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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281/2024 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Tescaroli (C.F.: , elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._2
- ricorrente -
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Berto (C.F.:
), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._3
- resistente -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale dell'udienza del 18.12.2024.
Per parte convenuta: come da verbale dell'udienza del 18.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/2009, ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1. In via del tutto preliminare, parte resistente ha eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale per essere competente un arbitro, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale, il quale recita: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti
1 disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società […]””
(Cfr. doc. n. 2 di parte resistente).
Parte ricorrente ha contestato l'applicabilità al caso di specie di detta clausola, in quanto sulla medesima questione è stato già pronunciato lodo, poi confermato dalla Corte d'Appello di Venezia il
5.4.2018.
Inoltre, nello stesso atto introduttivo il ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità della clausola sopra riportata, in quanto trattasi di questione attinente allo scioglimento del vincolo sociale che comporta l'estinzione del rapporto di lavoro.
1.2 Con riferimento a tale ultimo profilo, giova richiamare quanto già posto in rilievo dal giudice del lavoro non correttamente adito, il quale ha evidenziato che dai documenti depositati dall'istante non è possibile ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il e la Cooperativa, vertendosi Pt_1
in ipotesi del solo rapporto associativo;
nondimeno, il ricorrente neppure ha formulato istanze istruttorie volte a fornire la prova in tal senso, ragione per cui può certamente essere esclusa la competenza del giudice del lavoro.
Inoltre, e tanto risulta decisivo, le stesse domande svolte dal ricorrente nulla hanno a che vedere con un eventuale rapporto di lavoro, evocato con il solo scopo di radicare la competenza del giudice del lavoro.
1.3 Il ha, poi, posto in rilievo come il Collegio Arbitrale si sia già pronunciato sulla medesima Pt_1 questione e che il lodo sia stato poi confermato dalla Corte d'Appello di Venezia.
Ebbene, dal mero esame dei documenti in atti si desume come i provvedimenti emessi dal Collegio
Arbitrale e dalla Corte d'Appello di Venezia attengano al tentativo di recesso operato dal nel Pt_1
2012, mentre, nel caso in esame, egli ha inteso impugnare il provvedimento della CP_2
resistente, con cui il 16.10.2023 ha respinto la richiesta di recesso formulata dal ricorrente (Cfr. doc. n.
0 e n. 3 di parte ricorrente;
doc. n. 8 e 9 di parte resistente).
Dunque, è del tutto evidente che l'oggetto del presente giudizio ed i fatti posti a fondamento dello stesso non siano neppure parzialmente sovrapponibili a quelli già esaminati dal Collegio Arbitrale, nonché della Corte d'Appello di Venezia.
2 D'altronde, qualora si accedesse alla soluzione interpretativa fornita dal ricorrente, il ricorso sarebbe da ritenersi inammissibile, in quanto volto a censurare una decisione già assunta e confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia.
2. In altri termini, oggetto del presente giudizio è la valutazione circa la legittimità della deliberazione assunta dalla con provvedimento del 16.10.2023, attinente al recesso esercitato dal CP_2 Pt_1 in data 25.9.2023, nonché l'eventuale liquidazione della quota dell'odierno ricorrente.
La formulazione dell'art. 35 dello Statuto, come sopra riportato, risulta chiara e non equivoca in ordine alla suo perimetro applicativo;
peraltro, essa è certamente riferibile anche alle controversie attinenti al recesso del socio, in quanto l'art. 10 dello Statuto stabilisce che “[…] Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo Art.
35. […]”
E ancora, e tanto appare dirimente, è d'uopo porre in rilievo come lo stesso nel marzo del 2012 Pt_1
ha formulato istanza per la nomina del collegio arbitrale, in relazione ad una controversia avente oggetto analogo a quello del presente giudizio.
Ebbene, come ribadito dalla Suprema Corte, la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare (Cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/06/2019, n.15697).
A maggiore specificazione, anche alla luce delle contestazioni mosse dall'attore, giova riportare stralcio della motivazione della predetta pronuncia: “2.2. - La clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 dello statuto sociale è idonea a ricomprendere la controversia de quo. Essa prevede la competenza arbitrale, attribuita ad terzo nominato dal presidente del locale consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, per le controversie "tra i soci nonchè tra la società e i soci", afferenti
"all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto". Il socio, pur receduto, è dunque astretto dal vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, nel cui ambito
Par rientrano le domande proposte dalla signora Questa, infatti, ha introdotto una pluralità di azioni
3 connesse contro il socio accomandatario e contro la società, chiedendo (secondo un ordine meno casuale di quello enunciato nelle conclusioni dell'atto di citazione): 1) l'accertamento del legittimo recesso, con condanna della società alla liquidazione della quota;
2) l'accertamento dell'inadempimento dell'accomandatario all'obbligo di cui all'art. 2320 c.c. di presentare e comunicare il bilancio sociale ed il conto profitti e perdite dal 2010 al 2015, nonchè di corrispondere gli utili spettanti e fornire notizie sull'andamento societario e del suo conflitto di interessi con la società; 3) la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni cagionati alla socia per avere omesso di versare nelle casse della Immobiliare Grecale di L.E. s.a.s. il prezzo della vendita dell'immobile sociale, invece utilizzato per estinguere propri debiti personali;
4) in via surrogatoria, la condanna del medesimo a versare alla società l'intero prezzo dell'immobile. Non ha pregio l'assunto della ricorrente, volto ad escludere l'efficacia della clausola compromissoria, per essere la medesima receduta dalla società prima della notificazione dell'atto di citazione, avente il contenuto ora sintetizzato. In coerenza con quanto plurime volte affermato da questa Corte, invero, reputa il Collegio che la controversia afferisca ai rapporti sociali, pur quando il socio sia receduto dalla società e si tratti di accertare la legittimità di un recesso, sia pure ormai efficace, il quale continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, che pur si è inteso sciogliere limitatamente al singolo rapporto (si vedano Cass.
30 aprile 2018, n. 10399; Cass. 27 settembre 2013, n. 22303; si veda pure Cass. 10 ottobre 2011, n.
20741; del pari, quanto alla competenza del tribunale per le imprese con riguardo ai rapporti sociali, Cass. 20 marzo 2017, n. 7070, non massimata;
non può considerarsi, invece, il precedente di cui a Cass. 11 settembre 2017, n. 21036, in cui non è chiara la vicenda concreta, implicante una trasformazione societaria e, parrebbe, una nuova clausola compromissoria pattuita nel nuovo tipo sociale). Lo stesso principio, coerentemente, è affermato in tema di esclusione del socio (Cass., sez. un., 6 luglio 2016, n. 13722; Cass. 2 marzo 2009, n. 5019). Occorre, quindi, ribadire che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. VI,
11/06/2019, n.15697).
E ancora, come ben chiarito da Cass. 2 marzo 2009, n. 5019, quando l'esercizio di poteri e facoltà previsti dalla legge o dall'atto costitutivo della società dipenda dalla qualità di socio, che funge quindi anche da condizione di legittimazione in rapporto all'azione mediante la quale quei poteri o facoltà
4 debbano essere esercitati, tale legittimazione non può esser negata a colui che agisca appunto per lamentare di essere stato illegittimamente privato di detta qualità.
Nel caso di specie, il Tribunale reputa che il petitum che connota la domanda formulata da Pt_1 trovi ragion d'essere nella sua qualità di socio, che ha giustificato anche la richiesta relativa
[...]
alla liquidazione della quota, a prescindere dalla sua fondatezza.
Non appare infatti revocabile in dubbio che la presente controversia ha causa petendi nel rapporto societario (Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, n.22903); può assumere, peraltro, rilievo il canone interpretativo consacrato nell'art. 808-quater c.p.c., che impone, nel dubbio, d'intendere la convenzione d'arbitrato nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce: tale principio, pur costituendo indubbiamente espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, può infatti consentire, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l'ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso, ma non anche di estendere la predetta competenza a quelle che in tale contratto hanno unicamente il loro presupposto storico (cfr. Cass., Sez. VI, 13/10/ 2016, n. 20673; Cass., Sez. II, 3/02 /2012, n. 1674).
3. Nella fattispecie in esame, infatti, non si tratta di questione di competenza territoriale derogabile del giudice (unico caso considerato dal citato comma dell'art. 38 c.p.c.) ma di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria.
Tale ipotesi, pertanto, va ricondotta al disposto dell'art. 819 ter c.p.c., rubricato "Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria", ai sensi del quale il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza (così recita la norma: […] La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato […]).
L'art. 819 ter c.p.c. letto in combinato disposto con l'art. 91 c.p.c. ("Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa") conduce dunque a concludere che il Tribunale adito, una volta ritenutosi incompetente, si debba pronunciare con sentenza, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese.
Atteso quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'avvenuta devoluzione della controversia ad arbitrato privato.
5 4. Parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio avendo la stessa erroneamente adito il Tribunale Ordinario pur in presenza della clausola compromissoria sopra citata, e ciò in ragione del principio di causalità avendo detta parte attrice dato corso al presente processo.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, nonché della decisione in rito, con conseguente riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del citato D.M..
Deve essere fissato in tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio davanti all'arbitro, da nominare a norma dell'art. 35 del citato Statuto, il tutto alla luce di Corte Cost. 223/2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819 ter, 2° comma, c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
• dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale a decidere sulla domanda svolta da Pt_1
nei confronti della convenuta, per essere devoluta la competenza a conoscere della
[...]
controversia alla cognizione arbitrale;
• assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione;
• condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 2.630,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Si comunichi.
Rovigo, 7 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Nicola Del Vecchio)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281/2024 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Tescaroli (C.F.: , elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._2
- ricorrente -
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Berto (C.F.:
), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._3
- resistente -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale dell'udienza del 18.12.2024.
Per parte convenuta: come da verbale dell'udienza del 18.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/2009, ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1. In via del tutto preliminare, parte resistente ha eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale per essere competente un arbitro, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale, il quale recita: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti
1 disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società […]””
(Cfr. doc. n. 2 di parte resistente).
Parte ricorrente ha contestato l'applicabilità al caso di specie di detta clausola, in quanto sulla medesima questione è stato già pronunciato lodo, poi confermato dalla Corte d'Appello di Venezia il
5.4.2018.
Inoltre, nello stesso atto introduttivo il ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità della clausola sopra riportata, in quanto trattasi di questione attinente allo scioglimento del vincolo sociale che comporta l'estinzione del rapporto di lavoro.
1.2 Con riferimento a tale ultimo profilo, giova richiamare quanto già posto in rilievo dal giudice del lavoro non correttamente adito, il quale ha evidenziato che dai documenti depositati dall'istante non è possibile ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il e la Cooperativa, vertendosi Pt_1
in ipotesi del solo rapporto associativo;
nondimeno, il ricorrente neppure ha formulato istanze istruttorie volte a fornire la prova in tal senso, ragione per cui può certamente essere esclusa la competenza del giudice del lavoro.
Inoltre, e tanto risulta decisivo, le stesse domande svolte dal ricorrente nulla hanno a che vedere con un eventuale rapporto di lavoro, evocato con il solo scopo di radicare la competenza del giudice del lavoro.
1.3 Il ha, poi, posto in rilievo come il Collegio Arbitrale si sia già pronunciato sulla medesima Pt_1 questione e che il lodo sia stato poi confermato dalla Corte d'Appello di Venezia.
Ebbene, dal mero esame dei documenti in atti si desume come i provvedimenti emessi dal Collegio
Arbitrale e dalla Corte d'Appello di Venezia attengano al tentativo di recesso operato dal nel Pt_1
2012, mentre, nel caso in esame, egli ha inteso impugnare il provvedimento della CP_2
resistente, con cui il 16.10.2023 ha respinto la richiesta di recesso formulata dal ricorrente (Cfr. doc. n.
0 e n. 3 di parte ricorrente;
doc. n. 8 e 9 di parte resistente).
Dunque, è del tutto evidente che l'oggetto del presente giudizio ed i fatti posti a fondamento dello stesso non siano neppure parzialmente sovrapponibili a quelli già esaminati dal Collegio Arbitrale, nonché della Corte d'Appello di Venezia.
2 D'altronde, qualora si accedesse alla soluzione interpretativa fornita dal ricorrente, il ricorso sarebbe da ritenersi inammissibile, in quanto volto a censurare una decisione già assunta e confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia.
2. In altri termini, oggetto del presente giudizio è la valutazione circa la legittimità della deliberazione assunta dalla con provvedimento del 16.10.2023, attinente al recesso esercitato dal CP_2 Pt_1 in data 25.9.2023, nonché l'eventuale liquidazione della quota dell'odierno ricorrente.
La formulazione dell'art. 35 dello Statuto, come sopra riportato, risulta chiara e non equivoca in ordine alla suo perimetro applicativo;
peraltro, essa è certamente riferibile anche alle controversie attinenti al recesso del socio, in quanto l'art. 10 dello Statuto stabilisce che “[…] Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo Art.
35. […]”
E ancora, e tanto appare dirimente, è d'uopo porre in rilievo come lo stesso nel marzo del 2012 Pt_1
ha formulato istanza per la nomina del collegio arbitrale, in relazione ad una controversia avente oggetto analogo a quello del presente giudizio.
Ebbene, come ribadito dalla Suprema Corte, la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare (Cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/06/2019, n.15697).
A maggiore specificazione, anche alla luce delle contestazioni mosse dall'attore, giova riportare stralcio della motivazione della predetta pronuncia: “2.2. - La clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 dello statuto sociale è idonea a ricomprendere la controversia de quo. Essa prevede la competenza arbitrale, attribuita ad terzo nominato dal presidente del locale consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, per le controversie "tra i soci nonchè tra la società e i soci", afferenti
"all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto". Il socio, pur receduto, è dunque astretto dal vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, nel cui ambito
Par rientrano le domande proposte dalla signora Questa, infatti, ha introdotto una pluralità di azioni
3 connesse contro il socio accomandatario e contro la società, chiedendo (secondo un ordine meno casuale di quello enunciato nelle conclusioni dell'atto di citazione): 1) l'accertamento del legittimo recesso, con condanna della società alla liquidazione della quota;
2) l'accertamento dell'inadempimento dell'accomandatario all'obbligo di cui all'art. 2320 c.c. di presentare e comunicare il bilancio sociale ed il conto profitti e perdite dal 2010 al 2015, nonchè di corrispondere gli utili spettanti e fornire notizie sull'andamento societario e del suo conflitto di interessi con la società; 3) la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni cagionati alla socia per avere omesso di versare nelle casse della Immobiliare Grecale di L.E. s.a.s. il prezzo della vendita dell'immobile sociale, invece utilizzato per estinguere propri debiti personali;
4) in via surrogatoria, la condanna del medesimo a versare alla società l'intero prezzo dell'immobile. Non ha pregio l'assunto della ricorrente, volto ad escludere l'efficacia della clausola compromissoria, per essere la medesima receduta dalla società prima della notificazione dell'atto di citazione, avente il contenuto ora sintetizzato. In coerenza con quanto plurime volte affermato da questa Corte, invero, reputa il Collegio che la controversia afferisca ai rapporti sociali, pur quando il socio sia receduto dalla società e si tratti di accertare la legittimità di un recesso, sia pure ormai efficace, il quale continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, che pur si è inteso sciogliere limitatamente al singolo rapporto (si vedano Cass.
30 aprile 2018, n. 10399; Cass. 27 settembre 2013, n. 22303; si veda pure Cass. 10 ottobre 2011, n.
20741; del pari, quanto alla competenza del tribunale per le imprese con riguardo ai rapporti sociali, Cass. 20 marzo 2017, n. 7070, non massimata;
non può considerarsi, invece, il precedente di cui a Cass. 11 settembre 2017, n. 21036, in cui non è chiara la vicenda concreta, implicante una trasformazione societaria e, parrebbe, una nuova clausola compromissoria pattuita nel nuovo tipo sociale). Lo stesso principio, coerentemente, è affermato in tema di esclusione del socio (Cass., sez. un., 6 luglio 2016, n. 13722; Cass. 2 marzo 2009, n. 5019). Occorre, quindi, ribadire che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. VI,
11/06/2019, n.15697).
E ancora, come ben chiarito da Cass. 2 marzo 2009, n. 5019, quando l'esercizio di poteri e facoltà previsti dalla legge o dall'atto costitutivo della società dipenda dalla qualità di socio, che funge quindi anche da condizione di legittimazione in rapporto all'azione mediante la quale quei poteri o facoltà
4 debbano essere esercitati, tale legittimazione non può esser negata a colui che agisca appunto per lamentare di essere stato illegittimamente privato di detta qualità.
Nel caso di specie, il Tribunale reputa che il petitum che connota la domanda formulata da Pt_1 trovi ragion d'essere nella sua qualità di socio, che ha giustificato anche la richiesta relativa
[...]
alla liquidazione della quota, a prescindere dalla sua fondatezza.
Non appare infatti revocabile in dubbio che la presente controversia ha causa petendi nel rapporto societario (Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, n.22903); può assumere, peraltro, rilievo il canone interpretativo consacrato nell'art. 808-quater c.p.c., che impone, nel dubbio, d'intendere la convenzione d'arbitrato nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce: tale principio, pur costituendo indubbiamente espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, può infatti consentire, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l'ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso, ma non anche di estendere la predetta competenza a quelle che in tale contratto hanno unicamente il loro presupposto storico (cfr. Cass., Sez. VI, 13/10/ 2016, n. 20673; Cass., Sez. II, 3/02 /2012, n. 1674).
3. Nella fattispecie in esame, infatti, non si tratta di questione di competenza territoriale derogabile del giudice (unico caso considerato dal citato comma dell'art. 38 c.p.c.) ma di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria.
Tale ipotesi, pertanto, va ricondotta al disposto dell'art. 819 ter c.p.c., rubricato "Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria", ai sensi del quale il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza (così recita la norma: […] La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato […]).
L'art. 819 ter c.p.c. letto in combinato disposto con l'art. 91 c.p.c. ("Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa") conduce dunque a concludere che il Tribunale adito, una volta ritenutosi incompetente, si debba pronunciare con sentenza, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese.
Atteso quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'avvenuta devoluzione della controversia ad arbitrato privato.
5 4. Parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio avendo la stessa erroneamente adito il Tribunale Ordinario pur in presenza della clausola compromissoria sopra citata, e ciò in ragione del principio di causalità avendo detta parte attrice dato corso al presente processo.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, nonché della decisione in rito, con conseguente riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del citato D.M..
Deve essere fissato in tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio davanti all'arbitro, da nominare a norma dell'art. 35 del citato Statuto, il tutto alla luce di Corte Cost. 223/2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819 ter, 2° comma, c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
• dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale a decidere sulla domanda svolta da Pt_1
nei confronti della convenuta, per essere devoluta la competenza a conoscere della
[...]
controversia alla cognizione arbitrale;
• assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione;
• condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 2.630,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Si comunichi.
Rovigo, 7 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Nicola Del Vecchio)
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