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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 515/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VENEZIA MESTRE, VIA PESCHERIA VECCHIA n. 1,
con il patrocinio dell'avv. ANDRIOLLO MATTEO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliata in BELLUNO, VIA TISSI n. 2, con il patrocinio degli avv.ti
MARTINI FILIPPO e HAZAN MAURIZIO,
, Controparte_2
(C.F. C.F._2
- appellato -
contumace,
, CP_3
(C.F. ) C.F._3
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, VIA ALLEGRI n. 30, con il patrocinio dell'avv. PEDRALI CARLOTTA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 484/2024, pubblicata in data
15.2.24.
Conclusioni dell'appellante:
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 484/2024, del
6.12.2023, depositata il 15.2.2024, notificata in data 26.2.2024
Nel merito previo ogni accertamento occorrendo nei confronti del proprietario e conducente del mezzo ex art. 2054 cc,, condannarsi ex art. 144 C.d.A. e artt.2054-2055 c.c.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_4
all'attore tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti siccome quantificati nella narrativa, detratto l'acconto di € 11.500,00 corrisposto in data 9.11.2018 da
[...]
ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione Controparte_4
equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli pagina 2 di 21 interessi legali sul rivalutato dall'evento al saldo, oltre comunque alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale, alle spese legali di cui all'ATP ex art. 696 bis c.p.c e di CTU ivi svolta, del consulente di parte ed alle spese di negoziazione assistita.
Spese e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali con provvedimento di distrazione ex art. 93 c.p.c. dichiarando di aver anticipato le spese e non riscosso competenze.
Si dichiara ai sensi dell'art. 9 del DPR 115 del 30 maggio 2002 e ss modifiche che il valore della causa è indeterminabile e pertanto il C.U è dovuto in € 777,00.
In via istruttoria (per quanto non ammesso in I°)
Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per interpello di e e testi sui seguenti capitoli: CP_3 Controparte_2
28. “Vero che a causa dell'impatto il sig. subiva lesioni personali e si Parte_1
sottoponeva ad accertamenti clinico-strumentali presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
dell'Angelo di Mestre (VE) ove veniva ricoverato, come da documenti che vi si rammostrano (doc.
1.H/2)”
29. “Vero che dopo le dimissioni dall'ospedale si sottoponeva a successive visite mediche specialistiche e terapie, nonché ad un ulteriore ricovero presso il Reparto di
Neurochirurgia, come da documenti che vi si rammostrano (doc.
1.H/2)”
30. “Vero che per le visite e le terapie di cui ai cap. precedenti gli esborsi sono stati pari ad € 4.184.00, come da documenti che vi si rammostrano (doc.
1.H/3)”
31. “Vero che in data 18.7.2018, permanendo postumi, l'attore si è sottoposto a visita medico-legale presso lo studio del dott. come da documento che vi si Persona_1
rammostra (doc.
1.H/4)”
32. “Vero che il costo di detta visita è di € 3.050,00, come da documenti che vi si rammostrano (doc.
1.H/5-L)”
pagina 3 di 21 33.“Vero che attualmente lamenta dolori alla spalla sinistra con limitazione del movimento, dolori al gomito sinistro con limitazione dei movimenti ed in particolare ad alzare il braccio”
34. “vero che l'attore ha difficoltà alla pinza ovvero a chiudere a pugno le dita della mano sinistra, essendo privo di sensibilità alla mano e a prendere gli oggetti”
35. “Vero che l'attore è impossibilitato ad andare in bicicletta, portare pesi, eseguire lavori in casa o in giardino come era solito fare prima del sinistro”
36. “Vero che per i dolori di cui al capitolo precedente assume periodicamente dolorifici”
37. “Vero che a causa delle cicatrici omette di andare in spiaggia sia per evitare di esporle al sole sia per ragioni estetiche”
38. “Vero che durante la fase stragiudiziale l'attore si è fatto assistere dallo studio
Andriollo, che ha raccolto tutta la documentazione relativa al sinistro, formulato le richieste alla compagnia e al responsabile, come da documentazione che vi si rammostra
(doc.
1.H/6-7-8)”
39. “Vero che per l'attività di cui al cap. precedente il sig. deve corrispondere Pt_1
all'avv. Andriollo l'importo di € 6.303,40, come da documento che vi si rammostra
(doc.
1.M)”
40. “Vero che per il procedimento per ATP l'attore deve corrispondere all'avv.
Andriollo l'importo di € 5.753,89, come da documento che vi si rammostra (doc.
1.M)”
41. “Vero che per il procedimento di negoziazione assistita il sig. deve Pt_1
corrispondere all'avv. Andriollo l'importo di € 1.413,75, come da documento che vi si rammostra (doc.
1.F-1.M)”
pagina 4 di 21 42. “Vero che l'attore deve corrispondere al dr. l'importo di € Persona_1
2.440,00 per la sua attività di consulente di parte nel procedimento per ATP, come da documento che vi si rammostra (doc.
1.I)”
43. “Vero che l'attore ha corrisposto al CTU dr.ssa l'importo di € 1.220,00, Per_2
come da documento che vi si rammostra (doc.
1.D)”
Si indicano a testi i sigg.: , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
presso Polizia Locale di Venezia, PO IA di San Liberale Marcon, CP_5
e entrambi di San Biagio di Callalta, e
[...] Persona_3 Testimone_4 Tes_5
presso studio avv. Andriollo.
[...]
Conclusioni della appellata : Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, respingere integralmente l'appello proposto dall'appellante, in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. sentenza n.
484/2024 pubblicata in data 15.02.2024 e pronunciata dal Tribunale di Venezia, in persona della dott.ssa Silvia Franzoso.
Con il favore delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano le seguenti istanze istruttorie:
1) Prova per testi sul capitolo 10 di cui alla memoria istruttoria depositata, con il teste
, c/o 3. Testimone_6 CP_6
2) disporsi ex art 257 II c. cpc il riesame del teste escusso all'udienza Testimone_7
del 14.04.2022, alla luce delle dichiarazioni integrative rese telefonicamente all'avv.
Dalan.
Si chiede altresì ex 257 I c. cpc che il giudice ascolti anche i signori Alexandra Livia
Vreme e quali testimoni de-relato, meglio identificati nelle Testimone_8
dichiarazioni rese dall'avv. Dalan già agli atti di causa.
pagina 5 di 21 Conclusioni della appellata CP_3
Nel merito:
si rimette alla decisione della Corte.
Spese e competenze di causa rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1
premettendo:
- che in data 9.11.17, intorno alle h. 12.35, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in località di Venezia Mestre, lungo via Altinia, mentre si trovava a bordo del veicolo BMW targato VE916783 ed assicurato con
[...]
, di proprietà di e condotto da Controparte_4 Controparte_2 [...]
la quale, dopo aver perso il controllo del mezzo, finiva fuori strada CP_3
terminando la propria corsa in un fossato adiacente la carreggiata,
- che a seguito dell'evento era stato quindi ricoverato presso il locale nosocomio,
avendo riportato la frattura scomposta del terzo medio omerale, dovendo anche sopportare esborsi per spese mediche pari ad € 4.184,00,
- che la compagnia assicurativa si era limitata a versargli in via stragiudiziale il solo importo di € 11.500,00, ritenuto insufficiente e trattenuto pertanto a titolo di mero acconto,
- che le lesioni di cui sopra erano quindi state accertate nell'ambito della procedura di
ATP espletata avanti al medesimo Tribunale e rubricata sub n. 535/2019 R.G.,
ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali così subiti a causa del sinistro, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno dell'evento pagina 6 di 21 al saldo effettivo.
Rimasti contumaci sia il che la si costituiva in giudizio CP_2 CP_3
: Controparte_4
- eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda giudiziale formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005, essendo rimasto coinvolto nel sinistro un solo veicolo,
- contestando, nel merito, le avverse pretese, giacché era emerso che l'attore non era in realtà trasportato sul veicolo bensì conducente del medesimo,
- chiedendo pertanto il rigetto delle domande attoree.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali e l'acquisizione di una nota dell'avv. Dalan, originario difensore della compagnia assicurativa, nella quale si precisava che il teste le aveva comunicato Testimone_7
nel corso di una telefonata, debitamente registrata, che il , al momento dei Pt_1
soccorsi da lui prestati, si trovava seduto al lato di guida, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 484/2024, pubblicata in data 15.2.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005, il quale consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione,
- ritenuto allora che tale norma non possa trovare applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 C.d.A., il quale consente al trasportato danneggiato di pagina 7 di 21 agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141 C.d.A., spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,
- osservato che nel caso di specie l'attore non aveva formulato alcuna domanda di accertamento del grado della colpa del conducente e del proprietario del veicolo,
dando per presupposta l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla CP_3
- considerato quindi che, anche alla luce di quanto indicato nella procedura di ATP,
siffatta domanda non potesse che identificarsi con la tutela speciale offerta dalla norma sopra richiamata, la quale, pur prescindendo dalle responsabilità dei veicoli convolti, presuppone comunque che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli,
- rilevato, d'altronde, che solo con la prima memoria istruttoria l'attore aveva tardivamente, e quindi inammissibilmente, qualificato la propria domanda siccome proposta ai sensi degli artt. 2054 cc e 144 D. Lgs. n. 209/05,
- opinato comunque, quanto a quest'ultima, come il non fosse stato in grado Pt_1
di provare con sufficiente certezza la propria posizione di terzo trasportato,
sussistendo al contrario indizi, gravi, precisi e concordanti relativi al fatto che egli si trovasse al momento dell'incidente alla guida del veicolo, costituiti dal verbale d'intervento dei Vigili del Fuoco e dalle deposizioni rese dai testi e Testimone_7
Testimone_9
- richiamata, in proposito, anche la natura delle lesioni riportate dal e ritenuta Pt_1
la scarsa attendibilità dei testi e Tes_1 CP_3
ha rigettato le domande attoree.
2. Il giudizio di appello
pagina 8 di 21 Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore proponendo cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
La compagnia assicurativa, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, riproponendo tutte le eccezioni e difese, sia in rito che in merito, già formulate nel corso del giudizio di primo grado.
nel costituirsi, si è invece limitata a ribadire la dinamica del sinistro già CP_3
riportata in sede di interpello, rimettendosi alla decisione della Corte.
Dichiarata la contumacia del e procedutosi alla trattazione cartolare del CP_2
giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 12 febbraio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame, seppur parzialmente fondato, non consente di giungere ad una modifica del provvedimento impugnato.
3.1 Con il primo motivo d'appello Il censura la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto inammissibile la propria domanda, qualificandola siccome proposta ai sensi dell'art. 141 C.d.A., dal momento:
- che, in realtà, nell'atto di citazione non era stata compiuta alcuna qualificazione della domanda,
- che, d'altronde, laddove egli avesse effettivamente inteso agire ai sensi della norma sopra indicata, si sarebbe semmai limitato a menzionare la propria condizione di trasportato, senza nulla aggiungere in merito alla dinamica del sinistro, in quanto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda,
- che doveva anche tenersi conto del fatto che aveva provveduto ad evocare in giudizio pure la conducente del mezzo, chiedendo la condanna delle controparti pagina 9 di 21 “previo ogni accertamento occorrendo”, ciò che presupponeva la volontà di avvalersi del disposto dell'art. 2054 cc, il quale prevede la responsabilità solidale sia del conducente che del proprietario del mezzo,
- che nessuna modifica della domanda originaria era stata compiuta nell'ambito della prima memoria istruttoria, essendosi egli limitato a precisare expressis verbis quanto già desumibile dall'atto di citazione.
Con la seconda ragione di gravame, da trattarsi unitamente alla prima in quanto ad essa strettamente collegata, l'appellante si duole, inoltre, della parte della pronuncia in cui il
Tribunale di Venezia ha ritenuto essersi in presenza di una tardiva mutatio libelli, senza peraltro tenere conto del fatto:
- che si ha mutatio libelli solo quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, così da disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo,
- che la mera modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 cpc, deve sempre ritenersi ammissibile.
I predetti motivi sono fondati.
In proposito vale, invero, ricordare il tenore della recente pronuncia della Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 12310 del 15 giugno 2015 – volta a chiarire in maniera più
generale il perimetro di operatività del quinto comma dell'art. 183 cpc – nell'ambito della quale si è affermato:
- che nell'economia della suddetta norma risultano previsti tre tipi di domande, costituiti dalle domande “nuove”, dalle domande “precisate” e dalle domande pagina 10 di 21 “modificate”,
- che in relazione alle domande “nuove”, pur non riscontrandosi un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 cpc, esso dovrebbe comunque essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le sole domande e le eccezioni “che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”, ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nel senso che sono implicitamente vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto,
- che le domande “precisate” sono le stesse domande introduttive le quali non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla e chiarirla,
- che l'identificazione delle domande “modificate” si presenta invece più ardua,
soprattutto ove si intenda mantenere fede al principio generale secondo il quale sono domande nuove vietate quelle in cui risultino modificati in tutto o in parte uno o entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo della domanda originaria e cioè il petitum e la causa petendi,
- che pertanto non può parlarsi di domanda “modificata”, e quindi ammissibile, con riferimento alle sole ipotesi in cui si proceda ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, dal momento che essa deve comunque ritenersi sempre ammissibile,
perfino nel corso dei giudizi di impugnazione, ad opera della parte ed anche del giudice, senza bisogno di una specifica norma che autorizzi a tanto, addirittura distinguendosi questa attività da quella di precisazione della domanda e prevedendosi tale possibilità solo all'inizio del procedimento di primo grado e con la pagina 11 di 21 contemporanea prescrizione di importanti cautele a tutela della controparte, come la previsione di doppi termini per memorie e articolazione di prova diretta e contraria,
- che la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate e le domande
“modificate” espressamente ammesse non va d'altronde individuata nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì
nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate o, se si vuole, di domande diverse, che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività,
- che devono invece ritenersi “nuove” e quindi inammissibili le domande aventi la caratteristica di non essere alternative alla domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa,
- che la suddetta interpretazione non espone al rischio di scaricare nel processo tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo, la domanda
“modificata” deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, ma soprattutto se si considera in particolare che la medesima si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per alternatività, rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite,
- che l'interpretazione proposta non rischia comunque di allungare i tempi del processo, posto che la domanda “modificata” sostituisce la domanda iniziale e non pagina 12 di 21 si aggiunge ad essa.
Ed infatti, proprio alla luce delle predette considerazioni, poi graniticamente confermate dalla giurisprudenza successiva (Cass.
6.9.24 n. 23975, 2.11.23 n. 30455, 30.9.20 n.
20898 e 25.5.18 n. 13091), si può apprezzare la fondatezza dell'assunto dell'appellante e, di converso, l'erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure, ove si consideri:
- che nel caso di specie, anche ove si voglia sostenere che inizialmente il Pt_1
avesse avuto intenzione di svolgere domanda ai sensi dell'art. 141 C.d.A., in ogni caso la diversa qualificazione giuridica della medesima ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
non appariva tale da disorientare o compromettere comunque la posizione difensiva delle controparti, giacché formulata con riferimento alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e senza che venissero dedotte circostanze nuove o diverse rispetto a quelle originariamente esposte,
- che, in presenza di tale situazione, caratterizzata semplicemente da una diversa qualificazione giuridica del fatto, nemmeno può parlarsi, a rigore, di domanda modificata, trattandosi di ipotesi da ritenersi sempre ammissibile, perfino nel corso dei giudizi di impugnazione, ad opera della parte ed anche del giudice (quale espressione del brocardo secondo cui iura novit curia), senza bisogno di una specifica norma che autorizzi a tanto.
Il che comporta la piena ammissibilità della domanda così come riqualificata e la conseguente necessità di passare all'esame degli ulteriori motivi di censura, attinenti al merito delle questioni trattate, essendosi in presenza di quella che può, al più,
considerarsi una mera emendatio libelli, incidente sulla sola causa petendi risultando pagina 13 di 21 modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto.
3.2 Con il terzo ed il quarto motivo di doglianza, anch'essi da esaminarsi in maniera congiunta, vengono invece contestate le statuizioni secondo cui:
- non sarebbe stata debitamente dimostrata la posizione di trasportato senza tenere conto:
o del fatto che egli non aveva mai conseguito la patente di guida,
o della relazione del sinistro, in cui era stato menzionato quale passeggero,
o degli esiti della CTU medica, la quale aveva riconosciuto la compatibilità
delle lesioni da lui subite rispetto al suo posizionamento sul lato passeggero,
senza utilizzo di cinture di sicurezza,
o della confessione resa sul punto dal , che aveva riconosciuto la CP_2
predetta circostanza in sede di interpello,
o delle risultanze della perizia redatta da un incaricato dell'assicurazione,
o delle testimonianze di IA PO e , Testimone_1
o della circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora,
all'esito dell'istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell'art. 2729 cc, primo comma, fosse il titolare della disponibilità
giuridica del veicolo o colui al quale egli l'aveva affidata,
- i testi e sarebbero stati ritenuti inattendibili, sebbene: Tes_1 CP_3
o da un lato, si trattasse delle uniche persone presenti al momento del fatto ed immediatamente dopo la sua verificazione, a differenza degli altri soggetti,
pagina 14 di 21 intervenuti in loco solo in un secondo momento,
o d'altro lato, la loro versione dei fatti risultasse confermata dalla circostanza che l'ipotesi alternativa di ricostruzione della vicenda risultava contraddetta dalla materiale impossibilità che la stessa fosse uscita dal veicolo CP_3
prima del marito, attesa la mole corporea di quest'ultimo che rendeva difficile perfino la sua estrazione da parte dei Vigili del Fuoco.
I predetti motivi sono infondati.
Esaminando partitamente i vari profili attraverso i quali si articola la contestazione complessivamente svolta dal nei confronti della sentenza di primo grado deve, Pt_1
innanzi tutto, riscontrarsi la palese irrilevanza di quelli relativi:
- al mancato conseguimento della patente da parte del danneggiato, trattandosi di circostanza di carattere meramente formale che, in alcun modo, può portare ad escludere che il medesimo si sia, ciò nonostante, messo alla guida della vettura,
- al fatto che nella relazione del sinistro predisposta dai verbalizzanti, il sia Pt_1
indicato quale trasportato e la invece quale conducente, dal momento che CP_3
siffatta circostanza non è stata da loro direttamente verificata in loco ma risulta unicamente desunta alla luce delle concordi dichiarazioni rese dei due coniugi,
peraltro poste in forte dubbio dalle deposizioni rese dai testi e ciò Tes_7 Tes_9
che esclude possa essere ritenuta vera sino a querela di falso,
- alla omessa valutazione delle risultanze della CTU medico-legale, dal momento che la stessa si è limitata ad affermare una astratta compatibilità delle lesioni subite dall'appellante rispetto al fatto che lo stesso fosse eventualmente posizionato sul lato passeggero, senza utilizzo di cinture di sicurezza, il che non esclude peraltro che pagina 15 di 21 le medesime ben si sarebbero potute verificare anche ove il medesimo si fosse trovato seduto al posto di guida,
- al mancato rilievo di quanto riportato nella perizia medico legale di parte redatta da un incaricato dell'assicurazione, essendo evidente che in quell'ambito il sanitario incaricato dalla compagnia si limitava a riportare le dichiarazioni rese in proposito dal danneggiato, riscontrando poi, sempre in astratto, la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica descritta dal medesimo,
- al trascurato apprezzamento della confessione resa dal e della CP_2
deposizione testimoniale di IA PO, giacché le stesse si riferiscono ad un momento precedente al verificarsi del fatto e non sono quindi, di per sé, tali da poter escludere che, in un secondo momento, fosse appunto stato il danneggiato a porsi alla guida al posto della moglie.
In secondo luogo, poi, va rimarcato come, al contrario, costituisca fatto pacifico ed indubitabile quello rappresentato dalle dichiarazioni rese dai testi e i Tes_7 Tes_9
quali hanno concordemente affermato:
- che, al momento del loro intervento, il si trovava seduto in corrispondenza Pt_1
del posto di guida,
- che, per estrarlo, è stato necessario utilizzare il divaricatore ad olio,
- che nessuno dei presenti ha mai fatto loro presente che il ferito si fosse spostato dal lato passeggero al lato guida.
Mentre la deposizione resa dallo una volta esaminata nella sua integralità, Tes_1
appare, in realtà, tutt'altro che dirimente sul punto poiché – se è vero che rispondendo al capitolo 9) di parte attrice egli afferma che il era trasportato sulla vettura e non Pt_1
pagina 16 di 21 alla guida della stessa – al capitolo 18), volto a fargli confermare che lo stesso si era spostato sul lato del conducente, rimanendo incastrato, egli peraltro precisa che l'attore
“era di traverso”. Affermazione questa che getta forti ombre sulla correttezza della prima risposta, anche e soprattutto ove resa in buona fede dal teste, poiché consente di chiarire come, in realtà, la posizione del fosse tale da poter ingenerare dubbi sul Pt_1
suo effettivo posizionamento all'interno della vettura, ben potendosi anche immaginare che lo stesso, seduto al posto di guida, si fosse steso sul suo fianco destro, al fine di facilitare la difficoltosa uscita dall'abitacolo della moglie, seduta sul lato passeggero.
Il che, poi, ben si accoppierebbe alla circostanza, incontrovertibile, che il medesimo fosse poi stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco seduto al posto di guida, essendo unicamente necessario che, una volta riuscita ad uscire dalla vettura la moglie, egli si fosse poi raddrizzato riprendendo la posizione a busto eretto.
Laddove, al contrario, la versione sostenuta dall'attore si scontra con la circostanza:
- che, per sgusciare dal lato passeggero sino al posto di guida, transitando in posizione traversa come sostenuto dallo egli si sarebbe dovuto piegare sul lato Tes_1
sinistro e cioè venendo a gravare con il peso del corpo proprio sulla spalla fratturata in maniera scomposta, ciò che risulta assai poco credibile ove si considerino i dolori lancinanti che provoca una frattura alla spalla,
- che, d'altro canto, i gravi danni subiti dal veicolo e la compressione dello spazio di movimento all'interno dell'abitacolo a seguito della deformazione delle lamiere conseguita all'urto, rende assai improbabile che un soggetto infortunato in maniera seria, e per di più delle dimensioni dell'attore, fosse in grado di spostarsi da un sedile all'altro, non potendo nemmeno avere l'ausilio di una delle due braccia,
pagina 17 di 21 - che la frattura della spalla sinistra parrebbe, ad ogni modo, assai più agevolmente spiegarsi con l'occupazione da parte del del sedile di guida, direttamente Pt_1
interessato dagli esiti maggiormente lesivi dell'urto, riportati dalla vettura venendo a collidere con lo spigolo anteriore sinistro del cofano contro l'albero raffigurato immediatamente a fianco della vettura e che risulta ampiamente scortecciato a seguito della collisione, piuttosto che con l'occupazione del sedile del passeggero,
situato in corrispondenza della parte della vettura che riportava danni provocati solo di riflesso, ed in misura notevolmente minore, rispetto a quella opposta.
A fronte delle quali considerazioni assume allora, conclusivamente, scarsa credibilità
anche la testimonianza della moglie dell'infortunato:
- sia poiché legata al marito da stretti vincoli affettivi,
- sia in quanto contrastante con tutte le descritte valutazioni, le quali indurrebbero semmai a ritenere che la medesima, seduta a fianco del conducente, sia uscita dalla vettura attraverso il finestrino anteriore destro che, a differenza, della portiera, non risultava bloccato dalla presenza della sponda del fossato ed era quindi ben agibile quale via di fuga,
- sia poiché gravata della ulteriore contraddizione rappresentata dal fatto che, agli agenti intervenuti, la medesima dichiarava di essere stata ella ad aver aiutato il marito ad uscire dalla vettura, quando invece è pacifico che per riuscire a tanto si doveva attendere l'intervento dei Vigili del Fuoco.
Sicché, tenuto conto di tutto quanto esposto, si ritiene di poter ritenere positivamente accertato che, al momento dell'uscita di strada, il veicolo fosse condotto proprio dal
, conseguendone il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dal medesimo. Pt_1
pagina 18 di 21 3.5 Con il quinto motivo d'appello si ripropongono, infine, le richieste risarcitorie dettagliatamente quantificandole per ogni ciascuna singola voce di danno, ma esso deve ritenersi assorbito dal rigetto di quelli precedenti.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante nei confronti della compagnia assicurativa ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 6.946,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
pagina 19 di 21 Totale € 6.946,00
Le stesse vanno invece compensate nei confronti della che si è rimessa alla CP_3
decisione della Corte, omettendo di prendere posizione riguardo alle domande formulate dal marito.
E poiché appare altresì evidente che l'attore ha agito in censurabile mala fede,
esponendo una versione dei fatti palesemente falsa, ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 96 cpc per procedere d'ufficio alla condanna del medesimo al pagamento dell'importo equitativamente determinato di € 3.473,00, pari alla metà
dell'ammontare delle spese legali di questo grado, avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n.
69, non fissa in proposito alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie ha ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
pagina 20 di 21 1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
484/2024, pubblicata in data 15.2.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore di Controparte_4
le spese processuali che liquida in € 6.946,00, oltre al rimborso delle spese
[...]
generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_3
4) condanna l'appellante a pagare in favore di Controparte_4
l'importo di € 3.473,00 ex art. 96, ultimo comma, cpc;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 21 di 21
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 515/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VENEZIA MESTRE, VIA PESCHERIA VECCHIA n. 1,
con il patrocinio dell'avv. ANDRIOLLO MATTEO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliata in BELLUNO, VIA TISSI n. 2, con il patrocinio degli avv.ti
MARTINI FILIPPO e HAZAN MAURIZIO,
, Controparte_2
(C.F. C.F._2
- appellato -
contumace,
, CP_3
(C.F. ) C.F._3
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, VIA ALLEGRI n. 30, con il patrocinio dell'avv. PEDRALI CARLOTTA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 484/2024, pubblicata in data
15.2.24.
Conclusioni dell'appellante:
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 484/2024, del
6.12.2023, depositata il 15.2.2024, notificata in data 26.2.2024
Nel merito previo ogni accertamento occorrendo nei confronti del proprietario e conducente del mezzo ex art. 2054 cc,, condannarsi ex art. 144 C.d.A. e artt.2054-2055 c.c.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_4
all'attore tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti siccome quantificati nella narrativa, detratto l'acconto di € 11.500,00 corrisposto in data 9.11.2018 da
[...]
ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione Controparte_4
equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli pagina 2 di 21 interessi legali sul rivalutato dall'evento al saldo, oltre comunque alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale, alle spese legali di cui all'ATP ex art. 696 bis c.p.c e di CTU ivi svolta, del consulente di parte ed alle spese di negoziazione assistita.
Spese e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali con provvedimento di distrazione ex art. 93 c.p.c. dichiarando di aver anticipato le spese e non riscosso competenze.
Si dichiara ai sensi dell'art. 9 del DPR 115 del 30 maggio 2002 e ss modifiche che il valore della causa è indeterminabile e pertanto il C.U è dovuto in € 777,00.
In via istruttoria (per quanto non ammesso in I°)
Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per interpello di e e testi sui seguenti capitoli: CP_3 Controparte_2
28. “Vero che a causa dell'impatto il sig. subiva lesioni personali e si Parte_1
sottoponeva ad accertamenti clinico-strumentali presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
dell'Angelo di Mestre (VE) ove veniva ricoverato, come da documenti che vi si rammostrano (doc.
1.H/2)”
29. “Vero che dopo le dimissioni dall'ospedale si sottoponeva a successive visite mediche specialistiche e terapie, nonché ad un ulteriore ricovero presso il Reparto di
Neurochirurgia, come da documenti che vi si rammostrano (doc.
1.H/2)”
30. “Vero che per le visite e le terapie di cui ai cap. precedenti gli esborsi sono stati pari ad € 4.184.00, come da documenti che vi si rammostrano (doc.
1.H/3)”
31. “Vero che in data 18.7.2018, permanendo postumi, l'attore si è sottoposto a visita medico-legale presso lo studio del dott. come da documento che vi si Persona_1
rammostra (doc.
1.H/4)”
32. “Vero che il costo di detta visita è di € 3.050,00, come da documenti che vi si rammostrano (doc.
1.H/5-L)”
pagina 3 di 21 33.“Vero che attualmente lamenta dolori alla spalla sinistra con limitazione del movimento, dolori al gomito sinistro con limitazione dei movimenti ed in particolare ad alzare il braccio”
34. “vero che l'attore ha difficoltà alla pinza ovvero a chiudere a pugno le dita della mano sinistra, essendo privo di sensibilità alla mano e a prendere gli oggetti”
35. “Vero che l'attore è impossibilitato ad andare in bicicletta, portare pesi, eseguire lavori in casa o in giardino come era solito fare prima del sinistro”
36. “Vero che per i dolori di cui al capitolo precedente assume periodicamente dolorifici”
37. “Vero che a causa delle cicatrici omette di andare in spiaggia sia per evitare di esporle al sole sia per ragioni estetiche”
38. “Vero che durante la fase stragiudiziale l'attore si è fatto assistere dallo studio
Andriollo, che ha raccolto tutta la documentazione relativa al sinistro, formulato le richieste alla compagnia e al responsabile, come da documentazione che vi si rammostra
(doc.
1.H/6-7-8)”
39. “Vero che per l'attività di cui al cap. precedente il sig. deve corrispondere Pt_1
all'avv. Andriollo l'importo di € 6.303,40, come da documento che vi si rammostra
(doc.
1.M)”
40. “Vero che per il procedimento per ATP l'attore deve corrispondere all'avv.
Andriollo l'importo di € 5.753,89, come da documento che vi si rammostra (doc.
1.M)”
41. “Vero che per il procedimento di negoziazione assistita il sig. deve Pt_1
corrispondere all'avv. Andriollo l'importo di € 1.413,75, come da documento che vi si rammostra (doc.
1.F-1.M)”
pagina 4 di 21 42. “Vero che l'attore deve corrispondere al dr. l'importo di € Persona_1
2.440,00 per la sua attività di consulente di parte nel procedimento per ATP, come da documento che vi si rammostra (doc.
1.I)”
43. “Vero che l'attore ha corrisposto al CTU dr.ssa l'importo di € 1.220,00, Per_2
come da documento che vi si rammostra (doc.
1.D)”
Si indicano a testi i sigg.: , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
presso Polizia Locale di Venezia, PO IA di San Liberale Marcon, CP_5
e entrambi di San Biagio di Callalta, e
[...] Persona_3 Testimone_4 Tes_5
presso studio avv. Andriollo.
[...]
Conclusioni della appellata : Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, respingere integralmente l'appello proposto dall'appellante, in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. sentenza n.
484/2024 pubblicata in data 15.02.2024 e pronunciata dal Tribunale di Venezia, in persona della dott.ssa Silvia Franzoso.
Con il favore delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano le seguenti istanze istruttorie:
1) Prova per testi sul capitolo 10 di cui alla memoria istruttoria depositata, con il teste
, c/o 3. Testimone_6 CP_6
2) disporsi ex art 257 II c. cpc il riesame del teste escusso all'udienza Testimone_7
del 14.04.2022, alla luce delle dichiarazioni integrative rese telefonicamente all'avv.
Dalan.
Si chiede altresì ex 257 I c. cpc che il giudice ascolti anche i signori Alexandra Livia
Vreme e quali testimoni de-relato, meglio identificati nelle Testimone_8
dichiarazioni rese dall'avv. Dalan già agli atti di causa.
pagina 5 di 21 Conclusioni della appellata CP_3
Nel merito:
si rimette alla decisione della Corte.
Spese e competenze di causa rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1
premettendo:
- che in data 9.11.17, intorno alle h. 12.35, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in località di Venezia Mestre, lungo via Altinia, mentre si trovava a bordo del veicolo BMW targato VE916783 ed assicurato con
[...]
, di proprietà di e condotto da Controparte_4 Controparte_2 [...]
la quale, dopo aver perso il controllo del mezzo, finiva fuori strada CP_3
terminando la propria corsa in un fossato adiacente la carreggiata,
- che a seguito dell'evento era stato quindi ricoverato presso il locale nosocomio,
avendo riportato la frattura scomposta del terzo medio omerale, dovendo anche sopportare esborsi per spese mediche pari ad € 4.184,00,
- che la compagnia assicurativa si era limitata a versargli in via stragiudiziale il solo importo di € 11.500,00, ritenuto insufficiente e trattenuto pertanto a titolo di mero acconto,
- che le lesioni di cui sopra erano quindi state accertate nell'ambito della procedura di
ATP espletata avanti al medesimo Tribunale e rubricata sub n. 535/2019 R.G.,
ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali così subiti a causa del sinistro, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno dell'evento pagina 6 di 21 al saldo effettivo.
Rimasti contumaci sia il che la si costituiva in giudizio CP_2 CP_3
: Controparte_4
- eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda giudiziale formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005, essendo rimasto coinvolto nel sinistro un solo veicolo,
- contestando, nel merito, le avverse pretese, giacché era emerso che l'attore non era in realtà trasportato sul veicolo bensì conducente del medesimo,
- chiedendo pertanto il rigetto delle domande attoree.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali e l'acquisizione di una nota dell'avv. Dalan, originario difensore della compagnia assicurativa, nella quale si precisava che il teste le aveva comunicato Testimone_7
nel corso di una telefonata, debitamente registrata, che il , al momento dei Pt_1
soccorsi da lui prestati, si trovava seduto al lato di guida, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 484/2024, pubblicata in data 15.2.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005, il quale consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione,
- ritenuto allora che tale norma non possa trovare applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 C.d.A., il quale consente al trasportato danneggiato di pagina 7 di 21 agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141 C.d.A., spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,
- osservato che nel caso di specie l'attore non aveva formulato alcuna domanda di accertamento del grado della colpa del conducente e del proprietario del veicolo,
dando per presupposta l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla CP_3
- considerato quindi che, anche alla luce di quanto indicato nella procedura di ATP,
siffatta domanda non potesse che identificarsi con la tutela speciale offerta dalla norma sopra richiamata, la quale, pur prescindendo dalle responsabilità dei veicoli convolti, presuppone comunque che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli,
- rilevato, d'altronde, che solo con la prima memoria istruttoria l'attore aveva tardivamente, e quindi inammissibilmente, qualificato la propria domanda siccome proposta ai sensi degli artt. 2054 cc e 144 D. Lgs. n. 209/05,
- opinato comunque, quanto a quest'ultima, come il non fosse stato in grado Pt_1
di provare con sufficiente certezza la propria posizione di terzo trasportato,
sussistendo al contrario indizi, gravi, precisi e concordanti relativi al fatto che egli si trovasse al momento dell'incidente alla guida del veicolo, costituiti dal verbale d'intervento dei Vigili del Fuoco e dalle deposizioni rese dai testi e Testimone_7
Testimone_9
- richiamata, in proposito, anche la natura delle lesioni riportate dal e ritenuta Pt_1
la scarsa attendibilità dei testi e Tes_1 CP_3
ha rigettato le domande attoree.
2. Il giudizio di appello
pagina 8 di 21 Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore proponendo cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
La compagnia assicurativa, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, riproponendo tutte le eccezioni e difese, sia in rito che in merito, già formulate nel corso del giudizio di primo grado.
nel costituirsi, si è invece limitata a ribadire la dinamica del sinistro già CP_3
riportata in sede di interpello, rimettendosi alla decisione della Corte.
Dichiarata la contumacia del e procedutosi alla trattazione cartolare del CP_2
giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 12 febbraio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame, seppur parzialmente fondato, non consente di giungere ad una modifica del provvedimento impugnato.
3.1 Con il primo motivo d'appello Il censura la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto inammissibile la propria domanda, qualificandola siccome proposta ai sensi dell'art. 141 C.d.A., dal momento:
- che, in realtà, nell'atto di citazione non era stata compiuta alcuna qualificazione della domanda,
- che, d'altronde, laddove egli avesse effettivamente inteso agire ai sensi della norma sopra indicata, si sarebbe semmai limitato a menzionare la propria condizione di trasportato, senza nulla aggiungere in merito alla dinamica del sinistro, in quanto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda,
- che doveva anche tenersi conto del fatto che aveva provveduto ad evocare in giudizio pure la conducente del mezzo, chiedendo la condanna delle controparti pagina 9 di 21 “previo ogni accertamento occorrendo”, ciò che presupponeva la volontà di avvalersi del disposto dell'art. 2054 cc, il quale prevede la responsabilità solidale sia del conducente che del proprietario del mezzo,
- che nessuna modifica della domanda originaria era stata compiuta nell'ambito della prima memoria istruttoria, essendosi egli limitato a precisare expressis verbis quanto già desumibile dall'atto di citazione.
Con la seconda ragione di gravame, da trattarsi unitamente alla prima in quanto ad essa strettamente collegata, l'appellante si duole, inoltre, della parte della pronuncia in cui il
Tribunale di Venezia ha ritenuto essersi in presenza di una tardiva mutatio libelli, senza peraltro tenere conto del fatto:
- che si ha mutatio libelli solo quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, così da disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo,
- che la mera modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 cpc, deve sempre ritenersi ammissibile.
I predetti motivi sono fondati.
In proposito vale, invero, ricordare il tenore della recente pronuncia della Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 12310 del 15 giugno 2015 – volta a chiarire in maniera più
generale il perimetro di operatività del quinto comma dell'art. 183 cpc – nell'ambito della quale si è affermato:
- che nell'economia della suddetta norma risultano previsti tre tipi di domande, costituiti dalle domande “nuove”, dalle domande “precisate” e dalle domande pagina 10 di 21 “modificate”,
- che in relazione alle domande “nuove”, pur non riscontrandosi un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 cpc, esso dovrebbe comunque essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le sole domande e le eccezioni “che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”, ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nel senso che sono implicitamente vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto,
- che le domande “precisate” sono le stesse domande introduttive le quali non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla e chiarirla,
- che l'identificazione delle domande “modificate” si presenta invece più ardua,
soprattutto ove si intenda mantenere fede al principio generale secondo il quale sono domande nuove vietate quelle in cui risultino modificati in tutto o in parte uno o entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo della domanda originaria e cioè il petitum e la causa petendi,
- che pertanto non può parlarsi di domanda “modificata”, e quindi ammissibile, con riferimento alle sole ipotesi in cui si proceda ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, dal momento che essa deve comunque ritenersi sempre ammissibile,
perfino nel corso dei giudizi di impugnazione, ad opera della parte ed anche del giudice, senza bisogno di una specifica norma che autorizzi a tanto, addirittura distinguendosi questa attività da quella di precisazione della domanda e prevedendosi tale possibilità solo all'inizio del procedimento di primo grado e con la pagina 11 di 21 contemporanea prescrizione di importanti cautele a tutela della controparte, come la previsione di doppi termini per memorie e articolazione di prova diretta e contraria,
- che la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate e le domande
“modificate” espressamente ammesse non va d'altronde individuata nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì
nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate o, se si vuole, di domande diverse, che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività,
- che devono invece ritenersi “nuove” e quindi inammissibili le domande aventi la caratteristica di non essere alternative alla domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa,
- che la suddetta interpretazione non espone al rischio di scaricare nel processo tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo, la domanda
“modificata” deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, ma soprattutto se si considera in particolare che la medesima si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per alternatività, rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite,
- che l'interpretazione proposta non rischia comunque di allungare i tempi del processo, posto che la domanda “modificata” sostituisce la domanda iniziale e non pagina 12 di 21 si aggiunge ad essa.
Ed infatti, proprio alla luce delle predette considerazioni, poi graniticamente confermate dalla giurisprudenza successiva (Cass.
6.9.24 n. 23975, 2.11.23 n. 30455, 30.9.20 n.
20898 e 25.5.18 n. 13091), si può apprezzare la fondatezza dell'assunto dell'appellante e, di converso, l'erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure, ove si consideri:
- che nel caso di specie, anche ove si voglia sostenere che inizialmente il Pt_1
avesse avuto intenzione di svolgere domanda ai sensi dell'art. 141 C.d.A., in ogni caso la diversa qualificazione giuridica della medesima ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
non appariva tale da disorientare o compromettere comunque la posizione difensiva delle controparti, giacché formulata con riferimento alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e senza che venissero dedotte circostanze nuove o diverse rispetto a quelle originariamente esposte,
- che, in presenza di tale situazione, caratterizzata semplicemente da una diversa qualificazione giuridica del fatto, nemmeno può parlarsi, a rigore, di domanda modificata, trattandosi di ipotesi da ritenersi sempre ammissibile, perfino nel corso dei giudizi di impugnazione, ad opera della parte ed anche del giudice (quale espressione del brocardo secondo cui iura novit curia), senza bisogno di una specifica norma che autorizzi a tanto.
Il che comporta la piena ammissibilità della domanda così come riqualificata e la conseguente necessità di passare all'esame degli ulteriori motivi di censura, attinenti al merito delle questioni trattate, essendosi in presenza di quella che può, al più,
considerarsi una mera emendatio libelli, incidente sulla sola causa petendi risultando pagina 13 di 21 modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto.
3.2 Con il terzo ed il quarto motivo di doglianza, anch'essi da esaminarsi in maniera congiunta, vengono invece contestate le statuizioni secondo cui:
- non sarebbe stata debitamente dimostrata la posizione di trasportato senza tenere conto:
o del fatto che egli non aveva mai conseguito la patente di guida,
o della relazione del sinistro, in cui era stato menzionato quale passeggero,
o degli esiti della CTU medica, la quale aveva riconosciuto la compatibilità
delle lesioni da lui subite rispetto al suo posizionamento sul lato passeggero,
senza utilizzo di cinture di sicurezza,
o della confessione resa sul punto dal , che aveva riconosciuto la CP_2
predetta circostanza in sede di interpello,
o delle risultanze della perizia redatta da un incaricato dell'assicurazione,
o delle testimonianze di IA PO e , Testimone_1
o della circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora,
all'esito dell'istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell'art. 2729 cc, primo comma, fosse il titolare della disponibilità
giuridica del veicolo o colui al quale egli l'aveva affidata,
- i testi e sarebbero stati ritenuti inattendibili, sebbene: Tes_1 CP_3
o da un lato, si trattasse delle uniche persone presenti al momento del fatto ed immediatamente dopo la sua verificazione, a differenza degli altri soggetti,
pagina 14 di 21 intervenuti in loco solo in un secondo momento,
o d'altro lato, la loro versione dei fatti risultasse confermata dalla circostanza che l'ipotesi alternativa di ricostruzione della vicenda risultava contraddetta dalla materiale impossibilità che la stessa fosse uscita dal veicolo CP_3
prima del marito, attesa la mole corporea di quest'ultimo che rendeva difficile perfino la sua estrazione da parte dei Vigili del Fuoco.
I predetti motivi sono infondati.
Esaminando partitamente i vari profili attraverso i quali si articola la contestazione complessivamente svolta dal nei confronti della sentenza di primo grado deve, Pt_1
innanzi tutto, riscontrarsi la palese irrilevanza di quelli relativi:
- al mancato conseguimento della patente da parte del danneggiato, trattandosi di circostanza di carattere meramente formale che, in alcun modo, può portare ad escludere che il medesimo si sia, ciò nonostante, messo alla guida della vettura,
- al fatto che nella relazione del sinistro predisposta dai verbalizzanti, il sia Pt_1
indicato quale trasportato e la invece quale conducente, dal momento che CP_3
siffatta circostanza non è stata da loro direttamente verificata in loco ma risulta unicamente desunta alla luce delle concordi dichiarazioni rese dei due coniugi,
peraltro poste in forte dubbio dalle deposizioni rese dai testi e ciò Tes_7 Tes_9
che esclude possa essere ritenuta vera sino a querela di falso,
- alla omessa valutazione delle risultanze della CTU medico-legale, dal momento che la stessa si è limitata ad affermare una astratta compatibilità delle lesioni subite dall'appellante rispetto al fatto che lo stesso fosse eventualmente posizionato sul lato passeggero, senza utilizzo di cinture di sicurezza, il che non esclude peraltro che pagina 15 di 21 le medesime ben si sarebbero potute verificare anche ove il medesimo si fosse trovato seduto al posto di guida,
- al mancato rilievo di quanto riportato nella perizia medico legale di parte redatta da un incaricato dell'assicurazione, essendo evidente che in quell'ambito il sanitario incaricato dalla compagnia si limitava a riportare le dichiarazioni rese in proposito dal danneggiato, riscontrando poi, sempre in astratto, la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica descritta dal medesimo,
- al trascurato apprezzamento della confessione resa dal e della CP_2
deposizione testimoniale di IA PO, giacché le stesse si riferiscono ad un momento precedente al verificarsi del fatto e non sono quindi, di per sé, tali da poter escludere che, in un secondo momento, fosse appunto stato il danneggiato a porsi alla guida al posto della moglie.
In secondo luogo, poi, va rimarcato come, al contrario, costituisca fatto pacifico ed indubitabile quello rappresentato dalle dichiarazioni rese dai testi e i Tes_7 Tes_9
quali hanno concordemente affermato:
- che, al momento del loro intervento, il si trovava seduto in corrispondenza Pt_1
del posto di guida,
- che, per estrarlo, è stato necessario utilizzare il divaricatore ad olio,
- che nessuno dei presenti ha mai fatto loro presente che il ferito si fosse spostato dal lato passeggero al lato guida.
Mentre la deposizione resa dallo una volta esaminata nella sua integralità, Tes_1
appare, in realtà, tutt'altro che dirimente sul punto poiché – se è vero che rispondendo al capitolo 9) di parte attrice egli afferma che il era trasportato sulla vettura e non Pt_1
pagina 16 di 21 alla guida della stessa – al capitolo 18), volto a fargli confermare che lo stesso si era spostato sul lato del conducente, rimanendo incastrato, egli peraltro precisa che l'attore
“era di traverso”. Affermazione questa che getta forti ombre sulla correttezza della prima risposta, anche e soprattutto ove resa in buona fede dal teste, poiché consente di chiarire come, in realtà, la posizione del fosse tale da poter ingenerare dubbi sul Pt_1
suo effettivo posizionamento all'interno della vettura, ben potendosi anche immaginare che lo stesso, seduto al posto di guida, si fosse steso sul suo fianco destro, al fine di facilitare la difficoltosa uscita dall'abitacolo della moglie, seduta sul lato passeggero.
Il che, poi, ben si accoppierebbe alla circostanza, incontrovertibile, che il medesimo fosse poi stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco seduto al posto di guida, essendo unicamente necessario che, una volta riuscita ad uscire dalla vettura la moglie, egli si fosse poi raddrizzato riprendendo la posizione a busto eretto.
Laddove, al contrario, la versione sostenuta dall'attore si scontra con la circostanza:
- che, per sgusciare dal lato passeggero sino al posto di guida, transitando in posizione traversa come sostenuto dallo egli si sarebbe dovuto piegare sul lato Tes_1
sinistro e cioè venendo a gravare con il peso del corpo proprio sulla spalla fratturata in maniera scomposta, ciò che risulta assai poco credibile ove si considerino i dolori lancinanti che provoca una frattura alla spalla,
- che, d'altro canto, i gravi danni subiti dal veicolo e la compressione dello spazio di movimento all'interno dell'abitacolo a seguito della deformazione delle lamiere conseguita all'urto, rende assai improbabile che un soggetto infortunato in maniera seria, e per di più delle dimensioni dell'attore, fosse in grado di spostarsi da un sedile all'altro, non potendo nemmeno avere l'ausilio di una delle due braccia,
pagina 17 di 21 - che la frattura della spalla sinistra parrebbe, ad ogni modo, assai più agevolmente spiegarsi con l'occupazione da parte del del sedile di guida, direttamente Pt_1
interessato dagli esiti maggiormente lesivi dell'urto, riportati dalla vettura venendo a collidere con lo spigolo anteriore sinistro del cofano contro l'albero raffigurato immediatamente a fianco della vettura e che risulta ampiamente scortecciato a seguito della collisione, piuttosto che con l'occupazione del sedile del passeggero,
situato in corrispondenza della parte della vettura che riportava danni provocati solo di riflesso, ed in misura notevolmente minore, rispetto a quella opposta.
A fronte delle quali considerazioni assume allora, conclusivamente, scarsa credibilità
anche la testimonianza della moglie dell'infortunato:
- sia poiché legata al marito da stretti vincoli affettivi,
- sia in quanto contrastante con tutte le descritte valutazioni, le quali indurrebbero semmai a ritenere che la medesima, seduta a fianco del conducente, sia uscita dalla vettura attraverso il finestrino anteriore destro che, a differenza, della portiera, non risultava bloccato dalla presenza della sponda del fossato ed era quindi ben agibile quale via di fuga,
- sia poiché gravata della ulteriore contraddizione rappresentata dal fatto che, agli agenti intervenuti, la medesima dichiarava di essere stata ella ad aver aiutato il marito ad uscire dalla vettura, quando invece è pacifico che per riuscire a tanto si doveva attendere l'intervento dei Vigili del Fuoco.
Sicché, tenuto conto di tutto quanto esposto, si ritiene di poter ritenere positivamente accertato che, al momento dell'uscita di strada, il veicolo fosse condotto proprio dal
, conseguendone il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dal medesimo. Pt_1
pagina 18 di 21 3.5 Con il quinto motivo d'appello si ripropongono, infine, le richieste risarcitorie dettagliatamente quantificandole per ogni ciascuna singola voce di danno, ma esso deve ritenersi assorbito dal rigetto di quelli precedenti.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante nei confronti della compagnia assicurativa ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 6.946,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
pagina 19 di 21 Totale € 6.946,00
Le stesse vanno invece compensate nei confronti della che si è rimessa alla CP_3
decisione della Corte, omettendo di prendere posizione riguardo alle domande formulate dal marito.
E poiché appare altresì evidente che l'attore ha agito in censurabile mala fede,
esponendo una versione dei fatti palesemente falsa, ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 96 cpc per procedere d'ufficio alla condanna del medesimo al pagamento dell'importo equitativamente determinato di € 3.473,00, pari alla metà
dell'ammontare delle spese legali di questo grado, avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n.
69, non fissa in proposito alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie ha ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
pagina 20 di 21 1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
484/2024, pubblicata in data 15.2.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore di Controparte_4
le spese processuali che liquida in € 6.946,00, oltre al rimborso delle spese
[...]
generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_3
4) condanna l'appellante a pagare in favore di Controparte_4
l'importo di € 3.473,00 ex art. 96, ultimo comma, cpc;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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