Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio RG Procedimento Unitario n. 2/2024 introdotto con ricorso da
[...]
(c.f. e P. IVA ), con sede legale in MILANO (MI) Parte_1 P.IVA_1
VIA GIUSEPPE ROVANI 7 cap 20123, in persona della Liquidatrice e legale rappresentante pro tempore nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), autorizzata alla presentazione del presente ricorso giusta determina ex art. C.F._1
120bis CCII in data 27.12.2023 Repertorio n. 2677 Atto n. 1979 a rogito Notaio dott. Persona_1
pubblicata presso il competente Registro delle Imprese, rappresentata e difesa, giusta
[...]
procura alle liti allegata al presente ricorso a formare con esso parte essenziale, anche mediante idonei mezzi telematici ed informatici, dall'Avv. Francesca Broussard, (C.F.
; PEC fax 02.36579090) del C.F._2 Email_1
Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, C.so Monforte n. 16, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge e di Cancelleria inerenti al presente procedimento presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax:
PEC FAX 02.36.57.90.90; Email_1
1
Il Tribunale letti gli atti, udito il giudice relatore, sentita la società ricorrente all'udienza collegiale in data odierna 8 maggio 2025 fissata per discutere l'inammissibilità della domanda di concordato;
PREMESSO CHE dalla RELAZIONE ESITO VOTAZIONI EX ARTT. 110 CO. 2 E 111 CCII depositata per via telematica dal Commissario giudiziale Avv. LA NI in data 3.4.2025 e contestualmente inviata alla debitrice è emersa la mancata approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale da parte dei creditori aventi diritto ed ammessi al voto;
viste le conclusioni della predetta relazione: “…in particolare, dal prospetto sopra indicato, emerge che, rispetto ai quorum necessari ai fini dell'approvazione in ciascuna Classe ex art. 109 co. 5 CCII, solo 4 Classi su 10 - i.e. le Classi I (professionisti degradati), V (banche), VII (dipendenti non soddisfatti nei 30 giorni di cui all'art. 109 co. 5 CCII) e VIII (professionisti non soddisfatti integralmente ai sensi della medesima norma) - hanno raggiunto la maggioranza di voti favorevoli, rispetto al totale dei crediti ammessi al voto per ciascuna di esse;
- quanto alle Classi dissenzienti, in nessuna di esse è stato registrato nemmeno il voto favorevole di soli 2/3 su almeno il 50% dei crediti ammessi al voto, in quanto le Classi II (Fondazione Enasarco)
e IIbis (Sace Simest) si sono totalmente astenute, mentre le Classi IIIA (Crediti previdenziali) e IIIB
(Crediti tributari) si sono espresse interamente con voto contrario, da ultimo la Classe VI (Residuale) non ha raggiunto la soglia di votanti di almeno la metà dei crediti ammessi;
- di talché, allo stato, l'eventuale omologazione non può che essere rimessa ex art. 112 co. 2 CCII all'iniziativa della debitrice ricorrente, ove ne ravveda i presupposti.
Ciò premesso, lo scrivente CG informa la S.V. Ill.ma di quanto precede, contestualmente comunicata alla debitrice…OMISSIS”;
a norma dell'art. 112 comma 1 lettera f) il Tribunale può omologare il concordato in continuità aziendale c.d. “indiretta” (quale è quello proposto dalla odierna ricorrente) solo ove tutte le classi abbiano votato favorevolmente, salva la previsione per la quale - in caso di dissenso di una o più classi – il Tribunale su richiesta del debitore può omologare il concordato solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 112 comma 2 CCII;
non è intervenuta alcuna richiesta di omologazione eventualmente in presenza delle condizioni ex art. 112 co. 2 CCII da parte della società ricorrente, nonostante il decorso del termine di legge di sette
2 giorni;
il chiaro tenore letterale dell'art. 111 CCII impone che – laddove non siano raggiunte le maggioranze nel termine stabilito per il voto telematico – “il giudice delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale, che provvede a norma dell'art. 49 comma 1 CCII, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 110 comma 2, richieda
l'omologazione…”;
a seguito della fissazione dell'odierna udienza collegiale, con deposito telematico di note autorizzate in data 5.5.2025 – sottoscritte da parte del liquidatore e legale rappresentante della società ricorrente
– è stata formulata per le seguenti ragioni e motivi istanza di apertura della liquidazione giudiziale in proprio:
“…all'esito delle operazioni di voto, nel periodo compreso tra il 17.03.2025 ed il 31.03.2025, il
Commissario ha deposito la relazione di cui agli artt. 110, co. 2, e 111 CCII, dando atto che la proposta di concordato di non è stata approvata dai creditori;
Pt_1
la Società versa in stato di insolvenza ed incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, come emerge dagli atti del procedimento;
la Società riveste senza dubbio la qualifica di imprenditore commerciale, trattandosi di società a responsabilità limitata esercente attività di conceria;
la Società supera le soglie dimensionali di cui agli artt. 121 e 2 c. 1 lettera d) CCII per essere assoggettata alle disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza sulla liquidazione giudiziale, sussistono, quindi, alla luce della documentazione in atti, sia i presupposti dello stato d'insolvenza, sia i presupposti soggettivi, di cui all'art. 2 c. 1 lettera d) e 121 D.Lgs. 14/2019, per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di;
Parte_1
tutto ciò premesso, la sig.ra , nella sua qualità di Amministratore Unico e Parte_2
legale rappresentante di , come sopra rappresentata, assistita ed Parte_1
elettivamente domiciliata
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre la liquidazione giudiziale Parte_1
(C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , con sede legale in P.IVA_1
Milano, via G. Rovani n. 7.”;
I presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO CHE
3 • fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito;
la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme di legge, con la convocazione innanzi al Collegio in data odierna sulla base di decreto collegiale motivato, depositato in data 10-12.4.2025: per quanto concerne l'ulteriore complesso sviluppo della vicenda processuale, si rinvia alle motivazioni che precedono, con riferimento alla mancata approvazione e conseguente definizione negativa del piano e della proposta di concordato quale accesso allo strumento di regolazione della crisi ed insolvenza;
• sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale in MILANO (MI) VIA GIUSEPPE ROVANI 7 cap 20123;
• la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività: “LAVORAZIONE
PELLI NORMALI, SPECIALI, GREZZE E SEMILAVORATE, STAMPAGGIO PELLI,
CUOIO ED AFFINI ecc.”
• la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII: dal bilancio al 31.12.2023 le soglie dimensionali appaiono superate;
il totale attivo dello stato patrimoniale è superiore ad €
300.000 e pari ad € 1.144.106,00;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
è complessivamente superiore a € 30.000,00, come emerge dalla stessa domanda di concordato e dall'elenco dei crediti scaduti;
L'insolvenza della ricorrente.
La debitrice si trova pertanto concretamente in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dal valore del patrimonio netto negativo nel bilancio al 31.12.2023 pari a € (5.456.449) e dalla perdita di esercizio pari ad € (2.748.275);
4 b) dalla mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, stante la mancata approvazione e conseguente impossibilità di omologa, senza richiesta della debitrice, della domanda di concordato in continuità indiretta;
c) da quanto in via confessoria riconosciuto nel ricorso ex art. 44, con l'esposizione delle cause della crisi: In estrema sintesi la crisi di impresa in cui versa la Società oggi è riconducibile ai seguenti principali fattori: (i) forte indebitamento maturato nei confronti di
Erario, fornitori e banche e dipendenti, incrementato inevitabilmente durante il periodo
pandemico; (ii) la forte perdita di volumi di fatturato, legata principalmente alla
propagazione della pandemia a livello mondiale;
(iii) la difficoltà della Società di generare
un EBITDA positivo per assenza di fatturato tale da coprire i costi di struttura e generare flussi al servizio del debito, seppur con una dimensione di costi fissi ridimensionata rispetto
al passato;
(iv) la necessità di dare corso al rimborso del debito, sia bancario sia commerciale
verso i fornitori, oltre che, naturalmente, verso l'Erario ed i dipendenti, in assenza di flussi generati dalla gestione ordinaria”);
d) inoltre, con riferimento alle società poste in liquidazione il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo di pronto smobilizzo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. la giurisprudenza di legittimità sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834, cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del 10/07/2018 ed in motivazione Cass. Sez. I n. 24948/2019);
e) la società - in liquidazione volontaria dal 27.12.2023 è inattiva non ha un attivo di pronto smobilizzo che sia capiente per il pagamento dei debiti scaduti;
dal bilancio al 31.12.2023
5 risulta un evidente deficit nel confronto “statico” tra l'attivo dello stato patrimoniale di circa € 1,1 milioni e debiti per oltre € 5,6 milioni.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prescelto oggi in persona del medesimo professionista già designato quale commissario giudiziale nel decreto ex art. 44 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara non approvati e pertanto così definiti negativamente, ex art. 49 comma 1 CCII, la proposta ed il piano di concordato con le successive integrazioni depositate per via telematica dalla ricorrente , mandando la cancelleria per le conseguenti Parte_1
iscrizioni ed annotazioni al Registro Imprese;
e per l'effetto visti gli articoli 7, 38, 39, 44, 47, 49 CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
(c.f. e P. IVA ), con sede legale in MILANO (MI) Parte_1 P.IVA_1
VIA GIUSEPPE ROVANI 7 cap 20123, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore l'avv. LA NI, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356,
358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi
6 precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 24 settembre 2025 ore 12:45 in modalità da remoto mediante Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40threa
d.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_3
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
7 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti,
anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione II Civile, in data 8 maggio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
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