Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
Se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto realizzato su un terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, ancorché soltanto questi, secondo l'assunto dell'attore, sia l'autore delle opere, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi i comproprietari, essendo la pronuncia destinata ad incidere su situazioni necessariamente comuni, con la conseguenza che ove la nullità del giudizio per la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari venga fatta valere, la pronuncia deve essere annullata e le parti rimesse davanti al primo giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI FL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR AN, SA TE, UO RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IV NOVEMBRE 114, presso lo studio dell'avvocato CESARE BERTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1647/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 08/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato CESARE BERTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19 novembre 1976, NC ZI, TE SA e MA RI, condomini dell'edificio in Roma, via Antonio Dionisi 78, convennero davanti al Tribunale di Roma ND SC, proprietario di un appartamento nel suddetto edificio. Esposero che il convenuto aveva realizzato sul terrazzo dell'edificio, in luogo di una soffitta, un appartamento abusivo ed antiestetico. Domandarono la condanna di lui alla demolizione ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. ND SC si costituì e chiese il rigetto delle pretese avverse, che contestò in fatto ed in diritto. Istruita la causa con consulenza tecnica, con sentenza 22 novembre 1991, il Tribunale di Roma accolse la domanda e condannò il convenuto alla demolizione.
Pronunziando sull'appello proposto da ND SC, in contraddittorio con NC ZI, TE SA e MA RI, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 23 febbraio - 8 maggio 1996, respinse l'impugnazione e condannò l'appellante alla rifusione delle spese.
Contro la sentenza, propone ricorso per cassazione ND SC con quattro motivi di ricorso;
resistono con controricorso NC ZI, TE SA e MA RI. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento del ricorso il ricorrente deduce:
1.1 Nullità del giudizio per violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. La Signora EL di JU, comproprietaria dell'immobile in ragione del 50%, in virtù dell'atto notarile 23 ottobre 1970, ricevuto dal notaio Varcasia, non è mai stata chiamata a partecipare al processo. Si verte in una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ. e la signora Di JU risulta illegittimamente pretermessa.
1.2 Erronea interpretazione di legge e carenza di motivazione. La consulenza tecnica non indica specificamente in cosa consisterebbero le modificazioni del profilo architettonico dell'immobile cagionate dalla soprelevazione. Infatti, il consulente si è limitato a verificare l'inesistenza di un problema di staticità dell'edificio e nulla ha riferito in merito all'estetica e, comunque, non ha valutato il presunto danno estetico in termini di deprezzamento economico.
1.3 Erronea applicazione di norme di diritto.
Il giudice del merito erroneamente ha ritenuto che, nel caso in esame, l'opera eseguita costituisce una soprelevazione: in realtà, l'opera non comporta una modifica dell'altezza originaria dell'edificio e percio, non configura un nuovo piano di fabbrica.
1.4 Erronea violazione delle prove.
L'opera è stata ritenuta legittima e lesiva dei diritti dei terzi indipendentemente da ogni indagine circa lo stato dei luoghi preesistente ed il concreto danneggiamento del decoro architettonico.
2.1 Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con l'assorbimento degli altri.
Insegna la giurisprudenza che, se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto realizzato su un terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, ancorché soltanto questi, in base all'assunto dell'attore, sia l'autore delle opere, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi i comproprietari, in quanto la pronuncia, essendo destinata ad incidere su situazioni necessariamente comuni, non potrebbe produrre effetti in caso di pretermissione di taluna delle parti interessate, alla quale la pronunzia non sarebbe opponibile (Cass., Sez. II, 3 maggio 1996, n. 4094). Per la verità, l'appartenenza dell'immobile a più com proprietari determina l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali comproprietari, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, in relazione alla inscindibilità ed alla indivisibilità dell'obbligazione dedotta in causa. La relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta in cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato (Cass. , Sez. II, 13 giugno 1997, n. 5335). Con la conseguenza che ove la nullità del giudizio per la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari venga fatta valere, il giudice adito deve annullare la pronunzia e rimettere le parti davanti al primo giudice (Cass., Sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9878). Alla luce dei principi esposti non appare esatto quanto sostengono i controricorrenti, vale a dire che il rapporto sostanziale dedotto in giudizio riguardi esclusivamente il sig. SC, perché essendo soltanto lui l'autore della soprelevazione, soltanto lui sarebbe eventualmente obbligato a demolirla.
Non si contesta, invero, che l'immobile appartenga in comproprietà al ricorrente SC ed alla signora EL Di JU. Essendo costoro comproprietari, entrambi sarebbero tenuti alla eventuale demolizione. Poiché la pronuncia è destinata ad incidere su situazioni necessariamente comuni, in caso di pretermissione della signora Di JU la pronunzia non potrebbe produrre effetti, non essendo opponibile alla Di JU.
Accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la Corte deve cassare la sentenza impugnata e rimettere la causa davanti al primo giudice (il Tribunale di Roma), che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999.