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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16677/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI ANNA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA CARROBBIO 2 27029 VIGEVANO presso il difensore avv. POZZI ANNA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASCULLI Controparte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA PIANTA 10 CORSICO presso il difensore avv. PASCULLI ALBERTO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI della PARTE OPPONENTE:
Contrariis reiectis, premesse le migliori declaratorie del caso, voglia il Tribunale Ill.mo:
1) IN VIA PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza di convalida notificata il 16.4.2024 unitamente all'atto di precetto, sussistendo i gravi motivi;
2) NEL MERITO: dichiarare che l'opponente nulla deve In forza del titolo azionato, in quanto il credito è estinto per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo e/o inammissibile
e /o improcedibile l'atto di precetto per il rilascio notificato il 16.4.2024 e dichiarare che il locatore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del pagina 1 di 7 titolo e precetto notificati il 16.4.2024.
Con vittoria di spese di causa, oltre 15% rimborso spese generali, oltre CPA e IVA, come per Legge, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, per aver agito con mala fede o colpa grave, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi.
IN VIA ISTRUTTORIA (….)
CONCLUSIONI della PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di Milano, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Respingersi l'opposizione di cui è causa, in quanto infondata in fatto ed in diritto,per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA… Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 4% CPA, e rimborso forfettario spese,pari al 15,00% sui diritti ed onorari liquidati, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con atto notificato il 27 aprile 2024, proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificato in data 16 aprile 2024, unitamente all'ordinanza di convalida emessa all'esito della procedura di sfratto per morosità iscritta al numero di RG 8456/2021, con il quale le intimava il Controparte_1
rilascio del locale condotto in locazione ad uso diverso dall'abitazione sito in CORSICO, Via Bozzi
15, rubricato catastalmente al foglio 9, mappale 204, sub. 711, cat. c/1, classe 6, consistenza mq.
206, rendita catastale € 4.713,08.
A fondamento dell'opposizione e della domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento del giudice, l'opponente allegava che il rapporto di locazione tra le parti durava da oltre vent'anni e che durante l'emergenza COVID, sulla base di un accordo verbale, la parte locatrice aveva acconsentito a pagina 2 di 7 ricevere acconti su rate di canone;
di aver ricominciato a pagare regolarmente i canoni di locazione dal gennaio 2022; di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'atto di intimazione, ma che la morosità indicata nell'intimazione di sfratto, pari ad euro 23.462,91 (alla data del 27 febbraio 2024) non sussisteva né alla data di notifica dell'atto di intimazione di sfratto, né alla data dell'udienza di convalida del 25 marzo 2024, avendo provveduto a versare alla locatrice, dal gennaio 2019 al 25 febbraio 2024 (data in cui veniva consegnato a mani un assegno) la somma complessiva di euro
116.850,66, a fronte di un credito complessivo di euro 115.275,00; di aver ricevuto la notifica – in qualità di terzo pignorato – di un atto di pignoramento presso terzi da parte del Parte_2
per un credito di euro 1.827,82 vantato nei confronti di , che chiedeva
[...] Parte_3
essere decurtato dal dovuto. Ha invocato dunque la sussistenza di gravi motivi a sostegno della richiesta di sospensione e che l'esecuzione dello sfratto avrebbe creato danni irreparabili alla sua attività. Concludeva, quindi, chiedendo la sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida e, nel merito, di dichiarare che nulla era dovuto dall'opponente in forza del titolo azionato, essendo il credito estinto e, conseguentemente, accertare e riconoscere la nullità, inammissibilità o improcedibilità dell'atto di precetto notificato.
Il Giudice non sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo azionato e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 15 ottobre 2024.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava la ricostruzione avversaria Controparte_1
deducendo che il contratto di locazione prevedeva un canone mensile di euro 1.675,00, oltre euro
500,00 per oneri accessori, sempre su base mensile, da corrispondersi in rate trimestrali di euro
5.025,00 ciascuna a cui aggiungersi euro 1.500,00 per oneri accessori;
che, dunque, il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse pari a complessivi euro 117.450,00 per il periodo dal 1° ottobre
2019 a 31 marzo 2024, ricostruendo poi, anche contabilmente, i versamenti effettuati dall'opponente – tra i quali ve ne era uno di euro 1.500,00, come da ricevuta di pagamento con riguardo all'anno 2020
(doc. 4 opponente) di cui disconosceva, ex art. 214 c.p.c., la veridicità della sottoscrizione, trattandosi peraltro di pagamento brevi manu effettuato nel periodo storico in cui non era consentito lasciare il domicilio a causa della pandemia – e dunque individuava, per ciascuna annualità, gli importi corrisposti e gli importi da corrispondere;
documentava che nel lasso temporale compreso dal 1° ottobre 2019 al
31 marzo 2024 l'opponente, anziché versare la somma di euro 117.450,00 di cui sopra, aveva versato la minor somma di euro 101.028,00, con un residuo dovuto pari ad euro 16.422,00.
Contestava poi sia la richiesta di sospensione, per mancanza dei gravi motivi richiesti dalla normativa di riferimento – e dunque in assenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora – sia l'accordo verbale in base al quale la parte opponente avrebbe potuto versare acconti di canone, sia, da ultimo, la pagina 3 di 7 richiesta di detrarre dal dovuto l'importo dell'esecuzione presso terzi, avendo questo fonte giuridica diversa ed estranea al rapporto locativo.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di sospensione, così come della domanda nel merito.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 ottobre 2024, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'ordinanza di convalida notificata unitamente al precetto proposta e le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa all'udienza del
18.3.2025 (sostituita da note scritte), per il trattenimento in decisione della causa, ove la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si rileva che la conduttrice ha dedotto di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto, non avendo letto l'atto trasmesso via PEC.
Al riguardo, si ritiene che la notificazione dell'intimazione di sfratto a mezzo posta elettronica certificata debba essere considerata alla stregua di quella effettuata a mani proprie, con la conseguente regolarità della notifica eseguita in sede di sfratto.
Si rileva, poi, che il titolo per cui l'opposta sta agendo esecutivamente è un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità che è stata notificata unitamente al precetto per rilascio al fine, appunto, di ottenere il rilascio dell'immobile.
Si osserva, a tale riguardo, che l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi;
ciò, tuttavia, non vale nel caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Cass. Civ.
Ord. 23/04/2020, n. 8116).
Posto che il precetto è solo di rilascio e non di pagamento, stante l'efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata dell'ordinanza di convalida azionata col precetto, i fatti dedotti a fondamento dell'opposizione proposta ex art. 615 cpc – ovvero il dedotto pagamento dei canoni di locazione posti alla base dello sfratto per morosità – sono sostanzialmente irrilevanti rispetto al titolo per cui l'opposta sta agendo, vale a dire un' ordinanza di convalida al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, posto che, quandanche l'opponente pagina 4 di 7 avesse pagato tutti i canoni di locazione anche prima dell'emissione del provvedimento, il contratto di locazione è oramai da intendersi risolto e ciò non sarebbe quindi ostativo all'esecuzione dello sfratto.
Sotto tale profilo, se l'opponente intendeva che il contratto non avrebbe potuto essere dichiarato risolto, posto che non sussisteva il presupposto della morosità, si ricorda, come già evidenziato nell'ordinanza in data 13.11.2024, che, per giurisprudenza costante e uniforme, “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e “l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”. In questi casi, “il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo”
(ex plurimis Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2010, n. 19686; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass.
19.6.2001 n. 8331; Cass.
1.4.94 n. 3225 e Tribunale di Bologna, sez. Imola, sent. n. 13/2009).
Altresì, “Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l'opposizione (al pari di quella all'esecuzione già iniziata sulla base di quello) non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (per tutte: Cass.
17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord.
21/09/17, n. 21954), mentre quelle per fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni per farli in quella sede valere non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma appunto l'articolazione di fatti di cui quello non ha legittimamente potuto tener conto e per la cui omessa considerazione non potrebbe mai considerarsi inficiato: ed in entrambi i casi non può tecnicamente impugnarsi un titolo per un vizio non suo proprio” (Corte di Cassazione, S. U. Sentenza
23 luglio 2019, n. 19889).
Le ragioni di opposizione al titolo che possono essere fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione, dunque, per costante giurisprudenza, devono riguardare fatti impeditivi, estintivi o modificativi occorsi dopo la formazione del titolo e non prima di esso, giacché, conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere pagina 5 di 7 fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. Cass. ord. 3277/2015).
Ora, nel caso di specie, è pacifico, da un lato che il titolo in base al quale l'opposta sta agendo è
l'ordinanza di convalida al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, ordinanza che, come sopra esposto, è passata in giudicato e dunque non può essere opposta ex art. 615 c.p.c. nel suo contenuto precettivo;
dall'altro, che i fatti dedotti a fondamento dell'opposizione si sostanziano nell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione posti alla base dello sfratto per morosità, che sono evidentemente antecedenti alla formazione del titolo ed avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di sfratto, in cui l'opponente non si è costituito perché, a suo dire, non ha potuto avere conoscenza dell'atto di intimazione di sfratto.
In tal senso, l'eccezione di pagamento avrebbe dovuto essere proposta nella procedura di convalida di sfratto per morosità al fine di evitare la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio dell'immobile.
In questa sede sono inoltre irrilevanti anche gli eventuali pagamenti effettuati successivamente alla formazione del titolo esecutivo, appunto perché il precetto è di rilascio e il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria, ma il contratto resta risolto.
Posto che l'obbligazione azionata col precetto non è di pagamento, sono, quindi, inammissibili in questa sede tutte le deduzioni e le domande attinenti all'estinzione del credito pecuniario, avendo l'opposta diritto di procedere all'esecuzione forzata in virtù del titolo e precetto per rilascio notificati il
16.4.2024.
Ovviamente, la ritenuta inammissibilità e l'irrilevanza in questa sede di opposizione al precetto di rilascio non impediscono né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, non risultando che in sede di convalida sia stato emesso un decreto ingiuntivo. Del resto, si rileva che in questa sede, nonostante le deduzioni delle parti sui rapporti di dare e avere, non è stato neanche chiesto l'accertamento di detti rapporti, atteso che l'attrice ha chiesto di dichiarare che nulla deve In forza del titolo azionato, che, come sopra esposto, non riguarda tuttavia un'obbligazione di pagamento.
Solo per inciso si rileva che l'opposta ha riconosciuto il pagamento, pari ad €uro 6.521,04 effettuato nell'ottobre 2019 (periodo in cui ebbe inizio il rapporto locatizio in narrativa), imputandolo, tuttavia, ad un precedente contratto, posto che la odierna attrice opponente, pagò il quantum Parte_1
pagina 6 di 7 debitorio allora sussistente in capo alla società a seguito del cambio di gestione. La Parte_4 stessa opposta, per l'ultimo trimestre 2019, ha ammesso essere pervenuto l'ulteriore pagamento di €uro
6.521,04, che ha computato. Si rileva, inoltre, sempre per inciso, che quanto corrisposto dalla conduttrice terza pignorata per un debito di una delle parti locatrici, indicato in euro 1827,82, va detratto dal dovuto,
non dovendo pagare il debitore lo stesso importo sia al creditore pignorante sia al proprio creditore.
L'opposizione a precetto va pertanto respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso l'ordinanza di convalida notificata unitamente al precetto in data 16.4.2024;
[...]
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 4237 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA se dovute.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16677/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI ANNA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA CARROBBIO 2 27029 VIGEVANO presso il difensore avv. POZZI ANNA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASCULLI Controparte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA PIANTA 10 CORSICO presso il difensore avv. PASCULLI ALBERTO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI della PARTE OPPONENTE:
Contrariis reiectis, premesse le migliori declaratorie del caso, voglia il Tribunale Ill.mo:
1) IN VIA PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza di convalida notificata il 16.4.2024 unitamente all'atto di precetto, sussistendo i gravi motivi;
2) NEL MERITO: dichiarare che l'opponente nulla deve In forza del titolo azionato, in quanto il credito è estinto per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo e/o inammissibile
e /o improcedibile l'atto di precetto per il rilascio notificato il 16.4.2024 e dichiarare che il locatore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del pagina 1 di 7 titolo e precetto notificati il 16.4.2024.
Con vittoria di spese di causa, oltre 15% rimborso spese generali, oltre CPA e IVA, come per Legge, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, per aver agito con mala fede o colpa grave, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi.
IN VIA ISTRUTTORIA (….)
CONCLUSIONI della PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di Milano, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Respingersi l'opposizione di cui è causa, in quanto infondata in fatto ed in diritto,per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA… Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 4% CPA, e rimborso forfettario spese,pari al 15,00% sui diritti ed onorari liquidati, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con atto notificato il 27 aprile 2024, proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificato in data 16 aprile 2024, unitamente all'ordinanza di convalida emessa all'esito della procedura di sfratto per morosità iscritta al numero di RG 8456/2021, con il quale le intimava il Controparte_1
rilascio del locale condotto in locazione ad uso diverso dall'abitazione sito in CORSICO, Via Bozzi
15, rubricato catastalmente al foglio 9, mappale 204, sub. 711, cat. c/1, classe 6, consistenza mq.
206, rendita catastale € 4.713,08.
A fondamento dell'opposizione e della domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento del giudice, l'opponente allegava che il rapporto di locazione tra le parti durava da oltre vent'anni e che durante l'emergenza COVID, sulla base di un accordo verbale, la parte locatrice aveva acconsentito a pagina 2 di 7 ricevere acconti su rate di canone;
di aver ricominciato a pagare regolarmente i canoni di locazione dal gennaio 2022; di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'atto di intimazione, ma che la morosità indicata nell'intimazione di sfratto, pari ad euro 23.462,91 (alla data del 27 febbraio 2024) non sussisteva né alla data di notifica dell'atto di intimazione di sfratto, né alla data dell'udienza di convalida del 25 marzo 2024, avendo provveduto a versare alla locatrice, dal gennaio 2019 al 25 febbraio 2024 (data in cui veniva consegnato a mani un assegno) la somma complessiva di euro
116.850,66, a fronte di un credito complessivo di euro 115.275,00; di aver ricevuto la notifica – in qualità di terzo pignorato – di un atto di pignoramento presso terzi da parte del Parte_2
per un credito di euro 1.827,82 vantato nei confronti di , che chiedeva
[...] Parte_3
essere decurtato dal dovuto. Ha invocato dunque la sussistenza di gravi motivi a sostegno della richiesta di sospensione e che l'esecuzione dello sfratto avrebbe creato danni irreparabili alla sua attività. Concludeva, quindi, chiedendo la sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida e, nel merito, di dichiarare che nulla era dovuto dall'opponente in forza del titolo azionato, essendo il credito estinto e, conseguentemente, accertare e riconoscere la nullità, inammissibilità o improcedibilità dell'atto di precetto notificato.
Il Giudice non sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo azionato e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 15 ottobre 2024.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava la ricostruzione avversaria Controparte_1
deducendo che il contratto di locazione prevedeva un canone mensile di euro 1.675,00, oltre euro
500,00 per oneri accessori, sempre su base mensile, da corrispondersi in rate trimestrali di euro
5.025,00 ciascuna a cui aggiungersi euro 1.500,00 per oneri accessori;
che, dunque, il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse pari a complessivi euro 117.450,00 per il periodo dal 1° ottobre
2019 a 31 marzo 2024, ricostruendo poi, anche contabilmente, i versamenti effettuati dall'opponente – tra i quali ve ne era uno di euro 1.500,00, come da ricevuta di pagamento con riguardo all'anno 2020
(doc. 4 opponente) di cui disconosceva, ex art. 214 c.p.c., la veridicità della sottoscrizione, trattandosi peraltro di pagamento brevi manu effettuato nel periodo storico in cui non era consentito lasciare il domicilio a causa della pandemia – e dunque individuava, per ciascuna annualità, gli importi corrisposti e gli importi da corrispondere;
documentava che nel lasso temporale compreso dal 1° ottobre 2019 al
31 marzo 2024 l'opponente, anziché versare la somma di euro 117.450,00 di cui sopra, aveva versato la minor somma di euro 101.028,00, con un residuo dovuto pari ad euro 16.422,00.
Contestava poi sia la richiesta di sospensione, per mancanza dei gravi motivi richiesti dalla normativa di riferimento – e dunque in assenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora – sia l'accordo verbale in base al quale la parte opponente avrebbe potuto versare acconti di canone, sia, da ultimo, la pagina 3 di 7 richiesta di detrarre dal dovuto l'importo dell'esecuzione presso terzi, avendo questo fonte giuridica diversa ed estranea al rapporto locativo.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di sospensione, così come della domanda nel merito.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 ottobre 2024, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'ordinanza di convalida notificata unitamente al precetto proposta e le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa all'udienza del
18.3.2025 (sostituita da note scritte), per il trattenimento in decisione della causa, ove la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si rileva che la conduttrice ha dedotto di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto, non avendo letto l'atto trasmesso via PEC.
Al riguardo, si ritiene che la notificazione dell'intimazione di sfratto a mezzo posta elettronica certificata debba essere considerata alla stregua di quella effettuata a mani proprie, con la conseguente regolarità della notifica eseguita in sede di sfratto.
Si rileva, poi, che il titolo per cui l'opposta sta agendo esecutivamente è un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità che è stata notificata unitamente al precetto per rilascio al fine, appunto, di ottenere il rilascio dell'immobile.
Si osserva, a tale riguardo, che l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi;
ciò, tuttavia, non vale nel caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Cass. Civ.
Ord. 23/04/2020, n. 8116).
Posto che il precetto è solo di rilascio e non di pagamento, stante l'efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata dell'ordinanza di convalida azionata col precetto, i fatti dedotti a fondamento dell'opposizione proposta ex art. 615 cpc – ovvero il dedotto pagamento dei canoni di locazione posti alla base dello sfratto per morosità – sono sostanzialmente irrilevanti rispetto al titolo per cui l'opposta sta agendo, vale a dire un' ordinanza di convalida al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, posto che, quandanche l'opponente pagina 4 di 7 avesse pagato tutti i canoni di locazione anche prima dell'emissione del provvedimento, il contratto di locazione è oramai da intendersi risolto e ciò non sarebbe quindi ostativo all'esecuzione dello sfratto.
Sotto tale profilo, se l'opponente intendeva che il contratto non avrebbe potuto essere dichiarato risolto, posto che non sussisteva il presupposto della morosità, si ricorda, come già evidenziato nell'ordinanza in data 13.11.2024, che, per giurisprudenza costante e uniforme, “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e “l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”. In questi casi, “il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo”
(ex plurimis Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2010, n. 19686; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass.
19.6.2001 n. 8331; Cass.
1.4.94 n. 3225 e Tribunale di Bologna, sez. Imola, sent. n. 13/2009).
Altresì, “Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l'opposizione (al pari di quella all'esecuzione già iniziata sulla base di quello) non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (per tutte: Cass.
17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord.
21/09/17, n. 21954), mentre quelle per fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni per farli in quella sede valere non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma appunto l'articolazione di fatti di cui quello non ha legittimamente potuto tener conto e per la cui omessa considerazione non potrebbe mai considerarsi inficiato: ed in entrambi i casi non può tecnicamente impugnarsi un titolo per un vizio non suo proprio” (Corte di Cassazione, S. U. Sentenza
23 luglio 2019, n. 19889).
Le ragioni di opposizione al titolo che possono essere fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione, dunque, per costante giurisprudenza, devono riguardare fatti impeditivi, estintivi o modificativi occorsi dopo la formazione del titolo e non prima di esso, giacché, conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere pagina 5 di 7 fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. Cass. ord. 3277/2015).
Ora, nel caso di specie, è pacifico, da un lato che il titolo in base al quale l'opposta sta agendo è
l'ordinanza di convalida al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, ordinanza che, come sopra esposto, è passata in giudicato e dunque non può essere opposta ex art. 615 c.p.c. nel suo contenuto precettivo;
dall'altro, che i fatti dedotti a fondamento dell'opposizione si sostanziano nell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione posti alla base dello sfratto per morosità, che sono evidentemente antecedenti alla formazione del titolo ed avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di sfratto, in cui l'opponente non si è costituito perché, a suo dire, non ha potuto avere conoscenza dell'atto di intimazione di sfratto.
In tal senso, l'eccezione di pagamento avrebbe dovuto essere proposta nella procedura di convalida di sfratto per morosità al fine di evitare la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio dell'immobile.
In questa sede sono inoltre irrilevanti anche gli eventuali pagamenti effettuati successivamente alla formazione del titolo esecutivo, appunto perché il precetto è di rilascio e il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria, ma il contratto resta risolto.
Posto che l'obbligazione azionata col precetto non è di pagamento, sono, quindi, inammissibili in questa sede tutte le deduzioni e le domande attinenti all'estinzione del credito pecuniario, avendo l'opposta diritto di procedere all'esecuzione forzata in virtù del titolo e precetto per rilascio notificati il
16.4.2024.
Ovviamente, la ritenuta inammissibilità e l'irrilevanza in questa sede di opposizione al precetto di rilascio non impediscono né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, non risultando che in sede di convalida sia stato emesso un decreto ingiuntivo. Del resto, si rileva che in questa sede, nonostante le deduzioni delle parti sui rapporti di dare e avere, non è stato neanche chiesto l'accertamento di detti rapporti, atteso che l'attrice ha chiesto di dichiarare che nulla deve In forza del titolo azionato, che, come sopra esposto, non riguarda tuttavia un'obbligazione di pagamento.
Solo per inciso si rileva che l'opposta ha riconosciuto il pagamento, pari ad €uro 6.521,04 effettuato nell'ottobre 2019 (periodo in cui ebbe inizio il rapporto locatizio in narrativa), imputandolo, tuttavia, ad un precedente contratto, posto che la odierna attrice opponente, pagò il quantum Parte_1
pagina 6 di 7 debitorio allora sussistente in capo alla società a seguito del cambio di gestione. La Parte_4 stessa opposta, per l'ultimo trimestre 2019, ha ammesso essere pervenuto l'ulteriore pagamento di €uro
6.521,04, che ha computato. Si rileva, inoltre, sempre per inciso, che quanto corrisposto dalla conduttrice terza pignorata per un debito di una delle parti locatrici, indicato in euro 1827,82, va detratto dal dovuto,
non dovendo pagare il debitore lo stesso importo sia al creditore pignorante sia al proprio creditore.
L'opposizione a precetto va pertanto respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso l'ordinanza di convalida notificata unitamente al precetto in data 16.4.2024;
[...]
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 4237 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA se dovute.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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