Art. 4.
I finanziamenti previsti dalla presente legge e tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, spettanti all'Erario fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1000 lire qualunque sia la scadenza.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli ZOLI
I finanziamenti previsti dalla presente legge e tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, spettanti all'Erario fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1000 lire qualunque sia la scadenza.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli ZOLI