Art. 47. (Rimborso dei buoni postali).
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' inserito il seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell' articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all' articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' inserito il seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell' articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all' articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .