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Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 16218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16218 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12500/2017 R.G. proposto da: CHILESE ALESSANDRO, BERTONCINI SILVANA, elettivamente domiciliate in VICENZA, PIAZZA MATTEOTTI N. 6 presso lo studio dell'avvocato LUCA MASSIGNANI ([...]) che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro MARASCHI MARIO, MARASCHI PAOLO, MARASCHI ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all’avv.to MARGHERITA BERTIN ([...]),;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16218 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 08/06/2023 Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 2 Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 1971/2016 depositata il 30/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Letta le conclusioni del P.G. dotto ROBERTO MUCCI;
FATTI DI CAUSA 1. LL NT e AO TI convenivano in giudizio SS LL e SI IN chiedendo accertarsi l’inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi siti in comune di Arcugnano, foglio 5 mappale 230, 231, 232 intestati ai convenuti e a carico dei fondi attorei censiti ai mappali 235, 377, 384-234. 2. I convenuti chiedevano di rigettare la domanda e, in via riconvenzionale, di dichiarare l’inesistenza della servitù di passaggio a carico dei propri mappali 232-56 con ordine di far cessare ogni transito. 3. Il Tribunale rigettava l’actio negatoria servitutis così come anche la domanda riconvenzionale. 3. MA AS, AO AS e RT AS, eredi di LL NT, nel frattempo deceduta, proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 4. SS IL e SI IN resistevano all’appello. 5. La CO d’Appello di Venezia accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza dichiarava l’inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi censiti in comune di Arcugnano sezione a foglio 5 mappali 230, 231, 232 e a carico del mappale 235. Secondo la CO d'Appello non poteva essere condiviso il rilievo del Tribunale che, pur avendo ritenuto sussistente il titolo legittimante l’azione degli attori non essendo contestato che i mappali 234 235 fossero di loro proprietà, aveva rigettato la domanda perché il passaggio aveva natura di strada vicinale la quale, per sua essenza era Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 3 di proprietà di tutti i frontisti che avevano contribuito a realizzarla a prescindere dalla quota di terreno rilasciata da ciascuno di essi. Il giudice del gravame, invece, riteneva che a prescindere dalla natura della strada vicinale all’esito della CTU era emerso che lo stato di fatto dei luoghi era contraddistinto da una strada interpoderale, appartenente per diverse porzioni a più mappali intestati a diversi proprietari. La porzione fondiaria che costituiva la strada controversa ricadeva per la gran parte sul mappale 234 di proprietà di AO TI e quindi sul mappale 232 di proprietà IL, infine, per la minima parte sul mappale 235 di proprietà NT ora Marassi. Dunque, anche se il terreno costituente la strada non era soggetto a una servitù di passaggio in quanto di proprietà comune di tutti coloro che avevano contribuito a realizzarla a prescindere dalla quota di terreno rilasciata a ciascuno di essi si rendeva necessario pur sempre un accordo tra i diversi proprietari. Nel caso di specie, preso atto che l’attore proprietario della porzione maggiore assoggettata al transito ovvero il mappale 234 non aveva impugnato la sentenza, non bastava ad integrare il necessario accordo per il conferimento del sedime che il mappale 235 intestato alla NT figurasse interessato dalla strada interpoderale per una modesta porzione sia nella mappa di impianto sia in quella di visura. D’altro canto, neanche erano insufficienti le deposizioni testimoniali dalle quali risultava che, indipendentemente dalle singole intestazioni di proprietà, la strada era di fatto utilizzata dai convenuti per il passaggio anche sopra il mappale 235. Dunque, l’appello doveva essere accolto. 6. SS IL e SI IN hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso. 7. MA AS, AO AS, RT AS hanno resistito con controricorso. Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 4 8. AO AS, RT AS, con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno dato atto dell’intervenuto decesso di MA AS e hanno insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso 9. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, e prorogata dall’art. 8 del d. l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l.n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso il rigetto del secondo e l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo con assorbimento del sesto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli articoli 345, 350, secondo comma, 359 c.p.c. e 110 e 112 c.p.c. laddove la sentenza non ha accolto l’eccezione svolta dagli appellati di difetto di legittimazione degli appellanti, dichiaratisi eredi dell’attrice NT senza documentare tale asserzione. Il mancato accoglimento di tale eccezione costituirebbe altresì violazione degli articoli 345, 350, secondo comma, 359 c.p.c. e integrerebbe un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura attiene alla eccezione formulata con la comparsa conclusionale in appello circa la mancanza di prova della qualità di eredi della defunta IM. Pertanto, mancando la prova del decesso e il Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 5 grado di parentela con la defunta o l’esistenza di altri eredi o l’avvenuta accettazione dell’eredità, l’appello andava dichiarato inammissibile. La CO d’Appello non solo non ha accolto l’eccezione ma non si è neppure pronunciata sulla stessa quantomeno a confutazione. Vi sarebbe dunque anche un’omissione di pronuncia. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. I ricorrenti asseriscono di aver eccepito la mancanza di prova della qualità di eredi con memoria conclusionale in appello. In proposito, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo» (Sez. 2, Sent. n. 25341 del 2010, Rv. 615203). Peraltro, nella specie, non vi è stata alcuna omessa pronuncia, in quanto la CO d'Appello ha espressamente qualificato gli allora appellanti, MA AS, AO AS e RT AS, eredi di LL NT e ha anche accolto il loro appello. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa CO, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c. laddove la CO d’Appello ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione svolta dagli appellati in ordine all’inammissibilità dell’appello per violazione dell’articolo 342 c.p.c. La medesima censura è proposta con riferimento Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 6 all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente riporta integralmente la comparsa di risposta prodotta in appello evidenziando di aver eccepito l’inammissibilità del gravame per non essere state indicate le parti del provvedimento appellate, la modifica alla ricostruzione del fatto e le specifiche violazioni di legge. La sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo 342 c.p.c. avendo omesso di dichiarare inammissibile l’appello. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile. Da un canto la censura difetta di specificità. Infatti, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art, 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte;
l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, Ord. n. 29495 del 2020). Inoltre, anche in questo caso deve richiamarsi il principio sopra indicato di rigetto implicito dell’eccezione, avendo la sentenza accolto l’appello e dunque avendolo ritenuto certamente ammissibile sotto tutti i profili di cui all’art. 342 c.p.c. Infine, il motivo è inammissibile anche in applicazione dell’art. 360 bis c.p.c.. come interpretato da questa CO a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017. Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 7 In proposito deve richiamarsi la pronuncia n. 27199 del 2017 di questa CO, sempre a Sezioni Unite, che ha affermato il seguente principio di diritto: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sent. n. 27199 del 2017). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 1446 del 1918 e degli articoli 922 939, comma 1, codice civile nell’interpretazione pacifica della CO di Cassazione ovvero violazione degli articoli 2697 c.c. e 2729 c.c. laddove la sentenza ha ritenuto necessario per il sorgere della communio incidens un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti. L’istituto della strada vicinale privata non ha quale presupposto un accordo tra le parti ma solo il fatto materiale, non negoziale, del conferimento. La CO d’Appello ha ritenuto di accogliere l’appello sulla base della mancanza di un accordo tra le parti in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti laddove la sentenza ha affermato e nello stesso periodo negato che per Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 8 il sorgere della communio incidens sia necessario un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti. La censura è ripetitiva della precedente sotto il profilo della motivazione contraddittoria tale da doversi ritenere del tutto mancante e, quindi, indice di omessa considerazione del fatto rappresentato dalla comproprietà di strada formata ex collatione agrorum. La CO d’Appello, da un lato, ha affermato che il terreno che forma la strada vicinale non resta di proprietà individuale di ciascuno dei conferenti e, dall’altro, ha affermato che è necessario che sussista un accordo tra le parti in mancanza di titoli che dispongano diversamente o regolamento la communio incidens di una strada agraria. Sussisterebbe, pertanto, il contrasto irriducibile tra affermazioni che compongono la motivazione su una questione decisiva. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza del procedimento in relazione agli articoli 101 c.p.c. 112 c.p.c. 342 e 345 c.p.c. 324 e 2909 c.c. La CO d’Appello avrebbe negato la natura di strada Vicinale in comproprietà delle parti in forza di un argomento non corretto in diritto sulla base di un’affermazione mai avanzata in giudizio e, dunque, non provata. Sotto quest’ultimo profilo i ricorrenti non avrebbero avuto la possibilità di argomentare l’assunto della CO o di articolare prove in merito. Pertanto, la decisione della CO d’Appello costituirebbe un evidente terza via, in violazione dei fondamentali principi del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato del divieto di ius novorum in appello. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti laddove, esclusa l’esistenza di una communio incidens sulla strada interpoderale de qua ha concluso ex abrupto ritenendo fondata la domanda degli appellanti senza alcuna motivazione e senza valutare Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 9 se sussistesse almeno un diritto di servitù a vantaggio dei fondi 230, 131, 132 e a carico della stradina in oggetto. Una volta esclusa erroneamente la natura di strada privata agraria la CO d’Appello non si sarebbe pronunciata sulla esistenza o meno della servitù ammessa dagli stessi appellanti sia pure su mappali diversi ma sempre di proprietà dei ricorrenti. 7. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento dei restanti quinto e sesto. La CO d'Appello ha errato nel ritenere mancante il «necessario accordo» per la formazione della comunione, richiamando tuttavia insegnamenti di legittimità invece deponenti in senso contrario («In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla, per tutto il percorso e in tutte le direzioni, spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù»: (così appunto Sez. 2, Sent. n. 25364 del 28/11/2014 Rv. 633498-01, nonché, tra le altre, Sez. 3, Sent. n. 24622 del 26/11/2007 Rv. 600474-01 e Sez. 3, Sent. n. 26689 del 6/12/2005 Rv. 585889- 01). Rileva il Collegio che la motivazione della CO d'Appello è insanabilmente contraddittoria e, dunque, apparente, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, in particolare, nella parte in cui, dopo aver espressamente affermato l’esistenza di una strada interpoderale in comproprietà formata da Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 10 collatione agrorum, ha ritenuto necessario un accordo tra i diversi proprietari e, «preso atto della mancata impugnazione del proprietario della porzione maggiore assoggettata al transito», ha ritenuto mancante il suddetto accordo per il conferimento del sedime. Nel caso di specie, la intrinseca ed insanabile contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dalla CO d'Appello rende impossibile comprendere le ragioni della decisione. In altri termini non risultano percepibili quale siano le ragioni che hanno fondato l’accoglimento dell’appello. Infatti, le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014). 8. La CO accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CO d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La CO accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CO d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrenti -
contro MARASCHI MARIO, MARASCHI PAOLO, MARASCHI ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all’avv.to MARGHERITA BERTIN ([...]),;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16218 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 08/06/2023 Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 2 Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 1971/2016 depositata il 30/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Letta le conclusioni del P.G. dotto ROBERTO MUCCI;
FATTI DI CAUSA 1. LL NT e AO TI convenivano in giudizio SS LL e SI IN chiedendo accertarsi l’inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi siti in comune di Arcugnano, foglio 5 mappale 230, 231, 232 intestati ai convenuti e a carico dei fondi attorei censiti ai mappali 235, 377, 384-234. 2. I convenuti chiedevano di rigettare la domanda e, in via riconvenzionale, di dichiarare l’inesistenza della servitù di passaggio a carico dei propri mappali 232-56 con ordine di far cessare ogni transito. 3. Il Tribunale rigettava l’actio negatoria servitutis così come anche la domanda riconvenzionale. 3. MA AS, AO AS e RT AS, eredi di LL NT, nel frattempo deceduta, proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 4. SS IL e SI IN resistevano all’appello. 5. La CO d’Appello di Venezia accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza dichiarava l’inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi censiti in comune di Arcugnano sezione a foglio 5 mappali 230, 231, 232 e a carico del mappale 235. Secondo la CO d'Appello non poteva essere condiviso il rilievo del Tribunale che, pur avendo ritenuto sussistente il titolo legittimante l’azione degli attori non essendo contestato che i mappali 234 235 fossero di loro proprietà, aveva rigettato la domanda perché il passaggio aveva natura di strada vicinale la quale, per sua essenza era Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 3 di proprietà di tutti i frontisti che avevano contribuito a realizzarla a prescindere dalla quota di terreno rilasciata da ciascuno di essi. Il giudice del gravame, invece, riteneva che a prescindere dalla natura della strada vicinale all’esito della CTU era emerso che lo stato di fatto dei luoghi era contraddistinto da una strada interpoderale, appartenente per diverse porzioni a più mappali intestati a diversi proprietari. La porzione fondiaria che costituiva la strada controversa ricadeva per la gran parte sul mappale 234 di proprietà di AO TI e quindi sul mappale 232 di proprietà IL, infine, per la minima parte sul mappale 235 di proprietà NT ora Marassi. Dunque, anche se il terreno costituente la strada non era soggetto a una servitù di passaggio in quanto di proprietà comune di tutti coloro che avevano contribuito a realizzarla a prescindere dalla quota di terreno rilasciata a ciascuno di essi si rendeva necessario pur sempre un accordo tra i diversi proprietari. Nel caso di specie, preso atto che l’attore proprietario della porzione maggiore assoggettata al transito ovvero il mappale 234 non aveva impugnato la sentenza, non bastava ad integrare il necessario accordo per il conferimento del sedime che il mappale 235 intestato alla NT figurasse interessato dalla strada interpoderale per una modesta porzione sia nella mappa di impianto sia in quella di visura. D’altro canto, neanche erano insufficienti le deposizioni testimoniali dalle quali risultava che, indipendentemente dalle singole intestazioni di proprietà, la strada era di fatto utilizzata dai convenuti per il passaggio anche sopra il mappale 235. Dunque, l’appello doveva essere accolto. 6. SS IL e SI IN hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso. 7. MA AS, AO AS, RT AS hanno resistito con controricorso. Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 4 8. AO AS, RT AS, con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno dato atto dell’intervenuto decesso di MA AS e hanno insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso 9. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, e prorogata dall’art. 8 del d. l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l.n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso il rigetto del secondo e l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo con assorbimento del sesto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli articoli 345, 350, secondo comma, 359 c.p.c. e 110 e 112 c.p.c. laddove la sentenza non ha accolto l’eccezione svolta dagli appellati di difetto di legittimazione degli appellanti, dichiaratisi eredi dell’attrice NT senza documentare tale asserzione. Il mancato accoglimento di tale eccezione costituirebbe altresì violazione degli articoli 345, 350, secondo comma, 359 c.p.c. e integrerebbe un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura attiene alla eccezione formulata con la comparsa conclusionale in appello circa la mancanza di prova della qualità di eredi della defunta IM. Pertanto, mancando la prova del decesso e il Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 5 grado di parentela con la defunta o l’esistenza di altri eredi o l’avvenuta accettazione dell’eredità, l’appello andava dichiarato inammissibile. La CO d’Appello non solo non ha accolto l’eccezione ma non si è neppure pronunciata sulla stessa quantomeno a confutazione. Vi sarebbe dunque anche un’omissione di pronuncia. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. I ricorrenti asseriscono di aver eccepito la mancanza di prova della qualità di eredi con memoria conclusionale in appello. In proposito, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo» (Sez. 2, Sent. n. 25341 del 2010, Rv. 615203). Peraltro, nella specie, non vi è stata alcuna omessa pronuncia, in quanto la CO d'Appello ha espressamente qualificato gli allora appellanti, MA AS, AO AS e RT AS, eredi di LL NT e ha anche accolto il loro appello. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa CO, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c. laddove la CO d’Appello ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione svolta dagli appellati in ordine all’inammissibilità dell’appello per violazione dell’articolo 342 c.p.c. La medesima censura è proposta con riferimento Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 6 all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente riporta integralmente la comparsa di risposta prodotta in appello evidenziando di aver eccepito l’inammissibilità del gravame per non essere state indicate le parti del provvedimento appellate, la modifica alla ricostruzione del fatto e le specifiche violazioni di legge. La sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo 342 c.p.c. avendo omesso di dichiarare inammissibile l’appello. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile. Da un canto la censura difetta di specificità. Infatti, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art, 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte;
l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, Ord. n. 29495 del 2020). Inoltre, anche in questo caso deve richiamarsi il principio sopra indicato di rigetto implicito dell’eccezione, avendo la sentenza accolto l’appello e dunque avendolo ritenuto certamente ammissibile sotto tutti i profili di cui all’art. 342 c.p.c. Infine, il motivo è inammissibile anche in applicazione dell’art. 360 bis c.p.c.. come interpretato da questa CO a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017. Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 7 In proposito deve richiamarsi la pronuncia n. 27199 del 2017 di questa CO, sempre a Sezioni Unite, che ha affermato il seguente principio di diritto: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sent. n. 27199 del 2017). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 1446 del 1918 e degli articoli 922 939, comma 1, codice civile nell’interpretazione pacifica della CO di Cassazione ovvero violazione degli articoli 2697 c.c. e 2729 c.c. laddove la sentenza ha ritenuto necessario per il sorgere della communio incidens un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti. L’istituto della strada vicinale privata non ha quale presupposto un accordo tra le parti ma solo il fatto materiale, non negoziale, del conferimento. La CO d’Appello ha ritenuto di accogliere l’appello sulla base della mancanza di un accordo tra le parti in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti laddove la sentenza ha affermato e nello stesso periodo negato che per Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 8 il sorgere della communio incidens sia necessario un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti. La censura è ripetitiva della precedente sotto il profilo della motivazione contraddittoria tale da doversi ritenere del tutto mancante e, quindi, indice di omessa considerazione del fatto rappresentato dalla comproprietà di strada formata ex collatione agrorum. La CO d’Appello, da un lato, ha affermato che il terreno che forma la strada vicinale non resta di proprietà individuale di ciascuno dei conferenti e, dall’altro, ha affermato che è necessario che sussista un accordo tra le parti in mancanza di titoli che dispongano diversamente o regolamento la communio incidens di una strada agraria. Sussisterebbe, pertanto, il contrasto irriducibile tra affermazioni che compongono la motivazione su una questione decisiva. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza del procedimento in relazione agli articoli 101 c.p.c. 112 c.p.c. 342 e 345 c.p.c. 324 e 2909 c.c. La CO d’Appello avrebbe negato la natura di strada Vicinale in comproprietà delle parti in forza di un argomento non corretto in diritto sulla base di un’affermazione mai avanzata in giudizio e, dunque, non provata. Sotto quest’ultimo profilo i ricorrenti non avrebbero avuto la possibilità di argomentare l’assunto della CO o di articolare prove in merito. Pertanto, la decisione della CO d’Appello costituirebbe un evidente terza via, in violazione dei fondamentali principi del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato del divieto di ius novorum in appello. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti laddove, esclusa l’esistenza di una communio incidens sulla strada interpoderale de qua ha concluso ex abrupto ritenendo fondata la domanda degli appellanti senza alcuna motivazione e senza valutare Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 9 se sussistesse almeno un diritto di servitù a vantaggio dei fondi 230, 131, 132 e a carico della stradina in oggetto. Una volta esclusa erroneamente la natura di strada privata agraria la CO d’Appello non si sarebbe pronunciata sulla esistenza o meno della servitù ammessa dagli stessi appellanti sia pure su mappali diversi ma sempre di proprietà dei ricorrenti. 7. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento dei restanti quinto e sesto. La CO d'Appello ha errato nel ritenere mancante il «necessario accordo» per la formazione della comunione, richiamando tuttavia insegnamenti di legittimità invece deponenti in senso contrario («In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla, per tutto il percorso e in tutte le direzioni, spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù»: (così appunto Sez. 2, Sent. n. 25364 del 28/11/2014 Rv. 633498-01, nonché, tra le altre, Sez. 3, Sent. n. 24622 del 26/11/2007 Rv. 600474-01 e Sez. 3, Sent. n. 26689 del 6/12/2005 Rv. 585889- 01). Rileva il Collegio che la motivazione della CO d'Appello è insanabilmente contraddittoria e, dunque, apparente, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, in particolare, nella parte in cui, dopo aver espressamente affermato l’esistenza di una strada interpoderale in comproprietà formata da Ric. 2017 n.12500 sez. S2 - ud. 06/04/2023 10 collatione agrorum, ha ritenuto necessario un accordo tra i diversi proprietari e, «preso atto della mancata impugnazione del proprietario della porzione maggiore assoggettata al transito», ha ritenuto mancante il suddetto accordo per il conferimento del sedime. Nel caso di specie, la intrinseca ed insanabile contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dalla CO d'Appello rende impossibile comprendere le ragioni della decisione. In altri termini non risultano percepibili quale siano le ragioni che hanno fondato l’accoglimento dell’appello. Infatti, le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014). 8. La CO accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CO d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La CO accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CO d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione