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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3997/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 3997 R.G. degli affari contenziosi del
2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 8.5.2025
TRA
Parte_1
( , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Giuseppe Ridola e Stefano P.IVA_1
Silvestri, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Ludovisi
n. 35
APPELLANTE
1 ( ) – Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
( – ), rappresentate e difese dall'Avv. P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
Luca Bernardini, presso il cui studio sito in Roma, Via Guido Banti 34, sono elettivamente domiciliate
APPELLATI
Oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo - Appello avverso la sentenza n.22456/2017 del Tribunale di Roma, sezione X civile, pubblicata il 30.11.2017
Conclusioni: All'udienza del 7.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
La (di seguito “ ) ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma le società Controparte_4
e (cedenti e cessionarie dell'azienda) per sentirle
[...] CP_2 Controparte_3
condannare alla restituzione ex art. 2033 c.c. degli indebiti pagamenti relativi a fatture emesse da queste ultime per la manutenzione degli impianti self-service degli impianti di distribuzioni carburanti siti in Roma, Via Boccea n. 891 e Via Casal del Marmo n.
616, nonché al pagamento degli importi relativi ai cali carburanti per l'impianto di Via
Boccea n. 891 per gli anni 2013 e 2014.
Ha premesso di avere gestito gli impianti di distribuzione carburanti in Roma, via Casal del Marmo n.616 e via Boccea n.891 e di avere stipulato con le convenute contratti di comodato che prevedevano la concessione in uso gratuito degli impianti.
Ha esposto che la comodante, dopo avere installato a sue spese, presso i suddetti impianti, gli apparecchi accettatori di banconote per l'erogazione del carburante in modalità self-service, ha iniziato a emettere, dal febbraio 2001, fatture mensili che recavano come causale la seguente dicitura “accordo manutenzione ordinaria di
2 accettatori di banconote per distributori di carburante self service pre pay”, i cui importi erano stati dall'attrice regolarmente pagati. Tuttavia, gli importi richiesti a tale titolo erano stati determinati unilateralmente dalla concessionaria, sulla base del carburante erogato dagli impianti in modalità self-service, senza alcun accordo in proposito e senza che fosse stata svolta alcuna manutenzione.
Pertanto, contestando la legittimità della fatturazione e l'esistenza di una obbligazione, ha richiesto la ripetizione di quanto pagato.
In secondo luogo ha chiesto il rimborso dei cd cali di carburante, ossia della differenza tra il carburante acquistato e quello rivenduto al netto delle rimanenze, rimborso previsto dall'Accordo Interprofessionale del 25/7/1984 tra le associazioni di gestori e
, applicabile a tutti i contratti di gestione degli impianti ai sensi Controparte_5
dell'art.1 D.Lg.s.n.32/1998, e da tutti i contratti collettivi tra le compagnie petrolifere e i sindacati dei gestori degli impianti di distribuzione
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. 22456/2017, pubblicata in data 30.11.2017, il Tribunale di Roma, sezione X civile, ha così deciso “Rigetta tutte le domande di parte attrice e condanna la stessa a rifondere alle convenute le spese processuali che liquida in €7241,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a. e spese generali ex art-. 2 D.M. n.155/14”.
In punto di legittimazione passiva è stata esclusa la responsabilità delle società cessionarie ai sensi dell'art. 2560 cc posto che i debiti non risultavano nei libri contabili.
La richiesta di restituzione delle somme non dovute è stata ritenuta prescritta fino al
3/4/04 e quanto alla restante parte della richiesta è stato ritenuto dal Tribunale che lo spontaneo pagamento, per tredici anni, di fatture mensili recanti come dicitura,
“accordo manutenzione ordinaria di accettatori di banconote per distributori di carburante self service pre pay”, lasciava presumere che tale accordo esistesse, dato che si tratterebbe di un accordo a forma libera accertabile attraverso lo stesso comportamento esecutivo delle parti.
3 Il Tribunale ha osservato che entrambe le parti avevano riconosciuto che i corrispettivi in questione erano commisurati alla quantità di carburante venduto in modalità self- service. Si era trattato, quindi, di corrispettivi giustificati, più che dall'attività di manutenzione degli impianti propriamente intesa, dal fatto che le vendite con tale modalità non comportano oneri per il gestore, ma solo per la società proprietaria dell'impianto.
Quanto alla seconda domanda di parte attrice il Tribunale ha ritenuto che l'accordo del
25/7/1984 tra e da un lato e Faib, e CP_6 Controparte_5 CP_7 CP_8
dall'altro, prevede che ciascuna azienda concessionaria e/o fornitrice stabilisca, in riferimento alla propria organizzazione, specifiche procedure tendenti ad accertare l'effettiva deficienza di carburanti nel rispetto delle modalità determinate dall'accordo medesimo. Si trattava di un accordo la cui applicazione necessitava pertanto l'adozione di determinazioni attuative da parte degli stessi concessionari di vendita, assenti nel caso di specie.
APPELLO
La ha impugnato la sentenza in Parte_3
epigrafe rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 22456/2017 emessa dal Tribunale di Roma, sezione X civile,
Giudice Unico Dott.ssa Antonella Izzo, pubblicata il 30.11.2017, non notificata, così giudicare: “a) accertare che l'importo di Euro 116.214,64 di cui alle fatture elencate nell'atto di citazione, pagato dalla Parte_1
alla costituisce un indebito oggettivo, e per l'effetto, b) Controparte_4
condannare la e la singolarmente o in solido Controparte_4 CP_2
tra loro, alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore della Parte_1
dell'importo di Euro 65.510.06, o di quella maggiore o
[...]
minore somma che sarà accertata in relazione all'impianto di distribuzione carburanti in Roma, Via Boccea n. 891, oltre interessi legali;
c) condannare la Controparte_4
e la singolarmente o in solido tra loro, alla restituzione ex
[...] Controparte_3
4 art. 2033 c.c. in favore della Parte_1
dell'importo di Euro 50.704.58, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in relazione all'impianto di distribuzione carburanti in Roma, Via Casal del
Marmo n. 616, oltre interessi legali;
d) condannare la e Controparte_4
la singolarmente o in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_2 [...]
dell'importo di Euro 13.398,85, o della Parte_1
maggiore o minore somma che sarà accertata, in relazione ai cali carburante dell'impianto di Via Boccea n. 891 per l'anno 2013, oltre interessi legali;
e) condannare la al pagamento in favore della CP_2 Parte_1
dell'importo di Euro 9.044,19, o della maggiore o minore somma
[...]
che sarà accertata, in relazione ai cali carburante dell'impianto di Via Boccea n. 891 per l'anno 2014, oltre interessi legali;
”.
Si sono costituite le società e Controparte_4 CP_2 Controparte_3
richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla corte d'appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.”
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione formulata dagli appellati ex art. 342
e 348 bis c.p.c., atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
L'appellante ha proposto due motivi di gravame.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato l'esclusione della responsabilità solidale delle società e affermando che il Tribunale non aveva Controparte_3 CP_2
considerato che nel caso di specie non opera il disposto dell'art. 2560 comma 2 c.c., posto che i crediti fatti valere scaturiscono da contratti in corso all'atto del conferimento dei rami d'azienda, nei quali le conferitarie sono subentrate alla Controparte_9
[...] Pertanto, l'appellante ha sostenuto l'applicazione dell'art. 2558 c.c. con
[...]
conseguente responsabilità delle società per le obbligazioni nascenti dai contratti nei quali erano subentrate.
Quanto alla domanda di restituzione avanzata, l'appellante ha esposto che il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato, da un lato, che lo spontaneo pagamento da parte attrice delle fatture mensili di recanti come causale "accordo manutenzione CP_4
ordinaria di accettatori di banconote per distributori di carburante self service pre pay", lasciava presumere che tale accordo esistesse, dall'altro che, posto che i corrispettivi in questione erano commisurati alla quantità di carburante venduto in modalità self service, essi erano giustificati più che dall'attività di manutenzione degli impianti, "dal fatto che le vendite con tale modalità non comportano oneri per il gestore, ma solo per la società proprietaria dell'impianto".
In realtà, ha sostenuto l'appellante, le fatture che indicavano come causale il servizio di manutenzione rappresentavano una causale non veritiera;
nessuna attività di manutenzione era stata svolta e nessun accordo era stato raggiunto. I corrispettivi erano stati erogati quale canone per il noleggio delle attrezzature per il self-service e, per tale ragione, l'accordo era da considerarsi nullo per contrarietà alle disposizioni di legge che sanciscono la gratuità del noleggio di dette attrezzature (art. 1 d.lgs. 11 febbraio
1998, n. 32).
Alla luce di tali considerazioni, ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Con riferimento alla legittimazione passiva, si deve confermare la decisione del
Giudice di primo grado per cui e non devono considerarsi CP_2 Controparte_3
responsabili. Infatti, legittimato passivo è soltanto il soggetto che ha ricevuto i pagamenti, in applicazione dell'art. 2650, comma 2, c.c., il quale dispone espressamente che il cedente rimanga responsabile per i debiti ceduti. Un'eventuale responsabilità del cessionario è prevista solo nel caso in cui i debiti risultino dalle scritture contabili, circostanza pacificamente non riferibile al caso de quo. Il
6 riferimento dell'appellante all'art. 2558 c.c. in tema di successione nei contratti appare privo di fondamento ove si consideri che l'accordo per cui è causa risulta essersi sciolto prima della cessione dei rami d'azienda.
Le doglianze relative alla vera natura della causa dei corrispettivi appaiono altrettanto inconsistenti, non avendo l'appellante in alcun modo provato quanto sostenuto in merito alla natura di accordo simulatorio volto ad eludere le norme in materia di divieto di pagamento per l'uso di attrezzature self-service. Al contrario, come correttamente sottolineato dal Tribunale, lo spontaneo adempimento per un lungo lasso di tempo
(circa 13 anni) delle fatture recanti come intestazione “accordo manutenzione ordinaria di accettatori di banconote per distributori di carburanti” è indice della presenza di un accordo a cui le parti si sono sempre adeguate. Inoltre, le stesse parti hanno riconosciuto che l'importo delle fatture è stato determinato sulla base del quantitativo di carburante erogato dalle attrezzature self-service, a nulla rilevando la descrizione della prestazione rilevata in fattura.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il limite alla autonomia contrattuale derivante dalla previsione di gratuità della cessione al gestore dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili è costituito dall'impossibilità per le parti di prevedere, nell'ambito dello speciale contratto disciplinato dalle disposizioni citate uno specifico compenso a carico del gestore per
l'uso dell'impianto. Nessuna norma invece, nel detto sistema, impedisce alle parti di accordarsi, come è avvenuto nel caso di specie, sulla misura dei compensi correlati alla vendita di carburante ai consumatori, modulandone le percentuali in relazioni alle particolari modalità di erogazione e, in assenza di una siffatta preclusione, è del tutto irrilevante che tali pattuizioni intervengano nel corso del rapporto, a modifica dei patti originari, essendo, ovviamente, consentito all'autonomia privata, in mancanza di norme limitative, dar vita nel corso di un rapporto di durata ad accordi di contenuto diverso da quello iniziale. (Sez. L, Sentenza n. 16992 del 29/11/2002)”
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
7 Con il secondo motivo di appello, in relazione alla domanda di rimborso per i cd cali di carburante, con motivo articolato in più punti, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale rilevato un'eccezione proponibile soltanto dalle parti. In secondo luogo, ha sostenuto l'esistenza del diritto al rimborso così come affermato da un precedente del Tribunale di Roma in termini.
Il secondo motivo è infondato.
Occorre innanzitutto rilevare che nessun vizio di ultra-petizione caratterizza la pronuncia di primo grado, avendo il Giudice soltanto rilevato il fatto oggettivo della mancanza di applicabilità dell'accordo interprofessionale del 25.7.1984, in ragione della previsione in esso contenuto per cui “ciascuna azienda concessionaria e/o fornitrice stabilirà, in riferimento alla propria organizzazione, specifiche procedure tendenti ad accertare l'effettiva deficienza di carburanti che potrà essere causata da cali (…).”.
Si tratta della verifica di un presupposto costitutivo della pretesa che in quanto tale rientrava nella cognizione officiosa del Tribunale.
Nel caso che interessa nessuna determinazione risulta in tal senso.
Altrettanto meritevole di conferma la ricostruzione del Giudice di primo grado per cui i due pagamenti effettuati dalla relativi al rimborso dei cali Controparte_4
carburanti devono inquadrarsi nell'ambito della fattispecie ex art.1180 c.c., e cioè come adempimenti del terzo, e non come espressione della sussistenza di una obbligazione,
e ciò in ragione dei rapporti sottostanti tra le parti. Infatti, dalla documentazione prodotta, emerge che i rapporti di fornitura del carburante sono sempre intercorsi tra la e la compagnia petrolifera TotalErg, tanto che le richieste di rimborso sono Parte_2
sempre state indirizzate a quest'ultima.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere respinto e le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
8 dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 22456 del Tribunale civile di Parte_1
Roma, sezione X, del 30.11.2017, così provvede:
1) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la a pagare in favore Parte_1
della parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto della sussistenza, in capo all'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24/9/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 3997 R.G. degli affari contenziosi del
2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 8.5.2025
TRA
Parte_1
( , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Giuseppe Ridola e Stefano P.IVA_1
Silvestri, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Ludovisi
n. 35
APPELLANTE
1 ( ) – Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
( – ), rappresentate e difese dall'Avv. P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
Luca Bernardini, presso il cui studio sito in Roma, Via Guido Banti 34, sono elettivamente domiciliate
APPELLATI
Oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo - Appello avverso la sentenza n.22456/2017 del Tribunale di Roma, sezione X civile, pubblicata il 30.11.2017
Conclusioni: All'udienza del 7.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
La (di seguito “ ) ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma le società Controparte_4
e (cedenti e cessionarie dell'azienda) per sentirle
[...] CP_2 Controparte_3
condannare alla restituzione ex art. 2033 c.c. degli indebiti pagamenti relativi a fatture emesse da queste ultime per la manutenzione degli impianti self-service degli impianti di distribuzioni carburanti siti in Roma, Via Boccea n. 891 e Via Casal del Marmo n.
616, nonché al pagamento degli importi relativi ai cali carburanti per l'impianto di Via
Boccea n. 891 per gli anni 2013 e 2014.
Ha premesso di avere gestito gli impianti di distribuzione carburanti in Roma, via Casal del Marmo n.616 e via Boccea n.891 e di avere stipulato con le convenute contratti di comodato che prevedevano la concessione in uso gratuito degli impianti.
Ha esposto che la comodante, dopo avere installato a sue spese, presso i suddetti impianti, gli apparecchi accettatori di banconote per l'erogazione del carburante in modalità self-service, ha iniziato a emettere, dal febbraio 2001, fatture mensili che recavano come causale la seguente dicitura “accordo manutenzione ordinaria di
2 accettatori di banconote per distributori di carburante self service pre pay”, i cui importi erano stati dall'attrice regolarmente pagati. Tuttavia, gli importi richiesti a tale titolo erano stati determinati unilateralmente dalla concessionaria, sulla base del carburante erogato dagli impianti in modalità self-service, senza alcun accordo in proposito e senza che fosse stata svolta alcuna manutenzione.
Pertanto, contestando la legittimità della fatturazione e l'esistenza di una obbligazione, ha richiesto la ripetizione di quanto pagato.
In secondo luogo ha chiesto il rimborso dei cd cali di carburante, ossia della differenza tra il carburante acquistato e quello rivenduto al netto delle rimanenze, rimborso previsto dall'Accordo Interprofessionale del 25/7/1984 tra le associazioni di gestori e
, applicabile a tutti i contratti di gestione degli impianti ai sensi Controparte_5
dell'art.1 D.Lg.s.n.32/1998, e da tutti i contratti collettivi tra le compagnie petrolifere e i sindacati dei gestori degli impianti di distribuzione
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. 22456/2017, pubblicata in data 30.11.2017, il Tribunale di Roma, sezione X civile, ha così deciso “Rigetta tutte le domande di parte attrice e condanna la stessa a rifondere alle convenute le spese processuali che liquida in €7241,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a. e spese generali ex art-. 2 D.M. n.155/14”.
In punto di legittimazione passiva è stata esclusa la responsabilità delle società cessionarie ai sensi dell'art. 2560 cc posto che i debiti non risultavano nei libri contabili.
La richiesta di restituzione delle somme non dovute è stata ritenuta prescritta fino al
3/4/04 e quanto alla restante parte della richiesta è stato ritenuto dal Tribunale che lo spontaneo pagamento, per tredici anni, di fatture mensili recanti come dicitura,
“accordo manutenzione ordinaria di accettatori di banconote per distributori di carburante self service pre pay”, lasciava presumere che tale accordo esistesse, dato che si tratterebbe di un accordo a forma libera accertabile attraverso lo stesso comportamento esecutivo delle parti.
3 Il Tribunale ha osservato che entrambe le parti avevano riconosciuto che i corrispettivi in questione erano commisurati alla quantità di carburante venduto in modalità self- service. Si era trattato, quindi, di corrispettivi giustificati, più che dall'attività di manutenzione degli impianti propriamente intesa, dal fatto che le vendite con tale modalità non comportano oneri per il gestore, ma solo per la società proprietaria dell'impianto.
Quanto alla seconda domanda di parte attrice il Tribunale ha ritenuto che l'accordo del
25/7/1984 tra e da un lato e Faib, e CP_6 Controparte_5 CP_7 CP_8
dall'altro, prevede che ciascuna azienda concessionaria e/o fornitrice stabilisca, in riferimento alla propria organizzazione, specifiche procedure tendenti ad accertare l'effettiva deficienza di carburanti nel rispetto delle modalità determinate dall'accordo medesimo. Si trattava di un accordo la cui applicazione necessitava pertanto l'adozione di determinazioni attuative da parte degli stessi concessionari di vendita, assenti nel caso di specie.
APPELLO
La ha impugnato la sentenza in Parte_3
epigrafe rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 22456/2017 emessa dal Tribunale di Roma, sezione X civile,
Giudice Unico Dott.ssa Antonella Izzo, pubblicata il 30.11.2017, non notificata, così giudicare: “a) accertare che l'importo di Euro 116.214,64 di cui alle fatture elencate nell'atto di citazione, pagato dalla Parte_1
alla costituisce un indebito oggettivo, e per l'effetto, b) Controparte_4
condannare la e la singolarmente o in solido Controparte_4 CP_2
tra loro, alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore della Parte_1
dell'importo di Euro 65.510.06, o di quella maggiore o
[...]
minore somma che sarà accertata in relazione all'impianto di distribuzione carburanti in Roma, Via Boccea n. 891, oltre interessi legali;
c) condannare la Controparte_4
e la singolarmente o in solido tra loro, alla restituzione ex
[...] Controparte_3
4 art. 2033 c.c. in favore della Parte_1
dell'importo di Euro 50.704.58, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in relazione all'impianto di distribuzione carburanti in Roma, Via Casal del
Marmo n. 616, oltre interessi legali;
d) condannare la e Controparte_4
la singolarmente o in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_2 [...]
dell'importo di Euro 13.398,85, o della Parte_1
maggiore o minore somma che sarà accertata, in relazione ai cali carburante dell'impianto di Via Boccea n. 891 per l'anno 2013, oltre interessi legali;
e) condannare la al pagamento in favore della CP_2 Parte_1
dell'importo di Euro 9.044,19, o della maggiore o minore somma
[...]
che sarà accertata, in relazione ai cali carburante dell'impianto di Via Boccea n. 891 per l'anno 2014, oltre interessi legali;
”.
Si sono costituite le società e Controparte_4 CP_2 Controparte_3
richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla corte d'appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.”
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione formulata dagli appellati ex art. 342
e 348 bis c.p.c., atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
L'appellante ha proposto due motivi di gravame.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato l'esclusione della responsabilità solidale delle società e affermando che il Tribunale non aveva Controparte_3 CP_2
considerato che nel caso di specie non opera il disposto dell'art. 2560 comma 2 c.c., posto che i crediti fatti valere scaturiscono da contratti in corso all'atto del conferimento dei rami d'azienda, nei quali le conferitarie sono subentrate alla Controparte_9
[...] Pertanto, l'appellante ha sostenuto l'applicazione dell'art. 2558 c.c. con
[...]
conseguente responsabilità delle società per le obbligazioni nascenti dai contratti nei quali erano subentrate.
Quanto alla domanda di restituzione avanzata, l'appellante ha esposto che il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato, da un lato, che lo spontaneo pagamento da parte attrice delle fatture mensili di recanti come causale "accordo manutenzione CP_4
ordinaria di accettatori di banconote per distributori di carburante self service pre pay", lasciava presumere che tale accordo esistesse, dall'altro che, posto che i corrispettivi in questione erano commisurati alla quantità di carburante venduto in modalità self service, essi erano giustificati più che dall'attività di manutenzione degli impianti, "dal fatto che le vendite con tale modalità non comportano oneri per il gestore, ma solo per la società proprietaria dell'impianto".
In realtà, ha sostenuto l'appellante, le fatture che indicavano come causale il servizio di manutenzione rappresentavano una causale non veritiera;
nessuna attività di manutenzione era stata svolta e nessun accordo era stato raggiunto. I corrispettivi erano stati erogati quale canone per il noleggio delle attrezzature per il self-service e, per tale ragione, l'accordo era da considerarsi nullo per contrarietà alle disposizioni di legge che sanciscono la gratuità del noleggio di dette attrezzature (art. 1 d.lgs. 11 febbraio
1998, n. 32).
Alla luce di tali considerazioni, ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Con riferimento alla legittimazione passiva, si deve confermare la decisione del
Giudice di primo grado per cui e non devono considerarsi CP_2 Controparte_3
responsabili. Infatti, legittimato passivo è soltanto il soggetto che ha ricevuto i pagamenti, in applicazione dell'art. 2650, comma 2, c.c., il quale dispone espressamente che il cedente rimanga responsabile per i debiti ceduti. Un'eventuale responsabilità del cessionario è prevista solo nel caso in cui i debiti risultino dalle scritture contabili, circostanza pacificamente non riferibile al caso de quo. Il
6 riferimento dell'appellante all'art. 2558 c.c. in tema di successione nei contratti appare privo di fondamento ove si consideri che l'accordo per cui è causa risulta essersi sciolto prima della cessione dei rami d'azienda.
Le doglianze relative alla vera natura della causa dei corrispettivi appaiono altrettanto inconsistenti, non avendo l'appellante in alcun modo provato quanto sostenuto in merito alla natura di accordo simulatorio volto ad eludere le norme in materia di divieto di pagamento per l'uso di attrezzature self-service. Al contrario, come correttamente sottolineato dal Tribunale, lo spontaneo adempimento per un lungo lasso di tempo
(circa 13 anni) delle fatture recanti come intestazione “accordo manutenzione ordinaria di accettatori di banconote per distributori di carburanti” è indice della presenza di un accordo a cui le parti si sono sempre adeguate. Inoltre, le stesse parti hanno riconosciuto che l'importo delle fatture è stato determinato sulla base del quantitativo di carburante erogato dalle attrezzature self-service, a nulla rilevando la descrizione della prestazione rilevata in fattura.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il limite alla autonomia contrattuale derivante dalla previsione di gratuità della cessione al gestore dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili è costituito dall'impossibilità per le parti di prevedere, nell'ambito dello speciale contratto disciplinato dalle disposizioni citate uno specifico compenso a carico del gestore per
l'uso dell'impianto. Nessuna norma invece, nel detto sistema, impedisce alle parti di accordarsi, come è avvenuto nel caso di specie, sulla misura dei compensi correlati alla vendita di carburante ai consumatori, modulandone le percentuali in relazioni alle particolari modalità di erogazione e, in assenza di una siffatta preclusione, è del tutto irrilevante che tali pattuizioni intervengano nel corso del rapporto, a modifica dei patti originari, essendo, ovviamente, consentito all'autonomia privata, in mancanza di norme limitative, dar vita nel corso di un rapporto di durata ad accordi di contenuto diverso da quello iniziale. (Sez. L, Sentenza n. 16992 del 29/11/2002)”
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
7 Con il secondo motivo di appello, in relazione alla domanda di rimborso per i cd cali di carburante, con motivo articolato in più punti, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale rilevato un'eccezione proponibile soltanto dalle parti. In secondo luogo, ha sostenuto l'esistenza del diritto al rimborso così come affermato da un precedente del Tribunale di Roma in termini.
Il secondo motivo è infondato.
Occorre innanzitutto rilevare che nessun vizio di ultra-petizione caratterizza la pronuncia di primo grado, avendo il Giudice soltanto rilevato il fatto oggettivo della mancanza di applicabilità dell'accordo interprofessionale del 25.7.1984, in ragione della previsione in esso contenuto per cui “ciascuna azienda concessionaria e/o fornitrice stabilirà, in riferimento alla propria organizzazione, specifiche procedure tendenti ad accertare l'effettiva deficienza di carburanti che potrà essere causata da cali (…).”.
Si tratta della verifica di un presupposto costitutivo della pretesa che in quanto tale rientrava nella cognizione officiosa del Tribunale.
Nel caso che interessa nessuna determinazione risulta in tal senso.
Altrettanto meritevole di conferma la ricostruzione del Giudice di primo grado per cui i due pagamenti effettuati dalla relativi al rimborso dei cali Controparte_4
carburanti devono inquadrarsi nell'ambito della fattispecie ex art.1180 c.c., e cioè come adempimenti del terzo, e non come espressione della sussistenza di una obbligazione,
e ciò in ragione dei rapporti sottostanti tra le parti. Infatti, dalla documentazione prodotta, emerge che i rapporti di fornitura del carburante sono sempre intercorsi tra la e la compagnia petrolifera TotalErg, tanto che le richieste di rimborso sono Parte_2
sempre state indirizzate a quest'ultima.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere respinto e le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
8 dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 22456 del Tribunale civile di Parte_1
Roma, sezione X, del 30.11.2017, così provvede:
1) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la a pagare in favore Parte_1
della parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto della sussistenza, in capo all'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24/9/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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