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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 180/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Verdoliva Mariella C.F._1
e da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Somma Armando
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
22/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 1.10.2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terzigno (al N. 8 , Parte I , anno 2016).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.3.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, autorizzando gli stessi a vivere separati ed a fissare la propria residenza
o domicilio dove crederanno più opportuno, con l'obbligo di reciproco rispetto. La sig.ra ha già ritirato gli effetti personali null'altro ha da ritirare. Pt_1
2. Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 moglie la somma mensile di € 250,00, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese
2 e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, primo versamento a decorrere dal deposito del presente ricorso sul seguente iban [...] non avendo altri mezzi di sussistenza, attualmente vive presso la casa paterna.
3. La casa coniugale sarà rilasciata al proprietario della stessa entro la data del
31.12.2024 la sig.ra non ha null'altro da ritirare oltre a quanto già portato con sé. Pt_1
4. Compensare tra le parti le spese della presente procedura, con rinuncia dei procuratori costituiti alla solidarietà professionale ex art. 13 l. prof. Forense;
5. Per quanto non previsto esplicitamente nella pattuizione che precede, le parti richiamano le norme vigenti in materia.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 26/02/1966, e nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Terzigno in data 1.10.2016 (atto n.8 , Parte I, anno 2016 );
- determina in € 250,00 mensili il contributo al mantenimento della sig.ra da Pt_1
porsi a carico del sig. e da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale CP_1
o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 180/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Verdoliva Mariella C.F._1
e da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Somma Armando
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
22/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 1.10.2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terzigno (al N. 8 , Parte I , anno 2016).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.3.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, autorizzando gli stessi a vivere separati ed a fissare la propria residenza
o domicilio dove crederanno più opportuno, con l'obbligo di reciproco rispetto. La sig.ra ha già ritirato gli effetti personali null'altro ha da ritirare. Pt_1
2. Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 moglie la somma mensile di € 250,00, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese
2 e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, primo versamento a decorrere dal deposito del presente ricorso sul seguente iban [...] non avendo altri mezzi di sussistenza, attualmente vive presso la casa paterna.
3. La casa coniugale sarà rilasciata al proprietario della stessa entro la data del
31.12.2024 la sig.ra non ha null'altro da ritirare oltre a quanto già portato con sé. Pt_1
4. Compensare tra le parti le spese della presente procedura, con rinuncia dei procuratori costituiti alla solidarietà professionale ex art. 13 l. prof. Forense;
5. Per quanto non previsto esplicitamente nella pattuizione che precede, le parti richiamano le norme vigenti in materia.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 26/02/1966, e nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Terzigno in data 1.10.2016 (atto n.8 , Parte I, anno 2016 );
- determina in € 250,00 mensili il contributo al mantenimento della sig.ra da Pt_1
porsi a carico del sig. e da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale CP_1
o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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