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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MA GE UP Presidente
UE NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 29.08.2025 al n. 3945 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CHIARA LAGO e da
[...] C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
EL D'EMILIO, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 28/08/2025 e integrato in data 08.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 28/08/2025, per come successivamente integra- to, i ricorrenti hanno dedotto di avere intrattenuto una relazione sentimentale di avere convissuto more uxorio sino al termine mese di marzo 2025; che da tale unione sono nati i figli: nato a [...] il [...] C.F.: Persona_1
e nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_2
C.F.: , che nell'ultimo periodo di convivenza la famiglia ha vissuto C.F._4 in ST IZ (VA), Via Domodossola 31/12, presso l'immobile divenuto poi di pro- prietà di entrambi nella misura del 50% ciascuno, che al termine del mese di marzo 2025 il ricorrente ha lasciato la casa familiare, asportando, man mano, tutti i propri beni ed ef- fetti personali e si è trasferito a vivere presso altra abitazione, provvisoriamente stabilita presso la casa dei propri genitori in previsione di trasferirsi al più presto presso altra col- locazione abitativa, che la ricorrente vive con i due figli presso l'appartamento, sito Bu- sto IZ (VA), Via Domodossola 31/12 di proprietà di entrambi i ricorrenti e gravato da mutuo e hanno chiesto regolamentare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1). I figli e sono affidati ad entrambi i genitori e sa- Persona_1 Parte_2
ranno prevalentemente collocati presso l'abitazione materna ove è fissata la loro residenza anagrafica.
2). La casa familiare sita in ST IZ (VA), via Domodossola 31/12, in comproprietà dei signo- ri genitori e e nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla Controparte_2 Controparte_1
madre con tutti gli arredi.
3). Il padre, genitore non collocatario, potrà esercitare il proprio diritto di frequentazione dei figli nei tempi e con le modalità di seguito indicate, ferma restando il differente e migliore accordo tra i genitori e con l'obbligo che, durante tale frequentazione, i minori staranno in presenza del padre e/o dei loro nonni paterni, con esclusione di ogni altra persona estranea al nucleo familiare:
a). fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, allorquando i figli saranno riportati a casa dalla madre dopo cena entro le ore 22,00;
b). nella settimana durante la quale i figli staranno con la madre il week-end, il padre potrà stare con i figli:
- due giorni alla settimana ed indicativamente: il venerdì con pernottamento sino al sabato mattina quando entrambi i figli saranno accompagnati dal padre al rispettivo impegno sportivo e riportati a casa della madre una volta terminato;
in assenza di impegno sportivo saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00; il mercoledì con pernottamento ed impegno a accompagnarli a scuola il giorno successivo, sempre compati- bilmente alle esigenze dei figli ed ai loro impegni scolastici;
c) nella settimana durante la quale il Sig. starà con i figli il week-end, potrà tenerli con sé: Per_1 dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, allorquando i figli saranno riportati a casa dalla madre dopo cena entro le ore 22,00; il mercoledì con pernottamento ed impegno a accompagnarli a scuola il giorno successivo, sempre compati- bilmente alle esigenze dei figli ed ai loro impegni scolastici.
Durante le festività natalizie, nel rispetto del principio dell'alternanza annuale e salvo differente accordo tra i genitori, i figli staranno con ciascun genitore nel seguente periodo: dal 24 dicembre al 30 dicembre sino alle ore 21,00 con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore.
Per le prossime festività natalizie del 2025 la madre starà con i figli dal 24 dicembre al 30 dicembre ed il padre li terrà dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 (quindi) giorni dei quali solo 7
(sette) giorni consecutivi;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo (entro il 30 aprile di ogni anno) il periodo che intenderanno trascorrere con i figli ed il luogo di vacanza, garantendo le quotidiane comunicazioni dei figli con il genitore assente.
4). Il sig. tenuto conto della rata di mutuo gravante sull'immobile acquistato e considerata la Per_1
spesa per la collocazione abitativa che il padre andrà ad individuare in sostituzione dell'attuale sistema- zione presso i propri genitori, si obbliga a corrispondere alla sig.ra a far data dal mese di ago- CP_1
sto 2025 e da titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, un importo mensile complessivo di euro 500,00= (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese per il mese corrente a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della sig.ra già note al sig. tale importo CP_1 Per_1
sarà da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (primo adeguamento dall'anno successivo alla data del deposito del presente ricorso).
5). Il padre sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la quota del 50% delle spese Per_1 CP_1
straordinarie da sostenere e sostenute nell'interesse dei figli, come elencate e disciplinate nelle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano.
Il padre si obbliga altresì a versare mensilmente in favore della sig.ra l'importo di euro CP_1
20,00= a titolo di concorso alla spesa per la mensa scolastica del figlio Parte_2 6). L'importo erogato a titolo di Assegno Unico (o altra denominazione), compresi gli eventuali arretrati maturati e non ancora incassati, sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno ed entrambi si impegnano senza ritardo ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinchè possa essere regolarmente perfezionata la modulistica per l'ottenimento del beneficio statale;
anche le detrazioni fiscali per le spese effettuate nell'interesse dei figli saranno altrettanto divise al 50%.
7). I genitori autorizzano il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, dei passaporti validi all'espatrio e di ogni altro documento per i figli e e per Persona_1 Parte_2
gli stessi genitori.
8). I signori e intendono inoltre regolarizzare i propri rapporti economici come segue: CP_1 Per_1
il sig. riconosce come dovuto alla sig.ra l'importo di euro 450,00= a titolo di asse- Per_1 CP_1
gno di mantenimento per i minori per il mese di luglio 2025, e si impegna a versarla in tre rate mensili di pari importo dal novembre 2025.
Inoltre, i signori e continueranno a provvedere al pagamento della rata di mutuo CP_1 Per_1
gravante sull'immobile familiare ad essi intestato, accreditando sul conto corrente ad esso dedicato, prima di ogni singola scadenza mensile, l'equivalente della rata mensile nella misura del 50% ciascuno.
9). Spese legali compensate tra le parti e con rinuncia del vincolo della solidarietà tra i difensori”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni di cui sopra vanno recepite, in quanto non contrarie né al buon costume né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pre- giudizi derivati ai minori dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST IZ, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO degli accordi siglati dai ricorrenti e DISPONE in conformità.
Così deciso in ST IZ, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 09/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
UE NI MA GE UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MA GE UP Presidente
UE NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 29.08.2025 al n. 3945 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CHIARA LAGO e da
[...] C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
EL D'EMILIO, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 28/08/2025 e integrato in data 08.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 28/08/2025, per come successivamente integra- to, i ricorrenti hanno dedotto di avere intrattenuto una relazione sentimentale di avere convissuto more uxorio sino al termine mese di marzo 2025; che da tale unione sono nati i figli: nato a [...] il [...] C.F.: Persona_1
e nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_2
C.F.: , che nell'ultimo periodo di convivenza la famiglia ha vissuto C.F._4 in ST IZ (VA), Via Domodossola 31/12, presso l'immobile divenuto poi di pro- prietà di entrambi nella misura del 50% ciascuno, che al termine del mese di marzo 2025 il ricorrente ha lasciato la casa familiare, asportando, man mano, tutti i propri beni ed ef- fetti personali e si è trasferito a vivere presso altra abitazione, provvisoriamente stabilita presso la casa dei propri genitori in previsione di trasferirsi al più presto presso altra col- locazione abitativa, che la ricorrente vive con i due figli presso l'appartamento, sito Bu- sto IZ (VA), Via Domodossola 31/12 di proprietà di entrambi i ricorrenti e gravato da mutuo e hanno chiesto regolamentare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1). I figli e sono affidati ad entrambi i genitori e sa- Persona_1 Parte_2
ranno prevalentemente collocati presso l'abitazione materna ove è fissata la loro residenza anagrafica.
2). La casa familiare sita in ST IZ (VA), via Domodossola 31/12, in comproprietà dei signo- ri genitori e e nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla Controparte_2 Controparte_1
madre con tutti gli arredi.
3). Il padre, genitore non collocatario, potrà esercitare il proprio diritto di frequentazione dei figli nei tempi e con le modalità di seguito indicate, ferma restando il differente e migliore accordo tra i genitori e con l'obbligo che, durante tale frequentazione, i minori staranno in presenza del padre e/o dei loro nonni paterni, con esclusione di ogni altra persona estranea al nucleo familiare:
a). fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, allorquando i figli saranno riportati a casa dalla madre dopo cena entro le ore 22,00;
b). nella settimana durante la quale i figli staranno con la madre il week-end, il padre potrà stare con i figli:
- due giorni alla settimana ed indicativamente: il venerdì con pernottamento sino al sabato mattina quando entrambi i figli saranno accompagnati dal padre al rispettivo impegno sportivo e riportati a casa della madre una volta terminato;
in assenza di impegno sportivo saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00; il mercoledì con pernottamento ed impegno a accompagnarli a scuola il giorno successivo, sempre compati- bilmente alle esigenze dei figli ed ai loro impegni scolastici;
c) nella settimana durante la quale il Sig. starà con i figli il week-end, potrà tenerli con sé: Per_1 dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, allorquando i figli saranno riportati a casa dalla madre dopo cena entro le ore 22,00; il mercoledì con pernottamento ed impegno a accompagnarli a scuola il giorno successivo, sempre compati- bilmente alle esigenze dei figli ed ai loro impegni scolastici.
Durante le festività natalizie, nel rispetto del principio dell'alternanza annuale e salvo differente accordo tra i genitori, i figli staranno con ciascun genitore nel seguente periodo: dal 24 dicembre al 30 dicembre sino alle ore 21,00 con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore.
Per le prossime festività natalizie del 2025 la madre starà con i figli dal 24 dicembre al 30 dicembre ed il padre li terrà dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 (quindi) giorni dei quali solo 7
(sette) giorni consecutivi;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo (entro il 30 aprile di ogni anno) il periodo che intenderanno trascorrere con i figli ed il luogo di vacanza, garantendo le quotidiane comunicazioni dei figli con il genitore assente.
4). Il sig. tenuto conto della rata di mutuo gravante sull'immobile acquistato e considerata la Per_1
spesa per la collocazione abitativa che il padre andrà ad individuare in sostituzione dell'attuale sistema- zione presso i propri genitori, si obbliga a corrispondere alla sig.ra a far data dal mese di ago- CP_1
sto 2025 e da titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, un importo mensile complessivo di euro 500,00= (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese per il mese corrente a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della sig.ra già note al sig. tale importo CP_1 Per_1
sarà da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (primo adeguamento dall'anno successivo alla data del deposito del presente ricorso).
5). Il padre sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la quota del 50% delle spese Per_1 CP_1
straordinarie da sostenere e sostenute nell'interesse dei figli, come elencate e disciplinate nelle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano.
Il padre si obbliga altresì a versare mensilmente in favore della sig.ra l'importo di euro CP_1
20,00= a titolo di concorso alla spesa per la mensa scolastica del figlio Parte_2 6). L'importo erogato a titolo di Assegno Unico (o altra denominazione), compresi gli eventuali arretrati maturati e non ancora incassati, sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno ed entrambi si impegnano senza ritardo ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinchè possa essere regolarmente perfezionata la modulistica per l'ottenimento del beneficio statale;
anche le detrazioni fiscali per le spese effettuate nell'interesse dei figli saranno altrettanto divise al 50%.
7). I genitori autorizzano il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, dei passaporti validi all'espatrio e di ogni altro documento per i figli e e per Persona_1 Parte_2
gli stessi genitori.
8). I signori e intendono inoltre regolarizzare i propri rapporti economici come segue: CP_1 Per_1
il sig. riconosce come dovuto alla sig.ra l'importo di euro 450,00= a titolo di asse- Per_1 CP_1
gno di mantenimento per i minori per il mese di luglio 2025, e si impegna a versarla in tre rate mensili di pari importo dal novembre 2025.
Inoltre, i signori e continueranno a provvedere al pagamento della rata di mutuo CP_1 Per_1
gravante sull'immobile familiare ad essi intestato, accreditando sul conto corrente ad esso dedicato, prima di ogni singola scadenza mensile, l'equivalente della rata mensile nella misura del 50% ciascuno.
9). Spese legali compensate tra le parti e con rinuncia del vincolo della solidarietà tra i difensori”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni di cui sopra vanno recepite, in quanto non contrarie né al buon costume né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pre- giudizi derivati ai minori dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST IZ, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO degli accordi siglati dai ricorrenti e DISPONE in conformità.
Così deciso in ST IZ, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 09/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
UE NI MA GE UP