Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 1137/2017
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1137/2017, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2098/2016 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 25/7/2016, vertente
TRA
(C.F. , difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonsina De Siena (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa dagli
[...] P.IVA_1
avv.ti Sergio Turrà (C.F. ) e Sabrina Turrà (C.F. C.F._3
C.F._4
APPELLATA
E
(C.F. ), difeso Controparte_3 C.F._5
dall'avv. Federico Sicignano (C.F. ) C.F._6
APPELLATO
E
(P.I. ), Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(P.I. ) e Controparte_5 P.IVA_3 CP_6
[...]
R.G. n. 1137/2017
(P.I. ) in persona dei rispettivi Controparte_4 P.IVA_4
legali rapp.te p.t., difese dall'avv. Ciro Falanga (C.F. ) C.F._7
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 21/5/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2002.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Parte_2 nei confronti della società – proprietaria della Controparte_1 CP_2
” (d'ora in poi, per brevità, ”), nonché Controparte_2 Controparte_1
del dott. , chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito Controparte_3 dell'errato intervento presso la predetta struttura, deducendo al riguardo:
- che in data 29/7/2010 veniva sottoposta, presso la , ad Controparte_1
intervento di asportazione di cisti ovarica, che veniva eseguito dal dott. CP_3
[...]
- che in data 5/8/2010, a causa del peggioramento del quadro clinico, veniva trasferita presso il Presidio Ospedaliero “OO.RR. Golfo Vesuviano P.O. S. Anna e
SS. M. Della Neve di Boscotrecase, presso il quale si vedeva diagnosticare una perforazione del sigma;
- che in pari data veniva sottoposta ad altro intervento chirurgico per la riparazione della fistola, nel corso della quale subiva la “resezione parziale del sigma ed ano”;
- che era evidente la grave negligenza del chirurgo nell'esecuzione della descritta prestazione sanitaria;
- che nessuna rilevanza poteva attribuirsi al consenso sottoscritto da essa istante, la quale non era stata in concreto informata dei possibili rischi derivanti dall'intervento.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda, in ragione CP_3 della sua dedotta infondatezza, assumendo che, “a dire del chirurgo operatore dell'ospedale di Boscotrecase”, la riscontrata perforazione si era verificata, dopo quattro o cinque giorni dall'intervento, “a causa di danno ischemico del sigma conseguente all'asportazione della cisti ovarica sx, interessata da estese aderenze” formatesi a seguito di due precedenti interventi, quali la “sterilizzazione 3
R.G. n. 1137/2017 tubarica” dopo un taglio cesareo e, successivamente, un'“isterectomia semplice per carcinoma della porzio”;
- che, pertanto, era chiaro che esso esponente aveva eseguito in modo adeguato e diligente la prestazione chirurgica e che l'esito negativo dell'intervento era dipeso
“da un evento imprevisto ed imprevedibile”.
Anche la , costituitasi in giudizio, chiedeva rigettarsi la pretesa Controparte_1
risarcitoria, assumendo che la aveva sottoscritto un valido consenso Parte_1
informato e che, in ogni caso, il aveva eseguito correttamente CP_3
l'intervento, il cui esito negativo era addebitabile “solo ed esclusivamente ai rischi potenziali” dello stesso, tenuto conto dei due precedenti interventi cui la paziente era stata sottoposta.
In via subordinata, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, graduarsi l'eventuale risarcimento del danno sofferto dall'attrice tra essa esponente ed il
, “con esclusivo o, nella denegata ipotesi, maggior addebito a carico del CP_3 sanitario”, nonché di essere manlevata dalle società Controparte_4
e con cui aveva Controparte_5 Controparte_7
stipulato polizza per la responsabilità civile, il tutto previo differimento della prima udienza onde procedere alla chiamata in causa delle predette.
Estesa la lite nei confronti delle indicate compagnie di assicurazione, le stesse si costituivano in giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda attorea perché infondata, ovvero condannarsi in via esclusiva il solo , o ancora, in via subordinata, CP_3
accogliersi la domanda di rivalsa nei confronti di tutti i convenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, con esclusione, in ogni caso, di ogni responsabilità solidale in capo ad esse esponenti, avuto riguardo al regime di coassicurazione, il tutto tenuto conto dello scoperto del 20% previsto in polizza, con un minimo di €
15.000,00 ed un massimo di € 50.000,00.
Quindi, espletata indagine medico legale, con sentenza n. 2098/2016 in data
25/7/2016, l'adito Tribunale rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di lite.
Le ragioni poste a fondamento della ritenuta insussistenza della responsabilità professionale, sulla base dell'espletata consulenza tecnica, possono sintetizzarsi nei seguenti termini:
- la , in epoche precedenti l'intervento di asportazione della cisti ovarica Parte_1
per cui è causa, era stata sottoposta dapprima ad un taglio cesareo nel corso del 4
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quale era stata praticata anche una sterilizzazione tubarica e, successivamente, ad isterectomia semplice laparotomica per una lesione pre-neoplastica della cervice uterina;
- che, pertanto, l'intervento in data 29/7/2010 presso la struttura sanitaria di
[...]
, di asportazione di cisti ovarica, “fu condotto un una situazione di CP_1
aderenze peritoneali con necessità di praticare la lisi di numerosissime aderenze viscerali”;
- essendo insorta, qualche giorno dopo l'intervento, una sintomatologia con connotazioni peritonitiche (addome globoso, timpanico, apristalsi, contrattura parietale di difesa), in data 5/8/2010 la paziente veniva trasferita e ricoverata presso l'Ospedale S. Anna e SS. Madonna della Neve di Boscotrecase, “con una diagnosi di grave stato di shock per peritonite stercoracea”, per la quale fu sottoposta ad intervento di Hartmann, consistente nella “resezione segmentaria del sigma con affondamento del moncone rettale e creazione di una colostomia terminale temporanea al fianco sinistro…”;
- quanto patito dalla non era riferibile ad una “cattiva gestione Parte_1
chirurgica da parte del dott. , bensì ad una complicanza Controparte_3
chirurgica di tipo peritonitico, che, dai dati di letteratura esibiti, colpisce il 6% dei pazienti rioperati a livello addominale”;
- la condotta dei sanitari era stata pronta ed efficace, “laddove, compresa la complicanza chirurgica di tipo peritonitico, hanno deciso di trasferire la paziente in altra struttura ospedaliera al fine di sottoporla ad un adeguato trattamento”.
La proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, le altre parti, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva errato nel non ritenere che fosse a carico del l'onere di provare la carenza del nesso di causalità tra l'intervento CP_3 chirurgico effettuato e l'evento dannoso;
- che, inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono definite come “complicanze” e rilevate dalla statistica sanitaria;
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- che, infatti, dal punto di vista giuridico il concetto di “complicanza” non ha rilevanza, nel senso che, quando a seguito di un trattamento chirurgico si verifichi un peggioramento del paziente, delle due l'una: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, nel qual caso sussiste la responsabilità del medico, a nulla rilevando che le statistiche lo annoverino tra le complicanze;
ovvero lo stesso non era prevedibile ed evitabile, il che integra gli estremi della causa non imputabile, a prescindere dal fatto se rientri o meno nelle complicanze contemplate dalle statistiche;
- che il Tribunale aveva errato nel non ritenere necessaria la prova certa della mancanza del nesso di causalità;
- che il primo Giudice, inoltre, non aveva tenuto conto che essa esponente aveva avuto, “giorno dopo giorno dall'intervento chirurgico”, un costante peggioramento, senza che i sanitari se ne accorgessero, nonostante quanto venisse loro riferito;
- che il Giudice di prime cure aveva omesso ogni pronuncia sul dedotto vizio di nullità del consenso informato, “in quanto la pregressa storia clinica della paziente avrebbe dovuto indurre gli operatori sanitari e lo stesso dr. a CP_3 prestare maggiore attenzione, soprattutto con riguardo all'anamnesi della sig.ra
, la quale si era già sottoposta a n. 2 interventi nella zona pelvica”; Parte_1
- che, inoltre, dall'intervento di asportazione della cisti ovarica sino al trasferimento presso l'Ospedale di Boscotrecase decorrevano ben 6 giorni, nel corso dei quali i sanitari, pur consapevoli dei pregressi interventi cui era stata sottoposta essa paziente, non avevano eseguito tempestivamente tutti gli accertamenti clinici necessari onde evitare una degenerazione del quadro clinico e permettere un post-operatorio controllato e sereno.
Pertanto, chiedeva, in accoglimento dell'appello, riformarsi la sentenza impugnata e per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificato nell'importo di € 250.000,00, ovvero in quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
Costituitosi anche nel presente giudizio di appello, il deduceva CP_3
l'inammissibilità del gravame, perché redatto in violazione dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza, tenuto conto che la sentenza di primo grado era 6
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pervenuta in modo ineccepibile ad escludere ogni responsabilità professionale di esso esponente e, quindi, andava integralmente confermata.
Si costituiva, altresì, , la quale, premesso che l'appellante aveva Controparte_1
a suo dire inammissibilmente quantificato nell'atto di appello la pretesa risarcitoria nell'importo di € 250.000,00, nonché per la prima volta eccepito la
“nullità” del consenso, chiedeva il rigetto del gravame perché del tutto privo di fondamento;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva condannarsi la in coassicurazione con la Controparte_4
la nonché il dott. Controparte_7 Controparte_5
, in solido o ciascuno per quanto di propria competenza, “al Controparte_3 pagamento diretto di tutte le somme richieste dall'attrice”, o in ogni caso a manlevare essa esponente dalle conseguenze della soccombenza nella lite.
Si costituivano, infine, le tre suindicate compagnie di assicurazione, deducendo:
- in via principale, che l'appello andava dichiarato inammissibile perché non conforme ai parametri di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto, a norma dell'art. 348-bis c.p.c.;
- in via subordinata, che l'appello era privo di pregio, avendo il Giudice di prime cure, sulla base di motivazione che, recependo l'ineccepibile analisi svolta dal
CTU, correttamente escluso l'esistenza di ogni responsabilità professionale.
Riservata la causa in decisione, con ordinanza resa in data 29/9/2023 la stessa veniva rimessa sul ruolo affinché il CTU procedesse alla quantificazione dei danni sofferti dalla per le complicanze del primo intervento eseguito in data Parte_1
29/7/2010, nonché per le conseguenze del secondo intervento d'urgenza cui fu sottoposta la stessa in data 5/8/2010, tenendo conto, altresì, dell'ulteriore intervento, eseguito in data 29/8/2011, di ricanalizzazione intestinale.
Quindi, nominato altro CTU in sostituzione del precedente ed espletata l'indagine suppletiva, la causa veniva nuovamente riservata in decisione.
1. Sull'ammissibilità dell'appello.
Così riassunti i termini della controversia, vanno in primo luogo disattese le eccezioni, formulate dalle parti appellate, di inammissibilità del gravame, nella prospettiva della violazione dei parametri di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero perché privo di ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Invero, quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla
Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde 7
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risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la
Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n.
9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass. 13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n.
23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n.
7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Parte_1
ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte 8
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argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Torre Annunziata per pervenire alla decisione di rigetto della domanda.
Quanto al secondo profilo, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo
o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
2. Sull'ammissibilità della quantificazione del danno operata dalla Parte_1 nell'atto di appello. ha lamentato l'inammissibilità della quantificazione della Controparte_1
pretesa risarcitoria, operata dalla per la prima volta in appello in Parte_1 ragione dell'importo di € 250.000,00.
L'eccezione è priva di valore, considerato che la diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello, né comporta una pronunzia extra petita, quando manchi una limitazione quantitativa della domanda
(cfr. Cass. 9/4/2015, n. 7137), come avvenuto nella specie, ove in primo grado l'attrice si limitava a formulare una domanda di valore indeterminato.
3. Il merito dell'appello.
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Invero, il Giudice di primo grado, sulla base dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha escluso ogni responsabilità del chirurgo e, per Controparte_3
l'effetto, della struttura sanitaria sul presupposto che Controparte_1
l'intervento praticato alla di asportazione della cisti ovarica sarebbe Parte_1
stato correttamene eseguito e che il sopravvenuto shock da peritonite stercoracea, 9
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che determinò il trasferimento della paziente, il sesto giorno successivo, presso il ove la stessa fu sottoposta ad altra Controparte_8 operazione in via d'urgenza, non sarebbe da imputare ad alcuna responsabilità medica perché rientrante nell'ambito delle complicanze operatorie che, secondo la letteratura scientifica, hanno un margine di incidenza del 6%.
Più precisamente, anche se nell'impugnata decisione risulta acclarato, in forza della relazione tecnica in data 1/2/2014 redatta dal CTU dott. , Persona_1 che la peritonite stercoracea fu “consequenziale all'intervento chirurgico di asportazione della cisti ovarica …”, nondimeno il Tribunale ha escluso la prospettata responsabilità professionale perché le predette conseguenze peggiorative patite dalla rientravano nell'ambito delle complicanze Parte_1
chirurgiche emergenti dalle statistiche cliniche. Da ciò il Giudice di prime cure ha tratto il convincimento dell'esatto adempimento della prestazione da parte del chirurgo e della circostanza che “gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”.
Trattasi di decisione erronea ed in contrasto, come giustamente lamentato nell'atto di appello, con l'orientamento che la Corte regolatrice ha delineato in tema di rilevanza, nei giudizi di responsabilità medica, delle situazioni definite della letteratura scientifica in termini di complicanze.
E' opportuno premettere che, secondo quanto pacificamente affermato dalla
Suprema Corte, “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (così Cass.
11/11/2019, n. 28991; Cass. 11/11/2019, n. 28992; cfr., altresì, Cass. 26/7/2017, n.
18392). 10
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Ciò posto, insegnano i giudici di legittimità che al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate
“complicanze”, così come rilevate dalla statistica sanitaria. Più specificamente, la nozione di complicanza indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9198;
Cass. 29/11/2022, n. 35024; Cass. 8/1/2020, n. 122; Cass. 11/11/2019, n. 28985;
Cass. 30/6/2015, n. 13328).
Tutto questo perché al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto (così, in motivazione,
Cass. 30/6/2015, n. 13328, cit.).
Ebbene, nella prospettiva in esame deve ritenersi che, nella specie, contrariamente quanto affermato dal primo Giudice e sostenuto dalle parti appellate, non sia stata raggiunta la prova della non imputabilità al chirurgo della perforazione del sigma subita dalla e della conseguente gravissima sintomatologia Parte_1 manifestatasi nei giorni successivi all'intervento, e ciò avuto riguardo alle considerazioni di seguito esposte:
Per_
- il CTU dott. ha in primo luogo escluso, come invece dedotto dal CP_3
e dalla – sulla scorta di quanto valutato dal primario Controparte_1 dell'Ospedale di Boscotrecase che eseguì l'intervento d'urgenza in data 5/8/2010, previo trasferimento della paziente in tale struttura pubblica – che si sia trattato di una perforazione del sigma “tardiva” rispetto all'operazione di asportazione della cisti ovarica;
- ciò in mancanza di alcun reperto anatomo-patologico, non essendo stata eseguita indagine istopatologica del “pezzo chirurgico” asportato nel corso del secondo intervento, che possa confermare l'ipotesi dell'ischemia del sigma, la quale 11
R.G. n. 1137/2017 peraltro “difficilmente potrebbe essere segmentaria (cioè così limitata), a carico di una delle porzioni meglio vascolarizzate del colon”;
- il suindicato ausiliare ha, piuttosto, ricostruito, quale fattore eziologico della lesione intestinale, una dinamica di perforazione “in due tempi”, precisando che
“nel corso della lisi di aderenze periovariche dell'intervento chirurgico si è prodotta una zona di speritonizzazione (lacerazione del foglietto peritoneale che ricopre l'intestino) sulla superficie del sigma …, probabilmente di modesta entità,
… quindi passata misconosciuta ai regolari controlli di fine intervento …”;
- quindi, nel post-operatorio, “con la ripresa della peristalsi e con il passaggio di feci, la speritonizzazione si è andata approfondendo nella parete intestinale determinando la filtrazione di feci liquide e la consecutiva reazione irritativa peritoneale con la comparsa di febbricola e diarrea…”, per poi trasformarsi, nelle 24 ore successive, “in una perforazione franca con fuoriuscita di feci e reazione peritoneale importante fino alla produzione di pus, che ha determinato un aggravamento della sintomatologia che ha avuto una evoluzione verso lo shock settico, tale da richiedere un nuovo intervento chirurgico, questa volta in urgenza, prima che le condizioni cliniche si deteriorassero in maniera irreversibile”;
- da quanto innanzi evidenziato emerge, pertanto, che nel corso dell'intervento eseguito dal vi fu una lacerazione peritoneale che, sia pure di modesta CP_3
entità, provocò comunque la successiva perforazione intestinale.
Avuto riguardo al quadro ricostruttivo degli eventi come delineato dal CTU, deve escludersi che la lacerazione possa considerarsi come un evento inevitabile, integrante gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c., in mancanza di ogni elemento che gli appellati in questione avevano l'onere di offrire, con riferimento alla particolare cautela osservata nel praticare, in sede operatoria, la adesiolisi, ossia la rimozione delle aderenze formatesi in zona addominale per i pregressi interventi subiti dalla , e Parte_1
ciò proprio tenuto conto del rischio che la presenza delle stesse comportava in termini di eventuali lesioni iatrogene del sigma. In tale ottica, il mero richiamo alla statistica scientifica relativa all'incidenza delle complicanze chirurgiche in caso di tessuti aderenziali nella zona interessata dall'intervento non è idoneo, per quanto prima ampiamente rilevato in punto di irrilevanza giuridica delle 12
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complicanze cliniche, ad escludere la dedotta responsabilità a carico dell'operatore sanitario.
Per ciò che concerne i danni alla salute patiti dalla , che vanno Parte_1
individuati in relazione alle complicanze del primo intervento, alle conseguenze del secondo intervento d'urgenza cui fu sottoposta, di resezione del sigma, con affondamento del moncone rettale e creazione di una colostomia terminale temporanea, nonché dell'ulteriore intervento di ricanalizzazione intestinale”, gli stessi risultano analiticamente descritti dal CTU, nominato nel presente giudizio di appello nella persona del dott. , il quale, nella relazione Persona_2
depositata in data 23/4/2024, ha fornito le precisazioni di seguito indicate:
- “il primo ricovero fu funestato dalla comparsa di peritonite stercoracea con shock settico potenzialmente mortale, caratterizzata da febbre, dolori addominali etc. Di fatto, si ebbe il versamento del contenuto intestinale (altamente infetto) nella cavità peritoneale. Il grave quadro clinico fu affrontato abilmente nel corso del successivo ricovero per trasferimento presso l'Ospedale di Boscotrecase. Qui, come prescritto in tale situazione, previo ampio accesso al cavo addominale mediante laparotomia xifo-pubica, fu repertata la soluzione di continuo dell'ultima ansa del sigma che aveva causato il versamento in peritoneo di abbondantissima quantità di liquido purulento misto a feci…”.
- “Seguirono la resezione segmentaria del sigma con confezionamento di un ano preternaturale in fossa iliaca sinistra e lavaggio del cavo peritoneale con abbondanti quantità di soluzione sterile…”.
- “Seguì un lungo periodo di terapia antibiotica massiva per via generale, associata ovviamente alla cura della ferita ed alla gestione della stomia. Ma il pregiudizio sofferto dalla perizianda non risultò risolto alla dimissione del
30/08/2010, essendo portatrice di stomia temporanea rimasta in situ fino al
29/08/2011. La ricanalizzazione richiese un ulteriore trattamento chirurgico in regime di ricovero ordinario della durata di giorni undici (dal 27/08 al
07/09/2011). Durante il ricovero fu ripristinata la continuità intestinale”.
- Alla vicenda clinica residuarono, quali postumi invalidanti, una “sindrome da resezione anteriore del sigma di grado lieve con relativa cicatrice laparotomica xifo-pubica”.
L'ausiliare ha quindi provveduto a quantificare i danni riportati dalla , Parte_1
facendo riferimento, in modo corretto, alla maggior durata dell'invalidità 13
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temporanea totale (rispetto ad analogo intervento di annessiectomia in assenza di complicanze), stimata in ragione di giorni 41, nonché all'invalidità temporanea parziale sofferta dalla stessa, pari a giorni 361, di cui giorni 100 pari al 50% e giorni 261 pari al 25%.
In merito, poi, alla “quantificazione in termini percentuali degli accertati postumi permanenti”, il CTU ha indicato un danno biologico pari al 10%.
Dette conclusioni meritano, a giudizio della Corte, di essere integralmente condivise, perché immuni da errori e vizi logici, coerenti con la documentazione sanitaria versata agli atti di causa e conformi alla scienza medica.
Con specifico riguardo alla monetizzazione del danno alla persona, vanno senz'altro applicate le tabelle di (in particolare quelle in data 4/6/2024), CP_5
costituenti valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v., sul punto, fra le altre, Cass. 5/5/2020, 8468; Cass.
20/4/2017, n. 2017; Cass. 31/8/2011, n. 17879; Cass. 7/6/2011, n. 12408). Va rilevato, in particolare, che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto, con la conseguenza che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dall'interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle tabelle di , laddove il giudice si sia attenuto alla misura tabellare (cfr. CP_5
Cass. 13/5/2020, n. 8884; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Ciò posto, il danno biologico/relazionale pari al 10%, tenuto conto che la aveva, al momento dell'intervento, l'età di 36 anni, va quantificato Parte_1 nell'importo di € 21.552,00, al quale occorre aggiungere, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, specificamente richiesto ed allegato dall'istante e che può certamente presumersi sussistente avuto riguardo all'entità della menomazione, l'importo di € 5.604,00 indicato a tale titolo in tabella. Con riguardo a tale ultimo profilo va richiamato l'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in relazione al danno cd. morale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza 14
R.G. n. 1137/2017 che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato sulla massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (così Cass.
10/11/2020, n. 25164). In definitiva, il danno subito dall'istante come pregiudizio biologico/relazionale e come sofferenza intima risulta pari a complessivi €
27.156,00.
Quanto all'inabilità temporanea, sempre in base alle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, l'invalidità temporanea assoluta va liquidata in ragione di € 115,00 per ogni singolo giorno, in mancanza di ogni elemento, che l'istante aveva l'onere di allegare, ancor prima che provare, circa l'esistenza dei presupposti per un aumento personalizzato. L'ausiliare, come sopra esposto, ha accertato una sofferta inabilità temporanea della Parte_1
valutata di giorni 41 quanto alla totale e di ulteriori giorni 365 quanto alla parziale, di cui giorni 100 nella misura media del 50% e giorni 261 nella misura media del 25%. Il pregiudizio in oggetto, pertanto, va liquidato in € 4.715,00 per l'inabilità temporanea totale (€ 115,00 X 41), € 5.750,00 per la parziale al 50% (€
57,50 X 100) ed € 7.503,75 (€ 28,75 X 261).
Il totale del descritto danno non patrimoniale va, pertanto, liquidato nell'importo complessivo di € 45.124,75.
L'acclarata responsabilità nell'esecuzione del trattamento chirurgico rende irrilevante la questione, dibattuta fra le parti, sull'idoneità del consenso informato sottoscritto dall'appellante presso la struttura sanitaria di . Controparte_1
Infatti, la violazione dell'obbligo, da parte del medico, di acquisire un consenso adeguatamente informato del paziente in ordine al trattamento terapeutico prescelto può dar luogo ad una responsabilità risarcitoria autonoma rispetto a quella conseguente alla lesione del diritto alla salute solo ove il paziente alleghi specificamente e dimostri di aver subito un pregiudizio in termini di sofferenza soggettiva per lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, quale la libertà di 15
R.G. n. 1137/2017
disporre di se stesso (cfr., tra le altre, Cass. 12/6/2023, n. 16633; Cass. 5/9/2022,
n. 26104). Poiché nella specie la paziente ha omesso qualsivoglia allegazione difensiva in punto di sofferenza derivante dalla violazione di un completo, globale ed esplicito consenso informato, sotto il descritto profilo della lesione del proprio diritto, costituzionalmente tutelato, ad esprimere una scelta pienamente consapevole, ed essendo stata riconosciuta, come detto, la responsabilità del chirurgo per le conseguenze negative dell'intervento praticatole, è ultroneo ogni accertamento circa l'idoneità, in concreto, del consenso sottoscritto dalla stessa in calce al “modulo di informazione e consenso all'atto medico” prodotto in giudizio.
Nulla può, invece, riconoscersi alla a titolo di danno biologico di natura Parte_1
psichica, in mancanza di ogni adeguato elemento probatorio atto a dimostrare che la lamentata condizione ansioso-depressiva sia causalmente riconducibile alle descritte complicanze dell'intervento chirurgico per cui è causa, occorrendo peraltro aggiungere come non risulti che la predetta abbia intrapreso un percorso terapeutico per il trattamento della dedotta sintomatologia.
Va inoltre precisato che la non ha, nell'atto di citazione introduttivo del Parte_1
giudizio di primo grado, né in sede di appendice scritta di trattazione, formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, il e la CP_3 [...] devono provvedere, con vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. CP_1
2055 c.c., a risarcire il descritto danno non patrimoniale patito dall'istante.
Trattandosi di credito risarcitorio, all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un.
17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 24/1/2019, n. 2037; Cass. 19/3/2020, n.
7466). Nella specie, l'importo di € 45.124,75, “devalutato” alla data dell'intervento chirurgico (29/7/2010), risulta pari ad € 35.171,28 (indice attuale:
120,1; indice luglio 2010: 137,6; raccordo indici 1,47), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, senza ulteriori interessi (stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: sul punto, v. Cass. 16
R.G. n. 1137/2017
27/6/2017, n. 15944; Cass. 15/7/2005, n. 15023); sulla somma valutata all'attualità (€ 45.124,75), invece, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, al pagamento dei suindicati importi (sorta capitale ed interessi), in favore della , vanno condannati in solido il e la Parte_1 CP_3 Controparte_1
[...]
4. La domanda di regresso formulata da . Controparte_1
La società proprietaria della struttura sanitaria ha riproposto nel presente grado la domanda di regresso nei confronti del , chiedendo condannarsi lo stesso CP_3
al pagamento, in proprio favore, di quanto versato in favore della in Parte_1
forza della soccombenza nella lite, totalmente o parzialmente, secondo la graduazione di responsabilità acclarata.
E' opportuno rimarcare che, nonostante abbia, in comparsa di Controparte_1
costituzione, affermato di proporre appello incidentale condizionato sul punto, trattasi in realtà di mera riproposizione di domanda, a norma dell'art. 346 c.p.c., rimasta assorbita nella pronuncia di primo grado di rigetto della pretesa attorea.
Ciò posto, va in primo luogo evidenziata l'ammissibilità di tale pretesa, posto che, come affermato dalla Corte del diritto “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro
l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito” (così Cass 28/5/2010, n. 13087). La Suprema Corte ha al riguardo precisato che “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da 17
R.G. n. 1137/2017 quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che
l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (così Cass. 13/4/2022, n. 11962).
E' chiaro che, proposta azione di regresso, occorre procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, in quanto, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili (cfr. Cass. 25/8/2006, n. 18497). Infatti, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella previsa dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione interna che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità (cfr. Cass. 13/5/2021, n. 12957).
Ciò detto, la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico. La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ai sensi dell'art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e, tuttavia, la struttura 18
R.G. n. 1137/2017
sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e
1228 c.c., come del resto, per quanto già esposto, si è verificato nel caso di specie.
Ebbene, va richiamato in proposito l'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n.
24/2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228
c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c. Ne deriva che, nel rapporto interno fra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass. 20/10/2021, n. 29001; Cass. 11/11/2019, n. 28987).
Tutto ciò precisato, in mancanza di prova di una condotta professionale del inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente CP_3
improbabile, tale da porsi come del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria prestazione professionale, la non ha superato la presunzione di Controparte_1
paritaria responsabilità di cui al citato art. 2055, comma 3, c.c.
Ne deriva che la domanda di regresso in oggetto va accolta per quanto di ragione, nei limiti del 50% rispetto a quanto la struttura verserà alla in forza Parte_1
della presente sentenza, anche a titolo di spese. 19
R.G. n. 1137/2017
5. L'azione di manleva esperita da nei confronti delle Controparte_1
compagnie di assicurazione evocate in lite.
ha riproposto, altresì, la domanda di manleva, per l'ipotesi Controparte_1 dell'accoglimento, totale o parziale, dell'azione risarcitoria della , nei Parte_1
confronti delle compagnie chiamate in causa, società Controparte_4
e Controparte_7 Controparte_5
Deve ribadirsi quanto sopra esposto in ordine alla domanda di regresso formulata nei confronti del , ossia che non si è in presenza di un appello CP_3
incidentale condizionato, ma di mera riproposizione, ex art. 346 c.p.c., di una pretesa rimasta assorbita nel rigetto della domanda dell'attrice in primo grado.
Ebbene, quanto alla posizione difensiva assunta da tali imprese di assicurazione, va detto che le stesse, non contestando la sussistenza del contratto di assicurazione versato in atti, hanno però dedotto l'inoperatività della polizza sul presupposto che il chirurgo non era dipendente della . Controparte_3 Controparte_1
Trattasi di assunto del tutto privo di fondamento, avuto riguardo, in particolare, alla previsione di cui all'art. 3 delle condizioni particolari di assicurazione, la quale espressamente estende l'operatività della garanzia assicurativa della responsabilità civile anche ai fatti posti in essere da soggetti non dipendenti dalla struttura. Così prevede, infatti, il richiamato art. 3: “Premesso che l' si Parte_3 avvale anche dell'opera professionale di personale medico non dipendente, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all' da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello Parte_3 svolgimento delle mansioni svolte per conto dell stesso. Tale garanzia Parte_3 esplica i suoi effetti unicamente a favore dell'Ente assicurato rispondendo la
Società di tutte le somme che lo stesso (Ente assicurato) sia tenuto a pagare anche in forza di condanna solidale”.
Ebbene, alla luce della riportata disposizione speciale, non v'è alcun dubbio circa l'operatività della polizza anche alla responsabilità civile che discenda, a carico della struttura sanitaria assicurata, ai sensi dell'art. 1228 c.c., da fatti commessi da professionisti che, sebbene non dipendenti dalla clinica, abbiano arrecato danni a terzi nell'espletamento delle loro mansioni e dei loro compiti di ausiliari della struttura sanitaria medesima.
Va aggiunto che la precisazione di cui all'ultimo periodo della citata clausola, secondo cui “in ogni caso la garanzia non si estende alla Responsabilità civile 20
R.G. n. 1137/2017
personale di tali soggetti, riservandosi la Società la facoltà di rivalsa nei loro confronti”, va interpretata nel senso di escludere che la polizza possa essere intesa come assicurazione stipulata (anche), a norma dell'art. 1891 c.c., per conto altrui, ovvero per conto di chi spetta e, cioè, anche in favore dei singoli professionisti sanitari non dipendenti dalla , i quali, pertanto, non potrebbero Controparte_1
pretendere di essere manlevati dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli derivanti da una loro eventuale responsabilità per danni cagionati a terzi.
6. La domanda di pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., avanzata da
. Controparte_1
L'appellata ha poi riproposto la domanda, già formulata nel Controparte_1 giudizio di prime cure, di pagamento dell'indennizzo assicurativo direttamente in favore della , ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c. Parte_1
Sul punto, va detto che la suindicata disposizione prevede che l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, mentre è tenuto “al pagamento diretto se
l'assicurato lo richiede”. Ne deriva che, nella specie, le compagnie chiamate in garanzia sono senz'altro obbligate al pagamento diretto in favore dell'appellante di quanto dovuto dalla struttura sanitaria assicurata, a titolo di indennizzo per la responsabilità civile, secondo quanto stabilito in forza della polizza stipulata. Ed è appena il caso di notare che la giurisprudenza di legittimità afferma in proposito che la disciplina dell'art. 1917, comma 2, c.c., non determina il mutamento dei soggetti del rapporto assicurativo, nel senso che gli stessi restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, giacché la facoltà o l'obbligo del pagamento diretto si concretano “in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato”
(cfr. Cass. 5/12/2011, n. 26019).
Pertanto, in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta da
[...]
, le compagnie di assicurazione innanzi indicate, vanno condannate al CP_1
pagamento diretto, in favore della , delle somme che la predetta società Parte_1
è tenuta a corrispondere in favore dell'appellante per le causali in commento, ivi comprese quelle per spese, pur se nei limiti di seguito indicati.
Infatti, occorre aggiungere che, in forza del contratto dedotto in giudizio, la polizza risulta stipulata in regime di coassicurazione, con la conseguenza che le tre compagnie risponderanno secondo le percentuali specificate in contratto, e 21
R.G. n. 1137/2017
cioè: a) nella misura del 30%; b) nella Controparte_4 Controparte_7
misura del 10%; c) nella misura del 20%. Controparte_5
In particolare, trattandosi di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico, con esclusione, pertanto, della solidarietà (cfr., tra le altre, Cass. 30/8/2019,
n. 21848).
Inoltre, deve trovare applicazione la franchigia del 20% stabilita in polizza (v.
“dichiarazioni contrattuali”), senza operatività del minimo e/o del massimo, in quanto non risultano barrate le caselle poste accanto agli importi indicati quale minimo e massimo.
Deve ulteriormente rilevarsi l'infondatezza dell'assunto di , Controparte_1 secondo cui vi sarebbe un giudicato relativo all'indeterminatezza assoluta della clausola in questione, anche relativamente alla franchigia del 20%, rinveniente dalla sentenza n. 548/2017 del Tribunale di Napoli, posto che, contrariamente a quanto dedotto dalla predetta società, non v'è in atti la certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della stessa.
7. Il governo delle spese del giudizio.
L'accoglimento dell'appello proposto dalla , pur nei limiti di quanto in Parte_1
precedenza esposto, comporta la riforma della sentenza impugnata, con conseguente necessità di procedere ad un nuovo regolamento delle spese. Infatti, insegna la Suprema Corte che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (cfr., tra le altre,
Cass. 23/2/2022, n. 5890; Cass. 3/9/2021, n. 23877; Cass. 9/2/2021, n. 3020;
Cass. 22/8/2018, n. 20920; Cass. 22/2/2016, n. 3438). 22
R.G. n. 1137/2017
Tanto precisato, una siffatta valutazione globale importa che le spese del doppio grado debbano seguire la soccombenza:
1) di e di , con vincolo di solidarietà, nei Controparte_1 Controparte_3
confronti di con pagamento da eseguirsi in favore dello Parte_2
Stato, ai sensi dell'art. 133, DPR n. 115/2002, essendo stata la Parte_1
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
2) di nei confronti di;
Controparte_3 Controparte_1
3) di e Controparte_4 Controparte_7 [...]
con vincolo di solidarietà, nei confronti di Controparte_5 CP_1
[...]
La suindicata liquidazione delle spese va effettuata secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione: dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, nel rapporto fra le parti sopraindicate sub 1), tenuto conto che la sorta capitale rivalutata, comprensiva di interessi, supera l'importo di € 52.000,01; dello scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, nel rapporto fra le parti indicate sub 2), stante l'accoglimento parziale della domanda di regresso proposta da;
dello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 Controparte_1 ed € 26.000,00, nel rapporto fra le parti indicate sub 3), avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda di manleva formulata da CP_1
Va aggiunto in proposito che, secondo l'insegnamento della Corte
[...]
regolatrice, quando viene accolta in misura ridotta una domanda articolata in un unico capo non v'è spazio per la compensazione parziale delle spese, non configurandosi in tal caso una situazione di reciprocità della soccombenza (cfr.
Cass. sez. un. 31/10/2022, n. 32061; fra le più recenti, v. Cass. 3/9/2024, n.
23641).
Quanto alla posizione dell'appellante, è opportuno specificare che le spese vanno attribuite in favore dello Stato, risultando, come detto, l'appellante ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, sulla scorta dei richiamati parametri legali e senza operare la riduzione della metà di cui all'art. 130, DPR n. 115/2002. Infatti, come affermato dalla Corte di legittimità, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio in questione, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133, DPR n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato 23
R.G. n. 1137/2017
al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo DPR, e ciò alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr. Cass. 19/1/2021, n. 777; Cass.
8/1/2020, n. 136; Cass. 3/1/2020, n. 19; Cass. 3/5/2019, n. 11590; Cass.
11/9/2018, n. 22017).
Deve tuttavia sottolinearsi, quanto al giudizio di primo grado, che il procuratore della , avvocato prima dell'ammissione della propria Parte_1 CP_9
assistita al patrocinio pubblico, anticipava le spese relative al contributo unificato ed alla notificazione dell'atto introduttivo, formulando istanza di attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ora, è noto che, alla luce della più recente giurisprudenza nomofilattica, la presentazione della domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese statali non comporta la rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, stante il diverso piano di operatività dei due istituti e tenuto conto che solo la parte può disporre del beneficio in parola
(cfr. Cass. sez. un. 26/3/20921, n. 8561; Cass. 12/10/2022, n. 29746; Cass.
16/11/2023, n. 31928). In ogni caso, però, ove la parte ammessa al patrocinio pubblico risulti vittoriosa, la condanna alle spese va disposta, ai sensi del richiamato art. 133, DPR n. 115/2002, in favore dello Stato ed il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ex artt. 82 e 130, DPR cit. (cfr. sul punto Cass. 16/11/2023, n. 31928 cit., in motivazione). Nella specie, inoltre, giammai l'istanza di distrazione potrebbe valere come rinuncia al beneficio, tenuto conto che, come precisato, la stessa veniva formulata dal difensore prima dell'ammissione della parte al patrocinio statale.
Ne deriva che, essendovi la prova dell'avvenuto esborso della somma di € 489,90 da parte dell'avv. costituitosi in primo grado, a titolo di spese di CP_9 contributo, iscrizione a ruolo e di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ricorrono i presupposti per attribuire tali spese al predetto professionista, ai sensi 24
R.G. n. 1137/2017 dell'art. 93 c.p.c., non avendo altrimenti lo stesso alcuna possibilità di recuperare quanto versato.
Le spese relative alle espletate consulenze d'ufficio, così come liquidate con decreto del Tribunale di Napoli in data 10/2/2014 e con decreto di questa Corte in data 10/5/2024, vanno poste definitivamente a carico del e di CP_3 CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_2
24/2/2017, nei confronti di , Controparte_3 Controparte_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_7 Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2098/2016
[...]
pubblicata in data 25/7/2016, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in parziale accoglimento della domanda, condanna e Controparte_3 [...]
con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di CP_1 Parte_2
della somma di € 45.124,75, oltre interessi al tasso previsto dall'art.
[...]
1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, nonché interessi al medesimo tasso da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del 29/7/2010 (€ 35.171,28) e via via rivalutata anno per anno sino alla data della presente decisione;
b) condanna il al pagamento, in favore di del CP_3 Controparte_1
50% di quanto tale ultima società verserà alla in forza della presente Parte_1
sentenza, anche a titolo di spese;
c) in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta da
[...]
condanna CP_1 Controparte_4 Controparte_7
e al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., in Controparte_5
favore della , di tutte le somme che verserà in Parte_1 Controparte_1
favore della indicata danneggiata in forza della presente pronuncia, incluse le spese di lite, il tutto secondo le quote di coassicurazione indicate in parte motiva delle predette compagnie, senza vincolo di solidarietà e con applicazione della franchigia del 20%; 25
R.G. n. 1137/2017
d) condanna il e con vincolo di solidarietà, al CP_3 Controparte_1
pagamento, in favore dello Stato, delle spese del doppio grado, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 10.000,00 per compensi professionali ed
€ 1.500,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, disponendo l'attribuzione all'avv. ai sensi dell'art. 93 CP_9
c.p.c., dei soli esborsi anticipati prima dell'ammissione della propria assistita al patrocinio statale, pari ad € 489,90;
- quanto al presente grado di appello, in € 1.165,00 per esborsi, € 12.000,00 per compensi professionali ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
e) condanna il al pagamento, in favore di CP_3 Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 6.000,00 per compensi professionali ed €
900,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado di appello, in € 7.000,00 per compensi professionali ed
€ 1.050,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
f) condanna e Controparte_4 Controparte_7 [...]
con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di Controparte_5 [...]
delle spese del doppio grado, che liquida: Controparte_1
- quanto al giudizio di primo grado, in € 4.500,00 per compensi professionali ed €
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado di appello, in € 5.000,00 per compensi professionali ed
€ 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
g) pone definitivamente a carico del e di le CP_3 Controparte_1
spese relative alle espletate consulenze d'ufficio, così come liquidate con decreto del Tribunale di Napoli in data 10/2/2014 e con decreto di questa Corte in data
10/5/2024.
Così deciso in Napoli, il 17/12/2024.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio) 26
R.G. n. 1137/2017
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.