Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 391. Disposizioni finanziarie e finali 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, decreto 08/07/2026, n. 22887Provvedimento: DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7101/2024 R.G. proposto da: FONDAZIONE MADONNA DI LORETO – ONLUS, in persona del legale rap- presentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Di Martino unita- mente all'avvocato Ludovico Bruno Abiosi -ricorrente- contro FALLIMENTO IACP FUTURA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Florimonte -controricorrente- contro COMUNE DI FRIGNANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentato e difeso dall'avv. Giuseppe Criscuolo -controricorrente- avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n. 221/2016, depositata il 14/02/2024. Letta la rinuncia al ricorso depositata dalla difesa …Leggi di più...