Art. 4.
L'articolo 161 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro".
L'articolo 161 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro".