Articolo 391 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 390Articolo 379
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31 dicembre 2019
Art. 391. Disposizioni finanziarie e finali 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019