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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 713 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.ta SCIGLIANO PINA Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ALLEGRINI FABRIZIO e FORESTA, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro del 19.1.2022; malattia professionale.
FATTO.
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2020 davanti al Giudice del lavoro di Crotone, Parte_1
, titolare della ditta individuale, deduceva di essersi occupato sia delle mansioni di operaio
[...] che di autista addetto al movimento terra e betoniera nel settore edile, nei cantieri aperti nelle gallerie;
di essere stato esposto, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, all'inalazione di grandi quantità di polveri, fumi e agenti chimici nocivi, che gli aveva causato la patologia “ broncopatia cronica ostruttiva”.
1 Ciò premesso, lamentava che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale CP_1 della patologia denunciata in data 28.2.2017 e che nessun effetto aveva sortito il ricorso amministrativo, rigettato in data 7.7.2018; concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
2.Instauratosi il contraddittorio, l' contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, CP_1 eccependo la mancata prova dell'origine professionale della malattia.
3.Espletate prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico/legale, il Tribunale rigettava la domanda, perché, seppure accertato in base alle deposizioni assunte lo svolgimento di attività lavorativa per come descritta nel ricorso introduttivo, le conclusioni peritali avevano negato la sussistenza della patologia denunciata.
In particolare, il primo giudice rilevava che il nominato CTU, rispondendo specificamente alle controdeduzioni di controparte, aveva chiarito:
- che la relazione di dimissione ospedaliera del 29.4.2017 nonché il certificato del 29.4.2017, rilasciati dalla U.O. di Fisiopatologia Respiratoria e terapia intensiva polmonare del “ San
Carlo” di Potenza, fossero precedenti rispetto ai successivi e più approfonditi controlli clinico-strumentali eseguiti dal ricorrente, sempre presso la medesima struttura, a distanza di un anno, i quali ultimi ” ( v. diagnosi del 26.10.21) riscontravano unicamente la presenza di una “ asma intrinseca con stato asmatico”;
- che, quanto alla “ Overlap sindrome con prescrizione di protesi ventilatoria”, diagnosticata con certificato del 30.10.21 , la stessa era da ricondurre alla patologia di “ipersonnia con apnea del sonno ( sottoposto a CPAP).”
4.L'assicurato ha interposto appello lamentando che il consulente tecnico di ufficio nella redazione dell'elaborato che il primo giudice ha pienamente e acriticamente recepito, non ha considerato: a) che sin dal 2017 egli era affetto da insufficienza respiratoria cronica;
b) che l'insufficienza respiratoria cronica ha causato la broncopatia cronica ostruttiva (patologia che avrebbe dovuto costituire l'oggetto dell'accertamento giudiziale); c) che la certificazione medica del 17.01.22, versata in atti, riporta “insufficienza respiratoria cronica secondaria ad overlap;
d) che la protesi ventilatoria prescritta nella certificazione medica del 30.10.21 non consiste in un CPAP, usato per curare l'apnea del sonno (in realtà, egli fa uso di Bi-Pap e non del CPAP); e) che la BPCO è una malattia irreversibile.
2 Ha dunque insistito nell'accoglimento della domanda.
5.Nella resistenza dell' l' che ha chiesto il rigetto del gravame assumendone l'integrale CP_1 infondatezza, il collegio, disposta la rinnovazione delle indagini peritali, ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello va respinto.
6.1-L'accertamento medico-legale che questa Corte ha ritenuto di dovere rinnovare (avuto riguardo alla circostanza che la certificazione del 2022 riporta “BPCO III stadio gold… e caratterizzata da una notevole riduzione della capacità respiratoria. Il paziente presenta segni clinici sia di insufficienza cardiaca che respiratoria”), ha riscontrato, sulla base di un analitico esame della documentazione sanitaria versata oltrechè di un'accurata visita del periziando:
-che “.. solo a partire dal 2022, si ha concreta dimostrazione della presenza nel Sig. di Pt_1 broncopatia cronica ostruttiva, e, pertanto, dovendosi concordare con il C.T.U. di primo grado circa l'assenza dell'affezione di cui si discute avendosi, infatti, per lo meno fino al 2021, dimostrazione della presenza nel periziando di “asma intrinseco con stato asmatico”, ma non di broncopatia cronica ostruttiva, peraltro, anche alla luce dei risultati degli accertamenti praticati dai Sanitari della sede di Vibo Valentia nel 2017 che avevano mostrato la presenza solo di CP_1 una sindrome disventilatoria di tipo restrittivo e, peraltro, di grado modesto (cfr. copia risultati spirometria del 22.05.2017)”;
-che “… le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del periziando, protrattasi per circa 27 anni, svolta anche in galleria come escavatorista e palista nonché come autista di betoniere e autopompe, hanno comportato l'esposizione al rischio polveri. Ne consegue, pertanto, che si riconosce il nesso causale tra la broncopatia cronica ostruttiva e l'esposizione alle polveri durante lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica”;
-che “…facendo riferimento all'Allegato 2 Parte A per le pneumopatie ostruttive del Decreto
n.38/2000, la tecnopatia da cui è affetto il Sig. determina una percentuale di danno Pt_1 biologico del 4% (quattro per cento).
3 7. Ritenendo la Corte di dovere condividere le conclusioni peritali perché ispirate a corretti criteri medico legali e sorrette da argomentazioni persuasive, peraltro non contestate dall'assicurato, la sentenza merita conferma non essendo stata raggiunta la soglia legale di indennizzabilità ( 6%).
8.Sussistono i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. Cpc per mandare esente l'appellante dal pagamento delle spese del grado, incluse quelle di ctu.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 19/07/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro,
n. 34/2022 , pubblicata in data 19/01/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
- pone a carico dell' le spese di ctu liquidate come da separato decreto;
CP_1
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 713 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.ta SCIGLIANO PINA Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ALLEGRINI FABRIZIO e FORESTA, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro del 19.1.2022; malattia professionale.
FATTO.
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2020 davanti al Giudice del lavoro di Crotone, Parte_1
, titolare della ditta individuale, deduceva di essersi occupato sia delle mansioni di operaio
[...] che di autista addetto al movimento terra e betoniera nel settore edile, nei cantieri aperti nelle gallerie;
di essere stato esposto, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, all'inalazione di grandi quantità di polveri, fumi e agenti chimici nocivi, che gli aveva causato la patologia “ broncopatia cronica ostruttiva”.
1 Ciò premesso, lamentava che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale CP_1 della patologia denunciata in data 28.2.2017 e che nessun effetto aveva sortito il ricorso amministrativo, rigettato in data 7.7.2018; concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
2.Instauratosi il contraddittorio, l' contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, CP_1 eccependo la mancata prova dell'origine professionale della malattia.
3.Espletate prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico/legale, il Tribunale rigettava la domanda, perché, seppure accertato in base alle deposizioni assunte lo svolgimento di attività lavorativa per come descritta nel ricorso introduttivo, le conclusioni peritali avevano negato la sussistenza della patologia denunciata.
In particolare, il primo giudice rilevava che il nominato CTU, rispondendo specificamente alle controdeduzioni di controparte, aveva chiarito:
- che la relazione di dimissione ospedaliera del 29.4.2017 nonché il certificato del 29.4.2017, rilasciati dalla U.O. di Fisiopatologia Respiratoria e terapia intensiva polmonare del “ San
Carlo” di Potenza, fossero precedenti rispetto ai successivi e più approfonditi controlli clinico-strumentali eseguiti dal ricorrente, sempre presso la medesima struttura, a distanza di un anno, i quali ultimi ” ( v. diagnosi del 26.10.21) riscontravano unicamente la presenza di una “ asma intrinseca con stato asmatico”;
- che, quanto alla “ Overlap sindrome con prescrizione di protesi ventilatoria”, diagnosticata con certificato del 30.10.21 , la stessa era da ricondurre alla patologia di “ipersonnia con apnea del sonno ( sottoposto a CPAP).”
4.L'assicurato ha interposto appello lamentando che il consulente tecnico di ufficio nella redazione dell'elaborato che il primo giudice ha pienamente e acriticamente recepito, non ha considerato: a) che sin dal 2017 egli era affetto da insufficienza respiratoria cronica;
b) che l'insufficienza respiratoria cronica ha causato la broncopatia cronica ostruttiva (patologia che avrebbe dovuto costituire l'oggetto dell'accertamento giudiziale); c) che la certificazione medica del 17.01.22, versata in atti, riporta “insufficienza respiratoria cronica secondaria ad overlap;
d) che la protesi ventilatoria prescritta nella certificazione medica del 30.10.21 non consiste in un CPAP, usato per curare l'apnea del sonno (in realtà, egli fa uso di Bi-Pap e non del CPAP); e) che la BPCO è una malattia irreversibile.
2 Ha dunque insistito nell'accoglimento della domanda.
5.Nella resistenza dell' l' che ha chiesto il rigetto del gravame assumendone l'integrale CP_1 infondatezza, il collegio, disposta la rinnovazione delle indagini peritali, ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello va respinto.
6.1-L'accertamento medico-legale che questa Corte ha ritenuto di dovere rinnovare (avuto riguardo alla circostanza che la certificazione del 2022 riporta “BPCO III stadio gold… e caratterizzata da una notevole riduzione della capacità respiratoria. Il paziente presenta segni clinici sia di insufficienza cardiaca che respiratoria”), ha riscontrato, sulla base di un analitico esame della documentazione sanitaria versata oltrechè di un'accurata visita del periziando:
-che “.. solo a partire dal 2022, si ha concreta dimostrazione della presenza nel Sig. di Pt_1 broncopatia cronica ostruttiva, e, pertanto, dovendosi concordare con il C.T.U. di primo grado circa l'assenza dell'affezione di cui si discute avendosi, infatti, per lo meno fino al 2021, dimostrazione della presenza nel periziando di “asma intrinseco con stato asmatico”, ma non di broncopatia cronica ostruttiva, peraltro, anche alla luce dei risultati degli accertamenti praticati dai Sanitari della sede di Vibo Valentia nel 2017 che avevano mostrato la presenza solo di CP_1 una sindrome disventilatoria di tipo restrittivo e, peraltro, di grado modesto (cfr. copia risultati spirometria del 22.05.2017)”;
-che “… le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del periziando, protrattasi per circa 27 anni, svolta anche in galleria come escavatorista e palista nonché come autista di betoniere e autopompe, hanno comportato l'esposizione al rischio polveri. Ne consegue, pertanto, che si riconosce il nesso causale tra la broncopatia cronica ostruttiva e l'esposizione alle polveri durante lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica”;
-che “…facendo riferimento all'Allegato 2 Parte A per le pneumopatie ostruttive del Decreto
n.38/2000, la tecnopatia da cui è affetto il Sig. determina una percentuale di danno Pt_1 biologico del 4% (quattro per cento).
3 7. Ritenendo la Corte di dovere condividere le conclusioni peritali perché ispirate a corretti criteri medico legali e sorrette da argomentazioni persuasive, peraltro non contestate dall'assicurato, la sentenza merita conferma non essendo stata raggiunta la soglia legale di indennizzabilità ( 6%).
8.Sussistono i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. Cpc per mandare esente l'appellante dal pagamento delle spese del grado, incluse quelle di ctu.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 19/07/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro,
n. 34/2022 , pubblicata in data 19/01/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
- pone a carico dell' le spese di ctu liquidate come da separato decreto;
CP_1
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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