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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERTO FRANCESCA Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi;
all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione accerta il diritto di a conseguire la indennità di disoccupazione Parte_1 agricola riferita all'anno 2020 e per l'effetto condanna a corrispondere al ricorrente CP_2
quanto a tale titolo dovuto, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese processuali di € 1.700,00 oltre rimborso spese CP_2 generali, IVA e c.p.a. distratte a favore dell'avv. Francesca LIBERTO antistatario.
1 *
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato il 06.03.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
al fine di sentire accertare il proprio diritto ad ottenere la indennità di disoccupazione agricola riferita all'annualità 2020, chiesta con domanda del 5.3.2021, con conseguente statuizione di condanna dell'ente convenuto a corrispondere la detta indennità.
A tal fine, per quanto è qui di interesse, ha dedotto: di essere lavoratore agricolo tempo determinato, iscritto nell'elenco lavoratori agricoli nel 2019 e nel 2020, avendo lavorato: dall'8.11.2019 al 9.12.2020 alle dipendenze del Comune;
alle dipendenze Controparte_3
di come lavoratore agricolo giornaliero, dal 01.07. 2010 al 20.09.2020 e Persona_1
alle dipendenze della ditta AL LV dal 01.10 al 31.12.2020; ha inoltre allegato che in relazione alla propria posizione contributiva, risultano versati almeno 102 contributi nel biennio antecedente a quello di proposizione della domanda (2019 -2020).
Si è costituito in giudizio contestando la sussistenza del requisito assicurativo. CP_2
La causa istruita in via documentale è stata decisa all'odierna udienza
*
Il ricorso è fondato e va accolto.
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto di a Parte_1 conseguire la indennità disoccupazione agricola in relazione all'anno 2020, chiesta con domanda presentata il 5 marzo 2021.
Al riguardo si osserva che, per quanto concerne i lavoratori agricoli a tempo determinato, categoria nella quale rientra pacificamente il ricorrente, i requisiti per ottenere la indennità in parola sono due (cfr. art. 32 l. n. 264/1949), ossia:
- assicurativo: che consiste nella iscrizione negli elenchi di cui all''articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità (così l'art. 32 L. 264/1949);
- contributivo: consistente nell'aver conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
2 In punto di riparto degli oneri probatori, in ossequio alla regola generale di cui all'articolo
2697 c.c., grava sul richiedente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto ad ottenere la prestazione.
Ciò premesso, nel caso concreto il ricorrente ha provato il possesso di entrambi i requisiti.
Deve innanzitutto rilevarsi che la domanda, presentata nel marzo 2021, è riferita al 2020, sicché per l'accertamento dei requisiti assicurativi – contributivi, occorre fare riferimento all'annualità 2020 e al periodo antecedente (2019 per quanto concerne il requisito contributivo).
Quanto al requisito assicurativo, incontestata la iscrizione del ricorrente, nel biennio 2019 -
2020, nell'elenco di cui all'art 12 del R.D. n. 1949 del 1940, dato in possesso dell'ente convenuto (cfr. art. 19 L. 724/1994), deduce che nel caso di specie difetta l'anzianità CP_2
assicurativa atteso che per il ricorrente i primi contributi risultano alla data dell'08/11/2019 e quindi, essendo la richiesta di disoccupazione agricola relativa al periodo
01/01/2020, non risulta soddisfatto il citato requisito.
La difesa di è infondata. CP_2
L'anzianità assicurativa è integrata dalla iscrizione negli elenchi agricoli in due diverse annualità (compreso quello di riferimento), senza che rilevi il momento a partire dal quale
è avvenuta la detta iscrizione o a partire dal quale siano stati versati i contributi, come invece sostenuto da . L' interpretazione offerta dall' , oltre a non trovare CP_2 CP_1
riscontro nella norma, non tiene conto della stagionalità del rapporto, alla quale non può che essere correlata una discontinuità temporale nei periodi di contribuzione.
La sussistenza del requisito contributivo non è contestata ed è comunque documentata dall'estratto contributivo in atti, dal quale si ricava il raggiungimento dei 102 contributi nel biennio 2019 – 2020.
Per le superiori ragioni, in accoglimento del ricorso, va accertato il diritto di Parte_1
alla indennità di disoccupazione agricola anno di competenza 2020 e per
[...]
l'effetto va condannato a pagare quanto a tale titolo dovuto. CP_2
3 Le spese sono poste a carico di ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in CP_2
dispositivo tenuto contro del valore effettivo della controversia che, avuto riguardo ai redditi conseguiti nel 2020 (cfr. modelli CU in atti) e considerato che la prestazione ammonta al 40% della retribuzione (cfr. art. 1 comma 55 L. 247/2007) deve ritenersi compreso tra € 1.100,00 e € 5.200.01, in ragione dell'esiguo numero di questioni di fatto e di diritto affrontate e all'assenza di attività istruttoria.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 15/01/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERTO FRANCESCA Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi;
all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione accerta il diritto di a conseguire la indennità di disoccupazione Parte_1 agricola riferita all'anno 2020 e per l'effetto condanna a corrispondere al ricorrente CP_2
quanto a tale titolo dovuto, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese processuali di € 1.700,00 oltre rimborso spese CP_2 generali, IVA e c.p.a. distratte a favore dell'avv. Francesca LIBERTO antistatario.
1 *
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato il 06.03.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
al fine di sentire accertare il proprio diritto ad ottenere la indennità di disoccupazione agricola riferita all'annualità 2020, chiesta con domanda del 5.3.2021, con conseguente statuizione di condanna dell'ente convenuto a corrispondere la detta indennità.
A tal fine, per quanto è qui di interesse, ha dedotto: di essere lavoratore agricolo tempo determinato, iscritto nell'elenco lavoratori agricoli nel 2019 e nel 2020, avendo lavorato: dall'8.11.2019 al 9.12.2020 alle dipendenze del Comune;
alle dipendenze Controparte_3
di come lavoratore agricolo giornaliero, dal 01.07. 2010 al 20.09.2020 e Persona_1
alle dipendenze della ditta AL LV dal 01.10 al 31.12.2020; ha inoltre allegato che in relazione alla propria posizione contributiva, risultano versati almeno 102 contributi nel biennio antecedente a quello di proposizione della domanda (2019 -2020).
Si è costituito in giudizio contestando la sussistenza del requisito assicurativo. CP_2
La causa istruita in via documentale è stata decisa all'odierna udienza
*
Il ricorso è fondato e va accolto.
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto di a Parte_1 conseguire la indennità disoccupazione agricola in relazione all'anno 2020, chiesta con domanda presentata il 5 marzo 2021.
Al riguardo si osserva che, per quanto concerne i lavoratori agricoli a tempo determinato, categoria nella quale rientra pacificamente il ricorrente, i requisiti per ottenere la indennità in parola sono due (cfr. art. 32 l. n. 264/1949), ossia:
- assicurativo: che consiste nella iscrizione negli elenchi di cui all''articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità (così l'art. 32 L. 264/1949);
- contributivo: consistente nell'aver conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
2 In punto di riparto degli oneri probatori, in ossequio alla regola generale di cui all'articolo
2697 c.c., grava sul richiedente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto ad ottenere la prestazione.
Ciò premesso, nel caso concreto il ricorrente ha provato il possesso di entrambi i requisiti.
Deve innanzitutto rilevarsi che la domanda, presentata nel marzo 2021, è riferita al 2020, sicché per l'accertamento dei requisiti assicurativi – contributivi, occorre fare riferimento all'annualità 2020 e al periodo antecedente (2019 per quanto concerne il requisito contributivo).
Quanto al requisito assicurativo, incontestata la iscrizione del ricorrente, nel biennio 2019 -
2020, nell'elenco di cui all'art 12 del R.D. n. 1949 del 1940, dato in possesso dell'ente convenuto (cfr. art. 19 L. 724/1994), deduce che nel caso di specie difetta l'anzianità CP_2
assicurativa atteso che per il ricorrente i primi contributi risultano alla data dell'08/11/2019 e quindi, essendo la richiesta di disoccupazione agricola relativa al periodo
01/01/2020, non risulta soddisfatto il citato requisito.
La difesa di è infondata. CP_2
L'anzianità assicurativa è integrata dalla iscrizione negli elenchi agricoli in due diverse annualità (compreso quello di riferimento), senza che rilevi il momento a partire dal quale
è avvenuta la detta iscrizione o a partire dal quale siano stati versati i contributi, come invece sostenuto da . L' interpretazione offerta dall' , oltre a non trovare CP_2 CP_1
riscontro nella norma, non tiene conto della stagionalità del rapporto, alla quale non può che essere correlata una discontinuità temporale nei periodi di contribuzione.
La sussistenza del requisito contributivo non è contestata ed è comunque documentata dall'estratto contributivo in atti, dal quale si ricava il raggiungimento dei 102 contributi nel biennio 2019 – 2020.
Per le superiori ragioni, in accoglimento del ricorso, va accertato il diritto di Parte_1
alla indennità di disoccupazione agricola anno di competenza 2020 e per
[...]
l'effetto va condannato a pagare quanto a tale titolo dovuto. CP_2
3 Le spese sono poste a carico di ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in CP_2
dispositivo tenuto contro del valore effettivo della controversia che, avuto riguardo ai redditi conseguiti nel 2020 (cfr. modelli CU in atti) e considerato che la prestazione ammonta al 40% della retribuzione (cfr. art. 1 comma 55 L. 247/2007) deve ritenersi compreso tra € 1.100,00 e € 5.200.01, in ragione dell'esiguo numero di questioni di fatto e di diritto affrontate e all'assenza di attività istruttoria.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 15/01/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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