Articolo 3 della Legge 21 novembre 1950, n. 1016
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 gennaio 1951
Art. 3.
I rapporti con la Societa' in dipendenza dell'esecuzione della presente legge, nonche' per l'esercizio della ferrovia, saranno regolati con atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1951