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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2448/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Coppola (C.F. e Pierluigi Esempio (C.F. C.F._2
) in virtù di procura a margine dell' atto di appello ed C.F._3 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dei medesimi con sede in PO alla Via Nuova Poggioreale n. 156, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 081/0168948 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e/o Email_1
Email_2
appellante-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro- P.IVA_1 tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: , in virtù di procura generale alle liti a C.F._4 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_1 domicilio digitale e p.e.c. t. Email_3
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2576/2023 del Tribunale di PO, Sezione Lavoro, emessa in data 18/04/2023 ed in pari data pubblicata, a definizione del procedimento recante R.G. n. 10211/2021 tra le parti sopra indicate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc , depositato in data 23.6.2017 presso il Tribunale di PO , in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Parte_1
-di essere titolare della pensione n. 07142050 - Cat. Inv. Civ. con decorrenza dal 1° aprile 2010; di avere, in data 22.05.2018, presentato domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale sulla pensione inv.civ., con decorrenza 01.02.2015; di avere presentato ricorso amministrativo in data 9.07.2019; che l' in data 11.06.2020 aveva comunicato la riliquidazione della CP_1 prestazione n. 07142050 informando che, a seguito del ricalcolo dal 1° febbraio 2015 fino al 30 giugno 2020, era risultato un debito a carico del ricorrente di euro 434,51; di essere coniugato con la sig.ra ; che il reddito Controparte_2 familiare era inferiore al limite reddituale per il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In accoglimento del presente ricorso, accertare la sussistenza dei requisiti al riconoscimento e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione Inv. Civ. n. 07142050 a far data dal 1° febbraio 2015, o da quello che sarà stabilito in corso di causa;
2. Condannare l' alla corresponsione della maggiorazione sociale sulla CP_1 pensione inv. Civ. n. 07142050 in favore del ricorrente a far data dal 1° febbraio 2015 o da quella che il Giudice riterrà giusta, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;
3. Condannare, in ogni caso, l'amministrazione convenuta, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;…”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che concludeva CP_1 per il rigetto della domanda.
Con note scritte ai fini di udienza depositate in data 22.6.2022, il ricorrente deduceva che il coniuge risultava titolare di assegno sociale dal 1° agosto 2015 e limitava la domanda di ricostituzione reddituale, per maggiorazione sociale sulla pensione, al periodo dall'1.02.2015 al 31 luglio 2015. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso , con compensazione delle spese di lite . A fondamento del decisum il primo giudice riteneva che, avendo parte ricorrente presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della maggiorazione sociale solo in data 22.05.2018, non poteva essergli riconosciuto il diritto alla prestazione per il periodo antecedente dal gennaio al 31 luglio 2015,in assenza di domanda amm/va in tal senso , atteso che la domanda per la maggiorazione poteva avere effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come statuito dalla S. C. con sent. n 9561/2021,che puntualmente richiamava.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 11.10.2023 deducendo, con un unico e sostanziale motivo, l'erronea interpretazione e ricostruzione giuridica operata dal primo giudice, atteso che la domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale sulla pensione Inv. Civ. n. 07142050 presentata in data 22/05/2018, non era sottoposta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento del diritto,potendo essere proposta in ogni tempo dopo il pensionamento e la liquidazione della pensione, e dovendo essere ,di regola, sempre effettuata con decorrenza dalla data di riconoscimento originario della prestazione. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che ,sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata In punto di diritto, rileva il collegio che la necessità della domanda amministrativa risulta affermata dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, che , fin dall'incipit dell'art. 1, prevede che : "Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." .
Tale necessità viene riaffermata nel successivo comma 6 in cui vengono stabilite le modalità di presentazione della domanda medesima : "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' territorialmente CP_1 competente";
Infine , il comma 10 dello stesso art.1 ,in punto di decorrenza ,stabilisce che la maggiorazione sociale decorre “dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” con l'espressa ulteriore qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, nè pignorabile.
Ebbene la tesi argomentata dalla difesa dell'appellante non trova alcun supporto normativo , dal momento che l'art.1 L.544/1988 come sopra riportato, enuncia espressamente la necessità della domanda dell'interessato al I comma, definendone le modalità di presentazione al VI comma, e la decorrenza dalla prima mensilità successiva a quella di presentazione della domanda stessa al comma 10, in conformità al generale principio della necessità di una domanda per l'erogazione delle prestazioni previdenziali.
Peraltro, l'erogazione della maggiorazione presuppone una verifica favorevole degli specifici requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla disposizione così da escluderne ogni automatismo.
Tale conclusione interpretativa trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento” non può avere natura accessoria ed automatica sia per le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione che implicano l'impossibilità di maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, a prescindere dalla domanda dell'interessato, sia per l'assenza di fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fin dall'incipit (…) Si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali”(cfr.: Cass. 12 aprile 2021 n. 9561 ).
In definitiva secondo il principio di diritto affermato dalla S. C. cit., la trasformazione automatica delle prestazioni di invalidità civile in assegno sociale non comporta automaticamente anche l'attribuzione della relativa maggiorazione sociale (ove spettante). Per cui in questi casi non sorge alcun diritto alla corresponsione degli arretrati per il periodo temporale anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi sicchè la pretesa dell'odierna appellante diretta ad ottenere la retrodatazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001 per il periodo antecedente alla data di proposizione della domanda amministrativa ,( ossia per il periodo come ridotto dal 1° gennaio al 31 luglio 2015), non risulta meritevole di alcun accoglimento .
La sentenza gravata , dunque , resiste al gravame e va confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto .
Nulla va statuito in ordine alle spese del grado stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp.att.cpc , allegata fin dall'atto introduttivo del giudizio Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
.-rigetta l'appello ;
-nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in PO lì 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2448/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Coppola (C.F. e Pierluigi Esempio (C.F. C.F._2
) in virtù di procura a margine dell' atto di appello ed C.F._3 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dei medesimi con sede in PO alla Via Nuova Poggioreale n. 156, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 081/0168948 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e/o Email_1
Email_2
appellante-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro- P.IVA_1 tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: , in virtù di procura generale alle liti a C.F._4 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_1 domicilio digitale e p.e.c. t. Email_3
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2576/2023 del Tribunale di PO, Sezione Lavoro, emessa in data 18/04/2023 ed in pari data pubblicata, a definizione del procedimento recante R.G. n. 10211/2021 tra le parti sopra indicate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc , depositato in data 23.6.2017 presso il Tribunale di PO , in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Parte_1
-di essere titolare della pensione n. 07142050 - Cat. Inv. Civ. con decorrenza dal 1° aprile 2010; di avere, in data 22.05.2018, presentato domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale sulla pensione inv.civ., con decorrenza 01.02.2015; di avere presentato ricorso amministrativo in data 9.07.2019; che l' in data 11.06.2020 aveva comunicato la riliquidazione della CP_1 prestazione n. 07142050 informando che, a seguito del ricalcolo dal 1° febbraio 2015 fino al 30 giugno 2020, era risultato un debito a carico del ricorrente di euro 434,51; di essere coniugato con la sig.ra ; che il reddito Controparte_2 familiare era inferiore al limite reddituale per il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In accoglimento del presente ricorso, accertare la sussistenza dei requisiti al riconoscimento e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione Inv. Civ. n. 07142050 a far data dal 1° febbraio 2015, o da quello che sarà stabilito in corso di causa;
2. Condannare l' alla corresponsione della maggiorazione sociale sulla CP_1 pensione inv. Civ. n. 07142050 in favore del ricorrente a far data dal 1° febbraio 2015 o da quella che il Giudice riterrà giusta, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;
3. Condannare, in ogni caso, l'amministrazione convenuta, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;…”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che concludeva CP_1 per il rigetto della domanda.
Con note scritte ai fini di udienza depositate in data 22.6.2022, il ricorrente deduceva che il coniuge risultava titolare di assegno sociale dal 1° agosto 2015 e limitava la domanda di ricostituzione reddituale, per maggiorazione sociale sulla pensione, al periodo dall'1.02.2015 al 31 luglio 2015. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso , con compensazione delle spese di lite . A fondamento del decisum il primo giudice riteneva che, avendo parte ricorrente presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della maggiorazione sociale solo in data 22.05.2018, non poteva essergli riconosciuto il diritto alla prestazione per il periodo antecedente dal gennaio al 31 luglio 2015,in assenza di domanda amm/va in tal senso , atteso che la domanda per la maggiorazione poteva avere effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come statuito dalla S. C. con sent. n 9561/2021,che puntualmente richiamava.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 11.10.2023 deducendo, con un unico e sostanziale motivo, l'erronea interpretazione e ricostruzione giuridica operata dal primo giudice, atteso che la domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale sulla pensione Inv. Civ. n. 07142050 presentata in data 22/05/2018, non era sottoposta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento del diritto,potendo essere proposta in ogni tempo dopo il pensionamento e la liquidazione della pensione, e dovendo essere ,di regola, sempre effettuata con decorrenza dalla data di riconoscimento originario della prestazione. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che ,sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata In punto di diritto, rileva il collegio che la necessità della domanda amministrativa risulta affermata dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, che , fin dall'incipit dell'art. 1, prevede che : "Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." .
Tale necessità viene riaffermata nel successivo comma 6 in cui vengono stabilite le modalità di presentazione della domanda medesima : "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' territorialmente CP_1 competente";
Infine , il comma 10 dello stesso art.1 ,in punto di decorrenza ,stabilisce che la maggiorazione sociale decorre “dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” con l'espressa ulteriore qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, nè pignorabile.
Ebbene la tesi argomentata dalla difesa dell'appellante non trova alcun supporto normativo , dal momento che l'art.1 L.544/1988 come sopra riportato, enuncia espressamente la necessità della domanda dell'interessato al I comma, definendone le modalità di presentazione al VI comma, e la decorrenza dalla prima mensilità successiva a quella di presentazione della domanda stessa al comma 10, in conformità al generale principio della necessità di una domanda per l'erogazione delle prestazioni previdenziali.
Peraltro, l'erogazione della maggiorazione presuppone una verifica favorevole degli specifici requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla disposizione così da escluderne ogni automatismo.
Tale conclusione interpretativa trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento” non può avere natura accessoria ed automatica sia per le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione che implicano l'impossibilità di maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, a prescindere dalla domanda dell'interessato, sia per l'assenza di fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fin dall'incipit (…) Si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali”(cfr.: Cass. 12 aprile 2021 n. 9561 ).
In definitiva secondo il principio di diritto affermato dalla S. C. cit., la trasformazione automatica delle prestazioni di invalidità civile in assegno sociale non comporta automaticamente anche l'attribuzione della relativa maggiorazione sociale (ove spettante). Per cui in questi casi non sorge alcun diritto alla corresponsione degli arretrati per il periodo temporale anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi sicchè la pretesa dell'odierna appellante diretta ad ottenere la retrodatazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001 per il periodo antecedente alla data di proposizione della domanda amministrativa ,( ossia per il periodo come ridotto dal 1° gennaio al 31 luglio 2015), non risulta meritevole di alcun accoglimento .
La sentenza gravata , dunque , resiste al gravame e va confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto .
Nulla va statuito in ordine alle spese del grado stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp.att.cpc , allegata fin dall'atto introduttivo del giudizio Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
.-rigetta l'appello ;
-nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in PO lì 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.