiarito che, quando “vi sono plurime cessioni del medesimo credito ipotecario, nondimeno nessun cessionario ha elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, essendosi, ciascuno, limitato ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso, direttamente o a mezzo di una diversa società mandataria”; occorre infatti distinguere “la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari”, conseguentemente “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata” (Cass. civ. decreto n. 13749/2024).
6 Ne consegue, per tutti i motivi esposti, il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_3
In ordine alla regolazione delle spese di lite, ritiene questo giudice che i non uniformi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito, in ordine alla rilevanza dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB da parte delle società di servicing, giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
accerta che sussiste il diritto di e, per essa, della mandataria Parte_1 Pt_2
ad agire in executivis per il recupero delle somme portate dal contratto di mutuo
[...] ipotecario del 29.10.2007, repertorio n. 13849, raccolta n. 6506 a rogito del notaio
[...] di Roma;
Per_2
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ida Carnevale
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